• Testo DDL 958

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Atto a cui si riferisce:
S.958 [Ddl Semplificazioni] Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese di riordino normativo


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 958
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D’ALIA)
di concerto con il Ministro dell’interno (ALFANO)
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (BRAY)
con il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca (CARROZZA)
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ORLANDO)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)
con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (DE GIROLAMO)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI)
con il Ministro degli affari esteri (BONINO)
con il Ministro della difesa (MAURO)
e con il Ministro della salute (LORENZIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2013

Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese
e di riordino normativo

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge contiene una serie di misure di semplificazione che arricchiscono il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell’amministrazione, indispensabili per la riduzione degli oneri amministrativi e informativi a carico di cittadini e imprese ed utili per il rilancio dell’economia.

Si tratta di misure di semplificazione a costo zero che, in coerenza con precisi impegni assunti in sede europea, permettono, come richiesto anche dalle maggiori associazioni imprenditoriali, di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

In proposito, si sottolinea che le misure fino ad oggi adottate, comprese quelle contenute nel decreto cosiddetto «Semplifica Italia» (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), hanno consentito di realizzare un risparmio stimato, a regime, in 8,14 miliardi di euro (pari al 31,3 per cento degli oneri) e che il nuovo provvedimento, con gli ulteriori risparmi che ne deriveranno, darà un importante contributo al rispetto degli impegni assunti.

Il disegno di legge si compone di 39 articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.

L’articolo 1 prevede una delega legislativa per il riassetto e la codificazione in materia di istruzione, università e ricerca, in materia ambientale, nonché in materia di leggi metriche, di società fiduciarie e di revisione, di borse merci e di società di mutuo soccorso.

Il comma 2 rinvia, quali princìpi e criteri direttivi della delega, all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Il comma 3 stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi: proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché, successivamente, del parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano entro sessanta giorni. Decorsi i termini, i decreti legislativi possono essere comunque approvati. Il comma 4 prevede che entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi possano essere adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti stessi.

L’articolo 2 disciplina la delega al Governo per l’adozione, entro due anni, di decreti legislativi contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l’armonizzazione e il coordinamento di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca. Vengono stabiliti i princìpi e criteri direttivi della delega: organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti; individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni abrogate; semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell’organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall’articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità. Il comma 2 rinvia alla procedura di adozione dei decreti legislativi disciplinata dall’articolo 1, comma 3, del disegno di legge. Il comma 3 reca disposizioni per l’invarianza finanziaria.

L’articolo 3 disciplina la delega al Governo volta alla codificazione in materia ambientale, da esercitarsi entro due anni. Al tal riguardo, il Governo adotta uno o più decreti legislativi volti a correggere o integrare le norme in materia di tutela ambientale al fine del completamento del quadro normativo contenuto nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto delle regole costituzionali in materia di riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e regioni. Al comma 1, si individuano i princìpi e criteri direttivi per il riassetto dei seguenti settori:

princìpi di tutela ambientale, ivi compresa la disciplina dell’accesso in materia ambientale;

funzioni e organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare, degli enti e società da esso vigilati, delle commissioni e altri organismi, comunque denominati, da esso vigilati; in tale ambito si procederà anche ad una ricognizione dei compiti di tutela ambientale di altri enti e organi, anche di polizia;

valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale;

bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale;

rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale;

parchi nazionali, riserve e aree naturali nonché marine protette, zone umide, e zone a qualunque titolo interessate da profili ambientali, tutela della biodiversità, della biosicurezza, della fauna e della flora, tutela e difesa del mare e dell'ambiente marino e costiero;

difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

tutela delle acque dall’inquinamento;

gestione delle risorse idriche;

gestione dei rifiuti, ivi comprese la disciplina in tema di discariche e impianti di smaltimento, riciclo, recupero, nonché la gestione dei rifiuti connessa alle situazioni emergenziali;

tutela e qualità dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

infrastruttura per l’informazione territoriale (Inspire);

fiscalità ambientale;

commercio di emissioni inquinanti;

prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

Il comma 2 reca ulteriori princìpi e criteri direttivi di semplificazione normativa:

a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della precedente disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006 riassettata, o di altra previgente fonte normativa riassettata, della disposizione dell’Unione europea, della giurisprudenza europea o costituzionale attuata;

b) coordinamento delle discipline settoriali di tutela dei singoli beni ambientali al fine di ridurre duplicazioni;

c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) verifica del rispetto della normativa da riassettare in conformità alle direttive europee in materia;

e) adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

f) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;

h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;

i) depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell’arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto dell’Unione europea quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive, e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell’ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l’arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all’ammenda;

l) per gli illeciti amministrativi, indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; razionalizzazione e semplificazione degli organi competenti a irrogare le sanzioni; razionalizzazione delle vigenti destinazioni del gettito delle sanzioni pecuniarie, con destinazione a finalità di tutela ambientale; individuazione in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare della competenza a vigilare e impartire direttive sull’accertamento e la repressione degli illeciti amministrativi, e sulla gestione del relativo contenzioso, e a predisporre una banca dati contenente gli elementi informativi sugli illeciti accertati, le sanzioni irrogate, i relativi contenziosi;

m) previsione di un obbligo di comunicazione, ai soli fini statistici e di monitoraggio, da parte delle cancellerie degli organi giudiziari al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne irrevocabili in materia ambientale, secondo un modello predefinito con decreto interministeriale;

n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, per quanto concerne le funzioni amministrative, fermo restando il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, autonomia e leale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, individua i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, senza riduzione del livello di tutela ambientale vigente e in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati e delle competenze riservate alle regioni;

b) verifica dei tempi procedimentali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, riduzione dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) aggiornamento delle procedure, prevedendo l’ampia e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

e) disciplina uniforme delle procedure in cui si fa ricorso agli strumenti delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, in base ad uno o più schemi o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Il comma 4 rinvia alla procedura di adozione dei decreti legislativi disciplinata dall’articolo 1 comma 3. In relazione alle materie oggetto di riassetto, il comma 5 dispone che il Governo completi il processo di codificazione adottando, anche contestualmente ai decreti legislativi, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina prevista a livello primario e procedendo alla semplificazione dei procedimenti secondo i criteri direttivi elencati al comma 3. Per l’adozione delle norme regolamentari si provvede con il procedimento previsto dalle fonti di rango primario con la veste del decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri che hanno espresso il concerto sui regolamenti oggetto di riassetto.

Inoltre, sugli schemi di regolamento sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 4 delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 5 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi del codice dei beni culturali e del paesaggio, da esercitare entro due anni, sulla base dei princìpi, criteri e procedure previsti all’articolo 10 della legge n. 137 del 2002 e dall’articolo 1 e del presente disegno di legge. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 6 modifica il comma 5 dell’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Si prevede che sulla base degli esiti del programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini il Governo adotti, entro il 31 dicembre 2015, uno o più regolamenti di delegificazione per semplificare e ridurre gli oneri regolatori, ivi compresi quelli amministrativi, gravanti sulle imprese e sui cittadini e a ridurre i termini di conclusione dei procedimenti nei settori di competenza statale misurati, in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

L’articolo 7, al comma 1, attribuisce al Governo il compito di promuovere accordi ed intese con le regioni al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate volte a realizzare obiettivi di semplificazione e di proseguire l’attività in corso per l’attuazione condivisa delle misure contenute nel citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. È a tal fine istituito presso la Conferenza unificata un apposito tavolo istituzionale. Il comma 2 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approvi l’Agenda per la semplificazione contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il crono-programma di attuazione. Il comma 3 reca la clausola d’invarianza finanziaria. Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare entro centoventi giorni un regolamento di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988) per il riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni a carico dei comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo. Il comma 5 dispone che al fine di garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni, Governo, regioni, province autonome e autonomie locali promuovono la tempestiva predisposizione di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Il comma 6 demanda alla cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana il coordinamento delle attività di attuazione del comma 5. Il comma 7 dispone che a decorrere dal 2014 la predisposizione delle convenzioni per la fruibilità dei dati, ovvero l’adesione alle stesse, costituirà elemento di valutazione della virtuosità delle pubbliche amministrazioni. Il comma 8 prevede che l’Agenzia per l’Italia digitale monitori l’attuazione del presente articolo, informando semestralmente la cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana. Il comma 9 obbliga le amministrazioni titolari di banche dati certificanti a garantire entro il 31 dicembre 2014 l’accesso per via telematica alle stesse da parte delle amministrazioni procedenti, nel rispetto delle norme in materia di privacy e di accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. Le attività volte a garantire l’accesso telematico costituiscono parametro di valutazione della performance dirigenziale. Il comma 10 definisce le nozioni di «dati e informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni» e «banche dati certificanti». Il comma 11 prevede che l’amministrazione certificante garantisca la veridicità e la validità dei dati e delle informazioni contenute nelle banche dati certificanti di cui è titolare e che le violazioni vengano prese in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

L’articolo 8 dispone il rilascio, da parte degli atenei e degli istituti di istruzione secondaria superiore, di certificazioni dei titoli di studio anche in lingua inglese, su richiesta dell’interessato.

L’articolo 9 semplifica gli adempimenti per i cittadini interessati al cambio di residenza, prevedendo che le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza, al fine di favorire il corretto e sollecito adempimento dell’obbligazione tributaria e la riduzione dell’evasione fiscale.

L’articolo 10 introduce significative semplificazioni alle procedure del pubblico registro automobilistico (PRA). Per la trascrizione d'ufficio telematica al PRA dei provvedimenti amministrativi e giudiziari, si prevede che la richiesta di aggiornamento degli archivi del PRA da parte dell'autorità giudiziaria e delle pubbliche amministrazioni sia inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) o mediante procedura telematica. Il comma 2 prevede che gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti in sostituzione del documento originale cartaceo. Il comma 3 dispone che nelle more dell’attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, i comuni trasmettano agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all’avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati.

Il comma 4 elimina l'obbligo a carico del cittadino di chiedere al PRA la perdita di possesso del veicolo (o il rientro in possesso, in caso di ritrovamento), sostituendolo con la comunicazione d'ufficio dell'avvenuto furto (o del ritrovamento) da parte delle Forze dell'ordine cui il cittadino ha presentato la denuncia.

Il comma 5 prevede che il PRA comunichi con posta elettronica o con altra modalità telematica, ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati. Il comma 6 sostituisce le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, con atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell’acquirente. Il comma 7 dispone che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA sono conservate con valore sostituivo dell’originale cartaceo. Il comma 8 prevede che, per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell’imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali. Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 11 modifica l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, aggiungendo un periodo nel quale si prevede che il medico competente decide se effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro sulla base della patologia specifica qualora sia ritenuta correlata ai rischi professionali.

Il comma 2 è una disposizione correttiva dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che corregge il tasso di premio ai fini INAIL ivi enunciato (cioè «pari o superiore al 60 per cento») con «pari o superiore al 60 per mille».

L’articolo 12 è volto a completare il percorso di semplificazione delineato dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con quanto stabilito in materia di certificazione di malattia comune dagli articoli 2 del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980, e 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevedono l’obbligo per i medici di trasmettere per via telematica all’INPS le certificazioni. In analogia a tali previsioni, si ritiene che il medico certificatore debba provvedere alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica.

L’articolo 13 introduce la nuova figura del tutor d’impresa, che ha la funzione di assistere le imprese nello svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti per l’esercizio dell’attività produttiva. Il tutor è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) o in un suo delegato. Nel caso in cui il comune non sia in grado di assicurare la funzione di tutor, l’impresa può rivolgersi alla regione affinché questa le fornisca la dovuta assistenza e informazione, anche mediante il supporto di tutor di altri SUAP presenti sul proprio territorio.

L’articolo 14 consente l’uscita temporanea di beni culturali dall’Italia qualora questi risultino non esposti per la pubblica fruizione in Italia e la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali, rinnovabili una sola volta, con istituzioni museali straniere, le quali corrispondono un corrispettivo per lo sfruttamento economico del bene per un periodo che non può essere superiore a dieci anni (comma 1). Per adeguarsi, poi, alle mutate prassi del settore cinematografico, si amplia la possibilità di depositare la copia del film presso la Cineteca nazionale per l’ottenimento dei contributi, oltre che mediante negativo della pellicola originale, anche in versione digitale (comma 2). Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 15, comma 1, prevede che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Il comma 2 semplifica la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non costituiscono variazioni essenziali, assoggettandole alla SCIA, a condizione della loro conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie e dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica, nonché di quelli previsti dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all’efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Il comma 3 precisa che, ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l’accertamento delle varianti non dà luogo alla sospensione dei lavori.

L’articolo 16, comma 1 reca disposizioni modificative del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Con le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la gestione delle relative operazioni, si riconosce alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di far ricorso a centrali di committenza, dotate di adeguate competenze, oltre che per l’affidamento dei contratti di appalto, come già previsto a legislazione vigente, anche per l’affidamento dei contratti di concessione di lavori o altro contratto di partenariato pubblico privato. Si consente in tal modo di centralizzare, su base comunque volontaria, attività che, per la complessità delle procedure e dei relativi contratti, richiedono spesso livelli di specializzazione e competenza non sempre rinvenibili in amministrazioni di medie e piccole dimensione. In tali ipotesi infatti, la complessità delle procedure potrebbe di fatto scoraggiare le stazioni appaltanti dal porre in essere dette tipologie di contratti ovvero potrebbe generare procedure non correttamente predisposte.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) sono volte ad assicurare piena operatività alla previsione in forza della quale, al verificarsi dei presupposti per la risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, gli enti finanziatori del progetto possono evitare la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Si prevede in particolare che il termine entro il quale gli enti finanziatori possono designare un nuovo concessionario – rinviato al contratto o, in mancanza di specifica clausola, alla determinazione dell’amministrazione aggiudicatrice – non possa comunque essere inferiore a centoventi giorni, in ragione della complessità delle attività preliminari che gli enti finanziatori e il potenziale interessato devono svolgere ai fini del subentro; un termine inferiore potrebbe di fatto non rendere applicabile l’istituto del subentro. Inoltre si elimina la previsione che demanda a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione del diritto di subentro, riconducendole alla volontà negoziale delle parti e stabilendo il principio per cui le clausole pattizie debbano essere definite in modo tale da non compromettere l’esercizio del diritto e che, a tal fine, le parti possono stipulare accordi diretti con il finanziatore che costituiscono parte integrante del contratto; conseguentemente si elimina la disposizione transitoria, applicabile nelle more dell’emanazione del suddetto decreto.

L’articolo 16, comma 2, mira a ridurre l’overdesign delle opere infrastrutturali ferrovie e stradali. Si prevede che l’introduzione di nuove norme nazionali non fondate su standard comuni europei di sicurezza ferroviaria deve essere limitata al minimo, subordinandole ad una analisi economica di impatto sul sistema ferroviario che tiene conto dei relativi sovraccosti oltre che alla stima dei tempi necessari alla loro implementazione.

L’articolo 17, comma 1, modifica l’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiungendo il comma 2-bis. Con tale modifica si esclude dall’ambito di applicazione del codice della privacy il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, sia in forma collettiva (società semplice, s.n.c., s.a.s.) sia in forma individuale e sempre che si tratti di dati relativi all’attività d’impresa (lettera a). Si sostituisce poi l’articolo 36 dello stesso decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, demandando ad un apposito decreto interministeriale il compito di adeguare periodicamente il disciplinare tecnico di cui all’allegato B) al codice, introducendo la possibilità di definire, con il medesimo decreto, modalità semplificate di adozione delle misure minime a favore, in particolare, di piccole e medie imprese, professionisti e artigiani, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative di tali soggetti (lettera b).

L’articolo 18 introduce le seguenti modifiche in materia di VIA, VAS, AIA, bonifica e messa in sicurezza. Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che, in sede statale, il provvedimento di AIA sia rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponendo la soppressione dell’obbligo di acquisire preventivamente i pareri dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, determinando così una importante riduzione dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione.

Con il comma 1, lettera b), si modifica il regime di pubblicità del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, prevedendo la sola pubblicazione dello stesso nel sito web dell’autorità competente, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti.

Il comma 1, lettera c), sostituisce, poi, il comma 1 dell’articolo 17, facendo venire meno la pubblicazione della decisione finale ai fini del rilascio della valutazione ambientale strategica in Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione e prevedendo che la stessa debba essere pubblicata solo nei siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici attraverso la pubblicazione nei siti web delle autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio.

Il comma 1, lettera d), modifica i commi 2 e 7 dell’articolo 20 del decreto legislativo sopracitato. Il nuovo testo dell’articolo 20, comma 2, prevede che dell'avvenuta trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale è dato sintetico avviso a mezzo stampa e nel sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle regioni e province autonome, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente. Il nuovo testo dell’articolo 20, comma 7, introduce una ulteriore semplificazione in materia di pubblicità prevedendo che il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sia pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell’autorità competente decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. È stata dunque eliminata la previsione della doppia pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma.

Il comma 1, lettera e), modifica l’articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concertente l’informazione sulla decisione in materia di valutazione di impatto ambientale. In particolare, si abroga il comma 1 che prevedeva la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Si introduce inoltre il comma 2-bis, che prevede che dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente del provvedimento di VIA decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Il comma 1, lettera f), modifica l’articolo 29-ter, comma 1, aggiungendovi la lettera l-bis) con la quale si prevede che la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche l’elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l’attivazione dell’impianto. L’indicazione di tali autorizzazioni appare funzionale alla completezza dell’istruttoria per il rilascio delle AIA, in particolare sotto il profilo delle eventuali ulteriori autorizzazioni occorrenti per l’esercizio dell’impianto, non sostituite dall’AIA, di cui è necessario tenere conto ai fini del coordinamento delle rispettive prescrizioni.

Il comma 1, lettera g), modifica l’articolo 29-quater, sostituendo il primo periodo del comma 3. La nuova formulazione prevede che l'autorità competente, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata, comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici.

Le lettere h) e i) del comma 1 hanno lo scopo di evitare che per una stessa opera da autorizzare, per la quale sia prevista l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti, come attualmente previsto per le opere di cui agli articoli 104 e 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Con riferimento al procedimento da ultimo richiamato si elimina poi la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla regione, che in tal modo diventa «lo sportello unico» per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, nella formulazione vigente l’autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l'interferenza con eventuali sisti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZPS) costieri e marini, per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

Il comma 1, alle lettere l), m), n) e o), modifica il titolo V della parte IV del codice dell’ambiente, in modo da chiarire gli obiettivi degli interventi di bonifica e conseguentemente semplifica l’individuazione e la realizzazione delle misure più idonee per il riutilizzo dell’area senza rischi per la salute. Le disposizioni sono coerenti con il diritto dell’Unione europea, anche perché precisano il rapporto sistematico tra interventi di bonifica e regime della responsabilità per danno ambientale. Le modifiche hanno l’obiettivo di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione (articolo 239, comma 1), stabilendo che gli interventi di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute. All’articolo 240, comma 1, alla lettera n), nella nozione di messa in sicurezza operativa sono esclusi quegli interventi eseguiti in un sito con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario. È inoltre modificata la lettera o) in materia di messa in sicurezza permanente, inserendo tra le fonti inquinanti anche il riferimento ai rifiuti stoccati. In tal caso si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura. Inoltre, la lettera l), con riferimento alle misure di riparazione, è soppressa. All’articolo 242, dopo il comma 7 è inserito il comma 7-bis che dispone che i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi di bonifica, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell’ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria. Al comma 9, è soppresso il riferimento all’autorizzazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche. È introdotto, infine, il comma 13-bis che prevede che nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che gli interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione di detti interventi. Il nuovo articolo 242-bis del codice dell’ambiente semplifica le procedure di bonifica o di messa in sicurezza e mira a consentire all’operatore di affrontare gli oneri connessi alle suddette procedure senza attendere che l’intero sito sia stato bonificato, consentendogli di prendere l’iniziativa e di avere a disposizione un percorso procedimentale dai tempi ravvicinati, senza pregiudicare le esigenze di tutela sanitaria.

L’articolo 18, comma 2, prevede che le disposizioni sopra illustrate in materia di VIA e VAS si applichino anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle medesime, fatta eccezione per quelle modificative all’articolo 20, comma 2, del codice dell’ambiente, le quali non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data, per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.

L’articolo 19 contiene alcune importanti modifiche in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti. In particolare, sostituisce il comma 14 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La nuova norma ha la finalità di chiarire il rapporto tra AIA e autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti, semplificando la procedura attraverso lo svolgimento di una sola conferenza dei servizi. L’attuale formulazione dell’articolo 6, comma 14, del decreto legislativo n. 152 del 2006 potrebbe infatti dare luogo ad un aggravio del procedimento, dal momento che sembra richiedere per ogni impianto soggetto ad AIA (anche se non gestisce rifiuti) la preventiva convocazione, da parte della regione competente, di una distinta conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 208, comma 6. Il nuovo comma 14 dispone che per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un’installazione per cui è necessaria l’autorizzazione integrata ambientale, quest’ultima costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica degli stessi. L’autorizzazione, inoltre, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. A tal fine:

a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5, per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 208, comma 3, ovvero la conferenza convocata ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b) la regione, o l’autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g), ovvero quelle che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e quelle per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, da prestare a favore della regione, o dell’autorità da essa delegata alla gestione della materia;

c) i contenuti dell’AIA sono integrati con i seguenti elementi:

1) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

2) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

3) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

4) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

5) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

6) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

7) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

8) la data di scadenza dell'autorizzazione;

9) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Si aggiunge, inoltre, il comma 4-bis all’articolo 318 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma intende favorire le imprese che adottano sistemi di gestione ambientale (EMAS, Uni En Iso 14001) consentendo la riduzione delle garanzie finanziarie e assicurative. In particolare è prevista una riduzione del 50 per cento per le garanzie finanziarie o assicurative prescritte dal codice dell’ambiente all’articolo 151, disciplinante i rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato, all’articolo 194 in materia di spedizioni transfrontaliere per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, «Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» ed infine all’articolo 195. È inoltre prevista una riduzione del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse.

La modifica introdotta al comma 15 dell’articolo 212, infine, prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali, con il quale sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo stesso, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione e i diritti annuali d'iscrizione, deve assicurare la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari.

L’articolo 20 reca interventi di semplificazione a vantaggio dell’attività degli imprenditori agricoli e dei lavoratori impiegati in tale settore.

I commi 1, 2 e 3, in armonia con le disposizioni comunitarie in materia e alla relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia, esentano dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali gli imprenditori agricoli che effettuano direttamente il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione. Si prevede, poi, la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. Infine, viene consentito il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica ai funzionari appartenenti all’area amministrativa dei predetti consorzi, laureati in giurisprudenza.

Il comma 4 facilita la tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli. La disposizione consente agli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico di delegare la tenuta degli stessi alla cooperativa agricola di cui sono soci.

Il comma 5 riduce gli obblighi di informazione connessi all’influenza aviaria per le aziende avicole familiari, prevedendo l’obbligo di registrazione nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche solo per le aziende avicole a carattere commerciale e quelle a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi.

L’articolo 21, comma 1, apporta modifiche agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare la modifica all’articolo 28 (comma 1, lettera a) è diretta ad ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari, tenuto conto che l’importo attuale è stato determinato 23 anni fa.

Con l’inserimento nell’articolo 30 del comma 3-bis (comma 1, lettera b), la norma introduce la possibilità per il contribuente di allegare, in luogo dei documenti in originale o in copia autenticata, copie non autenticate unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La previsione semplifica la dichiarazione di successione (ad esempio in presenza di atti di ultima volontà, di bilanci o di inventari), ferma restando la possibilità da parte dell’Ufficio di richiedere, qualora necessario, la documentazione nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 30.

Le disposizioni dell’articolo 21, commi 2 e 3, prevedono l’erogazione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati. Pertanto, la disposizione proposta evita ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d’imposta. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito, avendo esclusivamente la finalità di evitare ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d’imposta.

Le disposizioni dell’articolo 22, commi da 1 a 3 intervengono sulla comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare (articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983) all’Agenzia delle entrate, ribaltando l’onere in capo all’esportatore abituale nel modo seguente: l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle entrate preventivamente i dati contenuti nella lettera d'intento che sarà consegnata al proprio fornitore. L'esportatore abituale, successivamente, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia delle entrate. Di conseguenza, viene riformulata la sanzione in capo al fornitore. In pratica:

viene eliminato l’obbligo, oggi in capo al fornitore dell’esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute;

l’onere di comunicazione all’Agenzia delle entrate viene trasferito in capo all’esportatore abituale che fruisce della non imponibilità dell’operazione;

l’Agenzia delle entrate rilascia apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall’esportatore abituale;

l’esportatore abituale consegna al proprio fornitore o prestatore la lettera di intento trasmessa all’Agenzia delle entrate, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione della stessa;

il fornitore potrà, solo dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta, effettuare l’operazione senza applicazione dell’imposta;

il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente alla ricevuta, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, riformulata per tener conto della diversa modalità dell’adempimento;

il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.

Con le disposizioni dell’articolo 22, commi da 4 a 6, si intende accentrare la comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, nonché per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (consentito ai soggetti in contabilità ordinaria diversi dalle società di capitali), con la dichiarazione dei redditi o IRAP. Si evita così l’utilizzo degli ulteriori separati modelli di comunicazione attualmente previsti. In considerazione della circostanza che la «modulistica 2013» è già stata predisposta e non possiede, quindi, tutte le informazioni richieste per l’opzione, le novità che si vogliono introdurre non possono che decorrere dalla «modulistica 2014». Pertanto, al comma 6 è stata inserita una norma di decorrenza che consente l’applicazione della nuova modalità di comunicazione dell’esercizio delle opzioni indicate ai commi 4 e 5 per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2013. In tal modo, infatti, tale comunicazione sarà effettuata con il modello Unico 2014, sia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per i quali avrà effetto a partire dallo stesso 2014, sia per quelli che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare (2013-2014) obbligati all’utilizzo del modello Unico 2014.

Le disposizioni dell’articolo 22, commi 7 e 8, consentono di fornire con cadenza annuale i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list e l’innalzamento del limite di esonero a 1.000 euro entro il quale non scatta l’obbligo di inserimento nella comunicazione dell’operazione intercorsa. La disposizione dell’articolo 22, comma 9, lettera a) interviene sull’ultimo periodo del comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, che rimette ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio la determinazione delle modalità con cui le Amministrazioni dello Stato devono rendere all’Agenzia le comunicazioni e le trasmissioni di cui al medesimo comma, nel senso di estendere l’applicazione di detta previsione anche alle comunicazioni ed alle trasmissioni previste dai successivi commi 222-bis e 222-ter.

La disposizione, in esame rimettendo ad una provvedimento dell’Agenzia del demanio, di intesa con il Direttore del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato, la fissazione delle modalità con cui le Amministrazioni devono obbligatoriamente effettuare le comunicazioni, ha il pregio, uniformando le modalità di raccolta, di agevolare, accelerare e semplificare detta operazione e, dunque, facilitare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle norme che hanno previsto i predetti obblighi informativi.

La disposizione dell’articolo 22, comma 9, lettera b) mira, invece, ad implementare i risparmi, in termini di spesa pubblica, mediante l’identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento, ponendo a carico delle Amministrazioni dello Stato l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l’uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime. Le modalità ed i termini di tali comunicazioni sono rimessi ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio.

Le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi (articolo 108, comma 2, del TUIR). Ai fini IVA, invece, la detrazione dell’imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro. Questa differenza crea inutili complicazioni per le imprese. Per equiparare i limiti previsti dalle due discipline, con l’articolo 23, comma 1, lettera a) si consente la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

L’articolo 27 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, recependo le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, ha previsto di regolare, in sede di identificazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli Uffici dell’Agenzia delle entrate. In particolare, la citata norma, agendo sul testo dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha stabilito che i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie manifestino tale volontà nell’ambito della dichiarazione di inizio o di variazione dell’attività, effettuando l’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis) del citato articolo 35. Nell’assetto disegnato dalla norma, si prevede che, a seguito della predetta manifestazione di volontà da parte del soggetto, l’Ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, possa esercitare un potere inibitorio, che si sostanzia in un atto di diniego ovvero di revoca dell’autorizzazione. In difetto di un siffatto provvedimento negativo, il soggetto viene inserito nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del regolamento (UE) n. 904/201, del 7 ottobre 2010, e conseguentemente acquisisce la legittimazione ad effettuare le stesse operazioni.

Attraverso il predetto sistema il legislatore ha inteso garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati relative alle posizioni IVA e la rimozione di qualsiasi criticità che potrebbe compromettere la qualità e l’attendibilità delle informazioni disponibili nelle medesime banche dati.

La modifica corrente al regime introdotta con il comma 1, lettera b) dell’articolo 23 si rende necessaria per aggiornare la norma in relazione alla definitiva entrata in vigore di tutte le disposizioni previste dal citato regolamento (UE) n. 904/2010, che sostituisce e espande la portata della norma contenuta nel regolamento (CE) n. 1798 del 2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, citato nell’attuale versione dell’articolo 35.

Le modifiche proposte intervengono da un lato a ridurre il tempo di sospensione della soggettività passiva V.I.E.S. da 30 giorni a 15 giorni, dall’altro confermano e rafforzano il principio che la permanenza di un soggetto passivo IVA nell’archivio V.I.E.S. è legata all’effettiva operatività ai fini intracomunitari, in applicazione specifica dell’articolo 23 del regolamento (UE) 904/2010.

Si è ritenuto inoltre, alla luce delle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 904/2010, del 7 ottobre 2010, di contemperare le esigenze di contrasto alle frodi in materia di IVA e di verifica dell’affidabilità dei dati relativi al contribuente consultati attraverso il sistema V.I.E.S. delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri e dagli operatori economici ai fini della verifica di validità della partita IVA, con le esigenze di ridurre i tempi del silenzio assenso limitando il tempo di sospensione della soggettività passiva V.I.E.S..

L’articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevede la facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta per i «soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività».

Questa possibilità era, in precedenza, prevista soltanto per i soggetti passivi che realizzavano sia locazioni di fabbricati abitativi esenti da imposta sia locazioni di altri fabbricati imponibili ed era ammessa nonostante si trattasse di un’unica attività (vale a dire di un’attività contraddistinta dal medesimo codice ATECO). La nuova formulazione dell’articolo 36, terzo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 conferma la possibilità di separare le locazioni di fabbricati abitativi esenti dalle locazioni di altri fabbricati ed estende, simmetricamente, tale facoltà anche in relazione alle cessioni di fabbricati.

In base all’attuale formulazione letterale dell’articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all’interno di ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione, è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbricati abitativi esenti da imposta dalle cessioni di altri fabbricati, nonché – come già previsto, in base alla precedente formulazione della norma – le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati.

Da ciò consegue che ai subsettori di attività – costituiti dalle locazioni di altri fabbricati (rectius, fabbricati diversi da quelli abitativi esenti) e dalle cessioni di altri fabbricati (rectius, fabbricati diversi da quelli abitativi esenti) – sono imputate sia operazioni imponibili, sia operazioni esenti.

La presenza sia di operazioni esenti sia di operazioni imponibili comporta, ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta, la necessità di calcolare un pro rata di detraibilità «settoriale».

In proposito, si osserva che tale impostazione non è coerente con la ratio della separazione dell’attività diretta ad evitare, nel caso di esercizio sia di attività imponibili sia di attività esenti, gli effetti negativi del pro rata di detrazione sugli acquisti concernenti l’attività imponibile o, in ogni caso, sembra ridurne i benefici.

Pertanto, la disposizione dell’articolo 23, comma 1, lettera c) modifica l’articolo 36, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per consentire la separazione delle attività di locazioni e di cessioni di fabbricati mediante un criterio basato esclusivamente sul regime IVA applicabile alle operazioni, a prescindere, quindi, dalla natura del fabbricato (vale a dire abitativo ovvero strumentale).

Il comma 4 dell’articolo 104 del testo unico delle imposte sui redditi prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato.

A legislazione vigente, le predette quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110 del TUIR. L’autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie.

In considerazione della rilevanza del documento, il piano economico finanziario, che risulta approvato da parte del concedente e costituisce parte integrante della concessione relativa alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la semplificazione degli adempimenti risulta conseguita con l’eliminazione di tale autorizzazione disposta dall’articolo 23, comma 2 dell’articolo in esame.

Resta ferma, la modalità (proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione) di deduzione delle quote di ammortamento che potrà essere oggetto dell’attività di controllo al fine di disconoscere eventuali comportamenti non sistematici in merito alla determinazione delle quote di ammortamento deducibile.

Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che i committenti, i proponenti e/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d’imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Il comma 2, dell’articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dispone che la ritenuta è applicata, in via generale, al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni (in pratica la ritenuta risulta pari all’11,5 per cento dell’importo complessivo della provvigione). Tuttavia, lo stesso comma 2, prevede che per i percipienti che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20 per cento dell'importo delle provvigioni stesse (pari ad una ritenuta dell’4,6 per cento dell’importo complessivo provvisionale). L’applicazione della ritenuta d’acconto nella misura ridotta (sul 20 per cento della base imponibile anziché sul 50 per cento), quindi, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandate, da parte del percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) di un’apposita dichiarazione. L’attuale disciplina prevede che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l’intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d’anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 16 aprile 1983). Nel caso in cui le condizioni previste per l’applicazione della minore ritenuta si verifichino nel corso dell’anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate. Entro lo stesso termine (15 giorni) devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 aprile 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 22 aprile 1983).

Per quanto illustrato, gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni percepite.

La disposizione introdotta con l’articolo 23, comma 3 stabilisce la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale, prevedendo che la stessa sia ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d’acconto ridotte. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni richieste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Le disposizioni contenute nell’articolo 24 – di modifica dell’articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 – sono finalizzate ad allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (imprese aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo; rappresentanti fiscali di tali imprese) operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia.

La finalità dell’intervento normativo è quella di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi.

L’articolo 25, comma 1, prevede l’estensione alle società del Gruppo Equitalia del termine dilatorio imposto, dall’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, a favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, per cui l’esecuzione non può essere iniziata se non dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. In tal modo si persegue la finalità di eliminare la palese ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli agenti della riscossione, che agiscono per conto degli enti creditori pubblici e gli stessi enti titolari del credito, che beneficiano di un termine di 120 giorni prima della proposizione dell’azione esecutiva o della notifica dell’atto di precetto, in luogo del più ristretto termine di 10 giorni entro il quale l’agente deve adempiere.

In un’ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione, la disposizione che si introduce con l’articolo 26 uniforma la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le due fattispecie.

In particolare la disposizione interviene al terzo periodo del sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 uniformando la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni e la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale, valido, quindi, anche per le spese di pubblicità stabilita dal secondo periodo dello stesso sesto comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L’articolo 27, comma 1, sopprime il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che prevede per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e in ogni caso le generalità e l’indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari. Tale modifica introduce ulteriori misure di semplificazione eliminando, per i contribuenti richiamati nel comma 2, l’obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi dati di cui l’amministrazione finanziaria risulta già in possesso. Le comunicazioni dei dati anagrafici all’Agenzia delle entrate devono avvenire attraverso i canali e i modelli istituzionali che non sono più quelli dichiarativi. La possibilità che il contribuente invii nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quale la dichiarazione dei redditi) dai quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate, crea incertezza e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono finalizzate a permettere l’utilizzo dei vecchi modelli dichiarativi come già avviene per le società di capitali nelle ipotesi di operazioni straordinarie che interessano le società di persone ed enti equiparati. Inoltre, vengono rivisti i termini di versamento per le società di persone al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.

L’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società di persone e di capitali per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplina il relativo regime fiscale. Il medesimo articolo 10 della legge n. 183 del 2011 afferma il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale: il primo può essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune; la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Quindi, l’esercizio in forma societaria dell’attività professionale regolamentata non può fa venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista. A fronte delle incertezze derivanti sul piano fiscale da questo assetto normativo, il comma 4 attribuisce alle società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti, in termini di natura del reddito di lavoro autonomo prodotto e di attribuzione per trasparenza ai soci.

Le disposizioni dell’articolo 28 intendono favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d’imposta nell’attività di assistenza fiscale.

Attualmente, infatti, i sostituti d’imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d’imposta e minori ritenute in caso di credito. Inoltre, con riferimento ai compensi spettanti ai sostituti d’imposta per l’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, percepiscono un compenso che viene erogato a fronte di minori ritenute d’acconto. Infine, utilizzando la previsione di cui all’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, i sostituti d’imposta effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto.

Con le modifiche normative si prevede che le suddette operazioni siano effettuate mediante l’utilizzo della delega di versamento F24. Tali somme non concorrono al limite previsto per le compensazioni dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nell’ottica degli interventi di semplificazione, l’articolo 29 specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono «riaddebitare» in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

L’articolo 30 modifica l’articolo 3, comma 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 senza alterarne il generale impianto normativo.

L’intervento è volto, infatti, ad eliminare il riferimento alla Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rinviando, ai fini della verifica della congruità del canone, ad una competenza generica dell’Agenzia del demanio, come avviene in norme di analogo contenuto. In buona sostanza, si rettifica un mero refuso, in quanto la predetta Commissione viene attivata esclusivamente qualora il valore della locazione sia superiore ad una determinata soglia.

Le modifiche introdotte con l’articolo 31 hanno l’obiettivo di consentire significativi risparmi di spesa e di pervenire ad una semplificazione amministrativa che consenta una maggiore velocità e snellezza dell’Amministrazione nell’espletamento dei propri compiti nonché di liberare risorse umane da utilizzare in altri settori di attività.

L’innovazione proposta è coerente con l’esercizio di spending review, ed in particolare con una specifica raccomandazione che la Commissione ha formulato su questa materia: «modificare l’attuale sistema di pagamento delle spese di trasferimento (a carico del Ministero dietro presentazione di fattura) mediante un rimborso forfettario da integrare alle indennità di prima sistemazione o di rientro, nella prospettiva di una sempre maggiore articolazione della struttura dell’ISE e di risparmio in termini di risorse umane (soppressione del competente ufficio ministeriale) e finanziarie».

I procedimenti interessati dall’innovazione, attualmente attribuiti alla DGRI, Ufficio IX, attengono al rimborso delle spese di trasferimento del personale nell’ambito della rete degli uffici all’estero, e da o per la sede centrale e la rete stessa.

Rispetto a tali procedimenti l’Ufficio si trova in una posizione estremamente difficile sul piano giuridico ed operativo in quanto l’attuale ordinamento prevede il rimborso, entro certi limiti, delle spese in questione. È quindi il dipendente che sceglie il trasportatore (se lo ritiene nell’ambito delle ditte accreditate); questi predispone il preventivo di spesa al quale il dipendente ne allega un altro di una ditta diversa a fini comparativi; l’Ufficio procede alla relativa approvazione sulla base del tariffario predisposto dagli organi tecnici dello Stato, eroga l’anticipo (attualmente pari al 30 per cento) e quindi il saldo al ricevimento e riscontro della documentazione attestante l’effettuazione del trasloco. Sussiste pertanto un vero e proprio obbligo dell’Amministrazione di pagare le spese sostenute dal dipendente per il trasporto dei propri effetti e masserizie in occasione di un trasferimento da e per una sede all’estero. A fronte di tale obbligo, negli ultimi anni si è registrata una crescente decurtazione delle risorse assegnate al pertinente capitolo di spesa – classificato come capitolo rimodulabile per l’acquisto di beni e servizi – che ha creato una ormai cronica impossibilità dell’Amministrazione di poter regolarmente onorare tutti i debiti che essa ha accumulato nei confronti dei dipendenti trasferiti.

Per ovviare alla situazione sopra descritta si ritiene che l’unico mezzo sia di provvedere alla necessaria disponibilità di arredi e masserizie mediante il pagamento di una somma fissa previamente determinata, che costituisca un «contributo onnicomprensivo». Che si tratti comunque di una quota parziale di rimborso non è una mera finzione in quanto con il nuovo testo resterebbero a carico del dipendente una parte delle spese sostenute e che invece attualmente l’Amministrazione è tenuta a rimborsare.

Il parametro di riferimento per l’entità del contributo da corrispondere è costituito dalle due indennità di sistemazione (articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18) e di rientro (articolo 176) che contengono in sé un riferimento al costo della vita in loco (parametro necessario per tener conto dell’effettivo costo dei servizi di trasporto nel Paese di destinazione), al posto funzione che il dipendente va a ricoprire e alla composizione del nucleo familiare a suo carico. Tale parametro è altresì coniugato con quello della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione (parametro a sua volta necessario per tener conto dell’effettivo costo dei noli, sia marittimi che terrestri).

In tale nuovo contesto l’Amministrazione:

non intratterrà più alcun rapporto con le ditte di trasloco, diversamente da oggi (anche a causa delle deleghe ad esse rilasciate per la gestione del procedimento, e delle necessità derivanti dalle carenze documentali);

non sarà più coinvolta nelle dispute tra dipendenti che chiedono di essere tutelati dall’Ufficio e trasportatori che reclamano il pagamento del dovuto, ed ancora tra questi ultimi ed i corrispondenti locali;

potrà liberare risorse umane di entità non inferiore alle 13 unità da utilizzare per altre finalità istituzionali.

Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 32, nei primi due commi, stabilisce che sono soggette all’autorizzazione all’installazione solo le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a quattro tesla, anziché, come previsto dalla normativa attuale, a due tesla. L’autorizzazione ha validità cinque anni e può essere rinnovata.

Il comma 3 affida ad un regolamento del Ministro della salute la disciplina delle modalità per l’installazione, l’utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e all’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 5 ha finalità di coordinamento normativo, abrogando le disposizioni che prevedono la collocazione e l’autorizzazione delle apparecchiature RM con valori di campo statico di induzione magnetica superiore a 2 tesla, nonché l’autorizzazione specifica per ogni singolo protocollo di studio all’installazione delle apparecchiature RM con valori di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla.

L’articolo 33, comma 1, intende semplificare la procedura per il conferimento del titolo di professore emerito, procedendo alla contestuale abrogazione dell’articolo 111 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto n. 1592 del 1933. In particolare, l’articolo 111 prevede la necessità, previa deliberazione della facoltà di appartenenza, di un decreto del Ministro, il quale tuttavia non ha poteri discrezionali in merito. Una semplificazione degli oneri e delle procedure amministrative impone pertanto di eliminare tale passaggio formale e di lasciare che il titolo venga conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Il comma 2 interviene sulle misure di contenimento della spesa per missioni di cui all’articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, escludendo dall’applicazione della norma tutte le spese effettuate dalle università e dagli enti di ricerca e non solo quelle che gravano su risorse derivanti da finanziamenti UE o di soggetti privati, come attualmente previsto. Infatti, l’internazionalizzazione della ricerca, la condivisione dei progetti e dei risultati, nonché la mobilità del personale sono un valore per il sistema universitario che la recente riforma introdotta dalla legge n. 240 del 2010 ha incentivato con specifiche norme. Pertanto non è motivato né auspicabile sottoporre al limite di spesa prescritto le missioni che gravano su finanziamenti di soggetti pubblici nazionali.

Il comma 3 modifica il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, allo scopo di coinvolgere nella programmazione e nella valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica le competenti commissioni parlamentari, con il rilascio di un apposito parere. Ciò risponde anche all’esigenza di elevare qualitativamente il livello di programmazione complessivo e ricondurre l’espressione del Parlamento italiano, al pari di quello europeo, al livello delle strategie.

Il comma 4 interviene con modifiche e abrogazioni al decreto legislativo n. 213 del 2009, perfezionando ed adeguando il testo della norma vigente dopo due anni di applicazione alle reali esigenze di snellimento delle procedure anche per quanto riguarda il finanziamento di programmi e progetti di ricerca.

Il comma 5 interviene sulla legge 28 marzo 1991, n. 113, al fine di semplificare le procedure per iniziative volte alla diffusione della cultura scientifica.

Il comma 6 modifica l’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, prevedendo in luogo di un regolamento l’adozione di un decreto non regolamentare per la disciplina degli interventi relativi al FIRST (FIRB, PRIN, FAR e FAS).

Il comma 7, lettera a), intende chiarire alcuni punti dell’articolo 31-bis, del decreto-legge. n. 5 del 2012. La Scuola di dottorato, ivi prevista, è intesa come un progetto sperimentale attivato sotto la responsabilità e la direzione dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Nel triennio di sperimentazione, l’INFN è chiamato a gestire il progetto «Scuola», con la propria struttura. Al termine della sperimentazione saranno valutati i risultati dello stesso. In coerenza con tale impostazione, il comma 2 si precisa che il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della Scuola siano elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore. Tali atti saranno poi sottoposti alla approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro giugno 2015, per consentire una valutazione complessiva della fase di sperimentazione e poter adeguatamente decidere in merito alla sua stabile e futura organizzazione. Per garantire il finanziamento delle attività, il numero 3) del comma 7, lettera a) prevede che il trasferimento annuale a favore dell’INFN sia disposto, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio.

L’eventualità della trasformazione della Scuola di dottorato in una struttura stabile è prevista dal numero 4) del comma 7. Infatti, come già accennato, si prevede che, al termine della fase di sperimentazione, l’INFN sottoponga al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla Scuola. Il Ministro acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento.

Il comma 7, lettera b), precisa che gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e dei progetti di ricerca devono gravare sugli stessi progetti e programmi e non a carico del FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), come previsto attualmente.

Il comma 8 introduce modifiche al decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; in particolare gli interventi sui commi 5 e 5-bis del suddetto decreto-legge tengono conto della sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’articolo 19 del decreto citato relativo alla generalizzazione degli istituti comprensivi che dovevano essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone (montane e piccole isole), chiarendo che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle rete scolastica, di competenze regionale, ma può solo fissare norma generale per il contenimento delle spesa stabilendo degli obiettivi da raggiungere.

Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 147 del 2012, si sono svolti alcuni incontri tecnici con i rappresentanti della Conferenza unificata per trovare soluzioni condivise e individuare un parametro che consentisse di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna regione permettendo di conseguire le economie di spesa con particolare riferimento a quelle di cui al cassato comma 4 del suddetto articolo 19. Nel corso delle interlocuzioni con le regioni, le stesse hanno richiesto di abrogare i commi sopra indicati per poterli sostituire con apposito accordo da definire in sede di Conferenza unificata.

Si ricorda che:

il comma 5, dell’articolo 19, modificato poi dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che alle scuole costituite con un numero di alunni inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, non venga assegnato né il dirigente scolastico né il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);

l’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, prevede che per avere autonomia le scuola devono avere almeno 500 alunni, ridotto fino 300 nelle scuola montane, piccole isole ecc.

Al fine di ottimizzare e rafforzare i poteri di indagine ed enforcement della Consob, anche allo scopo di consentire alla medesima autorità di acquisire la tempestiva conoscenza di comportamenti illeciti, l’articolo 34, attraverso la riformulazione dell’articolo 4-quater del TUF, è finalizzato ad estendere a tutte le aree di vigilanza della Consob i più penetranti poteri di indagine previsti dalla disciplina sugli abusi di mercato (articolo 187-octies del TUF), con la facoltà, quindi, di esercitarli nei confronti di chiunque possa essere informato su fatti oggetto di specifici procedimenti di vigilanza di competenza della stessa Consob e non soltanto nei confronti dei soggetti vigilati.

In particolare, l’esercizio di tali poteri si sostanzia nella possibilità, tra l’altro, di richiedere notizie, dati o documenti, procedere ad audizione personale, ispezione, avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni ovvero, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, procedere al sequestro dei beni suscettibili di confisca o a perquisizioni (nei modi disciplinati dalle disposizioni finanziarie vigenti) nonché chiedere l’acquisizione di dati relativi al traffico telefonico. Si tratta, in sostanza, di poteri di indagine già riconosciuti dalla legislazione vigente ma che, per effetto della stratificazione degli interventi di novazione legislativi succedutisi dopo il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, (cosiddetta direttiva «market abuse») e dei conseguenti atti normativi di recepimento, sono risultati limitati solo ad un settore tra quelli oggetto di vigilanza dei mercati finanziari. Peraltro, non si comprende per quale ragione tali più penetranti poteri, essenziali per contrastare fenomeni pericolosi per la trasparenza e la correttezza dei mercati finanziari, non possano far parte dell’ordinario e comune patrimonio di strumenti a disposizione della medesima autorità di vigilanza preposta alla tutela dei medesimi valori costituzionali. Con la conseguenza sovente riscontrata che, anche nei confronti dei medesimi soggetti vigilati, la differente qualificazione dell’iniziativa di vigilanza possa determinare, nel prosieguo delle iniziative assunte, conseguenze significativamente diverse, in termini di tutela dei risparmiatori e del mercato, con conseguente rischio di indebolimento della stesa azione di vigilanza.

Altro aspetto essenziale per rafforzare i presidi a tutela del pubblico risparmio e dei risparmiatori, così stimolando i fattori di sviluppo connessi, attiene al potenziamento di importanti presidi a tutela della trasparenza in occasione di operazioni a maggior rischio per gli interessi dei risparmiatori. In questo contesto, in particolare, la disciplina legislativa in materia di operazioni con parti correlate, e quindi delle operazioni in potenziale conflitto d'interessi, a legislazione vigente non ha attribuito alla Consob alcuno specifico potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori delle società quotate per la violazione della relativa disciplina. Ne consegue che, in caso di violazione delle regole di correttezza procedurale e sostanziale adottate dalle società ai sensi del relativo regolamento adottato dalla Consob – fermi i poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti in attuazione dell’articolo 114 del TUF – la Consob può attivare poteri sanzionatori solo nei confronti dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, per violazioni del dovere di vigilanza sull’applicazione della legge previsto dall’articolo 149, comma 1, del TUF. Il quadro delineato affievolisce notevolmente l’efficacia dell’enforcement sulla regolamentazione che non appare sufficientemente esteso e dissuasivo. Pertanto, per rendere effettivo e dissuasivo l’apparato normativo così previsto, la disposizione di cui all’articolo 192-quater introduce una specifica sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti degli amministratori delle società quotate per le gravi violazioni della disciplina in materia di operazioni con parti correlate dagli stessi commesse in adempimento dei loro doveri che possano arrecare danno alla società, ai soci o al mercato.

L’articolo 35 introduce la possibilità per l’Agenzia del demanio di avvalersi, attraverso apposita convenzione a titolo gratuito, del supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a., ai fini della alienazione, gestione ed amministrazione dei beni di proprietà dello Stato già individuati dal Ministero della difesa che, in quanto non suscettibili di conferimento ai fondi comuni di investimento immobiliare previsti dal comma 8-quater dell’articolo 33 e dall’articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, non rientrano nella propria disponibilità.

L’articolo 36 ha lo scopo di facilitare la raccolta presso il pubblico di erogazioni liberali, anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali o paesaggistici. Attualmente, questa finalità può essere perseguita solo mediante versamento delle somme in conto entrata dello Stato e la loro successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È, tuttavia, da rilevare come, nel caso delle donazioni di scopo per interventi di tutela del patrimonio culturale, il rispetto delle suddette rigorose regole contabili presenta diverse rilevanti criticità.

In primo luogo, il meccanismo procedurale descritto determina il decorso di un notevole lasso di tempo tra il momento del versamento del contributo da parte del privato finanziatore e quello della disponibilità delle somme da parte dell’istituto destinatario.

In secondo luogo, esso causa un notevole aggravio amministrativo, poiché comporta il coinvolgimento di numerose articolazioni centrali e periferiche del Ministero e della Ragioneria generale dello Stato e, inoltre, implica la necessità di individuare, per ogni singolo versamento, in base alla relativa causale, l’istituto cui la somma deve essere riaccreditata.

Infine – e soprattutto – la procedura non è, di fatto, percorribile per le donazioni di modico valore. Ciò in quanto non è ipotizzabile che il privato cittadino che intenda versare un importo modesto possa recarsi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per provvedervi.

La conseguenza di ciò è – da un lato – un notevole aggravio amministrativo, che è di per sé causa di costi per la pubblica amministrazione e – dall’altra – la sostanziale impossibilità, per i beni in consegna allo Stato (e con la sola eccezione di quelli in consegna agli istituti del Ministero dotati di autonomia speciale) di sollecitare presso il pubblico, come avviene in altri Paesi, iniziative di raccolta di contributi anche modesti, da destinare a interventi specifici e resi noti a priori. Ne deriva, quindi, anche un minore introito per lo Stato, ossia la rinuncia a potenziali fonti di entrata.

L’attuale previsione normativa dell’obbligatorio ricorso al complesso meccanismo della riassegnazione viene normalmente giustificata sulla base della ritenuta necessità di non derogare al principio di unicità del bilancio dello Stato, in ragione del quale sono, in linea di principio, vietate le gestioni contabili fuori bilancio. Tuttavia, nel caso di specie, l’ossequio al principio in argomento appare un inutile formalismo, posto che è indubbio che le donazioni di scopo non possono che essere integralmente riassegnate per il perseguimento di quello specifico fine per cui sono state erogate. D’altra parte, la necessità per la Ragioneria generale dello Stato di avere esatta contezza della consistenza di tali erogazioni può ben essere soddisfatta con altre, meno gravose, modalità (obblighi di comunicazione, di rendiconto, e via dicendo).

La norma è, pertanto, volta a consentire ai funzionari delegati del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di acquisire direttamente e utilizzare immediatamente le somme destinate a interventi specifici, mediante l’accensione di appositi conti correnti presso istituti bancari o altri soggetti autorizzati. In tal modo non si arreca alcuna lesione, dal punto di vista sostanziale, al principio di unicità del bilancio, ma si perviene unicamente all’eliminazione di una «partita di giro» assai onerosa e astrattamente lesiva, come detto, dell’interesse finanziario dello Stato, in quanto comportante, di fatto, la sostanziale rinuncia a potenziali maggiori entrate.

L’articolo 37 è finalizzato ad eccettuare gli organismi collegiali operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali dall’ambito applicativo dell’articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell’articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012. La prima di tali disposizioni ha sottoposto gli organismi collegiali a una periodica verifica della perdurante utilità, mentre la seconda ha determinato l’immediata soppressione dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, poiché il relativo iter di proroga era ancora pendente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Conseguentemente, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici si trova ad operare in una composizione incompleta, in quanto i presidenti dei suddetti comitati dovrebbero farne parte quali membri di diritto. Peraltro, il medesimo organo è destinato a cessare, in virtù della medesima disposizione del decreto-legge n. 95 del 2012, una volta spirato l’attuale termine di proroga.

Il mantenimento e la piena funzionalità del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei comitati tecnico-scientifici sono indispensabili allo scopo di assicurare lo svolgimento dell’attività istituzionale del Ministero. Si tratta, infatti, di organi che hanno una composizione di altissimo profilo scientifico e che, in tale veste, rendono pareri altamente qualificati, talora obbligatori, su attività fondamentali per la stessa funzionalità del Ministero.

In particolare, il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nel quale siedono eminenti personalità del mondo della cultura, è chiamato, tra l’altro, ad esprimersi obbligatoriamente sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, mentre i comitati tecnico-scientifici esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti.

L’esclusione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei comitati tecnico-scientifici dall’ambito applicativo della disposizione sopra citata appare dunque di fondamentale importanza, per l’Amministrazione, allo scopo di consentire agli uffici di continuare ad avvalersi, senza il ricorso ad onerose consulenze, del particolare contributo di elevato profilo scientifico svolto dai suddetti organi.

La previsione normativa consente di fare salvi altresì gli organismi operanti in materia di attività culturali, i quali svolgono funzioni indefettibili ai fini della ripartizione del FUS, nonché la Commissione per la revisione cinematografica, assolutamente insostituibile nel ruolo di organo deputato ad ammettere le opere cinematografiche alla visione da parte dei minori.

L’articolo 38 è volto ad assicurare la piena funzionalità degli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in considerazione della grave carenza di personale esistente in particolar modo tra il personale della  II Area e della III Area (archeologi, storici dell’arte, architetti, archivisti e bibliotecari, amministrativi, assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza), dotato di peculiare professionalità essenziale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

A tal riguardo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo farà ricorso alle graduatorie dei concorsi pubblici, banditi nel 2008, ancora in corso di validità.

Il predetto intervento normativo consente di assicurare il pieno espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore, tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese.

L’articolo 39 reca la clausola d’invarianza finanziaria dell’intero provvedimento.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE, n. 86)

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DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RIASSETTO NORMATIVO E RIDUZIONE DEGLI ONERI

Art. 1.

(Deleghe per il riassetto normativoe la codificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto ed alla codificazione delle disposizioni vigenti nelle materie di cui agli articoli 2 e 3, nonché in quelle di cui:

a) al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

b) alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in materia di società fiduciarie e di revisione, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

c) alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e alla legge 30 maggio 1950, n. 374, in materia di borse merci, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

d) alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di società di mutuo soccorso, e alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei princìpi e i criteri direttivi specificatamente indicati per le singole materie di cui agli articoli 2 e 3.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di quarantacinque e sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, nonché di quelli di cui agli articoli 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia diistruzione, università e ricerca)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca, sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti;

c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni;

d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Delega al Governo per la codificazionein materia ambientale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, in materia ambientale, anche correttivi e integrativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela ambientale, di cui almeno uno denominato «codice dell'ambiente», al fine del completamento del quadro normativo contenuto nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali in materia di riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riassetto e sistemazione della disciplina in modo organico e coordinato, anche mediante inserimento delle disposizioni che regolano le materie già incluse nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e che sono collocate all'interno di altre fonti normative primarie vigenti, al fine di dare al testo la veste formale e sostanziale di un codice settoriale; a tale fine, ripartizione della disciplina ambientale in libri, di cui il primo dedicato alla parte generale e gli altri contenenti le discipline settoriali omogenee;

b) riassetto delle fonti primarie che regolano in particolare:

1) princìpi di tutela ambientale, ivi compresa la disciplina dell'accesso in materia ambientale;

2) funzioni e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, degli enti e delle società da esso vigilati, delle commissioni e altri organismi, comunque denominati, da esso vigilati; in tale ambito si procede anche ad una ricognizione dei compiti di tutela ambientale di altri enti e organi, anche di polizia;

3) valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale;

4) bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale;

5) rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale;

6) parchi nazionali, riserve e aree naturali nonché marine protette, zone umide e zone a qualunque titolo interessate da profili ambientali, tutela della biodiversità, della biosicurezza, della fauna e della flora, tutela e difesa del mare e dell'ambiente marino e costiero;

7) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

8) tutela delle acque dall'inquinamento;

9) gestione delle risorse idriche;

10) gestione dei rifiuti, ivi comprese la disciplina in tema di discariche e impianti di smaltimento, riciclo, recupero nonché la gestione dei rifiuti connessa alle situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

11) tutela e qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

12) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

13) infrastruttura per l'informazione territoriale (Inspire);

14) fiscalità ambientale;

15) commercio di emissioni inquinanti;

16) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della precedente disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di altra previgente fonte normativa, oggetto del riassetto, nonché della disposizione dell’Unione europea, della giurisprudenza europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso normativo previgente; in alternativa o in aggiunta, redazione di tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo;

b) coordinamento delle discipline settoriali di tutela dei singoli beni ambientali al fine di ridurre le duplicazioni;

c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) verifica del rispetto della normativa da riassettare in conformità alle direttive europee in materia;

e) adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

f) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;

h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;

i) depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell'arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto dell’Unione europea quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell'ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all'ammenda;

l) per gli illeciti amministrativi, indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; razionalizzazione e semplificazione degli organi competenti a irrogare le sanzioni; razionalizzazione delle vigenti destinazioni del gettito delle sanzioni pecuniarie, con destinazione a finalità di tutela ambientale; individuazione in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della competenza a vigilare e impartire direttive sull'accertamento e la repressione degli illeciti amministrativi e sulla gestione del relativo contenzioso e a predisporre una banca dati contenente gli elementi informativi sugli illeciti accertati, le sanzioni irrogate, i relativi contenziosi;

m) previsione di un obbligo di comunicazione, ai soli fini statistici e di monitoraggio, da parte delle cancellerie degli organi giudiziari, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne irrevocabili in materia ambientale, secondo un modello predefinito con decreto dei Ministri della giustizia e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, per quanto concerne le funzioni amministrative, fermo restando il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, autonomia e leale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, senza riduzione del livello di tutela ambientale vigente e in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati e delle competenze riservate alle regioni;

b) verifica dei tempi procedimentali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, e riduzione dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti, nonché uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) aggiornamento delle procedure, prevedendo l'ampia e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

e) disciplina uniforme delle procedure in cui si fa ricorso agli strumenti delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi previste dalla normativa vigente, in base ad uno o più schemi o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 3, previa consultazione pubblica e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Governo, nelle materie indicate nel comma 1, completa il processo di codificazione adottando, anche contestualmente al decreto legislativo correttivo e integrativo, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari vigenti nella medesima materia, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui al comma 3, con il procedimento previsto dalle fonti primarie vigenti per l'adozione delle norme regolamentari con la forma del decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri competenti; sugli schemi dei regolamenti di cui al presente comma sono acquisiti i pareri previsti dall'articolo 1, comma 3.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di beniculturali e paesaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», nel rispetto delle procedure e dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 137 del 2002.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Riduzione degli oneri)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulla base degli esiti del programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini, di cui al comma 3-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, volti a semplificare e ridurre gli oneri regolatori, ivi compresi quelli amministrativi, gravanti sulle imprese e sui cittadini e a ridurre i termini di conclusione dei procedimenti nei settori di competenza statale misurati. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 7.

(Agenda per la semplificazione. Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni. Accessibilità alle banche dati pubbliche certificanti e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni)

1. Il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate alla realizzazione di obiettivi di semplificazione amministrativa e di proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito tavolo interistituzionale.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il crono-programma per la loro attuazione.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni a carico dei comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono a carico degli enti locali obblighi di invio di dati ed informazioni a soggetti esterni;

b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai comuni, prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto e garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati;

c) eliminazione degli obblighi di comunicazione di dati che siano accessibili ed estraibili in automatico, ove necessario ai fini di successive elaborazioni, direttamente nei siti web dei comuni;

d) semplificazione delle procedure di invio di dati ed informazioni;

e) individuazione di tempi certi e congrui entro i quali le rilevazioni debbono concludersi;

f) previsione di forme di integrazione, secondo criteri omogenei, delle varie rilevazioni, al fine di evitare duplicazioni;

g) previsione che le informazioni e i dati riguardanti medesime materie o settori di materie siano raccolti in un'unica banca dati e resi disponibili agli enti locali, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione delle province d’Italia (UPI).

5. Al fine di garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni, mediante gli accordi e le intese di cui al comma 1, il Governo, le regioni e le province autonome e gli enti locali promuovono la tempestiva predisposizione delle convenzioni di cui all'articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, coordina le attività volte all'attuazione del comma 5 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno 2014, la predisposizione, da parte delle amministrazioni titolari di banche dati certificanti, delle convenzioni di cui al comma 5, ovvero l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni interessate costituiscono elemento di valutazione della virtuosità delle stesse ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. Ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.

9. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. In caso di mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso, le attività volte a garantire l'accesso telematico alle banche dati certificanti costituiscono parametro di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «dati e informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni», i dati e le informazioni contenute negli archivi di cui è titolare un'amministrazione certificante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) «banche dati certificanti», qualsiasi complesso organizzato di dati e informazioni, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, accessibili mediante mezzi elettronici, di cui è responsabile un'amministrazione certificante.

11. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte delle amministrazioni procedenti, l'amministrazione certificante garantisce la veridicità e la validità dei dati e delle informazioni contenuti nelle banche dati certificanti di cui è titolare. In caso di violazione, trova applicazione l'articolo 72, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI E LE IMPRESE

Capo I

SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

Art. 8.

(Rilascio delle certificazioni dei titolidi studio in lingua inglese)

1. Le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Adempimenti connessi al cambiodella residenza)

1. All'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza del contribuente, sono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica».

Art. 10.

(Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico)

1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al pubblico registro automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobile Club d'Italia (ACI), quale ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia conforme del provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1º luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.

2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati, sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è curata d'ufficio dall'autorità che ha ricevuto la denuncia, secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.

5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica, ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA, formate ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, sono conservate con valore sostituivo dell'originale cartaceo.

8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE

Art. 11.

(Sorveglianza sanitaria e requisitidei luoghi di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l'assenza, tale patologia sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali»;

b) all'Allegato IV, Requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.1.1., è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per mille».

Art. 12.

(Semplificazioni in materia di certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi primo e quinto, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dalla lettera b) del presente comma, è trasmesso all'INAIL e al datore di lavoro, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione;

b) all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;

2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «, trasmesso all'INAIL e al datore di lavoro, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,»;

3) al quinto comma, le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica»;

4) al settimo comma, le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse e la parola: «rilasciato» è sostituita dalle seguenti: «trasmesso all'INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010,».

2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell'inserimento nel registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Art. 13.

( Tutor d'impresa)

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.

2. Il tutor d’impresa assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, con l'ANCI, con l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.

4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione».

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)

1. All'articolo 67, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) si tratti di cose o beni non esposti alla pubblica fruizione in Italia e la loro uscita sia richiesta, dietro pagamento, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, di un corrispettivo, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione, in appositi spazi espositivi dedicati alla cultura italiana, per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta».

2. Al fine di adeguare alle mutate prassi del settore cinematografico, con particolare riferimento alle innovazioni di mercato e tecnologiche, gli oneri procedimentali e amministrativi previsti per le imprese interessate, nonché di ridurre e snellire gli adempimenti a carico degli uffici dell'amministrazione competente, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «negativa» sono inserite le seguenti: «o digitale»;

b) all'articolo 24, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film o una copia digitale, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive tenuto dalla SIAE.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa o digitale del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive tenuto dalla SIAE.».

3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia di edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20(R), il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;

b) all'articolo 93(R), dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis.(L). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, nonché delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere».

2. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Semplificazioni in materia di appalti e allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 34, la parola: «appalti» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

b) all'articolo 33:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contratti pubblici stipulati da centrali di committenza»;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni relative all'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero all'amministrazione regionale ovvero a centrale di committenza regionale, competenti per territorio. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale»;

c) all'articolo 159:

1) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine non può comunque essere inferiore a centoventi giorni, prorogabili su richiesta motivata degli enti finanziatori di ulteriori sessanta giorni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parti nel contratto possono fissare criteri e modalità di attuazione del subentro, che ne garantiscano l'esercizio nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 1-bis. A tal fine possono stipulare accordi diretti con il finanziatore, che costituiscono parte integrante del contratto»;

d) all'articolo 253, il comma 26-bis è abrogato.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in riferimento ai relativi tempi di attuazione».

Art. 17.

(Semplificazioni in materia di privacy )

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa»;

b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Adeguamento). -- 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani»;

c) all'articolo 121, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica».

Art. 18.

(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA, VAS, AIA, bonifica e messain sicurezza)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'interno per gli impianti assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334»;

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La decisione finale deve essere pubblicata nei siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti web della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18»;

d) all'articolo 20:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso a mezzo stampa e nel sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa sono eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente. Dalla data della suddetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati»;

e) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente, effettuata ai sensi del comma 2, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati»;

f) all'articolo 29-ter, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto»;

g) all'articolo 29-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del presente decreto, comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici individuati ai sensi del comma 2»;

h) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

i) all'articolo 109:

1) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

l) all'articolo 239, comma 1:

1) le parole: «ripristino ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «riqualificazione ambientale»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta del presente decreto»;

m) all'articolo 240, comma 1:

1) la lettera l) è abrogata;

2) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;

3) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;

4) alla lettera q), le parole: «ripristino ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «riqualificazione ambientale»;

n) all'articolo 242:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria»;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi»;

o) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli). -- 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera d), numero 1), le quali non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data, per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.

Art. 19.

(Semplificazioni in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per la quale è necessaria l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e produce altresì gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine:

a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3;

b) la regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), che devono essere prestate a favore della regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

c) i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale sono integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11»;

b) all'articolo 318 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le garanzie finanziarie o assicurative prescritte nel presente decreto, e in particolare dagli articoli 151, 194 e 195, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata, direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie, agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse»;

c) all'articolo 212, comma 15, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decreto di cui al presente comma assicura la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari».

Art. 20.

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole. Misure in materia di influenza aviaria)

1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere conferite, con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.

4. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio».

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: «e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi» sono sostituite dalle seguenti: «e alle aziende avicole a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi».

Capo III

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 21.

(Dichiarazione di successione e rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro settantacinquemila»;

b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) del comma 1 possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica».

2. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso ovvero entro venti giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1º gennaio 2014.

Art. 22.

(Semplificazioni in materiadi comunicazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1º gennaio 2014.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, comma 4, le parole: «, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione»;

b) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione»;

c) all'articolo 155, comma 1, primo periodo, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

5. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

7. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;

b) le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».

8. Le modifiche di cui al comma 7 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, d’intesa con il Direttore del tesoro e con il Ragioniere generale dello Stato, sono stabilite le modalità con cui devono essere obbligatoriamente fornite dalle Amministrazioni dello Stato le comunicazioni e le trasmissioni di cui al presente comma, nonché quelle di cui ai commi 222-bis e 222-ter»;

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità e i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati».

Art. 23.

(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta»;

b) all'articolo 35:

1) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

2) il comma 15-quater è sostituito dal seguente:

«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione o di revoca delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate comunica agli stessi che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione»;

c) all'articolo 36, terzo comma, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni di immobili esenti da imposta, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di immobili imponibili».

2. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.

3. All'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non può avere limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni indicate nel secondo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni».

Art. 24.

(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9»;

b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9».

Art. 25.

(Disposizioni per gli agentidella riscossione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applicano anche agli agenti della riscossione.

Art. 26.

(Detrazione forfetaria per prestazionidi sponsorizzazione)

1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.

Art. 27.

(Semplificazioni fiscali in materia societaria)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma l, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.

3. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione».

4. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 28.

(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nell'anno 2014:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) i compensi per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta sono corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 29.

(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

(Verifica congruità canoni locazione)

1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:«dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia del demanio».

Titolo III

ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Capo I

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 31.

(Razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministerodegli affari esteri)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (Trasporto bagagli, mobili e masserizie). - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:

a) per distanze non maggiori di 500 kilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di kilometri 500 e non maggiori di kilometri 1500: 50 per cento;

c) per distanze maggiori di kilometri 1500 e non maggiori di kilometri 3500: 75 per cento;

d) per distanze maggiori di kilometri 3500: 100 per cento.

2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.

5. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri».

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è abrogato l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2014, all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «nonché per i trasporti di cui all'art. 199» sono soppresse.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al secondo comma dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti» sono soppresse.

5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.

Art. 33.

(Norme di semplificazione e sviluppo in materia di università, ricerca e istruzione)

1. Al fine di semplificare la procedura per il conferimento del titolo di professore emerito, ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, qualora abbiano prestato complessivamente almeno, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri. Il titolo è conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica. Ai professori emeriti o onorari non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito internet dell'ateneo. L’articolo 111 del testo unico delle leggi, sull’istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

2. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «nonché di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca».

3. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con il PNR e i suoi aggiornamenti»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «aggiornamenti annuali,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,»;

c) all'articolo 7, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi.».

4. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, la determinazione della quota di cui al comma 2 è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia spaziale italiana, in quanto contributo destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca, con il decreto di ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1»;

b) all'articolo 5, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 7, comma 1, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero»;

d) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti e i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni»;

e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. I componenti del consiglio possono essere confermati una sola volta.

2-bis. In fase di prima applicazione del presente articolo i componenti del Consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'ultimo componente nominato»;

f) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun consiglio di cui al comma 1 è nominato dal consiglio di amministrazione ed è formato da un numero massimo di sette componenti, ivi compreso il presidente dell'ente in funzione di presidente del consiglio stesso, due dei quali sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i restanti previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti».

5. All'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, le parole: «e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari» sono soppresse.

6. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «proprio decreto».

7. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31-bis:

1) al comma 2, le parole: «e opera» sono sostituite dalle seguenti: «che opera, con la propria struttura,»;

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro giugno 2015»;

3) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell’INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta specifica contabilità per la gestione del contributo finalizzato all'intervento previsto dalla presente norma. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'INFN i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Allo scadere del triennio l'INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento»;

b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

8. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola: «Alle» è sostituita dalle seguenti: «Nell'anno scolastico 2012/2013 alle»;

b) al comma 5-bis le parole: «A decorrere dall'» sono sostituite dalla seguente: «Nell'»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti territoriali sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183».

9. Dall'applicazione del comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 34.

(Disposizioni per la tutela degli investitorie del risparmio)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. - (Poteri della CONSOB) -- 1. Fermi restando i poteri previsti da specifiche disposizioni, la CONSOB esercita nei confronti di chiunque possa essere informato su fatti oggetto di specifici procedimenti di vigilanza di propria competenza i poteri previsti dall'articolo 187-octies»;

b) dopo l'articolo 192-ter è inserito il seguente:

«Art. 192-quater. - (Operazioni con parti correlate) -- 1. I componenti degli organi di amministrazione che commettono, nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 2391-bis del codice civile e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB, gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società, ai soci o al mercato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila».

Art. 35.

(Supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a. per l'alienazione, la gestione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato)

1. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi s.p.a, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

Art. 36.

(Disposizioni contabili per la raccolta di erogazioni liberali in favore della tutela dei beni culturali e paesaggistici)

1. Per finanziare specifiche iniziative di tutela dei beni culturali o paesaggistici, da parte di privati cittadini italiani e stranieri, imprese, società, enti od organismi anche di diritto internazionale o di carattere sovranazionale, possono essere effettuate donazioni o contribuzioni di scopo finalizzate a specifiche iniziative, su un conto corrente postale di transito intestato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le disponibilità giacenti sul conto corrente postale di transito sono versate con cadenza mensile all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al «Fondo per la raccolta presso il pubblico di contributi di scopo» istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di utilizzazione delle somme affluite sul Fondo di bilancio sopra indicato, le modalità di gestione degli interventi da parte dei soggetti attuatori e le modalità di vigilanza e della resa del conto delle opere realizzate.

2. Alle erogazioni liberali in denaro effettuate ai sensi del comma 1 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), e di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 37.

(Organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

Art. 38.

(Assunzioni da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 39.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.