• Testo DDL 2133

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Atto a cui si riferisce:
S.2133 [Decreto Salva-Regioni] Conversione in legge del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2133
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
con il Ministro della salute (LORENZIN)
e con il Ministro dell'interno (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2015

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni

Onorevoli Senatori. --

Articolo 1. L'articolo in esame definisce le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, che le regioni devono adottare, in linea con i princìpi richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 23 luglio 2015.

La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi della regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16, e 29 ottobre 2013, n. 19, nelle parti in cui hanno dato luogo ad una corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ed al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 riconosce che il citato decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e successive modificazioni, risponde alla «straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione», conciliando «le dialettiche finalità del rispetto degli equilibri di bilancio e della "regola aurea"» (di cui all'articolo 119, sesto comma, Costituzione, secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento) «con la necessità di adempiere ad oneri pregressi». Al contempo afferma che «l'anticipazione, infatti, non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati».

Per garantire il corretto utilizzo delle anticipazioni di liquidità, la Corte costituzionale ritiene necessario «sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli articoli 81 e 119, sesto comma, della Costituzione».

In realtà, sotto un profilo sostanziale, le presenti disposizioni tengono conto della circostanza che l'attuazione del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, ha imposto alle regioni, ai fini dell'effettiva acquisizione delle anticipazioni di liquidità, la predisposizioni di adeguate misure (aumento di entrate o riduzioni permanenti di spesa) preordinate al rientro della situazione debitoria.

Pertanto, la norma definisce le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, che le regioni devono adottare a decorrere dal 2015, in linea con i princìpi richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 23 luglio 2015.

Il comma 1 prevede le due seguenti modalità di contabilizzazione alternative, da adottare nell'esercizio in cui le anticipazioni sono erogate, volte entrambe a garantire la sterilizzazione contabile delle anticipazioni, ovvero che la registrazione dell'entrata riguardante l'anticipazione abbia solo effetti di cassa, e non costituisca copertura di nuove spese, attraverso:

a) l'iscrizione di uno stanziamento nella spesa del bilancio di previsione, denominato Fondo anticipazioni di liquidità, di importo pari a quello dell'anticipazione, non impegnabile o pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione di fine esercizio, come «quota accantonata»;

b) la riduzione di stanziamenti di entrata concernenti il finanziamento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, secondo le indicazioni del comma 6.

Il comma 2 definisce due differenti modalità di utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, fino al suo completo esaurimento, da seguire a seconda che, nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, la regione risulti o meno in disavanzo. Tali modalità non riguardano il fondo costituito per le anticipazioni destinate al finanziamento degli ammortamenti sanitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, disciplinato dal successivo comma 4.

La lettera a) prevede che, in caso di disavanzo nell'esercizio 2015, il Fondo anticipazioni di liquidità è applicato all'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo per un importo non superiore a quello del disavanzo 2014 (escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto) e nuovamente stanziato in spesa per lo stesso importo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio in corso. Negli esercizi successivi, il fondo iscritto in spesa del bilancio precedente è stanziato in entrata del bilancio di previsione, e reiscritto in spesa, al netto dei rimborsi delle anticipazioni effettuati nell'esercizio.

La lettera b) prevede che la quota del fondo anticipazioni di liquidità di importo superiore all'ammontare del disavanzo al 31 dicembre 2014 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che consente al fondo anticipazioni di liquidità di confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il comma 3 disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale quota del disavanzo 2015 corrispondente al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 2, lettera a), prevedendo un ripiano annuale di importo pari alle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio. I tempi e le modalità del ripiano sono definiti nel rispetto delle indicazioni della citata sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 che evidenzia come «il legislatore statale ... ha conciliato negli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 le dialettiche finalità del rispetto degli equilibri di bilancio e della "regola aurea" con la necessità di adempiere ad oneri pregressi, attraverso una mera anticipazione di lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nei periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa)...». Pertanto, condividendo la valutazione della Corte costituzionale, essendo evidente la non sostenibilità del ripiano del disavanzo derivante dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità effettuato secondo le modalità ordinarie (in uno o tre esercizi), il comma 3, così come il comma 5 e il comma 8, impone alle regioni una compressione della capacità di spesa di importo pari a quello del disavanzo, distribuito nel periodo di ammortamento dell'anticipazione. In altri termini, la ratio delle anticipazioni di liquidità è, come opportunamente sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, «quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione».

Il comma 4 definisce le modalità di utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità erogate per il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati di investimenti del settore sanitario di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, da seguire a seconda che, nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, la regione risulti o meno in disavanzo.

La lettera a) prevede che, in caso di disavanzo nell'esercizio 2015, il fondo anticipazioni di liquidità è applicato all'entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo per un importo non superiore a quello del disavanzo 2015 (escluso il disavanzo da debito autorizzato e non contratto) e nuovamente stanziato in spesa per lo stesso importo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio in corso.

La lettera b) prevede che la quota del fondo anticipazioni di liquidità di importo superiore all'ammontare del disavanzo al 31 dicembre 2015 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, che consente al fondo anticipazioni di liquidità di confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 5 disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale quota del disavanzo 2015 corrispondente al fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 4, prevedendo un ripiano annuale di importo pari alle anticipazioni ripianate nel corso dell'esercizio.

Il comma 6, che ha natura di norma interpretativa, conferma la validità delle modalità di sterilizzazione delle registrazioni contabili delle anticipazioni di liquidità già incassate dalle regioni, effettuate nei casi di disavanzo da debito autorizzato e non contratto, riducendo gli stanziamenti di entrata riguardanti il debito non ancora contratto. La correttezza di tale modalità di registrazione contabile è stata riconosciuta anche dalle Sezioni regionali della Corte dei conti che hanno già parificato i rendiconti 2013 e 2014 delle regioni. Tale modalità di registrazione contabile viene confermata anche per le anticipazioni di liquidità incassate negli anni 2015 e successive.

Il «disavanzo da debito autorizzato e non contratto» si forma nei casi in cui le spese di investimento destinate ad essere finanziate da nuovo debito sono effettuate dalle regioni senza contrarre il debito al fine di risparmiare gli oneri finanziari. Verificandosi solo la spesa di investimento e non l'entrata correlata costituita dal debito, può formarsi un «disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto».

La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 non ha riguardato tale forma di disavanzo in quanto la regione Piemonte non era in disavanzo da debito autorizzato e non contratto. La norma è tuttavia necessaria per chiarire che la predetta sentenza non mette in discussione la validità delle registrazioni contabili effettuate dalle altre Regioni che hanno incassato le anticipazioni di liquidità riducendo gli stanziamenti di entrata riguardanti il debito non ancora contratto.

I commi da 7 a 10 definiscono le modalità di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 da parte delle regioni che non hanno contabilizzato le anticipazioni di liquidità incassate nel 2013 e nel 2014 secondo le modalità di cui al comma 6 ovvero attraverso l'iscrizione in bilancio di un fondo anticipazione di liquidità, conservato nel risultato di amministrazione.

Trattandosi di un intervento di adeguamento riguardante esercizi ormai chiusi, non si è ritenuto opportuno effettuare la sterilizzazione delle anticipazione di liquidità 2013 e 2014 sulle scritture contabili degli esercizi 2013 e 2014, ma si è preferito operare direttamente sul risultato di amministrazione 2014, prescrivendo che le regioni, a far data dal 1º gennaio 2015, iscrivano nel risultato di amministrazione 2014 l'accantonamento denominato «Fondo anticipazioni di liquidità», quantificato con le modalità indicate al comma 7.

Il comma 7 prevede due differenti modalità di rideterminazione del risultato di amministrazione,

Le regioni che nel corso del 2015 non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, accantonano al Fondo il risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, e lo riferiscono alla data del 1º gennaio 2015 (lettera a)).

Le regioni che nel corso del 2015 hanno già effettuato una rideterminazione del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, attraverso il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, effettuano l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità facendo riferimento al risultato di amministrazione rideterminato in occasione del riaccertamento straordinario (lettera b)).

Il comma 8 disciplina le modalità di ripiano del disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo, nel caso in cui il risultato di amministrazione risulti incapiente rispetto al fondo, prevedendo che il ripiano sia effettuato annualmente per un importo pari all'anticipazione rimborsata nell'esercizio precedente. Al fine di consentire il ripiano del disavanzo nell'esercizio 2016, le regioni calcolano il risultato di amministrazione presunto nel bilancio di previsione 2016-2018, considerando tra le quote accantonate anche il Fondo anticipazioni di liquidità.

II comma 9 disciplina le modalità di utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2014 rideterminato, con modalità differenti a seconda che, a seguito del peggioramento del risultato di amministrazione determinato dall'accantonamento al fondo, si determini o meno un maggiore disavanzo di amministrazione.

La lettera a) prevede che, nel caso in cui l'accantonamento al fondo peggiori il risultato di amministrazione disponibile, determinando un disavanzo, il fondo anticipazioni di liquidità è applicato all'entrata del bilancio dell'esercizio 2016 per un importo pari a quello del maggiore disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo e nuovamente stanziato in spesa per lo stesso importo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Negli esercizi successivi, il fondo iscritto in spesa del bilancio precedente è stanziato in entrata del bilancio di previsione, e reiscritto in spesa, al netto dei rimborsi delle anticipazioni effettuati nell'esercizio precedente.

La lettera b) prevede che la quota del fondo anticipazione di liquidità di importo superiore all'ammontare del fondo di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, che consente al fondo anticipazioni di liquidità di confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 10 riguarda espressamente la regione Piemonte, i cui risultati di amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle indicazioni della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015. La norma prevede che il maggiore disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione della predetta sentenza è annualmente ripianato, a decorrere dal 2016, per un importo pari al contributo versato alla gestione commissariale nel corso dell'esercizio precedente (ovvero, a seguito della chiusura della gestione commissariale, versato allo Stato). Il fondo vincolato per le anticipazioni di liquidità è utilizzato nel bilancio di previsione 2016, applicandolo interamente in entrata e ristanziandolo in spesa per lo stesso importo al netto del contributo versato alla gestione commissariale del Piemonte nell'esercizio precedente. Negli esercizi successivi, il fondo iscritto in spesa del bilancio precedente è stanziato in entrata del bilancio di previsione, e reiscritto in spesa al netto del contributo versato nell'esercizio precedente alla gestione commissariale.

La regione Piemonte è tenuta ad accantonare nel risultato di amministrazione 2015 un ulteriore fondo di importo pari alle passività trasferite alla propria gestione commissariale, diverse da quelle finanziarie. Il conseguente disavanzo è annualmente ripianato dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità previste per il ripiano del predetto disavanzo.

Articolo 2. Si rappresenta preliminarmente che il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (articolo 5), ha introdotto un nuovo meccanismo di governo della spesa farmaceutica che lega la vigenza di un tetto nazionale per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica territoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, con un procedimento di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, che deve essere avviato in caso di sfondamento del tetto stesso. Tale meccanismo prevede l'attribuzione, ad ogni azienda farmaceutica, ad inizio anno, di un budget che individua il livello massimo della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, per i medicinali di cui l'azienda stessa è titolare. Successivamente, attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale a livello nazionale, si procede alla verifica del rispetto del tetto e, in caso di sfondamento, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad emanare il provvedimento di ripiano attraverso pay-back.

A decorrere dall'anno 2013, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, oltre ad aver rideterminato il tetto della spesa farmaceutica territoriale all'11,35 per cento del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate e al netto delle somme erogate per il finanziamento delle attività non rendicontate delle aziende sanitarie, ha esteso il meccanismo del pay-back anche alla spesa farmaceutica ospedaliera, prevedendone un ripiano a carico dell'industria farmaceutica nella misura del 50 per cento dell'eventuale sfondamento a livello nazionale. Di conseguenza sono state disciplinate due distinte tipologie di pay-back in relazione ai due canali distributivi del farmaco: territoriale ed ospedaliero.

In sintesi, la normativa vigente attribuisce all'AIFA, in caso di mancato rispetto di uno solo o di entrambi i tetti di spesa, il compito di avviare il procedimento di ripiano e di predisporre il provvedimento finale che attua la restituzione da parte delle aziende farmaceutiche alle regioni (pay-back) degli importi dovuti in applicazione della citata normativa. La realizzazione di tale procedimento è imprescindibilmente legata ai dati comunicati dalle regioni e dalle aziende farmaceutiche al Ministero della salute.

Qui di seguito si riportano i tetti di spesa vigenti:

1) tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, fissato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, pari al 3,5 per cento del Fondo sanitario nazionale;

2) tetto della spesa farmaceutica territoriale, fissato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, e successivamente modificato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, pari all'11,35 per cento del Fondo sanitario nazionale.

Il meccanismo normativo correlato allo sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale prevede altresì un obbligo di ripiano da parte della filiera distributiva a favore delle regioni e delle province autonome.

Il pay-back dipende dai dati di dettaglio del monitoraggio della spesa farmaceutica a livello nazionale ed in ogni regione. In particolare, il monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera si realizza sulla base dei dati trasmessi dalle aziende farmaceutiche al Ministero della salute, nell'ambito del flusso della tracciabilità del farmaco (disciplinato ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005), al netto della spesa risultante dai dati trasmessi dalle regioni al Ministero della salute, relativi alla spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 7 ottobre 2009. Invece il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale si realizza sulla base della spesa per medicinali erogati secondo la disciplina convenzionale, registrata nell'ambito delle Distinte contabili riepilogative (DCR), acquisite dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e trasmesse periodicamente all’AIFA, a cui si aggiunge la spesa per medicinali erogati in distribuzione diretta e per conto, comunicata dalle regioni al Ministero della salute, ai sensi del citato decreto ministeriale 31 luglio 2007.

Tuttavia, con riferimento agli anni 2013 e 2014 non è stato possibile definire i predetti ripiani, per effetto dell'annullamento, da parte del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, delle determinazioni AIFA del 30 ottobre 2014, nonché dell'intero procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2013. Conseguentemente, le aziende farmaceutiche non hanno provveduto a ripianare integralmente lo sfondamento del tetto nazionale della spesa farmaceutica territoriale e del tetto nazionale della spesa farmaceutica ospedaliera accertato dall'AIFA per l'anno citato. Per quanto riguarda l'anno 2014, l'AIFA ha sospeso il relativo procedimento e, quindi, non ha ancora provveduto a richiedere il ripiano dello sfondamento accertato del tetto nazionale della spesa farmaceutica ospedaliera, in quanto dall'annullamento dei provvedimenti del 30 ottobre 2014 è derivata anche l'illegittimità degli eventuali provvedimenti conseguenziali di ripiano adottati sulla base degli stessi criteri già giudicati illegittimi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. A ciò aggiungasi che le aziende farmaceutiche, con separati ricorsi, hanno impugnato anche l'attribuzione dei budget provvisori e definitivi della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l'anno 2014, che costituiscono atti presupposti della manovra di ripiano. È importante precisare che la citata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi delle aziende farmaceutiche, i cui motivi attenevano, in sintesi, alla ritenuta erroneità dei dati utilizzati per l'assegnazione delle quote di ripiano e al mancato rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione procedimentale, in quanto le aziende medesime non sarebbero state messe nella condizione di verificare l'esattezza dei dati.

L'esigenza di recuperare le somme derivanti dallo sfondamento del tetto di spesa farmaceutica per gli anni citati, comporta, dunque, la necessità di ripetere le procedure di ripiano, peraltro, già avviate. Tuttavia la loro conclusione implica tempi incompatibili con la necessità di garantire che le regioni possano iscrivere già nei bilanci 2015 le somme a titolo di ripiano per gli anni 2013 e 2014. Tale urgenza appare ancora più stringente, ove si consideri che, in mancanza di tale iscrizione, la situazione contabile e finanziaria di talune regioni sarebbe tale da farle entrare in piano di rientro dal disavanzo sanitario. Pertanto la norma proposta, nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, per garantire in ogni caso gli equilibri di finanza pubblica, prevede, al comma 1, una procedura finalizzata a consentire alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015 il 90 per cento delle somme riportate nella tabella di cui all'allegato A al presente decreto, al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme si basano sul monitoraggio della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2014, approvato dal Consiglio di amministrazione dell’AIFA, rispettivamente nelle sedute del 24 giugno 2014 e 30 aprile 2015, calcolate sulla base della procedura prevista dalla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che in base al suddetto monitoraggio è emerso che per l'anno 2014, la spesa farmaceutica territoriale si è chiusa al di sotto del tetto dell'11,35 per cento, quindi, non è stato registrato lo sfondamento. La previsione dell'iscrizione in bilancio di tali somme nella misura del 90 per cento e non per intero è motivata da ragioni di carattere prudenziale. Il comma 2 disciplina le modalità di conguaglio delle somme iscritte a seguito dell'adozione, da parte dell'AIFA, delle determinazioni conclusive delle predette procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per gli anni 2013 e 2014; in tal caso le regioni procedono alle relative regolazioni contabili ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Sulla base di quanto sopra rappresentato, la disposizione consente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica già previsti per il settore sanitario a legislazione vigente con riferimento agli anni 2013 e 2014.

Articolo 3. La disposizione mira ad estendere il campo di applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione stabilite dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Tali misure trovano attualmente applicabilità per le imprese che operano in rapporto con stazioni appaltanti attraverso i contratti di appalto di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Con la modifica di cui al presente decreto l'applicazione viene estesa anche alle imprese che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale in ragione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che le regioni o le loro aziende sanitarie possono stipulare con le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del citato decreto legislativo.

In tali casi si prevede, inoltre, che, ove sussistano le condizioni per disporre la gestione straordinaria e temporanea dell'impresa, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, alla nomina degli amministratori straordinari si provveda con decreto del prefetto, di intesa con il Ministro della salute, e si precisa, altresì, che la nomina debba essere conferita a soggetti in possesso di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria. Ciò, in ragione della peculiarietà e delicatezza che caratterizzano il settore sanitario, che implicano la necessità, da un lato, di assicurare che la scelta degli amministratori straordinari avvenga tenendo conto del quadro programmatorio sanitario nazionale e regionale, con particolare riguardo all'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, dall'altro, di garantire che gli amministratori stessi siano dotati di comprovate competenze gestionali in ambito sanitario.

L'estensione delle misure riguarda non solo il settore dei produttori di servizi sanitari ma anche la soggettività giuridica di questi ultimi, poiché in alcuni casi gli operatori privati che prestano servizi in convenzione con le regioni possono assumere, oltre la forma d'impresa, quella di fondazione o di enti di altro tipo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2015.

Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e urgenza di definire modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concessa alle Regioni ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e urgenza di assicurare il ripianamento dell'eccesso di spesa sanitaria attraverso la restituzione dello stesso da parte delle aziende farmaceutiche in modo da assicurare al Servizio sanitario nazionale (SSN) entrate che realizzino l'equilibrio di finanza pubblica;

Ritenuta la necessità e urgenza di individuare misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per conto del SSN;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 6 novembre e del 13 novembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Regime contabile e anticipazioni di liquidità)

1. Le Regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1º gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016--2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo.

9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

10. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo l, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione Commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.

Art. 2.

(Interventi in materia di spesa farmaceutica)

1. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente decreto, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910.

2. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 1 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 3.

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

b) al comma 1, lettera a), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.»;

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.»;

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2015.

MATTARELLA

Renzi -- Padoan -- Lorenzin -- Alfano

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A

REGIONIRipartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica
ospedaliera
2013
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 11,35% della spesa farmaceutica
territoriale
2013
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica
ospedaliera
2014
PIEMONTE45.185.841 1.487.86644.900.988
VALLE D'AOSTA 039.7730
LOMBARDIA28.405.3903.207.14843.965.717
BOLZANO3.768.594212.8915.351.917
TRENTO 0197.982589.550
VENETO17.684.1541.942.76430.090.480
FRIULI16.701.715 413.632 15.571.542
LIGURIA12.948.263 399.56016.668.163
EMILIA ROMAGNA 42.565.8281.302.36150.051.846
TOSCANA 50.423.2721.876.63265.350.395
UMBRIA 9.444.367359.88911.355.420
MARCHE7.088.6661.783.49919.066.774
LAZIO29.378.7746.658.47439.577.929
ABRUZZO12.394.0301.301.35916.706.948
MOLISE 1.098.048310.1311.758.084
CAMPANIA8.299.5307.047.665 35.326.300
PUGLIA53.047.8274.674.141 68.172.367
BASILICATA2.394.007 143.713 4.923.323
CALABRIA4.038.9782.244.48211.595.598
SICILIA 05.680.285 20.222.967
SARDEGNA 19.145.1522.886.61723.653.128
ITALIA 364.012.435 44.170.864524.899.436