• C. 1710 EPUB Disegno di legge trasmesso dal Senato il 17 ottobre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1710 [Trans Adriatic Pipeline] Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013


Frontespizio Progetto di Legge Allegato
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1710


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)
presentato dal ministro degli affari esteri
(BONINO)
e dal ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 17 ottobre 2013
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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