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Atto a cui si riferisce:
C.3321 Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3321


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FREGOLENT, BORGHI, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ANTEZZA, CAPONE, COPPOLA, CRIVELLARI, MARCO DI MAIO, FONTANELLI, GARAVINI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, LAVAGNO, LODOLINI, MALPEZZI, MARCHI, MORETTO, PATRIARCA, ROMANINI, ROSTAN, RUBINATO, SANI, TENTORI, ZAN
Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune
Presentata il 23 settembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si propone di promuovere la costituzione e di favorire la diffusione nel nostro ordinamento di società a duplice finalità, ossia di società che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.
      Tali finalità sono contenute nell'atto costitutivo o nello statuto della società, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, e sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.
      In sostanza, superando l'approccio «classico» del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico e imprenditoriale.
      Dal punto di vista storico, infatti, la disciplina delle società e il processo decisionale delle stesse sono strutturati sul modello del perseguimento, nel lungo termine, della creazione di valore per i soci.
      Nella gestione ordinaria di una società tradizionale, le decisioni prese dagli amministratori sono generalmente impostate per massimizzare l'utile per i soci e dalle loro decisioni operative discendono precise responsabilità.
      Un impegno della società, e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio.
      L'intento della proposta di legge è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti e associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.
      Gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'azienda con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'azienda tradizionale ma, mentre in un'azienda tradizionale i soci valutano esclusivamente le performance economico-finanziarie, qui valutano anche le performance qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati.
      In una «società benefit» sono i soci stessi a determinare se la società ha raggiunto un impatto positivo e significativo su altri soggetti. L'impegno addizionale di responsabilità assunto comporta che gli amministratori e i dirigenti prendano in considerazione l'impatto delle loro decisioni nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, oltre che sul valore per gli azionisti e agiscano con una maggiore trasparenza verso i soggetti terzi. Fatto questo che implica la predisposizione di una specifica relazione annuale sugli obiettivi perseguiti, resa accessibile al pubblico e redatta sulla base di standard di valutazione esterni.
      Le società con scopo di beneficio comune hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d'America USA a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e attualmente, anche a seguito del riconoscimento del loro stato giuridico, sono in forte crescita numerica.
      In diversi Stati federali degli USA sono state approvate leggi che sostengono e favoriscono la nascita e lo sviluppo di tali società, meglio conosciute come benefit corporation.
      Nell'aprile 2010 il Maryland è stato il primo Stato federale ad approvare la legislazione per le benefit corporation. In seguito, California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington DC e Arkansas hanno a loro volta approvato la legislazione permettendo anch'esse la creazione di benefit corporation.
      In Europa, sulla scia di quanto avviene negli USA, le prime benefit corporation iniziano ad affermarsi sul mercato, anche se il loro numero è ancora molto limitato. In nessuno Stato dell'Unione europea, tuttavia, sono state approvate leggi o è stata avviata la discussione di provvedimenti sul tema.
      La presente proposta di legge, pertanto, potrebbe rappresentare il primo provvedimento nell'ambito dell'Unione europea a disciplinare tale tipologia di società e fare dell'Italia il Paese capofila nella diffusione di società con scopo di beneficio comune.
      Nel merito, l'articolo 1 prevede le finalità della legge, ossia la possibilità di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società benefit nel nostro ordinamento, mentre l'articolo 2 contiene alcune definizioni, tra cui quella di beneficio comune.
      L'articolo 3 stabilisce che la società benefit deve indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società benefit che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
      L'articolo 4 prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società benefit. Tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.
      L'articolo 5 reca disposizioni per garantire la trasparenza dell'operato delle società benefit. In particolare, ai fini di cui alla presente legge, la società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società.
      Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse; sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa; credibile e trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche.
      La valutazione dell'impatto dovrà comprendere le aree di analisi riguardanti il governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune; i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro; gli altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e, infine, l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
      L'articolo 6, infine, affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società benefit e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e di favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
      2. Le finalità di cui al comma 1 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.
      3. La finalità di cui al comma 1 può essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per:

          a) beneficio comune: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui all'articolo 1, comma 1;

          b) altri portatori di interesse: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività

delle società di cui all'articolo 1, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

          c) standard di valutazione esterno: modalità e criteri di cui all'allegato A annesso alla presente legge che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

          d) aree di valutazione: ambiti settoriali, identificati nell'allegato B annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

Art. 3.
(Oggetto sociale e denominazione della società benefit).

      1. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.
      2. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo.
      3. Le modifiche di cui al comma 2 sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.
      4. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Art. 4.
(Doveri e responsabilità degli amministratori della società benefit).

      1. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il

perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 1, comma 1, conformemente a quanto previsto dallo statuto.
      2. La società benefit, fermo restando quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
      3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.
      4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
Art. 5.
(Relazione annuale sull'attività di beneficio comune).

      1. Ai fini di cui alla presente legge, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

          a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

          b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B annessi alla presente legge;

          c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

      2. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora

esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
Art. 6.
(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

      1. La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

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Allegato A
(Articolo 2, comma 1, lettera c))

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

        Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

            1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

            2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;

            3. credibile perché sviluppato da un ente che:

                a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

                b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;

            4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

                a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

                b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

                c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

                d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

                e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato B
(Articolo 2, comma 1, lettera d))

AREE DI VALUTAZIONE

        La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

            1. governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

            2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

            3. altri portatori di interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali nonché sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

            4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.