• C. 3540 EPUB Disegno di legge presentato il 18 gennaio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3540 [Legge di delegazione europea 2015] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3540


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della salute
(LORENZIN)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
e con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015
Presentato il 18 gennaio 2016


      

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Onorevoli Deputati! L'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabilisce che, con cadenza annuale, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
      Per l'anno 2015 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato della Repubblica del disegno di legge annuale di delegazione europea 2014, avvenuta il 14 maggio 2015, ora legge 9 luglio 2015, n. 114.
      Il disegno di legge si compone di quattordici articoli.

      L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive, elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Esso richiama gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alle procedure, ai princìpi e criteri direttivi e ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative.
      In relazione agli oneri per prestazioni e controlli – e alle relative tariffe – da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui al presente disegno di legge, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.
      L'articolo dispone, inoltre, che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge n. 115 del 2015, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

      L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'adozione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri la facoltà di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

      L'articolo 3 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
      Per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1 gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale al fine di individuare le autorità competenti per lo svolgimento delle numerose attività ivi previste (rilascio di autorizzazioni e relativo controllo ispettivo, controllo doganale, elaborazione di

valutazioni di rischio, adozione di misure di emergenza, stesura dei piani di azione sui vettori) e anche per definire alcune disposizioni procedurali.
      Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera e), della legge n. 234 del 2012, infatti, per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei deve essere prevista, nella legge annuale di delegazione europea, una specifica delega legislativa al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi.
      Inoltre, il regolamento dispone che siano previste sanzioni, penali o amministrative, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni in esso contenute, per la cui introduzione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 234 del 2012, deve essere adottato uno specifico decreto legislativo.

      L'articolo 4 reca una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'applicabilità di tale regolamento ha comportato la necessità di un adeguamento dell'attuale disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
      Numerose disposizioni previste dalla normativa nazionale risultano oggi armonizzate e pertanto necessitano di un'abrogazione esplicita, mentre il regolamento lascia agli Stati membri la possibilità di esercitare talune opzioni.
      L'articolo conferisce, dunque, al Governo una delega ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, è previsto che il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi.
      In particolare, con il criterio contenuto nella lettera a), si conferisce al Governo una delega in ordine alla previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento. L'attuazione di tale criterio riguarderà esclusivamente le produzioni nazionali e sarà, pertanto, garantito il rispetto del principio di mutuo riconoscimento. Tale previsione non incide su aspetti attualmente oggetto di contestazione da parte della Commissione europea; inoltre la materia, non essendo più prevista espressamente dalla normativa europea, deve essere sottoposta ad apposita procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, con preventiva notifica del testo in fase di progetto. Pertanto, l'obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, non entrerà in vigore prima che sia intervenuta la suddetta autorizzazione.


      Con il criterio di cui alla lettera b), infine, si prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, di corrispondenza tra le fattispecie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e si prevede l'individuazione nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'autorità competente in materia di sanzioni e controlli, evitando sovrapposizioni con altre autorità.
      Infatti, nella formulazione attuale, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede quali autorità competenti sia le regioni che l'ICQRF, rinviando la competenza di ognuno in modo generico in base alle rispettive competenze in materia. Ciò ha determinato situazioni di incertezza nell'applicazione delle sanzioni che sono state anche alla base di alcuni ricorsi da parte dei soggetti destinatari delle contestazioni. Inoltre, si evidenzia che quasi tutte le regioni hanno delegato, per l'applicazione della sanzioni previste dal decreto legislativo n. 109 del 1992, altri enti (comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) con possibili ulteriori disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni sul territorio nazionale. Viene, comunque salvaguardata la competenza degli altri organi preposti in materia di accertamento delle violazioni, poiché il criterio di delega è volto a garantire uniformità a livello statale nell'irrogazione.

      L'articolo 5 reca un principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.
      La direttiva mira a rendere più agevole la tutela consolare del cittadino dell'Unione europea nel caso in cui costui necessiti di tutela in un Paese terzo in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga di alcuna ambasciata, consolato o console onorario o l'ambasciata, il consolato o il console onorario locali non siano in grado, per qualsiasi motivo, di fornire la tutela a cui la persona interessata avrebbe altrimenti diritto secondo il diritto o la prassi nazionale.
      Il principio e criterio di delega è finalizzato a garantire che, in sede di attuazione, si preveda che la promessa di restituzione di somme di denaro determinate sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro abbia efficacia di titolo esecutivo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (cosiddetta legge consolare) per i prestiti con promessa di restituzione erogati dagli uffici consolari a cittadini italiani.
      L'esecutività è limitata alle obbligazioni di restituzione di somme di denaro determinate o determinabili contenute nella promessa di restituzione.

      La normativa contenuta nell'articolo 6 intende porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In particolare, tale adeguamento ha ad oggetto le disposizioni contenute:

          nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso e ne dispone un relativo regime sanzionatorio, e nei regolamenti (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014 (che modificano entrambi il primo regolamento);

          nel regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo

al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011;

          nei regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi assoggettati, per ragioni di politica estera, a embargo commerciale, sulla base della successione delle leggi nel tempo; tali regolamenti, adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, necessitano di atti di diritto interno per definire le sanzioni da applicare al verificarsi di una violazione delle predette misure restrittive.

      Il decreto legislativo che sarà successivamente adottato intende recare misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, in materia di embarghi e restrizioni commerciali di qualunque tipo, di commercio di strumenti di tortura, ma non tratta dei materiali previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento».
      Oltre all'aggiornamento e alla necessaria omogeneizzazione dell'impianto sanzionatorio – inter alia previsto dall'apparato normativo ad oggi vigente (decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64, decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11 e decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, tutti ovviamente abrogati per effetto dell'entrata in vigore dello strumento legislativo in argomento) – si intende, al contempo, innovare la materia attraverso i seguenti elementi:

          1) attento equilibrio tra il diritto a esportare merci e servizi, nel quale si realizza la più ampia libertà d'iniziativa economica privata, e considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. Il paradosso del dual use, ad esempio, è proprio la necessità di preservare l'attività d'impresa in un ambiente più sicuro possibile, ma spesso Paesi o destinatari con evidenti (o subdoli) fini terroristici possono creare problemi che occorre prevenire e questo è possibile con le norme in esame;

          2) approfondimento dei princìpi generali e degli aspetti operativi che regolano l'attività di controllo dello Stato, anche con la rivisitazione di strumenti normativi ad hoc (come ad esempio intermediazione e transito; applicazione della clausola catch all). Da notare, visto il successo ottenuto in molti Stati membri, l'introduzione della nuova fattispecie «licenza zero», che consente alle imprese di conoscere ufficialmente, prima di ogni esportazione, se si tratta di beni da sottoporre o no a controllo dello Stato;

          3) norme sul procedimento digitale. Il procedimento amministrativo sarà, a regime, basato solo sullo scambio di informazioni digitali per consentire alle imprese il minimo impatto burocratico possibile.

      L'articolo 7 contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che ha integralmente rinnovato la disciplina sulla normazione europea, modificando le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio.
      La normazione è estremamente importante per definire specifiche tecniche o qualitative, in genere volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione europea è organizzata sulla base della rappresentanza nazionale [il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica

(Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui princìpi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, cioè, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza, ed è estremamente importante che a questo processo partecipino gli organismi di normazione nazionale anche per incoraggiare e facilitare, attraverso tali organismi, la partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le piccole e medie imprese (PMI).
      La normazione contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. La normazione rafforza la competitività globale, specie se attuata in modo coordinato a livello europeo e internazionale. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia e in particolare dei consumatori. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori.
      Tutto ciò considerato, quanto all'importanza del settore si evidenzia che la materia era disciplinata in Italia in passato da norme nazionali di recepimento delle relative direttive e decisioni europee e in particolare dalla legge 21 giugno 1986, n. 317. Benché il regolamento (UE) n. 1025/2012, sia già entrato in vigore e, essendo direttamente efficace nell'ordinamento interno, sia già perfettamente applicabile, appare comunque necessario attribuire una delega al Governo per aggiornare le disposizioni legislative nazionali vigenti in materia, abrogando espressamente tutte quelle già implicitamente abrogate in quanto in contrasto con il nuovo regolamento o anche semplicemente e inutilmente riproduttive di disposizioni contenute nello stesso e direttamente applicabili. Ciò consentirà anche di confermare espressamente e, se occorre, di aggiornare e riordinare le disposizioni di diritto interno che, riguardando l'organizzazione delle relative funzioni a livello nazionale, non sono state di per sé superate dal nuovo regolamento.
      In particolare appare necessario, e a tal fine si propone un apposito criterio direttivo di delega, semplificare e coordinare tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge n. 317 del 1986, in modo da superare le difficoltà determinatesi negli ultimi anni anche in relazione alla pluralità di fonti normative e alla complessità delle procedure di riassegnazione delle relative risorse, che hanno spesso ritardato e da ultimo ridotto a livelli inferiori ai minimi necessari le contribuzioni annuali erogabili a sostegno delle attività degli organismi di normazione nazionali, UNI e CEI. Si evidenzia che tale incertezza circa l'entità e i tempi di erogazione del finanziamento pubblico non solo mette evidentemente a rischio la stabilità finanziaria di tali organismi, ma incide negativamente sulla capacità di partecipazione al processo europeo di normazione, mettendo a rischio l'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone in capo a tali organismi e le esigenze di tutela e di rappresentanza degli interessi nazionali in tali sedi. Inoltre la necessità di individuare altre autonome forme di finanziamento rischia di far lievitare a livelli insostenibili, in particolare per le PMI, i costi di messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme UNI e CEI.

      L'articolo 8 contiene una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.


      Questo nuovo regolamento sui prodotti da costruzione sostituisce la direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere.
      La maggior parte dei contenuti tecnici del regolamento sono applicabili dal 1 luglio 2013. Sono entrate, comunque, immediatamente in vigore dal 24 aprile 2011 alcune parti del regolamento ed in particolare:

          articoli 1 e 2 – oggetto e definizioni;

          articoli da 29 a 36 e appendice IV riguardanti gli organismi di valutazione tecnica (TAB);

          articoli da 39 a 55 riguardanti gli organismi notificati (NB);

          articolo 64 riguardante il comitato permanente per le costruzioni.

      Il regolamento, nell'abrogare la direttiva 89/106/CEE, chiede agli Stati membri di mettere tempestivamente in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena applicabilità del regolamento stesso che si è realizzata dal 1 luglio 2013.
      La delega in esame, pertanto, si propone di porre in essere gli strumenti legislativi necessari alla piena attuazione del regolamento, riordinando, al contempo, il settore dei prodotti da costruzione per mezzo della:

          a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento;

          b) costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

          c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale TAB ai sensi dell'articolo 29 del regolamento e fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

          d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento nonché delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

          e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del Capo VII del regolamento;

          f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

          g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, conformemente

al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012;

          h) previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d) e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento;

          i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il decreto legislativo delegato;

          l) salvaguardia della possibilità di adottare un regolamento governativo, nelle materie comunque non riservate alla legge e già disciplinate con regolamento, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento.

      L'articolo 9 contiene una delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011 (European Systemic Risk Board, ESRB), pubblicata a dicembre 2011 e riguardante il mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.
      Con essa si richiede agli Stati membri di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo da perseguire e di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività.
      L'ESRB ha chiesto agli Stati membri di valutare, entro il 30 giugno 2012, la coerenza del proprio ordinamento con i princìpi guida di politica macroprudenziale prima enunciati e di adottarli completamente entro il 30 giugno 2013, termine successivamente esteso al 28 febbraio 2014.
      In via preliminare e con la collaborazione della Banca d'Italia, è stata inviata una prima risposta all'ESRB, in cui è stata illustrata, in termini generali, la situazione attualmente esistente in Italia e le possibili linee di recepimento della raccomandazione. Il nostro attuale ordinamento si discosta, in parte, dal contenuto della raccomandazione in quanto non prevede un'autorità che abbia come finalità la stabilità finanziaria nella sua accezione più ampia: ogni autorità di vigilanza nazionale, difatti, è responsabile della stabilità finanziaria solo per un determinato settore del sistema finanziario. Per un pieno rispetto della raccomandazione è, quindi, necessario un intervento legislativo.
      Alla luce di ciò, è stato istituito un gruppo di lavoro con le autorità interessate (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP) per definire le modalità più opportune ed efficaci di realizzazione dei contenuti della raccomandazione.
      La raccomandazione presenta un contenuto molto ampio, in quanto fissa non solo le finalità, ma anche i caratteri fondamentali che, nei singoli ordinamenti, devono connotare le politiche macroprudenziali.
      Per quanto riguarda le finalità, tali politiche devono contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica.
      In concreto, è demandato agli Stati membri di scegliere se designare come autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali:

          un'istituzione unica, in questo caso garantendo meccanismi per la cooperazione tra le autorità le cui azioni hanno un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, fatti salvi i loro rispettivi mandati;

          un comitato composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria.

      In ogni caso, si deve garantire che la Banca d'Italia svolga un ruolo guida nelle politiche macroprudenziali e che queste non mettano a rischio la sua indipendenza ai sensi dell'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


      Nello specifico gli Stati membri dovrebbero:

          affidare all'autorità macroprudenziale quanto meno le funzioni di identificare, monitorare e valutare i rischi per la stabilità finanziaria e di attuare le politiche per conseguire il proprio obiettivo, prevenendo e riducendo tali rischi (raccomandazione C.1) e garantire che essa abbia il controllo di strumenti idonei a conseguire i suoi obiettivi (raccomandazione C.4);

          garantire che l'autorità macroprudenziale abbia il potere di richiedere e ottenere con tempestività tutti i dati e le informazioni nazionali necessari all'esercizio delle sue funzioni, ivi comprese le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza microprudenziale e dalle autorità di vigilanza del mercato dei titoli, nonché le informazioni provenienti da fonti esterne al perimetro regolamentare e, su richiesta motivata e previa adozione di misure adeguate a garantire la riservatezza, informazioni specifiche relative a determinate istituzioni; ai sensi degli stessi princìpi, è opportuno che l'autorità macroprudenziale condivida con le autorità di vigilanza microprudenziale i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni di tali autorità (raccomandazione C.2);

          attribuire all'autorità macroprudenziale il potere di designare e/o sviluppare gli approcci di sorveglianza per identificare, in coordinazione o insieme alle autorità di vigilanza microprudenziale e di vigilanza del mercato dei titoli, le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica per lo Stato membro in questione, e di determinare il perimetro della regolamentazione nazionale o di formulare delle raccomandazioni in proposito (raccomandazione C.3).

      L'attuazione nel nostro ordinamento dei princìpi stabiliti dalla raccomandazione CERS/2011/3 non può essere posta in essere senza tenere conto delle competenze proprie delle singole autorità di vigilanza la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria e deve mirare a garantire, al contempo, che la Banca d'Italia svolga un ruolo guida nelle politiche macroprudenziali.
      Negli incontri al riguardo svolti è emersa la preferenza per l'utilizzo dello strumento della delega legislativa e nell'individuazione dei criteri di delega sono state ipotizzate diverse opzioni, volte a delineare un intervento più o meno ampio in materia.
      Si è infine concordato con le medesime autorità su un intervento così compendiabile:

          creazione di un Comitato per la sorveglianza sui rischi per la stabilità finanziaria, privo di personalità giuridica e indipendente, con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme anche attraverso il rafforzamento della sua capacità di resistenza e il contrasto dell'insorgenza dei rischi sistemici;

          partecipazione al Comitato della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP;

          previsione che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;

          attribuzione alla Banca d'Italia di un ruolo guida tramite la presidenza del Comitato e l'assunzione delle funzioni di segreteria;

          attribuzione al Comitato delle funzioni, dei poteri, degli strumenti e dei compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione e previsione che il Comitato possa indirizzare raccomandazioni alle autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo.

      I criteri direttivi di delega proposti riflettono i princìpi illustrati come concordati nell'ambito del gruppo di lavoro.
      Con riferimento al criterio che attribuisce al Comitato per le politiche macroprudenziali

il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità in esso rappresentate, che è stato oggetto di ampio dibattito all'interno del gruppo di lavoro, si ribadisce che attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità che lo compongono, con un meccanismo di «comply or explain», sia il minimo sufficiente per consentire al Comitato di dare attuazione alle politiche macroprudenziali, come richiesto dalla raccomandazione C.1, e di garantire che esso abbia il controllo degli strumenti idonei a conseguire i suoi obiettivi, come richiesto dalla raccomandazione C.4. Senza il riconoscimento del potere di indirizzare raccomandazioni, il Comitato sarebbe una mera sede di raccordo tra le autorità di vigilanza mentre continuerebbe a non esistere in Italia una singola autorità macroprudenziale che può condurre le politiche macroprudenziali per il complesso del sistema finanziario. Il meccanismo prospettato dal provvedimento normativo è, da un lato, idoneo a preservare le competenze delle autorità coinvolte, e, dall'altro, è in linea con quanto previsto dalle legislazioni di diversi altri Stati membri con riferimento ai poteri dell'autorità macroprudenziale nazionale (a titolo di esempio Austria, Germania, Olanda e Regno Unito). Esso è stato esplicitamente riconosciuto idoneo a dare attuazione alla raccomandazione C dalla struttura dell'ESRB incaricata di valutare la conformità degli Stati membri con la raccomandazione.
      Con riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 9, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere informazioni da soggetti privati e pubblici, quando in base alle legislazioni di settore nessuna delle autorità partecipanti sarebbe dotata di tale potere, individuando in tal caso la Banca d'Italia come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ai soggetti privati inadempienti, si chiarisce che il criterio proposto si riferisce a soggetti non vigilati e non interferisce pertanto con le prerogative di alcuna autorità.

      L'articolo 10 contiene una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, le multilateral intercharge fees (MIF) (di seguito «regolamento MIF»).
      Il regolamento MIF stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea.
      Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente – di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o acquirer, articolo 2, numero 1), del regolamento MIF) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o issuer, articolo 2, numero 2), del regolamento MIF) appartenenti al medesimo circuito di carte – e versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente.
      Quando il titolare utilizza la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale.
      Una parte di tale commissione è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte è versata alla banca emittente, ovvero la MIF, e una piccola parte spetta all'operatore del sistema (tra i più noti Visa e Mastercard).
      Le MIF rappresentano una consistente parte delle commissioni addebitate agli esercenti, le cosiddette merchant service charges, (MSC) e che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.
      Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento MIF, rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento MIF le transazioni di pagamento effettuate con carte di debito e di credito

nazionali e transfrontaliere, in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del soggetto pagante, sia il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario della transazione siano stabiliti nel territorio dell'Unione europea.
      Sono esclusi, invece, dall'ambito di applicazione del regolamento MIF i servizi basati su specifici strumenti di pagamento che possano essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata e (i) che consentano al titolare di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale; (ii) che possano essere utilizzati solo per acquisire una gamma limitata di beni o servizi; (iii) che possano essere utilizzati solo in un unico Stato membro, siano forniti su richiesta di imprese o ente del settore pubblico e siano regolati da un'autorità pubblica nazionale o regionale con specifici scopi sociali o fiscali, al fine di acquistare beni o servizi specifici da fornitori vincolati da un accordo commerciale con l'emittente (articolo 1, paragrafo 2).
      I massimali non si applicano, inoltre, alle operazioni compiute tramite carte aziendali, ai prelievi effettuati presso i distributori automatici di contante (ATM) e alle operazioni tramite carte emesse dai cosiddetti circuiti di carte di pagamento a tre parti (costituiti da titolare di carta, circuito di convenzionamento ed emissione, soggetto esercente – si veda sul punto la definizione dell'articolo 2, numero 15) del regolamento MIF) (articolo 1, paragrafo 3).
      Per le carte di debito la percentuale di commissione massima è dello 0,2 per cento e per le carte di credito dello 0,3 per cento, ma gli Stati membri possono fissare anche massimali inferiori.
      Tuttavia, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito (in Italia, per esempio, per le carte PagoBancomat), gli Stati membri possono:

          definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e possono imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento MIF), o

          consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2 per cento e a patto che il volume di commissioni annuali così generato non superi lo 0,2 per cento del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all'interno di ciascuno schema (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)), oppure

          fino al 9 dicembre 2020, consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare il limite dello 0,2 per cento calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento (articolo 3, paragrafo 3).

      Fino al 9 dicembre 2018 gli Stati membri possono inoltre esentare i circuiti a tre parti con licenziatari (ovvero schemi a tre parti nei quali lo schema concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente) dall'obbligo dei massimali limitatamente alle operazioni di pagamento nazionali, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale circuito di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3 per cento del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate nello stesso Stato membro.
      Nell'esercizio della delega per l'attuazione del regolamento MIF, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i princìpi e criteri direttivi specifici di seguito menzionati di cui al comma 2 dell'articolo 10 in esame.

      Lettera a). In primo luogo, oltre alla previsione del consueto necessario adeguamento della normativa vigente, si segnala in particolare l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (PSD payment services directive). Si fa presente al riguardo che, ai sensi del menzionato articolo 3, l'Italia aveva esercitato l'opzione che consentiva di vietare al beneficiario di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (surcharge). L'attuale versione della PSD2 di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, prevede un divieto di surcharge limitatamente alle operazioni effettuate con strumenti di pagamento per i quali sono stabiliti dal regolamento MIF massimali sulle MIF (in particolare, le carte di pagamento emesse dai circuiti a quattro parti; per gli altri strumenti di pagamento, viene lasciata agli Stati membri la possibilità di scegliere se vietare o limitare il surcharge). A seguito dell'entrata in vigore del regolamento MIF (l'8 giugno 2015), si ritiene opportuno circoscrivere il divieto di surcharge esclusivamente agli strumenti con MIF regolate, ammettendolo, pertanto, per le operazioni effettuate con carte emesse dai circuiti a tre parti. Ciò consentirebbe di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte, quello di assicurare un trattamento più equo tra le diverse tipologie di schemi, e dall'altra, di permettere agli esercenti di fare fronte ai maggiori costi connessi all'accettazione di carte emesse dagli schemi a tre parti, assicurandone al contempo una maggiore diffusione. Tuttavia, come già menzionato, tale previsione è contenuta nella PSD2, non ancora entrata in vigore. Al fine di evitare possibili effetti negativi legati alla non contemporanea applicabilità del regolamento MIF e della PSD2, si ritiene opportuno anticipare l'attuazione di tale previsione nell'ordinamento nazionale (come auspicato anche dalla Commissione europea e precisato nel considerando n. 84 della stessa PSD2) attraverso una modifica del menzionato articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010.

      Lettere b), c) e d). Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento MIF, dovrà essere individuata nella Banca d'Italia l'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, la quale adotterà le proprie decisioni previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quest'ultima viene altresì designata quale autorità competente a prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi del regolamento MIF. Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia. A tale fine dovranno essere attribuiti alle predette autorità designate i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento MIF e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati conformemente alla predetta ripartizione delle competenze.

      Lettere e) e f). Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento MIF il legislatore è delegato a introdurre le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 11 del 2010, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito «TUB», specie con riferimento ai limiti edittali

massimi e minimi ivi previsti. Andranno inoltre definiti gli importi delle sanzioni amministrative introdotte o modificate, distinguendoli in base ai soggetti destinatari.

      Lettera g). Conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 15 del regolamento MIF, occorrerà prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, avvalendosi eventualmente delle procedure e degli organismi già esistenti.

      Il comma 3 prescrive che, entro la data del 9 giugno 2016 prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento MIF, dovrà essere valutata l'opportunità di assumere le iniziative necessarie, conformemente all'articolo 3 del regolamento stesso, al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali con carta di debito, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.
      La definizione efficiente sotto il profilo economico presuppone sia la possibilità di applicare commissioni percentuali interbancarie contenute per ridurre i costi di accettazione presso l'esercente, sia la possibilità di esprimere le stesse commissioni interbancarie su base fissa, anche in combinazione con una commissione percentuale, al fine di incentivare l'offerta di strumenti di pagamento basati su carta per importi di piccolo valore o nei casi in cui la particolare tipologia di operazione (ad esempio tasse automobilistiche) impone di coprire una componente fissa di oneri di gestione dell'incasso. Sulla base delle evidenze empiriche si dimostra infatti che – nel rispetto della trasparenza – applicando in modo differenziato la leva delle commissioni interbancarie si possono remunerare correttamente i costi del servizio di incasso promuovendo allo stesso tempo l'offerta di strumenti alternativi al contante in diversi segmenti di mercato senza – nel complesso – un aggravio di costi per la collettività.
      Nel comma 5, infine, si precisa che, dall'attuazione nonché dal recepimento del regolamento MIF non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      L'articolo 11 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine o european long-term investment funds) (ELTIF).
      Le attività in cui investono gli ELTIF sono qualificate come «investimenti alternativi», cioè categorie di attività non rientranti nella definizione tradizionale di azioni e obbligazioni quotate. Gli investimenti alternativi comprendono ad esempio: immobili, venture capital, private equity, fondi speculativi e società non quotate; gli ELTIF si concentreranno sulle attività che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.
      In virtù delle specifiche regole del prodotto, gli ELTIF dovrebbero essere in grado di:

          offrire agli investitori europei rendimenti stabili a lungo termine;

          fungere da fonte di finanziamento a lungo termine per l'economia europea, in particolare per le PMI e le infrastrutture;

          aumentare le fonti di finanziamento non bancarie a disposizione delle imprese;

          garantire la protezione degli investitori, in particolare retail, e la stabilità finanziaria.

      Considerato che gli ELTIF sono una particolare categoria di fondi di investimento alternativi, essi vengono gestiti nell'Unione europea da società di gestione di fondi alternativi (GEFIA UE), disciplinate dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,

sui gestori di fondi di investimento alternativi, attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e con la disciplina di regolamentazione secondaria emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.
      Considerato, inoltre, che il regolamento europeo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015, gli interventi da effettuare tramite normativa primaria nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito «TUF», sono minimi e riguardano principalmente due aspetti rimessi alla potestà degli Stati membri: l'individuazione della o delle autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e l'attribuzione alle stesse di tutti i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi saranno possibili tramite normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza.
      Pertanto, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento è necessaria la delega al Governo per:

          a) modificare il TUF dove necessario, individuando la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali competenti, secondo le rispettive competenze previste dal citato testo unico, e prevedendo l'eventuale ricorso alla disciplina secondaria da emanare a cura delle suddette autorità;

          b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal TUF in materia di disciplina degli intermediari;

          c) prevedere il coordinamento con la disciplina vigente in materia di gestione collettiva del risparmio.

      Nel comma 4, infine, si precisa che, dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      L'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, di seguito «direttiva MCD» (mortgage credit directive).
      La direttiva MCD introduce un regime di armonizzazione minima nel settore dell'offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali al fine di realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, promuovendo la sostenibilità nell'erogazione e nell'assunzione dei prestiti con l'obiettivo precipuo di garantire ai consumatori un elevato livello di protezione. Ciò premesso, fatte salve alcune disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione, la direttiva MCD attribuisce agli Stati membri numerose facoltà da esercitare in sede di recepimento.
      Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva MCD il Governo, nell'apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, e a quella del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare mediante il ricorso a regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici di cui al comma 1 dell'articolo 12 in esame.
      Ai sensi della lettera a), andranno esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e) della direttiva MCD, considerati la loro scarsa diffusione e il fatto che sono contratti di credito destinati a particolari tipologie di consumatori. Si tratta dei contratti di credito relativi a un bene immobile che escludono la destinazione del bene ad uso abitativo del consumatore (o di un suo familiare) e che ne consentono tale specifico uso solo a terzi in base a un contratto di locazione (lettera b)), dei contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, senza interessi ovvero a tassi debitori inferiori o a condizioni più favorevoli rispetto all'offerta sul mercato (lettera c)), dei prestiti ponte (lettera d)) ovvero un contratto di credito che non ha una durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile e dei contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE (ovvero un'organizzazione che è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri; non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri; persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale; riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito; fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto a un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale e alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri) (lettera e)).
      Ai sensi della lettera b) la Banca d'Italia sarà individuata quale autorità competente per la vigilanza nei confronti dei finanziatori (banche e intermediari, articolo 106 del TUB) (articolo 5 della direttiva MCD). Sempre ai sensi della lettera b), l'autorità per la vigilanza sugli intermediari del credito (agenti e mediatori), sarà individuata nell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del TUB (ovvero l'Organismo degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi OAM) (articolo 5, paragrafo 3, della direttiva MCD).
      Considerato che la direttiva MCD prevede, peraltro, una stretta cooperazione tra l'autorità preposta ai controlli su agenti e mediatori, da una parte, e l'autorità nazionale partecipante all'Autorità bancaria europea (ABE), dall'altra, in quanto all'ABE sono affidati compiti di mediazione in caso di contrasto tra le autorità nazionali preposte ai controlli sugli intermediari del credito, sarà dunque necessario prevedere a tale fine specifiche forme di raccordo tra la Banca d'Italia e l'OAM, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva MCD.
      Ai sensi delle lettere c) e d) dovrà essere designata la Banca d'Italia quale unico punto di contatto nell'ambito delle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva MCD, relativo all'obbligo di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri. La direttiva MCD prevede, come detto, una stretta cooperazione tra l'autorità preposta ai controlli su agenti e mediatori, da una parte, e l'autorità nazionale partecipante all'ABE, dall'altra, e dunque, sarà necessario prevedere a tale fine specifiche forme di raccordo tra la Banca d'Italia e l'OAM.
      La lettera e) prevede disposizioni per l'attuazione delle norme riguardanti gli intermediari del credito; la direttiva MCD introduce un regime armonizzato per la registrazione e i controlli riguardanti gli intermediari del credito (ossia gli agenti e i mediatori). In tale quadro, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi vengono disciplinate mediante l'introduzione del cosiddetto passaporto europeo, che consente agli intermediari del credito di operare negli Stati membri dell'Unione europea in forza dell'abilitazione concessa da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine.
      La disciplina contenuta nella direttiva MCD consente di mantenere l'impianto della normativa nazionale introdotta nel 2010 con la riforma sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi (titolo VI-bis del TUB): a tali due figure professionali va ricondotta quella di intermediario del credito contemplata nella direttiva stessa. Segnatamente, gli intermediari del credito previsti dall'articolo 4 della direttiva MCD devono essere ricondotti alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater del TUB, quale intermediario del credito che opera con vincolo di mandato, ovvero del mediatore creditizio di cui all'articolo 128-sexies del TUB, quale intermediario del credito che opera senza vincolo di mandato, mantenendo inalterata la distinzione tra le due figure professionali. Si rendono necessari pertanto solo limitati interventi di modifica, per lo più connessi con l'introduzione del passaporto europeo. Cogliendo l'occasione del recepimento della direttiva MCD, si potrebbero altresì apportare alla legislazione vigente talune modifiche per superare problemi emersi in sede di applicazione della disciplina. In particolare, le modifiche – che riguarderebbero la commercializzazione di tutti i contratti aventi a oggetto finanziamenti e servizi di pagamento (e non solo quindi il credito ipotecario) – concernono:

          a) agenti in attività finanziaria: la disciplina italiana prevede che gli agenti svolgano la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo; nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi è consentito all'agente di assumere due ulteriori mandati, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi. Tali limiti sono volti a fare sì che gli agenti si connotino quali canali captive univocamente legati a un determinato intermediario finanziario. Considerato che con il passaporto europeo gli agenti italiani saranno soggetti alla concorrenza di agenti di altri Stati europei nei quali non sussistono limitazioni sul numero di mandati come in Italia (la direttiva MCD consente il plurimandato), limitatamente alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla direttiva MCD, va prevista la possibilità di consentire un maggior numero di mandati conferibili agli agenti in attività finanziaria;

          b) promotori finanziari e agenti di assicurazione: attualmente tali soggetti non sono tenuti all'iscrizione all'OAM per commercializzare prodotti bancari. Al riguardo, i criteri direttivi di delega prevedono che questi soggetti siano comunque assoggettati a una disciplina coerente con la direttiva MCD;

          c) mediatori creditizi indipendenti: considerato che a oggi la figura del mediatore creditizio non è interamente indipendente rispetto agli intermediari finanziari (dai quali può ricevere un compenso), ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza indipendente i criteri direttivi di delega contemplano l'individuazione del mediatore creditizio indipendente quale figura professionale cui sarebbe riservata la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza (con divieto di percepire compensi dal soggetto finanziatore), secondo i requisiti prescritti dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva MCD;

          d) attività che non integrano intermediazione del credito: in linea con la direttiva MCD, è previsto che lo svolgimento di talune attività ancillari (ad esempio, la mera segnalazione, a un consumatore, di un creditore) non richieda l'iscrizione nell'elenco degli agenti o dei mediatori.

      La lettera f) prevede l'estensione di alcune disposizioni a tutti i contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi a oggetto la concessione di credito ipotecario a consumatori.
      La lettera g) prevede le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito di cui all'articolo 28 della direttiva MCD.
      Ai sensi della lettera h), considerato che l'articolo 19 della direttiva MCD richiede che, a livello nazionale, siano elaborati standard per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di crediti ipotecari, è valorizzato il ruolo dell'autoregolamentazione per la definizione di standard per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione del credito ipotecario facendo riferimento alle iniziative esistenti.
      Ai sensi della lettera i), tenuto conto che la direttiva MCD disciplina il servizio di consulenza, che si sostanzia in raccomandazioni personalizzate al consumatore e che può essere prestato anche autonomamente rispetto all'erogazione del finanziamento o all'intermediazione del credito da parte di agenti e mediatori, il citato servizio di consulenza sarà disciplinato in modo da garantirne l'effettiva indipendenza e la prestazione nell'interesse del consumatore. In particolare, il consulente sarebbe tenuto ad avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico; inoltre, è vietata la corresponsione di commissioni da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito per i servizi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva MCD. Viene poi configurata la figura del mediatore indipendente (sulla quale si veda la lettera e)).
      Ai sensi della lettera l), si prevede di attuare le disposizioni in tema di offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito, tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti e apportando a queste ultime modifiche volte a coordinarle tra loro e a razionalizzare la complessiva disciplina della materia.
      L'articolo 12 della direttiva MCD disciplina la pratica, in uso presso banche e intermediari finanziari, di commercializzare i contratti di credito in modo abbinato ovvero aggregato ad altri prodotti, specie assicurativi. Nel primo caso siamo di fronte a un'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente; nella seconda ipotesi si tratta invece di un'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori. A fronte di un'impostazione generale che vieta le pratiche di commercializzazione abbinate è tuttavia riconosciuta agli Stati membri la facoltà di introdurre talune deroghe a tale divieto.
      Il tema è molto sensibile in quanto in passato si sono avute – in Italia, come in altri Stati membri dell'Unione europea – diffuse pratiche commerciali scorrette in questo ambito; tali pratiche, nel nostro Paese, hanno condotto all'adozione di numerose iniziative legislative (articolo 21, comma 3-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e regolamentari (Regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 40 del 3 maggio 2012), aventi come obiettivo quello di evitare conflitti di interesse e di consentire al consumatore di fare «shopping around». Sebbene tali disposizioni nazionali siano compatibili con la direttiva MCD, si propone di cogliere l'occasione del recepimento della direttiva stessa per coordinarle, nella prospettiva di razionalizzare

la complessiva disciplina nazionale della materia.
      Ai sensi della lettera m) è necessario prevedere un «periodo di riflessione» di sette giorni durante il quale il consumatore può confrontare le offerte sul mercato e valutarne le implicazioni come periodo di riflessione antecedente alla conclusione del contratto pari a sette giorni. Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva MCD, infatti, gli Stati membri hanno la possibilità di precisare il periodo durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole, configurando lo stesso come periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure come periodo per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito.
      Ai sensi della lettera n), sono adottate misure atte a promuovere e coordinare le iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per un'assunzione e una gestione responsabile del debito con specifico riguardo ai contratti di credito ipotecario. L'articolo 6 della direttiva MCD, infatti, concerne l'adozione di misure nazionali atte a promuovere l'educazione finanziaria, in un'ottica di formazione e responsabilizzazione dei mutuatari. In linea con le raccomandazioni formulate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal G20 e al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito, sono accolte con favore iniziative in tale senso da parte dei creditori e degli intermediari del credito, finalizzate a combinare la fornitura di un contratto di credito con servizi indipendenti di educazione finanziaria.
      Ai sensi della lettera o), il monitoraggio sul mercato immobiliare residenziale è affidato all'Osservatorio del mercato immobiliare presso l'Agenzia delle entrate, prevedendo le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macroprudenziale. L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva MCD, infatti, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.
      Ai sensi della lettera p), è confermato il regime sanzionatorio generale per banche e intermediari finanziari attribuendo alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal titolo VIII del TUB; per agenti e mediatori, all'OAM è attribuito ex novo il potere di irrogare, oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 128-duodecies del TUB (richiamo scritto, sospensione dall'esercizio dell'attività, cancellazione dagli elenchi), la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo del responsabile (per le violazioni di scarsa entità), secondo le procedure definite dalla normativa secondaria emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare mediante il ricorso a regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
      La lettera q) prevede che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri.
      Si precisa che dall'attuazione nonché dal recepimento della direttiva MCD, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      L'articolo 13 è volto a recepire le disposizioni della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (Payment Accounts Directive – PAD), di seguito direttiva PAD.
      Il recepimento della direttiva PAD rappresenta un'opportunità, anche attraverso la previsione di facoltà da esercitare da parte del Governo, per incidere su tre profili, riconducibili alla materia che nel nostro ordinamento è regolata

dalla normativa sulla trasparenza e sulla correttezza dei servizi bancari e finanziari:

          1) le norme in materia di trasparenza e di comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione europea (capo II della direttiva PAD). Si prevede l'adozione di una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento più rappresentativi, armonizzata a livello europeo, e l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori le relative informazioni precontrattuali attraverso un documento standard. Inoltre, sono previste un'informativa annuale standard al consumatore circa le spese sostenute e l'istituzione in ogni Stato membro di almeno un sito internet per il confronto delle offerte presenti sul mercato;

          2) le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori (capo III della direttiva PAD). La direttiva PAD mira a introdurre precisi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un'operazione di trasferimento del conto, in modo da assicurare che essa avvenga in modo spedito, entro tempi certi e senza perdite economiche per il consumatore;

          3) le norme e le condizioni in base alle quali gli Stati membri devono garantire il diritto dei consumatori dell'Unione europea di aprire e di usare un conto di pagamento con caratteristiche di base senza avere la residenza nel Paese in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, tali disposizioni consentiranno a tutti i consumatori dell'Unione europea, a prescindere dalla situazione finanziaria, di aprire un conto di pagamento che consenta loro di svolgere operazioni essenziali (capo IV della direttiva PAD).

      In tale senso, anche a seguito del confronto con la Banca d'Italia, sono state valutate le possibili modifiche da apportare alla normativa nazionale da attuare attraverso i princìpi e i criteri direttivi di delega.
      La definizione dei princìpi e criteri direttivi dettati al fine di perimetrare la delega legislativa con specifico riferimento all'attuazione della direttiva PAD prevede al comma 1:

          alla lettera a), di apportare al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva PAD e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia per quanto di competenza e, in ogni caso, nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva PAD. Le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia non necessitano di previa deliberazione del CICR e si precisa che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'ABE ai sensi della direttiva PAD e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del TUB;

          alla lettera b), la delega al Governo a designare la Banca d'Italia quale autorità competente e quale punto di contatto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della direttiva PAD, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di indagine previste dalla stessa direttiva. Tale designazione va effettuata anche in ragione di quanto suggerito dal considerando (51) della direttiva PAD, per cui l'autorità competente designata sia dotata di risorse adeguate necessarie all'adempimento di tali funzioni;

          alla lettera c), l'estensione delle sanzioni amministrative previste dal TUB, per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso TUB, alle violazioni degli obblighi stabiliti nella direttiva PAD e nell'articolo 127, comma 01, del TUB stesso;

          alla lettera d), la possibilità per il Governo di esercitare la facoltà prevista

dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva PAD di non applicare la direttiva stessa alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti;

          alla lettera e), di consentire che sia incluso nel documento informativo sulle spese, previsto dall'articolo 4 della direttiva PAD, un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori. L'inclusione di tale disposizione nella documentazione informativa prevista dalla direttiva PAD, suggerita anche in ragione di quanto enunciato nel considerando (19) della stessa, è finalizzata a garantire una maggiore trasparenza e comparabilità dei costi attraverso un indicatore già utilizzato in Italia e percepito dai consumatori come chiaro e semplice e che permette una facile confrontabilità dei costi tra i diversi conti di pagamento offerti dai prestatori di servizi di pagamento. Inoltre, si prevede la possibilità che il documento sia fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento al fine di permettere ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione;

          alla lettera f), di prevedere la possibilità che il documento riepilogativo delle spese, di cui all'articolo 5 della direttiva PAD, sia fornito, similmente a quanto previsto per l'informativa precontrattuale, insieme alle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di permettere ai consumatori di riceverli periodicamente e in un'unica soluzione;

          alla lettera g), di dare attuazione all'articolo 7 della direttiva PAD, relativo all'accesso gratuito per i consumatori ad almeno un sito internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso la valorizzazione, per quanto possibile, delle iniziative private. Tale opportunità viene presa in considerazione in ragione di quanto suggerito dal considerando (23) della stessa direttiva che prevede la possibilità di assolvere tale funzione di confronto dei conti di pagamento anche attraverso siti internet già esistenti, al fine di permettere ai consumatori di ottenere informazioni chiare, complete ed esaurienti su un'ampia gamma di conti di pagamento, che rappresentino una parte significativa del mercato, attraverso informazioni corrette e aggiornate;

          alla lettera h), il raccordo, nell'ambito di quanto previsto dal capo III della direttiva PAD sul trasferimento dei conti di pagamento, con la disciplina sulla portabilità dei conti correnti prevista negli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al fine di farla confluire nel TUB, e di valutarne l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma è la conseguenza di una cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro. Tale necessità nasce dall'esigenza di favorire l'innalzamento dell'efficienza del sistema nonché di dare maggiori tutela e protezioni ai consumatori. Inoltre, al fine di dare completezza alla procedura di trasferimento del conto di pagamento, disciplinata nell'articolo 10 della direttiva PAD, si prevede che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Negli altri casi, se il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto e a eseguire l'operazione di pagamento. A tutela del consumatore e per una maggior efficienza del sistema dei pagamenti, si valuta se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi a quelli previsti dall'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva PAD purché tali procedure siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri

supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva stessa;

          alla lettera i), di imporre, nell'ambito di quanto previsto dalla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base di cui al capo IV della direttiva PAD, l'obbligo di offrire tali conti alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento limitatamente ai servizi di pagamento che essi già offrono (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva PAD). Inoltre, è prevista la possibilità di estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento anche a soggetti diversi dai consumatori, come le micro-imprese, i liberi professionisti o i soggetti protestati, con indicazione delle specifiche circostanze e in considerazione delle difficoltà incontrate da questi soggetti economici, in questi anni di crisi economica, ad accedere a una «bancarizzazione di base». Per evitare, inoltre, l'uso del conto di base per finalità diverse da quelle dell'inclusione finanziaria si prevede di esercitare la facoltà di limitare il diritto di accesso a un conto di pagamento di base, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva PAD, consentendo ai prestatori di servizi di pagamento di poter rifiutare l'apertura di un nuovo conto qualora il consumatore sia già titolare in Italia di un conto di pagamento di base, salvo il caso di trasferimento del conto stesso, o per motivi di ordine pubblico legati essenzialmente al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Si richiede, inoltre, di valutare l'opportunità di includere tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento di base anche servizi ulteriori rispetto a quelli standard previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva PAD, tenendo conto delle esigenze dei consumatori sulla base della prassi comune a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, non esercitando la facoltà concessa dall'articolo 17, paragrafo 8, di consentire la concessione di forme di affidamento. Si prevede di esercitare la facoltà concessa agli Stati membri, prevista dall'articolo 17, paragrafo 6, di stabilire per i servizi diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, un numero minimo di operazioni da comprendere nel canone annuo del conto e di stabilire che tale canone annuo e il costo delle operazioni eccedenti siano comunque ragionevoli e coerenti con le finalità di inclusione finanziaria. Si prevede, inoltre, di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva PAD di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali offrire il conto senza spese. Si promuovono, in ragione di quanto suggerito dal considerando (49) della direttiva PAD, misure a sostegno dell'inclusione e dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, provvedendo a informarli sull'attività di orientamento dei consumatori svolta dalle organizzazioni dei consumatori e dalle autorità nazionali;

          alla lettera l), di mantenere le disposizioni vigenti più stringenti a tutela dei consumatori qualora non siano in contrasto con la direttiva PAD;

          alla lettera m), di apportare le occorrenti abrogazioni e modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di realizzare il migliore coordinamento possibile con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo in esame.

      Il comma 2 precisa che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      L'articolo 14 contiene una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, approvata insieme al nuovo regolamento

(UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi, che la completa.
      La cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio, maturata all'esito del negoziato chiuso, nel dicembre 2014, sotto Presidenza italiana dell'Unione europea, recepisce i più recenti orientamenti del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), cristallizzati nella 40a raccomandazione del GAFI, così come da ultimo modificate nel febbraio 2012 (sotto l'egida, peraltro, della presidenza italiana del GAFI).
      Il focus della direttiva, analogamente a quanto richiesto dagli standard internazionali in materia, è centrato sul principio di approccio basato sul rischio, ai sensi del quale l'efficacia del sistema dei presìdi di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo è direttamente proporzionale all'accuratezza con cui gli attori istituzionali coinvolti e i soggetti destinatari degli obblighi previsti valutano, comprendono, aggiornano e mitigano il rischio, di entrambi i fenomeni, gravante sui settori di rispettiva competenza o attività.
      In tale prospettiva, con una logica di tipo concentrico e circolare, l'articolo 14, al comma 2, lettera a):

          1) individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata grazie al contributo combinato di tutte le autorità competenti e tenuto conto della relazione elaborata dalla Commissione europea per valutare specificamente i rischi che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere;

          2) prevede che gli esiti di tale valutazione composita siano messi a disposizione, per quanto strettamente compatibili con prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di fornire loro informazioni di contesto a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza;

          3) imposta l'approccio della vigilanza in base al rischio riscontrato dalle autorità competenti nei settori di rispettiva attribuzione, anche al fine di fornire ai destinatari degli obblighi strumenti di valutazione utili a graduare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio e, conseguentemente, efficaci;

          4) conclude e chiude il cerchio, attribuendo ai destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo il compito di dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività svolta, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

      In piena logica di risk based, il criterio direttivo di cui alla lettera b) attribuisce al legislatore delegato il potere di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva.
      Il criterio direttivo di cui alla lettera c) si snoda attorno ai princìpi di proporzionalità e di adeguatezza dei presìdi introducendo, coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, spazi di semplificazione ovvero di aggravio degli adempimenti richiesti ai destinatari degli obblighi, ove ciò sia consentito o reso necessario dalla congrua valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sotteso a talune specifiche attività o riconducibile a particolari incarichi o status del cliente da assoggettare ad adeguata verifica.
      Più nel dettaglio:

          1) è previsto che il Comitato di sicurezza finanziaria, a fronte di attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo, possa decidere di esentare dall'osservanza degli obblighi prescritti dalla direttiva gli operatori economici che esercitano le predette attività in modo occasionale e su scala limitata;

          2) per gli emittenti di moneta elettronica è previsto l'esonero da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela, con stretto riferimento a strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie, utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta anonima;

          3) sono rafforzati i presìdi per la supervisione degli agenti di istituti di pagamento e per gli emittenti di moneta elettronica europei operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, al fine di superare le criticità insite nel principio sotteso alla prima direttiva sui servizi di pagamento (cosiddetta PSD1) che, in maniera dimostratasi sostanzialmente inefficace, assoggetta alla vigilanza dello Stato membro di origine piuttosto che a quello dello Stato membro ospitante l'attività degli agenti operanti sul mercato interno;

          4) viene attribuito il potere di adeguare la definizione di persona politicamente esposta e delle relative misure di adeguata verifica rafforzata da mettere in campo, coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva e dagli standard internazionali prescritti in materia;

          5) viene attribuito il potere di procedere alla semplificazione degli adempimenti richiesti ai destinatari degli obblighi, attraverso la possibilità di avvalersi dell'esecuzione dell'adeguata verifica effettuata da terzi qualificati.

      Allo scopo di accrescere la trasparenza di persone giuridiche e trust e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il criterio direttivo di cui alla lettera d) prevede:

          1) e 2) in capo ai soggetti dotati di personalità giuridica, l'obbligo di individuare il proprio titolare effettivo e di comunicarlo a un'apposita sezione del registro delle imprese. La disposizione si propone di specificare e dare attuazione all'obbligo gravante sugli Stati di strutturare processi di acquisizione, aggiornamento e reale messa a disposizione delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche e di rendere tali informazioni prontamente accessibili alle autorità competenti, ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo espresso accreditamento, e ai portatori di legittimi interessi all'accesso, previa valutazione del potenziale nocumento che l'accesso consentito a soggetti estranei al circuito delle autorità competenti e dei destinatari degli obblighi potrebbe recare all'incolumità del soggetto cui l'informazione sulla titolarità effettiva si riferisce;

          3) e 4) l'istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust che il trustee ha l'obbligo di conferire e che devono essere prontamente accessibili alle autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo espresso accreditamento;

          5) l'individuazione di specifici requisiti di onorabilità e di professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o trust diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o di abilitazione per l'esercizio dell'attività;

          6) specifiche attività di adeguata verifica della clientela relative al beneficiario di contratti di assicurazione sulla vita o altre assicurazioni legate ad investimenti.

      Il criterio direttivo di cui alla lettera e) introduce il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento

del terrorismo. Il principio intende razionalizzare il complesso degli adempimenti posti dalla direttiva a carico dei molteplici attori del sistema, eliminando quelli ritenuti ultronei rispetto alle esigenze di uniforme e omogenea applicazione del diritto europeo e, come tali, potenzialmente anticompetitivi, oltre che forieri di oneri amministrativi non adeguatamente ammortizzabili dai destinatari degli obblighi previsti dalla normativa.
      Nella lettera f) è puntualizzato il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia mentre, nella lettera g), si prevede il rafforzamento degli strumenti di salvaguardia dell'integrità e della sicurezza delle segnalazioni di operazioni sospette.
      La direttiva (al pari delle raccomandazioni del GAFI) richiede l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente od omissiva, abbiano agevolato o reso possibile la violazione. In particolare, la direttiva prevede un insieme di sanzioni minime, che dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche, ovvero plurime, delle norme in materia di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni che abbina sanzioni pecuniarie definite nell'entità massima a misure amministrative di carattere accessorio con funzione dissuasiva. Tale gamma di misure rispecchia la necessità di predisporre uno strumentario sufficientemente ampio da consentire alle autorità competenti di tenere conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare, tra enti creditizi e istituti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività. Nel recepimento della direttiva, ai sensi della lettera h), è richiesto di assicurare che l'imposizione di sanzioni e misure amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del ne bis in idem.
      Il criterio direttivo di cui alla lettera i) introduce il principio della previsione e della puntualizzazione, in sede di esercizio della delega, di espresse ipotesi di deroga alla normativa vigente in materia di diritto dell'interessato ad accedere ai propri dati, in considerazione della prioritaria esigenza di salvaguardare l'integrità e il buon esito delle attività di indagine, prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo condotte dalle competenti autorità.
      In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva, che impone a livello nazionale una particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai sensi della lettera l), si ritiene necessario predisporre un'intensificazione dei presìdi di settore per i soggetti che svolgono attività di compravendita al dettaglio di oro e di oggetti preziosi usati e che, anche alla luce delle risultanze dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo recentemente condotta sotto l'egida del Comitato di sicurezza finanziaria, si è rivelata tra le attività più sensibili a fenomeni di infiltrazione criminale e di reimpiego di risorse di provenienza illecita.
      Al fine di contrastare nuovi e innovativi metodi di riciclaggio, in sede di valutazione del rischio, ai sensi della lettera m), si deve tenere conto anche delle soluzioni che le nuove tecnologie offrono ai soggetti destinatari degli obblighi per l'esercizio della propria attività.
      Il criterio direttivo di cui alla lettera n) introduce la disposizione di chiusura atta a garantire il pieno adeguamento del sistema nazionale alle disposizioni della direttiva e l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847.
      Il comma 3 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Completano il disegno di legge gli allegati A e B, nei quali sono elencate le direttive da recepire con decreto legislativo.

      Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea:

          «a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

          b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

          c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

          d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

          e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

          f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno».

      In relazione a quanto richiesto dalla lettera a), negli allegati A e B sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato della Repubblica del disegno di legge annuale di delegazione europea 2014, avvenuta il 14 maggio 2015 e per la cui attuazione sono necessarie norme di rango primario. Come di consueto gli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive europee indicate nell'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere; in considerazione di ciò, nell'allegato A è inserita una direttiva mentre nell'allegato B sono inserite sei direttive.
      In relazione a quanto richiesto dalla lettera b), il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2014 ammontava a 89, di cui 74 per violazione del diritto dell'Unione europea e 15 per mancato recepimento di direttive.
      Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più amministrazioni. Il numero 89 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

      Si ritiene utile fornire un aggiornamento dei dati riferiti alle procedure d'infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia, che alla data del 30 settembre 2015 risultano essere 97, di cui 74 casi di violazione del diritto dell'Unione europea (VDUE) e 23 di mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano (MA):

      Con riferimento alla lettera c), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea nell'anno 2014, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2014.

      Si ritiene utile segnalare che alle seguenti direttive, contenute nel precedente elenco, è stata data attuazione successivamente al 31 dicembre 2014. Il dato è aggiornato alla data del 19 agosto 2015:

          direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento acustico (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015);

          direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2015);

          direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP (decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2015, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015);

          direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A (decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015);

          direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015);

          direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel (decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015);

          direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015);

          direttiva 2014/93/UE della Commissione, del 18 luglio 2014, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015);

          direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015);

          direttiva 2014/106/UE della Commissione, del 5 dicembre 2014, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015);

          direttiva 2014/108/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (decreto del Ministro della difesa 17 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015).

      Sempre con riferimento alla lettera c), si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee che risultano essere state attuate in via amministrativa nell'anno 2014.

      Con riferimento alla lettera d) si segnala che le seguenti direttive non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione:

          direttiva 2014/39/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio;

          direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato);

          direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

      Si precisa che alle seguenti direttive delegate, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 4 del 9 gennaio 2014, è stata data attuazione con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2014, n. 62:

          1) direttiva 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti;

          2) direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1 gennaio 2020;

          3) direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche;

          4) direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche;

          5) direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a –20 C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio;

          6) direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a –20 C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio;

          7) direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati: a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia;

          8) direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco;

          9)    direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier);

          10) direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

          11) direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori

di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1 gennaio 2020;

          12) direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini;

          13) direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili;

          14) direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione <30 W aventi una durata di vita di almeno 20.000 ore;

          15) direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore;

          16) direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi205:Pb).

      Con riferimento alla lettera e), non risultano nel 2014 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012. Si rappresenta, tuttavia, che la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane, e la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, saranno recepite mediante regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, così come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85.
      Relativamente alla lettera f), sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito «Conferenza Stato-regioni», si elencano di seguito gli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione a direttive europee nel corso dell'anno 2014.

      In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione del presente disegno di legge di delegazione.
      Tuttavia, per i soli articoli 4, 10, 12 e 14 l'AIR è stata predisposta.
      Successivamente all'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri, il provvedimento è stato trasmesso

alla Conferenza Stato-regioni per l'acquisizione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 281 del 1997, come da ultimo sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012.
      Il parere, reso nella sessione europea del 24 settembre 2015, è stato favorevole con un emendamento; si tratta di una richiesta di modifica dell'articolo 4 del disegno di legge, contenente la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
      In particolare, la proposta emendativa riguarda la lettera b) del comma 3 del predetto articolo 4, relativa al sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al citato regolamento (UE) n. 1169/2011; la lettera b) prevede che le competenze per l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono demandate allo Stato al fine disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali evitando sovrapposizioni con altre autorità. Poiché, con le nuove norme, gli introiti delle sanzioni andranno solo allo Stato, le regioni, con l'emendamento proposto in sede di Conferenza Stato-regioni, chiedono di continuare a introitare i proventi delle sanzioni comminate in materia di etichettatura. Infatti, con l'esercizio della delega si riconduce nell'alveo della sola competenza statale la facoltà di irrogare le sanzioni in materia di etichettatura, ponendo fine alla situazione di incertezza determinata dall'attuale formulazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che prevede quali autorità competenti sia le regioni che l'ICQRF, rinviando la competenza di ognuno in modo generico in base alle rispettive competenze in materia.
      Il criterio direttivo di delega è in linea sia con la costante interpretazione data dalla Corte costituzionale all'attuale assetto costituzionale che, alla ripartizione degli ambiti legislativi statali e regionali, predilige una visione dinamica dei rapporti tra lo Stato e le regioni e rimette all'iniziativa degli stessi i limiti delle rispettive competenze in un sistema elastico e pragmatico, sia con i criteri di allocazione delle funzioni amministrative indicati nell'articolo 118 della Costituzione.
      Infatti, la Corte, nel modello delineato nella sentenza n. 303 del 2003, poi completato dalla sentenza n. 6 del 2004, «in una visione ascensionale e dinamica del principio di sussidiarietà», ammette «funzioni amministrative e legislative di rango statale, quando un normale livello di governo allocato istituzionalmente in ambiti locali, risulti inadeguato alle finalità che si intendono raggiungere».
      La Corte costituzionale ha, altresì, stabilito che all'autorità che provvede all'irrogazione delle sanzioni spettano i relativi proventi. Si tratta dell'applicazione del comune principio in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione (Corte costituzionale sentenza n. 271 del 2012).
      Per i motivi esposti, la proposta emendativa non è stata accolta.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

      1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
      3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti

legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.
Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

      1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

          b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

          c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma;

          d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli

17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentano di identificare la

partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

          b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di

consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

      4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE).

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/637 del Consiglio,

del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

          b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

          c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del

commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

          d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

          e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;

          f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

          g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive, embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.


      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo

regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

          b) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

          c) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

          b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni

e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

          c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

          d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

          e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

          f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

          g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

          h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

          i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

          l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

      3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

          b) prevedere che al Comitato di cui alla lettera a) partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

          c) prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

          e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

          f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

          g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle stesse;

          h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

          i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

          l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi

di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro 5.000 e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

          m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007;

          b) tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015 e fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), designare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento, quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento la Banca d'Italia, la quale adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

          c) tenuto conto dell'esigenza di prevenire o di rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 751/2015, designare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento stesso l'Autorità garante della concorrenza e del

mercato quale autorità competente a verificare il rispetto dei predetti obblighi, prevedendo che, nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotti le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia;

          d) attribuire, ove del caso, alle autorità designate ai sensi delle lettere b) e c) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del medesimo regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari;

          e) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

          f) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera e) in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa

tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

          g) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

      3. Entro la data del 9 giugno 2016 prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 751/2015, il Governo assume, conformemente all'articolo 3 del medesimo regolamento, le iniziative necessarie al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.
      4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

          b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

          c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) n. 2015/760 e ai princìpi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per

i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

      3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010).

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, il Governo, nell'apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le modificazioni necessarie al recepimento della direttiva, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, è tenuto a seguire i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) escludere dall'ambito di applicazione i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 2014/17/UE;

          b) designare, quali autorità competenti:

              1) la Banca d'Italia, per la vigilanza nei confronti dei creditori ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/17/UE;

              2) l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per la vigilanza sugli intermediari del credito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE;

          c) designare la Banca d'Italia quale unico punto di contatto nell'ambito delle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/17/UE;

          d) integrare o modificare la disciplina dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in relazione all'attribuzione del ruolo di autorità competente e al fine di assicurare la cooperazione tra autorità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/17/UE;

          e) attuare le disposizioni riguardanti gli intermediari del credito al fine di:

              1) ricondurre gli intermediari del credito previsti dalla direttiva 2014/17/UE alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quale intermediario del credito che opera con vincolo di mandato, e del mediatore creditizio di cui all'articolo 128-sexies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, quale intermediario

del credito che opera senza vincolo di mandato, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/17/UE, mantenendo inalterata la distinzione tra le due figure professionali;

              2) preservare e semplificare, ove possibile, l'impianto della disciplina sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi di cui al titolo VI-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, apportando tuttavia modifiche per:

                  2.1) prevedere, con riguardo alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla direttiva 2014/17/UE, deroghe ai mandati conferibili agli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

                  2.2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con riferimento alla possibilità che i promotori finanziari promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento e che gli agenti di assicurazione promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti su mandato diretto di banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prevedere per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione regole coerenti con quanto previsto dalla direttiva 2014/17/UE;

                  2.3) individuare, all'interno della figura professionale del mediatore creditizio, quella del mediatore creditizio indipendente quale intermediario del credito al quale è riservata la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza indipendente;

                  2.4) individuare le attività che non integrano intermediazione del credito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 8, della direttiva 2014/17/UE, tra cui quelle consistenti nella mera presentazione o nel rinvio di un consumatore a un creditore o

intermediario del credito ovvero quelle svolte a titolo accessorio nell'ambito di un'altra attività professionale;

              3) applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di rendere disponibili ai consumatori le informazioni generali sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE;

          f) applicare le modifiche di cui alla lettera b), numero 2), e alla lettera e), numeri 2.2), 2.3) e 2.4), in relazione a tutti i contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi a oggetto la concessione di credito ipotecario a consumatori;

          g) attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito di cui all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE;

          h) valorizzare il ruolo dell'autoregolamentazione per la definizione di criteri per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/17/UE;

          i) definire accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza sia prestato in modo effettivamente indipendente, nell'interesse del consumatore e con modalità tali da assicurare la gestione dei conflitti di interessi, prevedendo altresì l'obbligo del prestatore di servizi di consulenza di avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE. In tale ambito, vietare la corresponsione di commissioni da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito per la prestazione di servizi di consulenza nonché vietare o limitare i pagamenti da parte del consumatore nei confronti del mediatore creditizio prima della conclusione di un contratto di credito, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/17/UE;

          l) attuare le disposizioni in materia di offerta congiunta di polizze assicurative e di contratti di credito, tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti e apportando a queste ultime modifiche volte a coordinarle tra loro e a razionalizzare la complessiva disciplina della materia;

          m) prevedere un periodo di riflessione di sette giorni durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE;

          n) adottare misure atte a promuovere e a coordinare le iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per un'assunzione e una gestione responsabili del debito con specifico riguardo ai contratti di credito ipotecario ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2014/17/UE;

          o) attribuire all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2014/17/UE, prevedendo le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macroprudenziale;

          p) disciplinare i poteri sanzionatori prevedendo:

              1) in capo alla Banca d'Italia, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva 2014/17/UE nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

              2) in capo all'Organismo degli agenti e dei mediatori di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il potere di irrogare nei confronti degli intermediari del credito le sanzioni amministrative previste dall'articolo 128-duodecies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché,

per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo dell'intermediario del credito responsabile, secondo le procedure definite da regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          q) prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base).

      1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia;

le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del CICR; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

          b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

          c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

          d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

          e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

              1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

              2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

          f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste

dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

          g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private;

          h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

              1) raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori;

              2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore;

              3) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore al di fuori dei casi indicati dal numero 2), è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

              4) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

          i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

              1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

              2) prevedere la possibilità di estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento, con indicazione delle specifiche circostanze, anche a soggetti diversi dai consumatori;

              3) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

              4) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

              5) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

              6) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione

di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

              7) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

          l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

          m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

              1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad

attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

              2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;

              3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presìdi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

              4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

          b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in

attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

          c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

              1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

                  1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

                  1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;

                  1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

                  1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

                  1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione dell'attività di cui al

medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849;

                  1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

              2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

                  2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;

                  2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

                  2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

                  2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

                  2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

              3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:

                  3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al

ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

                  3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

              4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;

              5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:

                  5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;

                  5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

          d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e

di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

              1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

              2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:

                  2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

                  2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

                  2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

                  2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni

non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

              3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

                  3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

                  3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del trustee, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust;

                  3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

              4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

              5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o trust, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e

i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

              6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

          e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei princìpi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;

          f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di

adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

              1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei princìpi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

              2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

              3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri

oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

          g) rafforzare i presìdi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

          h) al fine di garantire il rispetto dei princìpi di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2013/36 di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

              1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

              2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

                  2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

                  2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

              3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

              4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

                  4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

                  4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

                  4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

                  4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni;

                  4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.000 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

              5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

                  5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

                  5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

              6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

              7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della

sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

              8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

              9) nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

              10) nel rispetto, ove compatibili, dei princìpi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

          i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

          l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività per via telematica esercitate dai destinatari degli obblighi;

          n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose

e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria.

      3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

      Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento 29 ottobre 2016).

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 1)

      1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento 10 aprile 2016);
      2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento 18 settembre 2016);
      3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento 1 maggio 2018);
      4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento 21 aprile 2017);
      5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento 27 novembre 2016);
      6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento 26 giugno 2017).