• C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 5 novembre 2015); MATTIELLO Davide, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.2737 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 1039, d'iniziativa dei deputati
GADDA, BENI, DAMIANO, REALACCI, GNECCHI, FIANO, GARAVINI, MATTIELLO, NARDUOLO, ROTTA, PASTORINO, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BORGHI, BOSSA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CAROCCI, CENNI, CHAOUKI, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, FOSSATI, CARLO GALLI, GASPARINI, GELLI, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, MAESTRI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MELILLI, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORETTI, MORETTO, MOSCATT, NICOLETTI, PETITTI, PICCIONE, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO, GIOVANNA SANNA, STUMPO, TENTORI, TIDEI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI
Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
Presentata il 22 maggio 2013
n. 1138, D'INIZIATIVA POPOLARE
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
Presentata il 3 giugno 2013

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 5 novembre 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1039, 1138, 1189, 2580, 2737, 2786 e 2956. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle predette proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 1189, d'iniziativa dei deputati
GARAVINI, CAPONE
Disposizioni per la continuità dell'attività produttiva, la tutela dei lavoratori, la salvaguardia dell'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata
Presentata l'11 giugno 2013
n. 2580, d'iniziativa dei deputati
VECCHIO, VARGIU, CIMMINO, MATARRESE, D'AGOSTINO, CAUSIN, VITELLI, ANTIMO CESARO, GALGANO, BOMBASSEI, MOLEA, TINAGLI
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il riutilizzo del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate
Presentata il 29 luglio 2014
n. 2737, d'iniziativa dei deputati
BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Presentata il 20 novembre 2014
n. 2786, d'iniziativa dei deputati
BINDI, FAVA, VECCHIO, ATTAGUILE, DI LELLO, GARAVINI, BOSSA, MATTIELLO, MANFREDI, NACCARATO, CAPONE
Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Presentata il 18 dicembre 2014
n. 2956, d'iniziativa del deputato FORMISANO
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate
Presentata il 12 marzo 2015
(Relatore: MATTIELLO)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1039 e abbinate, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito, e rilevato che:

                il testo all'esame reca un complesso organico di interventi incidenti per lo più sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (e, in particolare, sul Libro I, concernente le misure di prevenzione), i quali risultano opportunamente formulati in termini di novelle;

                in diverse novelle (a titolo esemplificativo, si vedano le novelle agli articoli 14, comma 4; 22, comma 2-bis; 24, comma 2; 28, comma 1, alinea; 34, commi 5, 6, 7 e 9; 41-bis, comma 2; 63, comma 9 del decreto legislativo n. 159 del 2011), come è prassi consolidata negli atti normativi che incidono sul settore della giustizia, sono presenti richiami normativi ad altre disposizioni, «in quanto compatibili» ovvero «in quanto applicabili»;

                con riferimento alla formulazione della norma di delega, si osserva che l'articolo 47 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, «un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali»;

            osservato, a tale riguardo, che la brevità del termine per l'esercizio della delega si connette all'assenza di gravami procedurali (per esempio, non è previsto il parere parlamentare), la quale, a sua volta, si giustifica in ragione dell'analiticità e dell'accuratezza con la quale la disposizione di delega definisce l'oggetto e i principi e i criteri direttivi;

            rilevato, infine, che l'articolo 49 prevede che il Presidente del Consiglio presenti una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del testo all'esame, entro un termine (pari a centoventi giorni dalla sua entrata in vigore) che, coincidendo con quello stabilito dall'articolo 47 per l'esercizio della delega, non consente al Governo di includere nella relazione al Parlamento alcun riferimento allo stato di attuazione della delega;

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di stabilire, all'articolo 49, un termine più ampio per la presentazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, della relazione al Parlamento sull'attuazione del provvedimento all'esame, allo scopo di consentire al Governo di riferire anche sullo stato di attuazione della delega conferitagli a norma dell'articolo 47».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 1039 ed abbinate, recante «Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro»;

            considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che l'articolo 29 del testo, in particolare, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il credito delle aziende sequestrate, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario (e conseguentemente il sostegno agli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali) per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (articolo 41-bis del Codice);

            rilevata l'opportunità di valutare con attenzione tale articolo 29 sotto il profilo della ragionevolezza, atteso che esso appare applicabile alle sole aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, escludendo tutte le altre aziende sequestrate sia nei procedimenti penali sia nei procedimenti di prevenzione, con possibili disparità di trattamento anche sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali, dell'emersione del lavoro nero, della tutela della salute e della sicurezza del lavoro;

            osservato che disposizioni analoghe a quelle recate dal predetto articolo 29 sono contenute nell'articolo 13, commi 4-7, del disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Senato, rispetto al quale, dunque, sarebbe opportuno individuare adeguate forme di coordinamento;

            preso atto che l'articolo 31 aggiunge al Codice un articolo dopo l'articolo 41-septies in materia di supporto delle aziende sequestrate o confiscate, prevedendo che nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o settore affine a quello dell'azienda sequestrata, prescindendo dai limiti di fatturato e attribuendo agli imprenditori medesimi il diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda;

            osservato che gli articoli 34 e 34-bis modificano l'articolo 46 del Codice al fine di rendere obbligatoria la restituzione per equivalente in caso di restituzione di beni confiscati, ponendo tale pagamento a carico del solo Fondo Unico Giustizia, intervenendo tuttavia in modo contraddittorio sul comma 1 di tale articolo 46 del Codice, in un caso per novellarlo, nell'altro per sostituirlo integralmente;

            rilevato che l'articolo 41, sostituendo l'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede, alla lettera e) del medesimo articolo 110, che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata amministri e destini i beni confiscati nei procedimenti penali per i delitti ex articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per i delitti ex articolo 12-sexies escludendo tutti gli altri sequestri penali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 29 a tutte le altre aziende sequestrate sia nei procedimenti penali sia nei procedimenti di prevenzione, al fine di evitare disparità di trattamento anche sotto il profilo della tutela dei livelli occupazionali, dell'emersione del lavoro nero, della tutela della salute e della sicurezza del lavoro, prevedendo inoltre un coordinamento di tali disposizioni con quanto già previsto nella legge di stabilità 2016;

            b) valuti la Commissione di merito il contenuto dell'articolo 31, alla luce della regolamentazione in materia di rating di legalità in relazione ai limiti di fatturato, al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra imprenditori;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dagli articolo 34 e 34-bis del testo in esame, considerato che entrambi incidono in modo contraddittorio sull'articolo 46 del Codice;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 110, lettera e) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dall'articolo 41 del testo in esame, a tutti i sequestri penali, al fine di evitare eventuali forme di disparità nell'ambito dell'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1039 ed abbinate, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            condivise pienamente le finalità del provvedimento, il quale intende superare le criticità della disciplina vigente in materia che attualmente ostacolano la gestione delle aziende sequestrate e confiscate alla mafia secondo criteri di efficienza e sostenibilità economica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 47, comma 3, lettera l), la quale, nel definire i principi e criteri direttivi della delega relativa alle imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi anche nelle forme della premialità fiscale, stabilisce che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita, possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la compatibilità di tale agevolazione con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA, in considerazione del fatto che gli Stati membri non hanno piena discrezionalità nell'introdurre regimi agevolati IVA, ma possono disporre in merito solo entro i limiti fissati dalla disciplina UE.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il testo unificato recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (C. 1039 Gadda, C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2737 Bindi, C. 2786 Bindi e C. 2956 Formisano), nelle sedute del 3 e 4 novembre 2015;

            premesso che la tematica della gestione e della valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie è di centrale importanza per la lotta alla criminalità organizzata e per la rigenerazione civile e sociale in larghe parti del territorio dello Stato;

            ritenuto che l’iter del provvedimento è iniziato per la meritoria iniziativa legislativa popolare promossa da molte associazioni, tra cui CGIL, ACLI, ARCI, Libera, Avviso pubblico, Centro studi Pio La Torre, Legacoop e SOS impresa, e che esso si è via via arricchito a seguito dell'abbinamento di altre proposte;

            considerato, al riguardo, che presso la Commissione d'inchiesta sulla mafia e sulle altre associazioni criminali similari (istituita con legge n. 87 del 2013) si era svolto un ampio dibattito che ha portato all'approvazione di una specifica relazione sul tema (vedi Doc. XXIII, n. 1) e che successivamente erano state presentate le proposte di legge Bindi ed altri nn. 2737 e 2786 (di simile contenuto);

            tenuto conto che il provvedimento si prospetta ora come un'ampia e organica riforma del testo unico delle disposizioni di contrasto della mafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

            osservato che in tale contesto le sue principali finalità sono quelle di superare il paradosso per cui – gestite da mafiosi – le aziende sono floride, mentre – quando passano in mano allo Stato dopo la confisca – rischiano di fallire; e di sostenere e agevolare la gestione dei beni confiscati con professionalità più ampie e diversificate e con procedure più trasparenti;

            auspicato, altresì, che sia data pronta esecuzione all'articolo 48, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, che prevede che il 3 per cento dei fondi versati al FUG dall'Agenzia dei beni confiscati sia destinato alle borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

            tenuto presente, con più specifico riferimento alle competenze della VII Commissione, che il testo del provvedimento (articolo 34-bis che novella l'articolo 46 del decreto legislativo n. 159 del 2011), per il caso in cui sia dovuta la restituzione del bene confiscato, esclude la restituzione per equivalente (in ragione –

verosimilmente – della circostanza che per i beni culturali sarà stata medio tempore molto difficile una destinazione incompatibile con la restituzione in natura);

            preso atto altresì che l'articolo 41 del provvedimento è volto a modificare l'articolo 111 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prevedendo l'istituzione di un nuovo organo (il Comitato consultivo di indirizzo) di cui fa parte anche il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

        esprime a maggioranza

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia aggiunto all'articolo 22 del testo della Commissione, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo il secondo periodo, il seguente: «Nel caso in cui si tratti di beni culturali, l'ufficio di coadiuzione è composto anche, secondo le caratteristiche del bene, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 1039 ed abb., recante «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata»;

            considerato che l'articolo 47 del provvedimento reca una delega al Governo per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate, individuando, quale principio e criterio direttivo, che, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

            ritenuto che:

                il principio e criterio direttivo sopra riportato potrebbe contrastare con i principi europei posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti alle procedure concorsuali;

                la questione dei criteri di partecipazione delle aziende sequestrate o confiscate nei contratti di appalto andrebbe più opportunamente

affrontata nell'ambito della revisione della normativa sugli appalti pubblici, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia espunto dal testo il riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera m) del comma 3 dell'articolo 47 in merito alla preferenza delle aziende sequestrate o confiscate, ovvero delle cooperative che le hanno rilevate, nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, ritenendosi che tale tematica andrebbe più opportunamente affrontata nell'ambito della revisione della normativa degli appalti pubblici.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il provvedimento recante: Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro (testo unificato C. 1039 e abbinate);

            osservato preliminarmente che si tratta di un provvedimento di 55 articoli che apporta numerose e sostanziali modifiche al Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e che la Commissione ha dovuto procedere all'espressione del parere in tempi ristretti;

            osservato che il provvedimento presenta diversi elementi di pregio, frutto della esperienza maturata e delle criticità riscontrate nei primi anni di applicazione Codice antimafia;

            sottolineata positivamente l'istituzione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, di cui al nuovo articolo 41-bis, che risponde alla specifica finalità di garantire il necessario supporto creditizio alle aziende che vengono sottoposte a sequestro;

            rilevato che i dati dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, evidenziano come, su dieci aziende assoggettate a sequestro, ben sette siano sottoposte a procedure di liquidazione ovvero a procedure concorsuali prima che si pervenga alla confisca e che solo una azienda su dieci giunga alla confisca definitiva in condizioni di operatività;

            considerato che il nuovo articolo 41-bis non reca la dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate, né indica le modalità di rifinanziamento annuale;

            rilevato che ulteriore elemento di pregio del provvedimento è rappresentato dall'istituzione, ex articolo 41-ter, di un tavolo permanente di confronto cui partecipano le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, con la specifica finalità di coinvolgere quei soggetti portatori di interessi diffusi che possono sicuramente contribuire al superamento di una altra criticità emersa in questi ultimi anni, rappresentata dall'emersione del lavoro nero cui spesso fanno ricorso le aziende assoggettate a sequestro;

            osservato positivamente che il tavolo, di cui all'articolo 30, capoverso Art. 41-ter, comma 2, è aperto a soggetti che potrebbero apportare un contributo significativo al recupero sociale delle aziende sequestrate, tra i quali le principali centrali cooperative e le organizzazioni del terzo settore maggiormente radicate sul territorio;

            ritenuto indispensabile procedere ad una più ampia azione legislativa volta a sostenere le aziende, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni, sottoposte a provvedimenti di sequestro;

            rilevato che è necessario porre rimedio immediato alla fattispecie del licenziamento per sopraggiunta legalizzazione delle attività, in base al quale successivamente al sequestro gli amministratori giudiziari si trovano a dovere licenziare parte delle maestranze ed allontanare i cosiddetti «lavoratori in nero», i quali, senza responsabilità alcuna, sono chiamati a pagare le conseguenze dirette della regolarizzazione delle aziende sottoposte a sequestro;

            sottolineata altresì la necessità di un intervento volto alla concessione di sgravi contributivi e previdenziali a favore delle aziende sequestrate che procedono, compatibilmente con le esigenze e le possibilità di sviluppo commerciale delle imprese stesse, alla regolarizzazione delle posizioni lavorative;

            evidenziata infine la necessità di un ulteriore intervento finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali, ricorrendo, a parità di costo, alle imprese sequestrate per la fornitura di beni e servizi alla PA; in tal senso, ritenuta opportuna la creazione di un elenco presso la Consip, cui le pubbliche amministrazioni possano ricorrere in particolar modo per quelle forniture aventi carattere di urgenza che spesso vengono assegnate fuori da logiche di mercato e ricorrendo alla trattativa privata foriera di illegalità e corruzione,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 29, capoverso Art. 41-bis, valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere una adeguata dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate;

            b) all'articolo 29, capoverso Art. 41-bis, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'accesso alle risorse di cui ai commi 3 e 4 è riferito alle apposite sezioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e del Fondo per la crescita sostenibile e non già alla totalità delle risorse dei suddetti fondi;

            c) all'articolo 29, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la nuova finalità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui alla lettera c-bis) recante la definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata trova quale suo strumento di attuazione e finanziamento la sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile di cui al medesimo articolo 29, capoverso Art. 41-bis, comma 4;

            d) all'articolo 31, capoverso Art. 41-octies, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una più attenta procedimentalizzazione delle disposizioni di cui al comma 2 concernenti l'acquisizione del diritto di prelazione da parte di imprenditori che svolgono supporto tecnico gratuito per un periodo non inferiore a dodici mesi, al fine di favorire la trasparenza e l'efficacia di tali processi;

            e) all'articolo 47, comma 3, valuti la Commissione di merito la possibilità di riconsiderare il contenuto della lettera m), in cui si stabilisce che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

            f) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire tra i soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori giudiziari (commercialisti ed avvocati) anche figure manageriali attraverso l'individuazione di specifici criteri;

            g) valuti la Commissione di merito la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei «lavoratori in nero»;

            h) valuti la Commissione di merito la possibilità di costituire, presso la Consip, un elenco speciale delle aziende sottoposte a sequestro cui le pubbliche amministrazioni possano fare ricorso per forniture di beni e servizi in caso di procedure d'urgenza.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 1039 e abbinate, recante misure per favorire l'emersione

alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata;

            considerato che il provvedimento realizza un intervento a largo spettro sul Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, che rivede in molti aspetti la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché le disposizioni in materia di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

            rilevato che gli interventi recati dal progetto di legge presentano rilevante incidenza su profili di competenza della Commissione, in quanto, nell'ambito del provvedimento, sono contenute numerose disposizioni volte a promuovere la prosecuzione o la ripresa delle attività delle imprese sequestrate o confiscate alle mafie, nonché ad assicurare la tutela, anche attraverso l'attivazione degli ammortizzatori sociali, dei lavoratori di tali aziende;

            espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento che, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso, intende rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione e assicurare una migliore gestione dei beni e delle aziende sequestrate, confiscate o sottoposte ad amministrazione giudiziaria, garantendo al contempo un rafforzamento della tutela dei lavoratori occupati in tali aziende;

            osservato, in primo luogo, che l'articolo 28, innovando sensibilmente le disposizioni del vigente articolo 41 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, reca una nuova disciplina della gestione delle aziende sequestrate alla criminalità organizzata, volta in particolare a promuovere la prosecuzione o la ripresa delle attività imprenditoriali anche attraverso un opportuno coinvolgimento delle parti sociali;

            rilevato che l'articolo 29, inserendo un nuovo articolo 41-bis nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata finalizzato alla concessione di garanzie sui crediti bancari e al sostegno degli investimenti, della ristrutturazione e dell'emersione alla legalità delle medesime aziende;

            considerato che l'articolo 30, inserendo un nuovo articolo 41-ter nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dispone l'istituzione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo di tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, per promuovere il coordinamento tra istituzioni e parti sociali al fine di favorire, tra l'altro, la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle medesime aziende;

            osservato che l'articolo 31 inserisce nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione un nuovo articolo, volto a prevedere il supporto tecnico, all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini rispetto a quello in cui opera l'azienda sequestrata;

            preso atto che l'articolo 41 rivede la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

            valutate con favore le modifiche introdotte dall'articolo 42, il quale prevede, in particolare, che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità, nonché delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis del codice penale;

            condivisa, altresì, la revisione dell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevista dall'articolo 45, ai sensi della quale agli enti e alle società si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote in presenza di delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsti dall'articolo 603-bis del codice penale;

            ritenuto che le disposizioni dei richiamati articoli 42 e 45 rappresentino un primo importante tassello nel percorso di rafforzamento delle misure di contrasto del caporalato e dell'intermediazione illecita di lavoro, che dovranno essere opportunamente sviluppate attraverso ulteriori iniziative legislative che prevedano, in particolare, l'inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, nonché ulteriori interventi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro in agricoltura;

            osservato che l'articolo 47 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, finalizzata, in particolare, alla tutela dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro e confisca ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, anche attraverso l'applicazione degli ammortizzatori sociali, alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché l'introduzione di misure agevolative di carattere fiscale e contributivo, volte a favorire l'emersione alla legalità e la ricollocazione dei lavoratori impiegati presso le medesime aziende;

            considerato che l'attuazione di tale delega assume un valore strategico in vista del rafforzamento della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese sequestrate o confiscate, dell'emersione alla legalità delle aziende e del sostegno al loro percorso di ristrutturazione e di riconversione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 28, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

                1) alla lettera a), capoverso comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

                2) alla lettera b), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: loro eventuali proposte con le seguenti: eventuali proposte formulate dalla rappresentanza sindacale aziendale o dalla rappresentanza sindacale unitaria, nonché dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

            b) con riferimento all'articolo 29, commi 1 e 2, valuti le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare un migliore coordinamento tra le finalità del Fondo indicate nel comma 1 e quelle elencate nel comma 2, in modo da consentire la destinazione delle risorse del Fondo stesso al sostegno di tutti gli oneri indicati nel comma 1;

            c) all'articolo 30, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

                1) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

                2) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: delle direzioni territoriali del lavoro con le seguenti: della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

                3) al comma 4, si valuti l'opportunità di meglio precisare la portata del secondo periodo, che richiede alle parti di operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali;

            d) all'articolo 41, comma 1, capoverso Art. 111, comma 5-bis, lettera i), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: delle organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

            e) al fine di rafforzare l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 47, valuti la Commissione di merito l'opportunità:

                1) di assicurare l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni dei lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate senza

limiti di dimensione e di tipologia dell'unità, rivedendo tuttavia la formulazione delle disposizioni che riconoscono tale accesso in termini corrispondenti a quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, tenendo conto del fatto che l'articolo 2, comma 70, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dispone che, a decorrere dall'anno 2016, siano abrogate le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplinano la concessione di trattamenti straordinari di integrazione salariale in tale ultima fattispecie;

                2) di prevedere, quanto alla procedura per l'adozione del decreto legislativo, che lo schema del decreto, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sia trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi i pareri delle Commissioni competenti per materia; a tale riguardo, in considerazione del breve termine previsto per l'esercizio della delega, qualora non si intenda estendere il termine medesimo, potrebbe valutarsi, inoltre, l'opportunità di prevedere un meccanismo di scorrimento del termine della delega al fine di disporre che, qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, quest'ultimo è opportunamente prorogato;

                3) di destinare all'attuazione della delega adeguate risorse finanziarie, eventualmente prevedendo che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso sia emanato solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

                4) di verificare la congruità delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo, ai sensi del quale, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è abrogato l'articolo 113-bis del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che disciplina la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1039 e abb., recante «Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata»;

            considerati gli articoli da 27 a 36 del provvedimento in oggetto, che intervengono sul capo del Codice relativo alla gestione dei beni sequestrati, rispetto alla quale vi sono sicuramente implicazioni di carattere sociale;

            rilevato, in particolare, che il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 29, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione ha come obiettivi, tra l'altro, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro e il sostegno alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 e alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

            osservato che l'articolo 35, nell'ambito delle modifiche apportate all'articolo 48 del Codice antimafia, sulla destinazione dei beni e delle somme sequestrate, sottrae al Ministro dell'interno, per attribuirla al Presidente del Consiglio, l'autorizzazione al mantenimento dei beni immobili confiscati nel patrimonio dello Stato e, per i medesimi beni, consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo C. 1039 e abb., volto ad accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e a favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro;

            preso atto che il provvedimento apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), al Codice penale e alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, alla disciplina dell'ordinamento giudiziario, nonché ad altre disposizioni di legge;

            richiamate – per quanto concerne i profili di interesse della XIV Commissione – le disposizioni relative alla valorizzazione e al mantenimento in vita delle aziende sequestrate;

            ricordato, in particolare, l'articolo 31 volto a favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate per agevolare la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; in particolare, le disposizioni prevede che l'amministratore giudiziario possa avvalersi del supporto tecnico e gratuito di imprenditori attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini, prevedendo che, in cambio, dopo un anno di supporto, tali imprenditori conseguano un diritto di prelazione in caso di vendita o di affitto dell'azienda;

            ritenuto che il processo di selezione degli imprenditori chiamati a supportare l'operato dell'amministratore giudiziario debba necessariamente essere ispirato ai principi di trasparenza e di imparzialità di derivazione europea, e che i criteri adottati per la selezione degli operatori debbano in ogni caso essere in linea con i criteri previsti dalla disciplina europea in materia di appalti e concessioni;

            richiamato, inoltre, l'articolo 35 in materia di destinazione dei beni e delle somme confiscate, che – modificando l'articolo 48 del Codice antimafia – prevede il mantenimento delle aziende al patrimonio dello Stato per finalità istituzionali qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico; ricordato, in proposito, che l'attuale disciplina relativa alla destinazione delle aziende confiscate (articolo 48, comma 8 del Codice antimafia) prevede l'affitto dei beni aziendali quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa (comma 8, lett. a)), oppure la vendita dei beni aziendali a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (comma 8, lett. b));

            sottolineato che la scelta dell'affittuario o dell'acquirente dei beni aziendali da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, deve in ogni caso essere operata in senso conforme ai principi europei di trasparenza e di imparzialità e nel pieno rispetto della disciplina europea in materia di appalti e concessioni, ove applicabile;

            rilevato inoltre che l'articolo 41 modifica alcune disposizioni del Codice antimafia relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; in particolare, si prevede che venga chiamato a far parte del Consiglio direttivo dell'Agenzia un esperto in materia di progetti di finanziamento europei, designato dalla Presidenza del Consiglio e che il personale dell'Agenzia medesima debba essere selezionato valutando la specifica competenza nella gestione delle aziende, nell'accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

            espresso apprezzamento per le misure introdotte all'articolo 41 che appaiono volte a favorire l'accesso al credito e alle fonti di finanziamento delle aziende sequestrate e confiscate, anche attraverso l'incentivazione alla partecipazione a bandi europei di finanziamento;

            rilevato infine che l'articolo 47 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per sostenere attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate, disponendo l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea;

            richiamato, in particolare, tra i principi e criteri direttivi di delega, l'articolo 47, comma 3, lettera m), in cui si prevede che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sequestrate sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

            preso atto che tale criterio di delega conferma una particolare attenzione all'integrazione di criteri sociali negli appalti pubblici, ponendosi in linea con la nuova disciplina europea in materia di appalti e concessioni, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale,

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PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1039 Gadda e abbinate, C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2737 Bindi, C. 2786 Bindi e C. 2956 Formisano, recante «Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito il 29 ottobre 2015;

            considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento penale» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE
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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Capo I
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Art. 1.
(Soggetti destinatari).

      1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;

          b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

              «i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale».

Art. 2.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali).

      1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

      2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni».

      3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
      2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta ovvero copia della proposta e degli eventuali decreti con cui il tribunale ha acquisito documentazione. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari

dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

          c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire»;

          d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

          e) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
      «10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.
      10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica territorialmente

competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
      10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
      10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
      10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
      10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
      10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

      4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni»;

          b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

Art. 3.
(Impugnazioni delle misure di prevenzione personali).

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;

          b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

Art. 4.
(Sorveglianza speciale).

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.
      2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine

di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».
Capo II
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
Art. 5.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

      1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

          a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

          b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

          c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

          d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

      2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

      3. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 20. – (Sequestro).1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.
      2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto

beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
      3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
      4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

      4. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;

              2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

          b) al comma 2:

              1) dopo le parole: «Il tribunale,» sono inserite le seguenti: «su proposta del giudice delegato,»;

              2) le parole: «mediante l'ausilio della forza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità

immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.»;

              c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

          a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del presente decreto, nella parte in cui richiama l'articolo 47, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

          b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

      2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.
      2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia di cui all'articolo 110 del presente decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.
      2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile

si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del presente decreto».

      5. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

      6. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

       7. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può

giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
      1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia e deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento».

      8. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 25. – (Sequestro e confisca per equivalente).1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
      2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

Art. 6.
(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente

e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater.
      2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
      2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

          d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria

del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito»;

          e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia e deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso si applica l'articolo 24, comma 2. L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta».

Art. 7.
(Revocazione della confisca).

      1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
      «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Quando accoglie le richieste di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

Art. 8.
(Rapporti con sequestro e confisca).

      1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare

l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;

          b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

Art. 9.
(Cauzione).

      1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

Art. 10.
(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).

      1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 34. – (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque,

agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.
      2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
      3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.
      4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.
      5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.
      6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
      7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.
      8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
      9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».
Art. 11.
(Controllo giudiziario delle aziende).

      1. Nel capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
      «Art. 34-bis.(Controllo giudiziario delle aziende).1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.
      2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

          a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero,

ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

          b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

      3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

          a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

          b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

          c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

          d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

          e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

      4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
      5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
      6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo nelle forme previste dal comma precedente. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.
      7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

Art. 12.
(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).

      1. Nel titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:


«Capo V-bis.
TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

      Art. 34-ter.(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
      2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1 del presente articolo».

      2. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

Capo III
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
Art. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati).

      1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
      2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori e con il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina, l'amministratore giudiziario

comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
      2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.
      3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.
      4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
      5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

          b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

      2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
      «Art. 35-bis.(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione).1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non sono punibili e sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
      2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
      3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo

84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

      3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;»;

              2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

      4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

      5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
      2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
      3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.
      4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca,

provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
      5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

      6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

Art. 14.
(Gestione di beni e aziende sequestrati).

       1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
      2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.


      2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
      3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
      3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
      3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), e 2-ter e del comma 2-bis del presente articolo.
      3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
      4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

          b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
      «5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

      2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore è comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal tribunale, al prefetto, che provvede a informare le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei

lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

          a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-bis;

          b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

          c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;

          d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

          e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.
      1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.
      1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito

della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
      1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
      1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.
      1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati al primo periodo e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al comma 1.
      1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo, dall'articolo 45-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
      2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo 45-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.
      2-quater. Nei casi previsti dai commi 2-bis e 2-ter, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2-bis»;

          c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
      «6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio

nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.
      6-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma 2-quater.
      6-ter. Con decreto da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione da ogni onere economico».
Art. 15.
(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
      «Art. 41-bis.(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali,

limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del presente decreto, di seguito denominato “Fondo”, avente come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a).
      2. Il Fondo è finalizzato:

          a) a fornire garanzie sui crediti bancari;

          b) a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità delle imprese di cui al comma 1.

      3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 1.
      4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 3 del presente articolo.
      5. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui ai commi 3 e 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia,

dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater.
      6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito, e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4.
      7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, in caso di revoca del provvedimento di sequestro.
      8. L'Agenzia e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA Spa devono contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo cui al comma 1.
      9. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato.
      10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.
      11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, sentita la società INVITALIA Spa, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

      2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

      3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore della società INVITALIA Spa, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la società INVITALIA Spa possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.

Art. 16.
(Tavoli provinciali permanenti e supporto alle aziende sequestrate e confiscate).

      1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 41-ter.(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo).1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

          a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

          b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

          c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

          d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

          e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

      2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

          a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

          b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;

          c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

          d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

          e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

          f) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

          g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma

3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

          h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

      3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.
      4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.
      5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

      Art. 41-quater.(Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.


      2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a dodici mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefìci di cui all'articolo 41-bis.
      3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».
Art. 17.
(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

      1. Il comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «1. All'esito della procedura e comunque dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

      2. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).»;

          b) il comma 2 è abrogato.

Art. 18.
(Destinazione dei beni confiscati).

      1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
      «Art. 45-bis.(Liberazione degli immobili e delle aziende).1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41, comma 6-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-quater, e 41, comma 6-bis».

      2. L'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 46. – (Restituzione per equivalente).1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, e la restituzione possa pregiudicare

l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
      2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia».

      3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

      4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con

modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;

          b) al comma 3:

              1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;

              2) alla lettera c):

                  2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali,»;

                  2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono inserite le seguenti: «con cadenza mensile»;

                  2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente nel sito internet istituzionale dell'ente»;

                  2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

                  2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;

                  2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;

                  2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;

                  2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;

              3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;

          c) al comma 8, lettera a):

              1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato» e le parole: «senza oneri a carico dello Stato,» sono soppresse;

              2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;

              3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;

          d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
      «8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità

operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;

          e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;

          f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
      «15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».

Art. 19.
(Regime fiscale e oneri economici).

      1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Capo IV
TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 20.
(Disposizioni generali per la tutela dei terzi).

      1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

          «a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

          b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

      2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 53. – (Limite della garanzia patrimoniale).1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

      3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
      «Art. 54-bis.(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.
      2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

      4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
      «2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del

procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
      3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

      5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-bis e comma 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il

contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».
Art. 21.
(Accertamento dei diritti dei terzi).

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
      «1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
      2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

      2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:
      «5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.


      5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.
      5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

      3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblica ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;

          c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
      «8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le

proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.
      9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;

          d) il comma 10 è abrogato.

      4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.
      2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto»;

          c) il comma 5 è abrogato.

      5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;

          c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
      «6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
      7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione».

Art. 22.
(Rapporto con le procedure concorsuali).

      1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o

confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;

          b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
      «6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
      7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;

          c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
      «8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

      2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;

          d) il comma 5 è abrogato;

          e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
      «6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
      7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso

di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
Capo V
L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Art. 23.
(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

      1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 110. – (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti

territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

          b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

          c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente

decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

          d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

          e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

          f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

      3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

      2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 111. – (Organi dell'Agenzia).1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

          a) il Direttore;

          b) il Consiglio direttivo;

          c) il Collegio dei revisori;

          d) il Comitato consultivo di indirizzo.

      2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia

del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
      3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

          a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

          b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

          c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

      4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

          a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

          b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;

          c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

          d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale “sicurezza”, designato dal Ministro dell'interno;

          e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dal medesimo Ministro;

          f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

          g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'ANCI;

          h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

          i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

      7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.
      8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non

spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

      3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 112. – (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
      2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, provvede all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
      3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di

rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.
      4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo:

          a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

          b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

          c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

          d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare l'eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera h);

          e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ARI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrato o confiscate;

          f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera h);

          g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

          h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

          l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

          m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;

          n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

      5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

          a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

          b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

          c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati

nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

      6. Il Collegio dei revisori provvede:

          a) al riscontro degli atti di gestione;

          b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni».

      4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 113. – (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

          a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

          b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

          c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

      2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto,

in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
      3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.
      4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
      5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».
Capo VI
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE
Art. 24.
(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 603-quater.(Confisca obbligatoria). – In caso di condanna o di applicazione

della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

      2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
      1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

      3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

          «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca

di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

      4. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,», sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 603-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;

          b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;

          c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;

              2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;

              3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;

          d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;

          e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
      «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca

previsti dai commi da 1 a 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;

          f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
      «4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
      4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
      4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
      4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o

prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
      4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».
Art. 26.
(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

      1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
      «2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente

del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».
Art. 27.
(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

          a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;

          b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per

tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafioso o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

          c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

          d) ai fini di cui alla lettera c), l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

          e) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

          f) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto

con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

          g) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;

          h) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;

          i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

          l) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

          m) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

          n) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore

giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          o) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

          p) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefìci previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

          q) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera n) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

          r) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla

propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); non possano accedere ai benefìci di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b).

      4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo è abrogato l'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 28.
(Modifica all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

      1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis), introdotta dall'articolo 15 della presente legge, è aggiunta la seguente:

          «c-ter) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

Capo VII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 29.
(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto

dall'articolo 26 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          b) sono istituiti i Fondi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          c) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

      2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 30.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.