• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05267 l'ISEE, (Indicatore della situazione economica equivalente) costituisce dal 1998 lo strumento di valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l'accesso...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05267presentato daSAVINO Sandratesto diMercoledì 8 aprile 2015, seduta n. 404

SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'ISEE, (Indicatore della situazione economica equivalente) costituisce dal 1998 lo strumento di valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l'accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità: il nuovo ISEE, entrato in vigore il 1o gennaio scorso, è stato dichiarato illegittimo dalla prima sezione del TAR, con le sentenze n. 2454, n. 2458 e n. 2459 dell'11 febbraio scorso, in quanto esso prevede che nel reddito complessivo disponibile siano conteggiate anche le indennità e le pensioni percepite dal soggetto che vive in una situazione di accertata disabilità;
in questo modo il TAR del Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da un cartello di organizzazioni composto essenzialmente da genitori di persone con disabilità intellettiva, riunite nell'UTIM (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva) e nell'associazione «Promozione Sociale»;
nel dettaglio, nelle sue pronunce il TAR fa notare che con il nuovo ISEE viene erroneamente considerato come «reddito disponibile» anche quei proventi «che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie»; «Non è dato comprendere — scrive il TAR — per quale ragione, nella nozione di reddito, che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo, ai sensi della legge n. 210/92 e della legge 229/05»; «Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono – continua la sentenza – costituire reddito in senso lato né possono essere comprensive della nozione di reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto legge 201/2011, che proprio ai fini di revisione dell'ISEE e della tutela della disabilità, è stato adottato»;
secondo il TAR dovevano essere considerati, ad esempio, «i redditi prodotti e tassati all'estero, le pensioni estere non tassate in Italia, i lavoratori di stato esteri (Città del Vaticano), i lavoratori frontalieri con franchigia esente IRPEF, il coniuge divorziato che percepisce assegno di mantenimento di figli» e così via;
l'obiettivo del nuovo ISEE doveva essere quello di far emergere situazioni di «ricchezza» che rimanevano escluse dal precedente meccanismo di calcolo dell'ISEE; il Governo però, nel predisporre il nuovo ISEE, non ha differenziato le varie tipologie di contributi, ma ha inserito nel nuovo calcolo tutti i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche», ivi incluse dunque anche le indennità e le pensioni percepite sulla base di una condizione di disabilità: di tale disposizione il TAR ha rilevato la «genericità e l'ampiezza», affermando che essa dovrà essere «rimodulata valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario»;
nel rispondere alla Camera a un atto di sindacato ispettivo su analoga materia, il rappresentante del Governo si è limitato a dichiarare: «Rendo noto che sono in corso delle interlocuzioni tra competenti uffici del Ministero del Lavoro e la Presidenza del Consiglio, al fine di addivenire a una decisione condivisa che tenga nella dovuta considerazione il tema principale della questione, ossia la coerenza con la norma primaria della norma regolamentare. Solo al termine di tale interlocuzione si potrà optare per diverse soluzioni possibili: quella di natura normativa che comporta una rivisitazione degli indicatori di calcolo dell'ISEE alla luce dei pronunciamenti del TAR; o quella di natura processuale che prevede il ricorso al Consiglio di Stato in qualità di giudice di appello»;
il Governo, a quasi due mesi dalla pronuncia del TAR, mantiene dunque una posizione ancora interlocutoria, continuando a rimandare l'assunzione di qualsiasi decisione che possa finalmente eliminare gli effetti delle incongruenze evidenziate dal TAR nell'attuale normativa ISEE, laddove sarebbe invece necessario adottare misure, anche di carattere tributario, per dare soluzione a una problematica che sta determinando gravi difficoltà per i soggetti affetti da disabilità e per le rispettive famiglie, i quali già si trovano in una situazione di particolare fragilità, non solo sotto il profilo strettamente economico –:
quali iniziative intenda assumere al fine di rafforzare gli strumenti di carattere tributario in favore dei soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, segnatamente le deduzioni dal reddito imponibile e le detrazioni dall'imposta lorda a fini IRPEF, nell'ipotesi in cui il Governo non decida di modificare la normativa in materia di calcolo dell'ISEE nel senso indicato dalle citate pronunce del TAR, in modo da bilanciare in ogni caso gli effetti peggiorativi a danno di tali soggetti determinato dal nuovo regime ISEE rispetto al previgente regime. (5-05267)