• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/05388 il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999, dal titolo:...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05388presentato daIMPEGNO Leonardotesto diMartedì 21 aprile 2015, seduta n. 412

IMPEGNO, CARLONI, MARCO DI MAIO, QUARTAPELLE PROCOPIO e CIVATI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
il nomenclatore tariffario attualmente in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999, dal titolo: «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Esso individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 e le modalità di erogazione;
l'aggiornamento previsto non è mai stato effettuato nonostante ciò fosse previsto sia dall'articolo 11 del decreto n. 332 del 27 agosto 1999 «Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» sia ribadito dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» che prevedeva che il Ministro della salute procedesse entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332;
il mancato aggiornamento periodico del nomenclatore, non essendo in linea con il costante progresso tecnologico, impedisce alle migliaia di disabili italiani l'accesso a nuovi strumenti di supporto che sicuramente potrebbero migliorare la loro qualità della vita, così come il ricorso indiscriminato all'acquisto a mezzo gare d'appalto, oltre ad impedire l'individuazione dell'ausilio adatto a soddisfare le specifiche necessità della persona, realizzerebbe una situazione di difformità assistenziale tra gli assistiti appartenenti ai bacini territoriali delle diverse stazioni appaltanti;
l'inerzia del Governo è stata in parte sussidiata da sporadiche iniziative regionali, sollecitate dagli esperti dell'associazione Luca Coscioni, che però riguardano interventi specifici legati ad alcune patologie, accentuando la disomogeneità nell'accesso ai livelli essenziali di assistenza per ragioni territoriali o per patologie, entrambi elementi che contribuiscono ad affievolire l'accesso al diritto alla tutela della salute;
in seguito a numerose rassicurazioni sull'aggiornamento del nomenclatore, da parte del Ministro Lorenzin, quest'ultima il 4 febbraio 2015 ha relazionato in 12a Commissione permanente sui livelli essenziali di assistenza riportando che: «la revisione dei Livelli essenziali di assistenza è stata oggetto di una riunione in sede di Commissione tecnica della Conferenza Stato-regioni. Il programma di aggiornamento avviene infatti in condivisione con le regioni e deve portare al raggiungimento dell'intesa su tre documenti: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento con i relativi allegati e le valutazioni sulla compatibilità economico-finanziaria; i principi generali per l'erogazione dell'assistenza protesica integrativa; il documento metodologico per l'aggiornamento continuo e sistematico dei LEA. L'impatto finanziario preventivato è stato ridotto a 414 milioni di euro rispetto al miliardo inizialmente previsto, sia a motivo di compensazioni effettuate, sia in ragione del fatto che alcune regioni avevano già aggiornato le proprie prestazioni. Si è proceduto all'eliminazione di prestazioni obsolete, all'inclusione di prestazioni tecnologicamente avanzate e ci si è concentrati sugli elementi di valutazioni delle performance. A tal fine, le regioni devono svolgere un'opera di monitoraggio puntuale, soprattutto sul tema delle protesi. Premesso che il nomenclatore attuale risale al 1999, lo scopo è la creazione di un comitato permanente che ne consenta l'aggiornamento continuo»;
il 4 febbraio 2015 ha partecipato alla riunione in 12a Commissione permanente del Senato anche la dottoressa Arcà che ha illustrato in maggiore dettaglio i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento in fase di definizione soffermandosi sull'idea di organizzare le gare per l'acquisto dei dispositivi standard operando l'eventuale personalizzazione direttamente su tali dispositivi;
il Ministro Lorenzin, in quella sede, dopo aver rilevato le distorsioni date dal mancato aggiornamento, dal 1999, del nomenclatore, affermò che la previsione di acquisto tramite gara di tutti i dispositivi di serie, anche di quelli che rispondono a bisogni complessi, pur mantenendo ferme le esigenze della personalizzazione, consente di evitare le distorsioni date dagli acquisti a trattativa diretta e di garantire uno standard di base più elevato e che in merito al metodo di lavoro seguito per concludere il processo di revisione, ha informato che sono in fase di adeguamento anche le tariffe, rispetto alle quali si attende il contributo delle regioni: il metodo, di lavoro seguito include incontri settimanali fino al mese di luglio in sede di Conferenza Stato-regioni al fine di pervenire alla rapida chiusura di tutti i tavoli tecnici;
sarebbero necessari maggiori dettagli sull'organizzazione del nuovo nomenclatore tariffario, in quanto le dichiarazioni di intenti del Ministro, che sottolineano da un lato l'importanza di scegliere, per ciascuna persona, l'ausilio più adatto raccomandando «la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti» sono in contraddizione, dall'altro, con lo strumento indicato per l'erogazione dei dispositivi e cioè il ricorso a «pubbliche procedure di acquisto espletate secondo le norme vigenti»;
infatti le gare non possono consentire la messa a disposizione, per ciascuna tipologia, di una gamma di modelli entro cui effettuare la scelta del dispositivo più idoneo a ciascuna persona e pertanto se, come ha affermato il Ministro in altre occasioni, «l'evoluzione tecnologica ha consentito l'immissione in commercio di una gamma di ausili di fabbricazione industriale in grado di soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti» rendendo non più necessario il ricorso alla realizzazione di ausili su misura, è essenziale che le modalità di erogazione non vanifichino questa opportunità e permettano che, nell'ambito della tipologia prescritta dal medico, la scelta dell'ausilio più adatto avvenga, in maniera condivisa con l'assistito, nella gamma di modelli resa disponibile;
né è possibile intervenire a posteriori su dispositivi acquistati a gara per compiere modifiche strutturali al fine di personalizzare l'ausilio e renderlo più adatto alle necessità dell'utilizzatore, come invece viene indicato nel nuovo nomenclatore per diverse tipologie di ausili (come ad esempio per le carrozzine elettroniche o per alcune modifiche delle carrozzine manuali) sia perché le norme relative alla sicurezza dei dispositivi medici non consentono di intervenire sulla struttura sia perché, alla luce di quanto oggi i mercati mettono a disposizione, è certamente più efficiente scegliere ab origine l'ausilio adatto;
si sottolinea quindi come il sistema dei pubblici appalti, che impegna la pubblica amministrazione per tutta la durata dell'aggiudicazione (che normalmente si estende oltre i tre anni) a fornire, tramite un unico soggetto, lo stesso modello di dispositivo a tutti gli assistiti del bacino d'utenza non sia lo strumento più adatto a gestire questa particolare forma di assistenza e che pertanto questa modalità deve al massimo essere riservata a gestire gli acquisti dei prodotti che rispondono a bisogni più standardizzabili, come ad esempio letti, sollevatori, materassi o altri ausili per cui non sia essenziale una scelta personalizzata e condivisa del modello più appropriato –:
se intenda fornire ulteriori dettagli sull'organizzazione del nomenclatore tariffario;
se, almeno per gli ausili cosiddetti «specialistici» quali le carrozzine leggere, basculanti, superleggere o verticalizzanti, le carrozzine elettroniche, gli stabilizzatori, i sistemi di postura e gli ausili per l'età evolutiva, tutti quegli ausili cioè per i quali nella buona prassi riabilitativa la scelta viene condivisa con l'utilizzatore attraverso la prova di diversi modelli, non sia più utile organizzare il nuovo nomenclatore tariffario realizzando un elenco, costantemente aggiornato ed informatizzato, di tutti i modelli che possono essere forniti per ciascuna tipologia inclusa, elenco che consentirebbe agli assistiti di avere la chiara conoscenza di tutta la gamma di modelli entro cui è possibile effettuare la scelta che di conseguenza sarebbe facilitata e consapevole;
se la gara d'appalto, visto che non permette la necessaria flessibilità nella scelta del dispositivo, non sia controproducente e, considerato il rischio per lo Stato di acquistare beni non idonei a ciascuno degli aventi diritto, non obblighi a ricorrere a deroghe o a onerosi interventi tecnici per adattare i dispositivi standard acquistati a gara, generando maggiori costi, maggiori complessità e maggiori difficoltà di controllo e verifica dell'appropriatezza;
pur apprezzando le intenzioni del Ministro Lorenzin, se intenda verificare che l’iter di aggiornamento del nomenclatore tariffario non comporti la nascita di un sistema che provochi una difficoltà per l'assistito di vedersi riconosciute protesi ed ausili adeguati alle specifiche necessità ed alle aspettative di autonomia e benessere, diritto di ogni cittadino, anche se con disabilità. (5-05388)