• C. 3225 EPUB Proposta di legge presentata il 9 luglio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3225 [Ddl abolizione vitalizi] Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3225


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RICHETTI, MALPEZZI, DE MENECH, FAMIGLIETTI, MARCO DI MAIO, MIGLIORE, AMODDIO, MORANI, MANFREDI, GANDOLFI, MORETTO, ASCANI, ZAN, COPPOLA, TENTORI, CARRESCIA, FREGOLENT, DONATI, CIMBRO, LATTUCA, PIAZZONI, D'INCECCO, PATRIARCA, GADDA, MARZANO, NARDUOLO, VENITTELLI, MELILLI, CRIVELLARI, GASPARINI, CRIMÌ, FANUCCI, BASSO, D'OTTAVIO, COVA, GIOVANNA SANNA, LODOLINI, RAMPI, LAVAGNO, SENALDI, AMATO, MOSCATT, BONOMO, LA MARCA, CASTRICONE, PALMA, CAMANI, PRINA, VENTRICELLI, ANDREA ROMANO, FRAGOMELI, GIULIANI, CAROCCI, MURA, PILOZZI, SCUVERA, IORI, PORTA, DALLAI, ROTTA, LACQUANITI, NICOLETTI, RIBAUDO, GINATO, ERMINI, MARIANO, COCCIA, GIUSEPPE GUERINI, CHAOUKI, TARICCO, CAPOZZOLO, DI SALVO, RUBINATO, QUARTAPELLE PROCOPIO
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Presentata il 9 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è finalizzata ad abolire i vitalizi degli eletti, comunque denominati, e a estendere ai parlamentari e ai consiglieri regionali il trattamento previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti. Il nuovo regime previdenziale si conforma quindi alla normativa vigente in materia, a partire dalla legge Dini in poi, in modo da ancorare le pensioni degli eletti a quelle di tutti i lavoratori.
      Con la riforma dei Regolamenti interni delle Camere del 2012, l'assegno vitalizio di deputati e di senatori è stato abolito e al suo posto è stato istituito un sistema di tipo previdenziale. Tuttavia, i parlamentari cessati dal mandato prima del 2012 hanno continuato a percepire gli assegni vitalizi pre-riforma e a coloro che hanno esercitato un mandato prima di tale data, e che sono stati poi rieletti, viene applicato un sistema pro-rata, ossia basato in parte sulla quota di assegni vitalizi effettivamente maturata al 31 dicembre 2011 e in parte sulla quota calcolata con il nuovo sistema contributivo. I neo deputati, ossia quelli eletti la prima volta dopo la riforma, hanno invece diritto a una pensione interamente calcolata con tale sistema contributivo, che però ha regole differenti rispetto a quelle in vigore per i lavoratori dipendenti.
      La presente proposta di legge prevede non solo l'introduzione di un sistema previdenziale identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti, ma anche la sua estensione a tutti gli eletti, compresi coloro che attualmente beneficiano dell'assegno vitalizio, in modo da abolire definitivamente i trattamenti in essere basati ancora sull'iniquo sistema degli assegni vitalizi.
      La presente proposta di legge interviene anche sui vitalizi dei consiglieri regionali e sul trattamento previdenziale degli stessi in modo da adeguarli al nuovo regime valido per i parlamentari e per la generalità dei lavoratori. Si prevede, quindi, che le regioni, sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano si debbano adeguare a quanto previsto per i parlamentari nazionali, pena la decurtazione dei trasferimenti statali loro spettanti.
      In sintesi, sono questi i principali elementi di novità del progetto di legge: per la prima volta si interviene con legge su una materia da sempre disciplinata dai Regolamenti interni agli organi parlamentari. In secondo luogo, il trattamento previdenziale dei parlamentari viene completamente equiparato a quello dei lavoratori dipendenti e viene applicato anche ai parlamentari il limite dei sessantacinque anni per l'erogazione del trattamento previdenziale, eliminando la possibilità di diminuire tale limite per ogni anno di legislatura ulteriore ai cinque prescritti, fino al massimo dei sessanta anni; inoltre, il nuovo sistema viene applicato anche ai trattamenti previdenziali in essere, compresi i vitalizi attualmente percepiti che vengono definitivamente aboliti e ricalcolati secondo il nuovo sistema contributivo; infine esso è esteso anche ai consiglieri regionali.
      L'articolo 1, in particolare, reca l'indicazione della finalità della legge e del suo ambito di applicazione. La legge è finalizzata, come si è detto, ad abolire gli assegni vitalizi e ogni tipo di trattamento pensionistico dei parlamentari, comunque denominato, e a introdurre un trattamento previdenziale esattamente allineato a quello vigente per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il medesimo articolo 1 chiarisce che la legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e agli ex parlamentari.
      L'articolo 2 reca una modifica alla legge n. 1261 del 1965 che disciplina l'indennità dei parlamentari in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione. La disposizione costituzionale stabilisce il diritto per i parlamentari di ricevere un'indennità per lo svolgimento del mandato e demanda alla legge ordinaria la definizione del relativo importo. La legge ordinaria è appunto la legge n. 1261 del 1965 che pone un limite massimo all'indennità, pari a quella di presidente di sezione della Corte di cassazione, e affida agli Uffici di presidenza di stabilire in concreto l'importo dell'indennità entro tale limite.
      La modifica apportata alla legge del 1965 consiste nel prevedere che l'indennità sia costituita da due voci: un'indennità mensile e un trattamento previdenziale da corrispondere a fine mandato con gli stessi criteri vigenti per i lavoratori dipendenti. In pratica, viene applicato il principio che definisce il trattamento previdenziale quale indennità differita, da corrispondere al raggiungimento dell'età pensionabile.
      L'articolo 3 estende il sistema contributivo individuato dalla legge anche alle regioni e alle province autonome, che dovranno applicare le nuove disposizioni ai membri dei consigli regionali e delle province autonome attraverso l'adozione di atti conseguenti entro sei mesi, pena la riduzione proporzionale dei trasferimenti statali a qualunque titolo loro spettanti.
      Gli articoli da 4 a 9 costituiscono il cuore della riforma in quanto descrivono l'architettura del nuovo sistema previdenziale.
      Innanzitutto, l'articolo 4 mantiene l'obbligatorietà da parte dei parlamentari del versamento dei contributi previdenziali che sono trattenuti d'ufficio sull'indennità.
      Per i parlamentari dipendenti dalle amministrazioni pubbliche che scelgono di rinunciare all'indennità parlamentare e di mantenere il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, viene mantenuta la possibilità di richiedere di versare comunque i contributi per ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
      Per l'erogazione delle prestazioni è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari. L'articolo 5 prevede, infatti, che sia istituita presso l'INPS una gestione separata, dotata di autonomia finanziaria, contabile e di gestione, nella quale afferiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari. Tali risorse sono determinate al momento della redazione del bilancio di previsione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono parte della richiesta di dotazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento degli organi costituzionali. L'appostamento di queste risorse è operato in modo distinto nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS»; le risorse sono quindi trasferite al bilancio degli organi parlamentari e da questi trasferite all'INPS come una partita di giro. Conseguentemente il bilancio degli organi parlamentari è corrispondentemente ridotto. Con tale previsione si intende così anche aumentare il grado di trasparenza del bilancio degli organi rappresentativi.
      Inoltre, si prevede l'istituzione di un consiglio di amministrazione, senza oneri a carico dell'erario, per la gestione delle risorse destinate alla gestione separata.
      L'articolo 6 disciplina l'accesso alla pensione prevedendo che il trattamento previdenziale è corrisposto unicamente previo esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni e solo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Viene quindi soppressa la possibilità di scontare gli ulteriori anni di mandato – fino al massimo di cinque – dal computo dell'età pensionabile, facoltà che ora permette l'accesso al trattamento al sessantesimo anno di età. Il limite dei sessantacinque anni per tutti i parlamentari li equipara così ai lavoratori dipendenti anche per quanto riguarda l'età pensionabile.
      Rimane la possibilità, ai fini della maturazione del diritto al trattamento, di computare come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, ma viene aggiunto l'obbligo di versare per intero i contributi.
      La determinazione del trattamento previdenziale, ai sensi dell'articolo 7, è effettuata con lo stesso sistema, di tipo contributivo, vigente per i lavoratori dipendenti, ossia moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione fissati dalla legge n. 247 del 2007.
      Anche il montante contributivo individuale è determinato alla stregua dei lavoratori dipendenti, applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (articolo 8). Tale aliquota è stata determinata la prima volta dalla legge Dini e attualmente, a seguito di diversi interventi integrativi, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali è pari al 33 per cento, di cui l'8,8 per cento a carico del lavoratore e per la restante parte a carico del datore di lavoro.
      L'articolo 9 prevede l'erogazione del trattamento previdenziale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento, ossia sessantacinque anni.
      Se invece il parlamentare ha già raggiunto l'età pensionabile, il trattamento decorre dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa, a meno che il mandato cessi per motivi diversi dalla fine della legislatura, come ad esempio per dimissioni; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
      Si tratta di un meccanismo mutuato da quello previsto attualmente dai Regolamenti parlamentari.
      L'articolo 10 disciplina i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale in godimento.
      Attualmente i Regolamenti interni degli organi parlamentari prevedono, a partire dal 2012, la sospensione della pensione e dell'assegno vitalizio in caso di rielezione, mandato europeo, carica di Governo, assessore e altri incarichi incompatibili definiti dalla Costituzione e dalla legge costituzionale. Per gli altri casi di incompatibilità definiti da legge ordinaria, la sospensione scatta solo se l'indennità della carica incompatibile supera del 50 per cento l'indennità parlamentare. Inoltre, si prevede che il parlamentare, nel caso di incompatibilità previste da legge ordinaria, possa scegliere di optare per la pensione e rinunciare all'indennità.
      La presente proposta di legge estende la sospensione a tutte le cariche incompatibili, a prescindere dall'ammontare dell'indennità, e introduce la sospensione anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. In tale caso, però, la sospensione scatta solo quando l'ammontare dell'indennità supera quello del trattamento previdenziale.
      Il passaggio al sistema contributivo anche per i vitalizi erogati dai consigli regionali risolve alla radice anche il problema del cumulo: si tratterà infatti di trattamenti previdenziali che calcolati su criteri omogenei vanno a formare un unico montante e un unico trattamento pensionistico.
      Ai sensi degli articoli 11 e 12 viene equiparato il diritto alla pensione di reversibilità ai congiunti e il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori.
      L'articolo 13 dispone la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi e delle pensioni oggi erogati da parte delle Camere. Si dispone quindi di ricalcolare entro sei mesi tutti gli importi dei trattamenti attualmente erogati con il nuovo metodo del calcolo contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti. Pertanto i parlamentari già cessati dal mandato e che attualmente beneficiano del vitalizio o della pensione si vedranno ricalcolati gli importi con il sistema contributivo.
      Invece, i parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
      Infine, l'articolo 14 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

      1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.

Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

      1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
      «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

Art. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai princìpi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
      2. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 4.
(Versamento dei contributi).

      1. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, i parlamentari sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.
      2. I parlamentari che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

Art. 5.
(Gestione separata INPS).

      1. È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una gestione

separata, dotata di autonomia finanziaria, contabile e di gestione, nella quale afferiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari di cui alla presente legge, compresi i contributi di cui all'articolo 8, comma 3. Le risorse sono definite in sede di programmazione del bilancio dell'organo interessato nell'ambito della dotazione finanziaria triennale e sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS». Tali risorse sono destinate unicamente al finanziamento dei trattamenti di cui alla presente legge.
      2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1, è istituito un consiglio di amministrazione composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.
Art. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

      1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.
      2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
      3. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è

verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso.
Art. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).

      1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
      2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.

Art. 8.
(Montante contributivo individuale).

      1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
      2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
      3. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per

i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
      4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
Art. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).

      1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.
      2. Nel caso in cui il parlamentare, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
      3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).

      1. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento

nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.
      2. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11.
(Pensione ai superstiti).

      1. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nella presente legge, si applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo

delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
Art. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).

      1. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

      1. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. I parlamentari cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 6, 7 e 8.
      3. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
      4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.