• Relazione 1577-C

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Atto a cui si riferisce:
S.1577-B [Riorganizzazione della PA] Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1577-C

Relazione Orale

Relatore Pagliari

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e con il Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato n. 1577)(*)

approvato dal Senato della Repubblica il 30 aprile 2015

(V. Stampato Camera n. 3098)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 luglio 2015

*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento.

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: Battista)

sul disegno di legge

30 luglio 2015

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

-- in riferimento all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato presso altra Forza di polizia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di garantire, nella formulazione della delega al Governo, un'adeguata tutela del personale del Corpo stesso;

-- relativamente, nello specifico, alla possibilità dell'assorbimento del Corpo presso una Forza di polizia ad ordinamento militare, la Commissione auspica, altresì, che si proceda celermente alla riforma della disciplina relativa alla rappresentanza militare, attualmente all'esame della Camera dei deputati;

-- con riferimento alle modificazioni introdotte dall'articolo 8, comma 1, lettera a), agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 si rileva la necessità di conservare la vigente equiparazione, a livello giuridico ed economico, tra personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, garantendo l'unitarietà del comparto difesa e sicurezza;

-- con riferimento alla delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), relativa ai Corpi operanti in mare, la Commissione si riserva di approfondire tali tematiche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riordino del Corpo delle capitanerie di porto, ad oggi in corso di svolgimento.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Sangalli)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

30 luglio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

-- che l'articolo 1, comma 1, lettera q), prevedendo come strumento principale di pagamento dei servizi della pubblica amministrazione la moneta elettronica e i micro-pagamenti attraverso i telefoni cellulari, sarà attuato tramite un percorso progressivo e organico, idoneo ad evitare l'insorgenza di nuovi oneri per le singole amministrazioni, sia in termini di nuove attrezzature che di commissioni rilevanti sui pagamenti;

-- che l'articolo 8, comma 1, lettera a), ultimo periodo, ove si prevede la possibile soppressione, modifica o creazione di ruoli e qualifiche nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia attuato in ogni caso a invarianza di oneri o con risparmi di spesa;

-- che l'articolo 8, comma 1, lettera f), in materia di riorganizzazione strutturale e funzionale delle autorità portuali, sia attuato senza incrementi di spesa;

-- che la correlazione tra risultati economici delle società partecipate e retribuzione accessoria dei relativi amministratori, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), sia limitata alle risorse comunque già destinate o destinabili ai compensi accessori;

e con le seguenti osservazioni:

-- l'articolo 14, comma 6, capoverso «1-ter.», riferendosi alla nozione di «violenza», di rilievo penale, dovrà essere attuato prevedendo che l'amministrazione acquisisca, al fine di concedere i benefici previsti, la sentenza definitiva che abbia accertato tale fattispecie delittuosa e la correlazione con l'attività lavorativa, al fine di evitare l'indeterminatezza delle provvidenze, con l'effetto ultimo di scardinare la programmazione delle risorse umane di ciascuna amministrazione. Occorre altresì, al fine di evitare maggiori oneri per la pubblica amministrazione, che vi sia la disponibilità di un posto nell'organico di fatto nell'ente di destinazione, compatibile per qualifica e profilo professionale con quelli posseduti dalla dipendente richiedente;

-- l'articolo 18, comma 1, lettera m), numero 7), il quale prevede schemi di contabilità separata per ciascun servizio o attività svolta dalle società partecipate, dovrà essere attuato nel rispetto del principio di unicità di bilancio, valevole anche per le società di diritto privato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.13, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.27, 8.29, 8.32, 8.35, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.53, 8.54, 8.81, 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16, 8.22, 8.23, 8.24, 8.26, 8.28, 8.30, 8.31, 8.33, 8.34, 8.59, 8.60, 8.66, 8.67, 8.80, 11.2, 11.3, 11.6, 11.9, 11.14, 11.15, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.27, 11.30,11.4, 11.8, 11.11, 11,12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.22, 11.32, 11.35, 11.36, 11.38, 11.44, 11.50, 11.51, 11.52, 12.0.1, 13.1, 13.3, 14.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.7 (e l'analogo 17.8), 17.15, 17.17, 17.11, 17.12, 17.16, 17.21, 18.10, 18.13, 18.14 e, limitatamente al punto 5), le proposte 20.2 e 20.3.

Il parere è altresì di semplice contrarietà sulla proposta 18.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

31 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 17.15 (testo 2) e 17.22, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Cardinali)

sul disegno di legge

30 luglio 2015

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

-- con riferimento all’articolo 8, comma 1, lettera b), recante la delega per la riorganizzazione delle forze operanti in mare, nel condividere gli obiettivi di eliminazione delle duplicazioni e di ottimizzazione dei mezzi e delle infrastrutture, nonché di maggiore coordinamento tra il Corpo delle capitanerie di porto e la Marina militare, si evidenzia tuttavia l’esigenza di garantire l’autonomia gerarchica e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in ragione delle complesse e specifiche funzioni svolte dallo stesso in ambito marittimo e portuale, non sovrapponibili né assimilabili a quelle esercitate da altri forze civili o militari;

-- in particolare, appare necessario preservare le essenziali attività svolte dal Corpo per la salvaguardia della vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (ad esempio per il soccorso ai migranti), come pure le attività di tipo amministrativo finalizzate ai controlli sulle navi, alla tutela dell’ambiente marino e della pesca;

-- relativamente alla lettera f) del medesimo articolo 8, comma 1, contenente l’indicazione dei criteri di delega per il riordino del Comitato nazionale paralimpico e per la riforma della disciplina concernente le autorità portuali, di cui alla legge n. 84 del 1994, si sottolinea l’opportunità che la seconda delega sia attuata con uno o più decreti legislativi aventi carattere autonomo, al fine di assicurare una trattazione il più possibile organica e coerente in considerazione della notevole complessità del settore, caratterizzato da una pluralità di competenze di soggetti pubblici e privati e da un elevato grado di stratificazione normativa;

-- la stessa lettera f) precisa che, nel procedere alla riorganizzazione delle autorità portuali, la delega dovrà fare particolare riferimento al numero delle autorità, all’individuazione di autorità di sistema nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali, e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. In proposito, al fine di evitare sovrapposizioni e incongruenze tra strumenti normativi diversi, che rischierebbero di compromettere l’efficacia stessa delle disposizioni, si segnala l’esigenza di coordinare, in sede di attuazione, la delega in esame con le previsioni del piano strategico nazionale della portualità e della logistica recentemente trasmesso dal Governo al Parlamento (atto del Governo n. 188), ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014. Si ricorda infatti che il piano contiene una specifica proposta per la riforma della governance delle autorità portuali e che il citato articolo 29, comma 1, prevede espressamente che la razionalizzazione, il riassetto e l’accorpamento delle autorità portuali esistenti sia effettuato ai sensi della legge n. 84 del 1994;

-- si esprime infine apprezzamento in merito al trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dal P.R.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, raccomandando comunque la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale coinvolto.

PARERE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Pignedoli)

sul disegno di legge

29 luglio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza,

premesso che:

– il disegno di legge di riforma della Pubblica amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato, torna all'esame estesamente modificato dalla successiva lettura presso la Camera dei deputati;

– il tema del riordino del Corpo forestale dello Stato, ora inserito nell'ambito dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del testo, ha subito diverse modifiche durante l'esame alla Camera che, pur confermando l'impianto normativo proposto dalla prima lettura del Senato, è intervenuta sotto rilevanti aspetti;

– non è stata modificata la previsione concernente il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo «eventuale» assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale e la salvaguardia delle professionalità esistenti. È stata tuttavia introdotta una disposizione che attribuisce al Corpo dei vigili del fuoco le competenze del Corpo forestale in materia di lotta contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei con le connesse risorse;

– la stessa norma ha subito un'ampia integrazione, volta in primo luogo ad assicurare, riguardo all'unitarietà delle funzioni, il mantenimento della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale;

– in tale contesto, le modifiche aggiunte prevedono altresì, in relazione all'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale anche di tutte le Forze di polizia, secondo determinati criteri, tra i quali: revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia; previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, ferma restando la corresponsione, nella forma dell'assegno ad personam, della differenza di trattamento percepito; previsione che il personale tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario;

– sempre con riguardo al Corpo forestale dello Stato, il comma 7 mantiene senza modifiche una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, e una modifica aggiuntiva fa salve le diverse determinazioni organizzative, da adottare con norme di attuazione degli Statuti, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel settore agroalimentare;

– nel presupposto che una Polizia ambientale nel Paese debba essere garantita e rafforzata nello svolgimento dei suoi compiti organicamente intesi tramite Corpi specificatamente ad essa deputati,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

occorre garantire che, nell'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, oltre alle funzioni di controllo della sicurezza agroalimentare, le funzioni di vigilanza, controllo ed educazione ambientale attualmente attribuite al Corpo forestale dello Stato siano conservate e valorizzate, mantenendo come punto fermo la centralità e l'unitarietà delle relative competenze, anche a tutela del patrimonio di biodiversità dell'agricoltura italiana.

PARERE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Ichino)

sul disegno di legge

28 luglio 2015

La Commissione,

esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')

(Estensore: Bianco)

sul disegno di legge

30 luglio 2015

La Commissione,

esaminato il disegno di legge;

considerato che il disegno di legge:

-- contiene un articolato complesso di deleghe, ancorate a precisi e analitici princìpi e criteri direttivi su ogni materia oggetto d'intervento;

-- avvia un poderoso processo di riforma delle amministrazioni pubbliche con l'obiettivo di migliorare in efficienza ed efficacia i servizi pubblici resi alle persone e alle comunità semplificando procedure, armonizzando ordinamenti, innovando relazioni, profili di responsabilità, infrastrutture e culture organizzative e gestionali;

-- dopo essere stato approvato dal Senato, è stato ampiamente integrato nel corso della successiva lettura alla Camera, che ha sia ampliato il numero delle deleghe legislative, sia introdotto ulteriori criteri direttivi e princìpi nelle deleghe già previste;

rilevate in particolare le modifiche e le integrazioni di cui:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), che, nell'attribuire carattere prioritario nei bandi di accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultra larga, alle infrastrutturazioni, con reti a banda ultra larga anche nel settore sanitario, vanno nella direzione di promuovere lo sviluppo della e-Health, fonte di modernizzazione e qualità del sistema sanità e di ottimizzazione delle risorse;

all'articolo 2, comma 1, lettera n), in materia di disciplina della conferenza dei servizi, volte a definire, con riferimento anche alle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela della salute, meccanismi e procedure tali da prevedere in ogni caso la conclusione del procedimento entro i tempi previsti e la possibilità di attivare da parte delle suddette amministrazioni procedure di riesame, andando nella direzione di alleggerire il peso delle relazioni e transazioni che spesso incide negativamente sulla efficienza ed efficacia delle stesse azioni amministrative;

-- all'articolo 3, comma 1, capoverso 3, volte a elevare da sessanta a novanta giorni il termine generale oltre il quale, salvo specifiche deroghe, si intende acquisito l'assenso dell'amministrazione pubblica, anche di quella preposta alla tutela della salute, le quali vanno nella direzione di rendere più certe e consapevoli le azioni amministrative in settori decisionali anche delicatissimi;

-- all'articolo 7, comma 1, volte a integrare i princìpi e i criteri direttivi che presiedono alla integrazione e correzione del decreto legislativo n. 33 del 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 190 del 2012; in particolare in tema di:

ridefinizione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

previsione dell'obbligo di rendere pubbliche e accessibili anche le informazioni relative ai tempi medi di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura operante nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

precisazione dei contenuti e dei procedimenti di adozione dei piani di prevenzione della corruzione e delle relazioni annuali dei responsabili della prevenzione della corruzione, ai fini di una maggiore efficacia dei controlli e della differenziazione per settori e dimensioni;

– all'articolo 8, comma 1, lettera a), volte a istituire il numero unico europeo per l'emergenza (NUE 112) su tutto il territorio nazionale, adeguando l'ordinamento interno alla normativa europea in materia, ponendo così le premesse perché venga meno la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia;

– all'articolo 11, comma 4, lettera f), volte a prevedere casi e condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria, così da favorire i processi di riorganizzazione delle reti ospedaliere previste dalla normativa vigente;

– all'articolo 11, comma 1, lettera p), volte a richiamare, in tema di conferimento di incarichi sanitari apicali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione; nonché a indicare che il conferimento debba avvenire nell'ambito di una rosa di candidati, costituita da coloro che, inseriti in un elenco nazionale di idonei da rinnovare ogni due anni, manifestano interesse in ragione di un avviso pubblico (non è più previsto il colloquio); nonché a configurare il sistema di verifica e valutazione delle attività dei direttori generali è come un bilanciamento tra il raggiungimento degli obiettivi sanitari e l'equilibrio economico finanziario dell'azienda; nonché a definire le modalità per l'applicazione delle norme in questione alle aziende ospedaliero-universitarie; nonché a prevedere la revoca dell'incarico o il divieto di rinnovo di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva della Corte dei conti a risarcimento di danni erariali per condotte dolose (la novella operata dalla Camera prevede il concerto del Ministero della salute nell'ambito della procedura di adozione dei decreti attuativi della lettera p) del comma 1 dell'articolo 11);

– all'articolo 17, comma 1, lettera n), volte a istituire una specifica Consulta nazionale a garanzia di una efficace integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità;

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alla prefigurata riforma dei procedimenti amministrativi, finalizzata a garantire tempi certi di conclusione, occorrerebbe individuare un contemperamento tra le esigenze di alleggerimento burocratico e quelle di tutela degli interessi sensibili alla cui cura sono preposte le amministrazioni pubbliche, in particolare di quelli che trovano diretto fondamento nella Costituzione (come la tutela della salute);

2) in relazione alle norme concernenti gli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, occorrerebbe adeguare gli adempimenti in materia alle peculiarità dei singoli enti pubblici (si pensi, ad esempio, agli Ordini professionali);

3) in relazione alla istituzione del numero unico europeo per l'emergenza su tutto il territorio nazionale, occorrerebbe verificare la congruità delle risorse stanziate;

4) in relazione alle norme riguardanti la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, andrebbero assicurati, con previsioni specifiche, lo sviluppo e l'indipendenza della ricerca pubblica.

PARERE DELLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Marinello)

sul disegno di legge

30 luglio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza,

premesso che:

-- l’articolo 8, comma 1, lettera a), reca, tra i princìpi e criteri direttivi per la riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e all’eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e che in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;

-- il Corpo forestale dello Stato è stato riorganizzato, appena dieci anni fa, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, con funzioni e compiti specifici nel settore della tutela ambientale e agroalimentare, con la legge n. 36 del 2004. Tali specificità sono state ribadite anche dal decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2006, di «Riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia» e che lo stesso possiede una specifica professionalità nei settori della lotta ai crimini ambientali, del presidio costante del territorio, della tutela delle condizioni di legalità nel sistema agroforestale ed alimentare del Paese, dell’efficace prevenzione e contrasto al traffico e smaltimento illecito dei rifiuti, della repressione dei reati a danno degli animali, del contrasto e repressione dei reati alimentari come le contraffazioni, le sofisticazioni, le adulterazioni ormai sempre più diffuse nel settore agro-alimentare, della tutela dei prodotti a qualità certificata e delle tipicità alimentari;

-- la revisione complessiva delle competenze specialistiche di ciascuna delle cinque Forze di polizia previste dall’articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e delle discipline di ciascuna di esse, con concomitante riordino delle specifiche funzioni attinenti alla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, e alla sicurezza e ai controlli nel settore agroalimentare, deve garantire la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia attraverso l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze anche attraverso la gestione associata dei servizi strumentali;

-- alcune delle funzioni e compiti attualmente svolti dal Corpo forestale dello Stato nei settori della tutela ambientale e della sicurezza agroalimentare vengono altresì svolti da reparti specializzati dell’Arma dei carabinieri anche in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 28 aprile 2006;

-- l’eventuale transito del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, debba necessariamente tenere conto della attuale distribuzione dei presidi territoriali della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, al fine di evitare sovrapposizioni territoriali con le Stazioni del Corpo forestale dello Stato, già operanti sul territorio, in controtendenza con gli indirizzi di razionalizzazione e semplificazione contenuti nel disegno di legge in esame e garantire il mantenimento della territorialità dello stesso Corpo forestale dello Stato;

-- la distribuzione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato coincide essenzialmente con l’organizzazione territoriale dell’Arma dei carabinieri, essendo tali presidi dislocati in ambiti extraurbani e rurali;

-- nel presupposto che una polizia ambientale nel Paese debba essere garantita e rafforzata nello svolgimento dei suoi compiti organicamente intesi tramite Corpi specificatamente ad essa deputati,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

occorre garantire che, nell'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, si scelga l'articolazione territoriale dei presidi che rappresentino il miglior modello organizzativo e funzionale e che le funzioni di controllo della sicurezza agro-alimentare, le funzioni di vigilanza, controllo del territorio, di educazione ambientale, di lotta ai crimini ambientali, prevenzione e contrasto al traffico illecito dei rifiuti, attualmente attribuite al Corpo forestale dello Stato, siano conservate integre e valorizzate, mantenendo come punto fermo la centralità e l'unitarietà delle relative competenze.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo approvato dalla Camera dei deputati -- cui la Commissione non propone modificazioni -- e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. stampato n. 1577-B