• Testo DDL 1858

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Atto a cui si riferisce:
S.1858 Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1858
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, AIROLA, SCIBONA, GIROTTO, TAVERNA, FATTORI, BLUNDO, PUGLIA, CRIMI e BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati

Onorevoli Senatori. -- Il presente provvedimento è volto ad apportare alcune modiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.

L'articolo 1 stabilisce che la coltivazione di cannabis per uso personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio è consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine.

La coltivazione deve stabilizzarsi presso il domicilio a cura di un soggetto coltivatore maggiorenne, che avrà l'onere di comunicare la presenza delle piante con raccomandata con avviso di ricevimento o per posta certificata alla Prefettura territorialmente competente, con ciò fornendo uno strumento utile per inquadrare immediatamente la liceità di una coltivazione domestica cercando di evitare situazioni di possibile illegalità e controlli a tappeto con risparmio di energie e risorse, limitando così i disagi agli stessi soggetti coltivatori. L'esenzione dalle sanzioni è limitata alla coltivazione di non più di 4 piante femmine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Non è punibile il soggetto maggiorenne che coltivi cannabis per uso personale nei limiti di quattro piante femmine, nonchè detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza presso il domicilio preventivamente e specificamente indicate ai sensi dell’articolo 27, comma 3-bis del presente testo unico»;

b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il soggetto che intenda coltivare cannabis per uso personale e detenerne i prodotti ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, deve comunicare alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, le proprie generalità nonché il luogo di coltivazione e di detenzione che deve corrispondere al proprio domicilio, allegando altresì copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione sono consentite dalla data della spedizione della comunicazione»;

c) al comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26».

2. All'articolo 73, comma 1, del testo unico, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26, e».