• Testo approvato 1813 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.1813 [Decreto Banche Popolari] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1813

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 marzo 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3

All’articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 2-ter, le parole: «, morte o» sono sostituite dalle seguenti: «o di»;

alla lettera c), capoverso «Articolo 31», comma 1, alinea, dopo le parole: «da cui risultino società per azioni» sono inserite le seguenti: «, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all’articolo 29, comma 2-ter,»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell’articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea».

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento). -- 1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell’eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

4. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l’autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

6. Attraverso l’autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell’autorizzazione si applica l’articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

9. Per l’inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 144, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l’accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

12. Se nell’ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l’articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

17. All’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l’indicatore sintetico di costo e il profilo dell’utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari".

18. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell’indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini per l’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. I commi 584 e 585 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. -- (Attuazione dell’articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell’apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori). -- 1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui ha sede l’istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l’istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l’eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l’identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore».

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. -- (Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa). -- 1. Al fine di rafforzare l’attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l’esercizio del credito diretto. L’attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d’Italia.

2. All’articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, le parole: "quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato" sono soppresse».

All’articolo 4:

al comma 1:

all’alinea, le parole da: «All’articolo 1, del testo unico» fino a: «è inserito il seguente: "5-undecies.» sono soppresse e dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE,» sono inserite le seguenti: «società di capitali, costituite anche in forma cooperativa,»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;»;

alla lettera e):

al numero 1), le parole: «ricerca e sviluppo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ricerca, sviluppo e innovazione», e, al secondo periodo, dopo le parole: «le spese per l’acquisto» sono inserite le seguenti: «e per la locazione» e dopo le parole: «beni immobili» sono aggiunte le seguenti: «; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo»;

al numero 3), dopo le parole: «e all’attività di impresa.», i segni di interpunzione: «".» sono soppressi;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) ragione sociale e codice fiscale;

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;

d) oggetto sociale;

e) breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;

g) elenco delle società partecipate;

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;

i) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;

n) numero dei dipendenti;

o) sito internet»;

al comma 4, le parole: «al comma 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3» e le parole: «e il 31 dicembre» sono soppresse;

al comma 6, le parole: «dall’articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto» sono soppresse;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «all’articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal» sono sostituite dalla seguente: «al»;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 9, le parole: «così come definite dall’articolo 1, comma 5-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo,» sono soppresse, dopo le parole: «gli articoli 26,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,» e le parole: «, costituite da non oltre 7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applica qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico»;

al comma 10:

alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) all’articolo 1:

1) al comma 5-novies, le parole: "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" sono sostituite dalle seguenti: "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014";

2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:

"5-undecies. Per ‘piccola e media impresa innovativa’ o ‘PMI innovativa’ si intende la PMI definita dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3"»;

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) all’articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: "start-up innovativa" sono inserite le seguenti: "o della PMI innovativa";

c-ter) all’articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l’acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l’acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l’acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l’adesione all’offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell’acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all’acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante; la successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell’articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall’articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L’intestazione ha luogo mediante comunicazione dell’elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell’intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile"»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle PMI innovative di cui al presente articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è costituita da non più di sessanta mesi";

b) all’articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: "quarto anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno".

11-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l’anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l’anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l’anno 2016, a 8 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2015, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. All’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: "holding" sono inserite le seguenti: "ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni";

b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso.

11-septies. All’articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "entro il primo marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1º settembre di ogni anno".

11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell’anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla data di acquisizione ovvero, qualora l’investitore sia una società di gestione del risparmio, entro la data di effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2004, dovute all’investitore, non sono versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di riferimento degli interventi di cui al presente comma.

11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è inserito il seguente:

"7-bis. per le start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 15.000 euro a 50.000 euro"»;

al comma 12, le parole: «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 9 e 9-bis»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni e i requisiti degli organismi di cui al comma 9-bis.

12-ter. L’efficacia della disposizione di cui al comma 9-bis del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico».

All’articolo 5:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) al comma 37, dopo la parola: "irrevocabile" sono aggiunte le seguenti: "e rinnovabile"»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può costituire ovvero partecipare a start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e altre società, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l’autorizzazione si intende concessa.

3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all’articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino a un massimo del 10 per cento dell’assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, l’autorizzazione si intende concessa.

3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate»;

alla rubrica, le parole: «e credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi» sono soppresse.

All’articolo 7:

al comma 1, capoverso «Articolo 15»:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «imprese industriali» sono sostituite dalla seguente: «imprese»;

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1»;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria»;

al comma 6, al primo periodo, le parole: «entro il termine stabilito dallo statuto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull’attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e le parole: «e gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è comunicato ai competenti organi dell’Unione europea».

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. -- (Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria). -- 1. Al secondo comma dell’articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "cinquecento milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentocinquanta milioni di euro".

2. Al fine dell’integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 21 milioni di euro per l’anno 2016. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2015, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 21 milioni di euro per l’anno 2016, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 8:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell’autorizzazione di spesa stabilita per l’attuazione dell’intervento di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, e successive modificazioni»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l’accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all’articolo 114, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo fondo sulla base della vigente normativa nazionale e dell’Unione europea».

Dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis. -- (Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese). -- 1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "il rilascio della garanzia" sono inserite le seguenti: "diretta, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, e successive modificazioni, da parte".

2. Il quarto periodo del comma 53 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 8-ter. -- (Modifica all’articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposte ad amministrazione straordinaria). -- 1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta"».