• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00170 premesso che: il 26 giugno 2012 è entrato in vigore il decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 –...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00170presentato daCATALANO Ivantesto diLunedì 18 novembre 2013, seduta n. 120

La IX Commissione,
premesso che:
il 26 giugno 2012 è entrato in vigore il decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – supplemento ordinario n. 129) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in supplemento ordinario n. 171, relativo alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187);
all'articolo 17-terdecies, norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti), è stata introdotta una disposizione la quale prevede che:
«Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
l'articolo 75 del codice della strada recita che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi;
il retrofit si presenta come un metodo utile per ridurre l'impatto economico della riconversione elettrica dei veicoli;
tale tecnologia può costituire una risorsa per favorire la mobilità all'insegna del risparmio e dell'efficienza energetica, a salvaguardia dell'ambiente;
il «piano 20 20 20» dell'Unione europea, contenuto nella direttiva 2009/29/CE, ha come obiettivo un risparmio energetico del 20 per cento entro il 2020;
secondo il Global eVeichles Survey, indagine condotta da Deloitte nel 2011 sulle aspettative degli automobilisti, il 74 per cento degli italiani prende in esame la possibilità di passare all'auto elettrica;
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato non sono stati emanati i decreti attuativi; infatti risulta che sono stati emanati i seguenti decreti in attuazione dell'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada in materia di trasformazione di veicoli:
a) il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n. 147, regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2010, n. 211, S.O.);
b) il decreto ministeriale 5 agosto 2010, n. 148 regolamento recante sistemi dischi freni per autovetture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2010, n. 211, S.O.);
c) il decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2013, n. 56);
ad oggi l'unico ente autorizzato alle omologhe dei veicoli è la motorizzazione civile,

impegna il Governo:

ad emanare, entro marzo 2015, i decreti attuativi di cui all'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, relativi alle modifiche consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica;
ad elaborare una procedura di omologazione, entro marzo 2015, individuando i criteri per identificare enti terzi autorizzati alla omologazione;
ad elaborare una procedura di certificazione per le autofficine, che grazie a questa certificazione potranno essere autorizzate alla riparazione di tali vetture modificate.
(7-00170) «Catalano, De Lorenzis, Sibilia, Mannino, Grillo, Daga».