Testo approvato 941 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.941 [Decreto ILVA] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 1° agosto 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61
Allâarticolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «in forma di società ,» sono inserite le seguenti: «che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e», dopo la parola: «stabilimento» è inserita la seguente: «industriale», dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,», dopo le parole: «e comporti» è inserita la seguente: «oggettivamente» e le parole: «, rilevata dalle Autorità competenti,» sono sostituite dalla seguente: «reiterata»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dallâa.i.a.»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dellâimpresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo dâazienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dellâinosservanza delle prescrizioni contenute nellâa.i.a. da parte dellâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dellâambiente (ARPA), in contraddittorio con lâimpresa interessata.
1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dallâarticolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga allâarticolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «allâimpresa, nella persona del» sono sostituite dalle seguenti: «al titolare dellâimpresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al» e le parole: «o di altro soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altro soggetto,»;
al secondo periodo, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto motivato» e le parole: «i componenti degli organi di controllo, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti»;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dellâambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme dellâUnione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dellâa.i.a. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dellâambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dellâimpresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale allâatto del commissariamento o ad altro soggetto, appositamente designato dallâassemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dellâattività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «Ministro dellâambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nellâa.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attuazione dellâarticolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dellâa.i.a. in corso di validità , ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dellâarticolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
al comma 8, dopo le parole: «prescrizioni in materia» sono inserite le seguenti: «di tutela»;
al comma 9, le parole: «di responsabilità per il commissario e il sub commissario» sono sostituite dalle seguenti: «di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato»;
al comma 10, dopo le parole: «diseconomie dei risultati» sono inserite le seguenti: «ai sensi dellâarticolo 2236 del codice civile»;
al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per lâadempimento delle prescrizioni dellâa.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute pubblica»;
al comma 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dellâarea dello stabilimento secondo le modalità previste dallâordinamento vigente»;
al comma 13, lâultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dellâimpresa»;
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sullâattività di ispezione e di accertamento svolta dallâISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dellâadeguatezza delle attività svolte dallâISPRA e dalle ARPA».
Allâarticolo 2:
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1»;
al comma 3, la parola: «ripetuto» è sostituita dalla seguente: «citato», le parole: «, esclusa lâoblazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta,» e dopo le parole: «dallâIS.P.R.A.» è inserito il seguente periodo: «Agli ispettori dellâISPRA, nello svolgimento di tali attività , è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dellâambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso lâISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui allâarticolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Dopo lâarticolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. -- (Intervento urgente per lâefficacia dellâazione ispettiva ambientale). -- 1. Nellâambito dellâattuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dellâarticolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 è corrisposto allâISPRA un contributo di 90.000 euro annui, da destinare allâattribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dellâIstituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno.
2. Allâonere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dellâautorizzazione di spesa di cui allâarticolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
Art. 2-ter. -- (Deroga al patto di stabilità interno per la regione Puglia). -- 1. Gli impegni e i pagamenti relativi allâattuazione degli interventi di cui allâarticolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per lâanno 2013 e di 40 milioni di euro per lâanno 2014, dai limiti del patto di stabilità interno per la medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per lâanno 2013 e a 40 milioni di euro per lâanno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti allâattualizzazione di contributi pluriennali, di cui allâarticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dellâeconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-quater. -- (Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione). -- 1. I commi 4, 5 e 6 dellâarticolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le risorse derivanti dallâapplicazione del comma 1 sono destinate alle attività dellâISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui allâarticolo 1, commi 1 e 1-bis.
3. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai princìpi della Convenzione sullâaccesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e lâaccesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dallâattuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».