• C. 1990-A EPUB presentata il 24 settembre 2015. RAMPI Roberto, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.1990 [Abolizione finanziamento editoria] Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria


Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1990-A


RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
presentata alla Presidenza il 24 settembre 2015
(Relatore: RAMPI)
sulla
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, DI BENEDETTO, SIMONE VALENTE, VACCA, LUIGI GALLO, MARZANA, D'UVA, BATTELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria
Presentata il 23 gennaio 2014

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione), il 24 settembre 2015, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge.


      

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Onorevoli Deputati! La proposta di legge, a prima firma Brescia, si riferisce ad una materia delicata e densa di implicazioni. Essa attiene alla libertà e al pluralismo nell'informazione ma anche alla concorrenza e all'uso corretto delle risorse pubbliche (mi rifaccio più specificamente a quanto ho avuto modo di esporre nella seduta della Commissione del 17 luglio 2014).
      La Commissione cultura vi ha dedicato molte energie, sia in una discussione approfondita sia in un'ampia attività conoscitiva. Per motivi di legittimo scarto di opinioni politiche e di scelte procedurali, i gruppi parlamentari presenti nella Commissione non hanno raggiunto un'intesa per convergere su un testo condiviso. Per questo, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Regolamento della Camera, il presente progetto di legge perviene alla discussione in Assemblea in quota al gruppo del Movimento 5 Stelle ma con la proposta di respingerla.
      Questo esito è il frutto, in particolare, dello svolgimento delle sedute della Commissione cultura del 14 luglio e del 22, 23 e 24 settembre 2015.
      Faccio anche presente che il gruppo del Partito democratico ha depositato una proposta di legge (la n. 3317) sulla stessa materia, che si auspica possa seguire un percorso rapido e proficuo.

Roberto RAMPI, relatore

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo della proposta di legge C. 1990 Brescia ed altri, recante «Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento della comunicazione, rientrante tra le materie di legislazione concorrente Stato – regioni ex articolo 117, terzo comma della Costituzione nonché alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 2 interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose;

            considerato, al riguardo, che l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è già stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e che occorrerebbe, pertanto, coordinare l'articolo 2 in esame con le disposizioni di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con quanto stabilito, nella medesima materia, dall'articolo 26 del decreto legge n. 66 del 2014.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante «Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria» (C. 1990 Brescia);

            preso atto del contenuto dell'articolo 2 che interviene sulle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi previsti dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno onerose;

        considerato che:

            l'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, ha già abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani;

            il disegno di legge C. 3194, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni, già approvato dal Senato, attualmente all'esame della VIII Commissione, reca la delega al Governo a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle direttive europee (per le quali il termine di recepimento è fissato al 18 aprile 2016), il quale sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

            tra i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla citata delega figura la revisione della disciplina degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicizzazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara (articolo 1, comma 1, lettera n));

            rilevata l'opportunità di prevedere, tra i requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, il rispetto di criteri ambientali al fine di innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale (ad esempio dando priorità ai giornali che usano carta riciclata);

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 2, considerata la prossima revisione del codice degli appalti sulla base della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni pubbliche di cui in premessa.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 1990, recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria;

            considerato che l'articolo 1 della proposta abroga disposizioni vigenti in materia di sostegno all'editoria destinando le relative risorse alla realizzazione, da parte di comuni o di reti di comuni, di nuovi sistemi di informazione e all'incentivazione, in tale ambito, di investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti di età inferiore a trentacinque anni e freelance, qualificati nel campo dei mezzi di comunicazione;

            ritenuto che, al fine di provvedere a una opportuna ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, si renda necessario un intervento assai più sistematico, in grado non solo di assicurare un adeguato supporto al settore in un contesto di crisi, ma anche di promuovere l'innovazione e il pluralismo dell'offerta informativa, tenendo altresì conto dell'evoluzione della tecnologia informatica;

            osservato, in particolare, che le disposizioni della proposta di legge in esame non assicurano una adeguata stabilità del sistema, determinando ricadute negative sui livelli occupazionali del settore, anche in considerazione della circostanza che i nuovi incentivi previsti escluderebbero una parte assai rilevante delle imprese e dei lavoratori dell'editoria che attualmente beneficiano del sostegno pubblico;

        esprime

PARERE CONTRARIO


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1990 Brescia, recante «Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria»,

            evidenziato che l'articolo 1, comma 2, lettera d), di tale provvedimento abroga, tra l'altro, le disposizioni che regolano l'accesso ai contributi pubblici per le seguenti categorie di beneficiari: quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, comma 2-bis, della legge n. 250 del 1990); periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, commi 3 e 3-bis, della legge n. 250 del 1990);

            fatto presente, al riguardo, che appare del tutto ingiustificato equiparare cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, senza tenere conto né delle loro specificità – rischiando in tal modo di nuocere al pluralismo dell'informazione, specie a livello locale, a detrimento dei soggetti più deboli – né di criteri oggettivi, quale ad esempio il numero di copie di periodici effettivamente vendute, in relazione ai quali eventualmente modulare l'entità dei contributi,

        esprime

PARERE CONTRARIO


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

            esaminata la proposta di legge C. 1990 Brescia, recante: «Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria»;

            preso atto che il provvedimento è volto alla riorganizzazione del settore dell'editoria, abrogando numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico e prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione;

            considerato che le misure proposte non appaiono idonee a conseguire una efficace razionalizzazione del settore, ma al contrario suscettibili di determinare significative difficoltà per il comparto; ciò in quanto la loro approvazione condurrebbe alla chiusura di numerose testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive, anche a carattere territoriale, ed alla drastica riduzione degli addetti operanti nel settore, con conseguenti licenziamenti;

            osservato inoltre che tale provvedimento rischia di compromettere la libertà e la pluralità dell'informazione e la trasparenza della gestione delle risorse economiche del settore;

            ricordato che l'attuale sistema di sostegno pubblico ai media, ed in particolare all'editoria, garantisce e favorisce il rispetto e la promozione dei principi di libertà di espressione e di informazione;

            sottolineato come la previsione di contributi pubblici all'editoria rappresenti uno strumento di garanzia, sia sotto il profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche da parte degli operatori dell'informazione, sia ai fini del mantenimento del necessario livello di pluralismo informativo, anche in ambito locale;

            tenuto conto che il sostegno pubblico ai media è previsto e disciplinato, con diverse modalità applicative, nelle principali democrazie dell'Unione europea, come anche negli Stati Uniti;

            evidenziato, peraltro, che la disciplina vigente in Italia appare pienamente conforme con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare con l'articolo 11 in materia di libertà di espressione e d'informazione, in cui è espressamente prescritto uno specifico obbligo di rispetto per la libertà dei media ed il loro pluralismo;

            rilevato pertanto che l'attuale sistema di finanziamento pubblico all'editoria – seppure nella necessità di un intervento di riorganizzazione, che si reputa opportuno alla luce dei grandi cambiamenti tecnologici nel settore dell'informazione – appare rispondente ai

valori di libertà e pluralismo dell'informazione sopra richiamati e tutelati a livello unionale;

            evidenziato al contempo che il provvedimento in esame non reca specifici profili problematici in ordine alla compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea;

        esprime

NULLA OSTA.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in sede referente;

            rilevato che le disposizioni contenute all'articolo 1 della proposta di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

            ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);

            rammentato tuttavia il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990), che le disposizioni recate dal provvedimento sembrano comprimere,

            osservato inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, lettera d), con l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 2-ter e del comma 2-quinquies dell'articolo 3 – concernenti la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive – e con la prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, e del decreto-legge n. 63 del 2012, sembrerebbero negare l'accesso ai contributi delle imprese editrici e delle emittenti radiotelevisive sopra indicate,

        esprime

PARERE CONTRARIO
    

TESTO
della proposta di legge
    
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TESTO
della Commissione
Art. 1.

      La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

      1. La presente legge reca disposizioni volte all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, nonché per assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica.

 
      2. Ai fini di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni:  
          a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;  
          b) l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;  
          c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;  
          d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;  
          e) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;  
          f) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;  
          g) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;  
          h) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
          i) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
          l) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
          m) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;  
          n) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
          o) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.  

      3. Le maggiori risorse disponibili derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate, in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, alla realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione o all'istituzione, da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi, di nuovi sistemi di informazione. Tali progetti sono diretti a incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese editoriali, di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti, di età inferiore a trentacinque anni e freelance, qualificati nel campo dei mezzi di comunicazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse.

 
Art. 2.
 

      1. Al comma 7 dell'articolo 66 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione “bandi e avvisi di gara”».  
      2. Al comma 5 dell'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il secondo periodo è soppresso.