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Atto a cui si riferisce:
S.1/00516 premesso che: la tecnica della surrogazione di maternità, altrimenti detta "gestazione per altri" (GPA), presuppone la disponibilità del corpo della donna e la sua utilizzazione ai fini...



Atto Senato

Mozione 1-00516 presentata da ANNA FINOCCHIARO
martedì 9 febbraio 2016, seduta n.574

FINOCCHIARO, ZANDA, MARTINI, FEDELI, MATURANI, MIGLIAVACCA, DE BIASI, MARCUCCI, MIRABELLI, BIGNAMI, PAGLIARI, GINETTI - Il Senato,

premesso che:

la tecnica della surrogazione di maternità, altrimenti detta "gestazione per altri" (GPA), presuppone la disponibilità del corpo della donna e la sua utilizzazione ai fini del perseguimento di un progetto di genitorialità altrui;

vietata nella maggior parte dei Paesi dotati di sistemi giuridici avanzati e ammessa, con vario grado di restrizioni, in un numero limitato di Paesi occidentali, la pratica della surrogazione di maternità si sta sviluppando su scala globale in elusione dei divieti nazionali, attraverso forme di "turismo procreativo" verso quei Paesi che ne consentono la realizzazione a condizioni giuridiche ed economiche più vantaggiose per i beneficiari;

la GPA è a tutt'oggi una pratica inserita in un sistema globalizzato di produzione, comprendente cliniche, medici, avvocati, agenzie di intermediazione, eccetera, in cui la gravidanza, il parto e il bambino nato attraverso tali tecniche sono, di fatto, oggetto di sfruttamento economico da parte di una pluralità di soggetti;

in questo contesto, la maternità surrogata assume, anche per le gestanti, un mero valore di scambio commisurato, per un verso, ai rischi per la salute e al disagio psico-fisico cui sono esposte, e, per altro verso, alla loro condizione di privazione economica o di assoggettamento sociale e familiare;

considerato che:

la risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne del 5 aprile 2011 (2010/2209(INI)), impegna gli Stati membri a "riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili";

la Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176) impegna gli Stati ad adottare tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla stessa Convenzione e, in particolare, il diritto dei bambini a non essere privati degli elementi costitutivi della loro identità (art. 8) e il diritto ad essere protetti contro ogni forma di sfruttamento economico (art. 32);

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce, all'articolo 3, il "divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro";

valutato, inoltre, che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha affermato il principio della difesa della dignità umana come obiettivo primario da perseguire, oltre che nel perimetro di sovranità dei singoli Stati, anche nello spazio delle relazioni internazionali, con ciò escludendo la legittimità di ogni pratica mercantile di scambio che abbia ad oggetto gli esseri umani;

il sistema internazionale di protezione dei diritti umani si è sviluppato affiancando in modo sempre più incisivo, alla dimensione di azione sovranazionale delle Nazioni Unite, gli strumenti propri del diritto internazionale, quali la stipula di apposite convenzioni e trattati multilaterali;

considerato, altresì, che:

i diritti umani sono patrimonio e conquista dell'umanità e, come tali, devono trovare riconoscimento e omogenea tutela negli ordinamenti nazionali e internazionali, a maggior ragione a fronte delle nuove esigenze e opportunità poste dalla globalizzazione;

l'Italia ha una consolidata tradizione nella difesa dei diritti umani, attestata anche dalla scelta del legislatore costituente di farne espresso richiamo all'articolo 2 della Carta, secondo cui "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo",

delibera di censurare ogni forma attuale e potenziale di sfruttamento economico del corpo della donna e dei bambini,

e impegna il Governo:

1) a invocare, nelle forme e nelle sedi opportune, il pieno rispetto, da parte dei Paesi che ne sono firmatari, delle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani e del bambino;

2) a contrastare sul piano interno, europeo e sovranazionale ogni forma di legalizzazione della surrogazione di maternità;

3) ad adottare ogni iniziativa utile a promuovere l'adozione di un'apposita convenzione internazionale per l'abolizione universale della pratica di surrogazione della maternità.

(1-00516)