• Testo DDL 2287

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Atto a cui si riferisce:
S.2287 Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali
approvato con il nuovo titolo
"Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2287
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2016

Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali


Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento

Onorevoli Senatori. -- La presente proposta normativa costituisce disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2015-2017, come indicato nella nota integrativa del documento di economia e finanza 2014.

Si tratta di un disegno di legge che, per la prima volta dal 1949, detta una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, razionalizzando le misure di investimento previste per tali settori. Inoltre, è prevista la delega per il riordino dello spettacolo dal vivo.

Il disegno di legge si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'intervento statale in tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico costituisce il livello di governo più adeguato per la disciplina della materia (sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 19 luglio 2005).

Il testo peraltro, in più punti, tiene conto del necessario coinvolgimento degli enti di livello territoriale, sotto il profilo sia organizzativo sia procedimentale.

Le linee di intervento previste sono sei:

1) l'istituzione di un «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato a sostenere gli interventi previsti dal disegno di legge, ed alimentato -- così come avviene nell'ordinamento francese, secondo quanto disposto con il Code du cinéma et de l'image animée -- direttamente, in misura comunque non inferiore a 450 milioni di euro annui, da una quota parte degli introiti erariali derivanti dalle attività di programmazione e trasmissione televisiva, dalle attività di proiezione cinematografica e dall'erogazione di servizi di accesso ad internet da parte delle imprese telefoniche e di telecomunicazione, dunque attraverso un «autofinanziamento» della filiera produttiva;

2) il potenziamento degli strumenti di sostegno finanziario, come il tax credit: sono previste sei ipotesi di credito di imposta, volte ad incentivare l'esercizio dell'attività di produzione e distribuzione cinematografica ed audiovisiva e a favorire l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi; sono altresì rafforzati i contributi di tipo automatico;

3) la conseguente riduzione della percentuale di contributi selettivi, che costituirà, al massimo, il 15 per cento degli importi erogati con il citato «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»; sono altresì abolite le commissioni ministeriali che avevano il compito di stabilire la misura dei contributi riconosciuti alle imprese;

4) la valorizzazione delle sale cinematografiche, da perseguire prevedendo la possibilità di introdurre, con leggi regionali, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette a favorire e incentivare il potenziamento e la realizzazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali;

5) il riordino normativo, mediante deleghe legislative, di importanti settori e strumenti nel cinema e nell'audiovisivo;

6) la profonda riorganizzazione del settore dello spettacolo dal vivo, attraverso la previsione di una delega legislativa per un «Codice dello spettacolo», con l'introduzione di nuove previsioni e la revisione della disciplina esistente, così da conferire al settore, con particolare riguardo al sostegno dello Stato, un nuovo e più organico assetto, ispirato, tra l'altro, ai princìpi della semplificazione delle procedure amministrative e della razionalizzazione della spesa, e volto a incentivare la qualità artistico-culturale delle attività nonché migliorare la fruizione delle stesse da parte della collettività.

Tali interventi si rendono necessari e urgenti, in particolare a fronte dell'attuale contesto economico-finanziario della filiera audiovisiva nazionale.

Il settore audiovisivo nazionale, in termini di fatturato complessivo, si caratterizza per un livello inferiore rispetto ai principali Paesi europei (meno della metà del Regno Unito e della Germania, poco più di due terzi della Francia) e alle potenzialità del sistema. Le criticità possono essere così riassunte: l'Italia esporta pochissimi film e serie tv e risultano ancora marginali i progetti realizzati in coproduzione; la presenza all'estero dei film italiani è fra le più basse d'Europa ed è molto lontana non solo da Paesi come Francia e Germania, ma anche da cinematografie quali quella danese e norvegese; il mercato cinematografico nel suo complesso è stagnante, mentre la quota di mercato del cinema nazionale è in contrazione: il 2015 si è chiuso con una forte riduzione (portandosi al 21 per cento circa, contro il 27 per cento del 2014 e il 30 per cento del 2013); gli investimenti in audiovisivo tendono a diminuire e conseguentemente risulta in forte calo il budget medio dei film e delle fiction (sensibilmente più basso rispetto a quello dei principali operatori europei); il settore produttivo è debole e sottocapitalizzato e, al contempo, i principali canali distributivi presentano strozzature e posizioni dominanti; il sistema di sostegno pubblico, inferiore per risorse assegnate al sistema rispetto ai Paesi a noi confrontabili, è il risultato di provvedimenti legislativi stratificati nel tempo, in modo a volte poco coordinato e considera sostanzialmente tutti i film allo stesso modo, senza calibrare gli interventi secondo le diverse tipologie produttive e le correlate specifiche esigenze.

Le scelte alla base del presente disegno di legge, peraltro, sono state oggetto di numerose iniziative di approfondimento, di cui, limitandosi all'ultimo decennio, si citano le principali. Nella XVI Legislatura (2008-2013), la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ha condotto un'estesa indagine conoscitiva in materia, da cui sono emerse indicazioni utili, tanto per l'elaborazione di nuove strategie pubbliche di intervento, quanto per l'introduzione di strumenti normativi finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo e distributivo del cinema e dell'audiovisivo, un settore strategico per l'Italia, per la crescita civile, culturale ed economica.

Muovendo dal presupposto che il sistema attuale di regole che disciplina il settore audiovisivo richiede un profondo ripensamento per essere adeguato al nuovo contesto internazionale e tecnologico e per porre rimedio all'insufficiente presenza della nostra industria nei mercati esteri, nel gennaio del 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di seguito denominato «Ministero» e il Ministero dello sviluppo economico hanno avviato una lunga e ampia consultazione che ha coinvolto tutti i portatori di interessi, fra i quali le associazioni dei produttori cinematografici e audiovisivi e le principali emittenti televisive. In estate è stato messo a disposizione delle parti un ampio rapporto che fotografava le criticità della situazione italiana nel contesto europeo e mondiale e sono stati poi acquisiti i punti di vista degli operatori. Sempre nel gennaio 2015, il Ministero ha avviato un tavolo più focalizzato sulla revisione degli strumenti di intervento; è stata proposta una griglia di analisi e valutazione dell'attuale sistema di sostegno e sono state poi sollecitate e valutate analisi e proposte.

Si segnala, infine, che lo scorso anno l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha avviato, con delibera n. 20/15/CONS, una indagine conoscitiva sul settore della produzione audiovisiva, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. L'indagine è stata avviata in base alla considerazione che il settore audiovisivo e stato interessato da rilevanti cambiamenti di scenario dovuti allo sviluppo della tecnologia digitale, con conseguente ampliamento dell'offerta televisiva rispetto alla situazione esistente all'epoca di esordio delle norme in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente. In particolare, l'AGCOM ha rilevato l'esigenza di approfondire, attraverso apposita indagine conoscitiva, tutti gli aspetti delle molteplici fasi del processo di produzione nonché dei meccanismi sottostanti al funzionamento del settore, al fine di acquisire elementi di supporto all'attività istituzionale dell'Autorità stessa anche ai fini della miglior attuazione delle norme a tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente nel nuovo scenario competitivo e tecnologico.

Anche nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo, si intende attuare un progetto di politica culturale che valorizzi la funzione dello spettacolo nella società contemporanea come leva di sviluppo e di crescita della collettività. L'obiettivo di rendere più efficiente la spesa pubblica per il sostegno allo spettacolo si coniuga quindi con il principio del valore delle arti e delle professioni della scena e dei risultati in termini di crescita dell'accesso ai cittadini, a cui la creatività artistica può concorrere in maniera determinante, nel contesto di una economia della conoscenza. Si intende pertanto mettere a sistema la contemporaneità e l'importante patrimonio costituito dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalla grande tradizione musicale, teatrale e coreutica italiana, attraverso il monitoraggio ed il perfezionamento dei recenti interventi a carattere disciplinare per l'erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, a partire dalle funzioni svolte dai differenti organismi, valorizzandone ulteriormente le progettualità, individuando strategie virtuose per un intervento responsabile del privato nell'economia dello spettacolo.

Sulla base di queste considerazioni, il presente disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, mediante le sei linee di intervento sopra esposte, intende dettare una nuova disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, al fine di potenziare settori strategici per la creatività e l'economia italiana, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione.

Premesso quanto sopra, il disegno di legge è suddiviso in quattro titoli: Disposizioni generali; Cinema e audiovisivo; Spettacolo dal vivo; Disposizioni transitorie e finali.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

(Articoli 1-2)

Articolo 1 (Oggetto e finalità) [articolo 1, decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma precisa che la legge, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 117 della Costituzione, detta i princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, in quanto attività idonee a contribuire alla definizione dell'identità nazionale, alla crescita civile, culturale ed economica del Paese. Esse rappresentano, infatti, un fattore di attrazione di investimenti industriali favorendo, al contempo, la crescita industriale, promuovendo il turismo e creando occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. Finalità dell'intervento normativo è inoltre provvedere al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia cinematografica e del comparto dello spettacolo dal vivo.

Articolo 2 (Definizioni) [articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma sostituisce gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 28 del 2004. La norma reca una revisione delle definizioni contenute nel citato decreto legislativo, attualizzandole alla luce dell'ampliamento del campo di applicazione operato dal presente disegno di legge, che prevede una estensione regolatoria anche al settore dell'audiovisivo. L'intervento risponde anche all'esigenza di aggiornare tali definizioni in considerazione delle significative trasformazioni tecnologiche che hanno coinvolto profondamente sia il settore cinematografico che, più in generale, il vasto mondo dell'audiovisivo, nel corso degli ultimi dieci anni. Al comma 2 si prevede che, in considerazione della rapida evoluzione tecnologica del settore, i decreti attuativi delle deleghe previste dal presente disegno di legge potranno prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nell'articolo in esame.

TITOLO II

CINEMA E AUDIOVISIVO

(Articoli 3-33)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

(Articoli 3-8)

Articolo 3 (Princìpi) -- La norma fissa i princìpi generali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo. I princìpi previsti attengono alla garanzia del pluralismo dell'offerta cinematografica, alla creazione di un sistema che consenta il consolidarsi dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori, alla promozione delle coproduzioni internazionali e della circolazione e della distribuzione della produzione italiana ed europea, alla formazione professionale, all'educazione all'immagine nelle scuole, alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche.

Articolo 4 (Funzioni e compiti delle regioni) -- La norma precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del titolo V della Costituzione e secondo i rispettivi statuti, e valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema con appositi progetti culturali a fini educativi. Una particolare attenzione è rivolta al ruolo svolto dalle cosiddette «Film Commission», previste dagli ordinamenti regionali, organismi con funzioni di sostegno alla formazione artistica, tecnica ed organizzativa di operatori residenti sul territorio e di promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale. A tali organismi può anche essere affidata la gestione di appositi fondi, anche europei, destinati al sostegno economico del settore.

Articolo 5 (Nazionalità italiana delle opere) [articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- L'articolo sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e fissa i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e di quelle audiovisive, stabilendo parametri il cui valore sarà determinato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro» che definirà anche le procedure per conseguire tale riconoscimento.

Articolo 6 (Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale) [articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2004. Nel disciplinare le coproduzioni internazionali, stabilisce che la nazionalità italiana delle opere cinematografiche in regime di coproduzione con imprese straniere possa essere riconosciuta o attraverso gli accordi internazionali di reciprocità, ovvero, in assenza di questi ultimi, attraverso un decreto del Ministro. Per le coproduzioni nel settore dell'audiovisivo, per la prima volta disciplinate da una normativa di settore, è prevista, invece, una quota minima di proprietà dei diritti in capo alle imprese italiane e una percentuale di sfruttamento dell'opera nel territorio italiano.

Articolo 7 (Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo -- Cineteca nazionale) [articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- L'articolo riprende la disposizione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2004 prevedendo che, ai fini dell'ammissione ai benefici della legge, l'impresa di produzione depositi l'opera ultimata, anche in formato digitale, presso la Cineteca nazionale, decadendo, in caso contrario, dai benefici ricevuti. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con altri enti a carattere culturale, la Cineteca si avvale delle copie depositate, in deroga a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore. Il Ministero può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale per manifestazioni non aventi finalità di lucro. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative della norma.

Articolo 8 (Valorizzazione delle sale cinematografiche) -- Introduce misure volte alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio rappresentato dalle sale cinematografiche, sia prevedendo il vincolo di destinazione per le sale storiche, sia introducendo la possibilità che le regioni introducano previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire ed incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

(Articolo 9)

Articolo 9 (Funzioni statali) [articolo 1, decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma definisce le attribuzioni e le competenze del Ministero, volte alla promozione ed al coordinamento delle iniziative in materia di sviluppo della produzione, distribuzione, promozione e diffusione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. Tale intervento ha la finalità di evidenziare la missione strategica legata allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, anche e soprattutto in relazione agli effetti virtuosi che possono essere prodotti a favore dell'intera filiera. Ciò anche in riferimento alle politiche del turismo che dal mondo del cinema e dell'audiovisivo possono trarre significativi benefici, anche attraverso la divulgazione e la diffusione delle conoscenze relative ai beni culturali e paesaggistici, patrimonio di inestimabile valore per il nostro Paese e per l'umanità.

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

(Articoli 10-26)

Sezione I

Finalità e strumenti

(Articoli 10-12)

Articolo 10 (Obiettivi e tipologie di intervento) -- La norma stabilisce quali siano gli interventi finanziari del Ministero a sostegno del settore, individuati negli incentivi fiscali, nei contributi automatici, nei contributi selettivi e nei contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Le regole tecniche e le disposizioni applicative delle tipologie di interventi finanziari vengono demandate ad appositi decreti ministeriali. Si prevede altresì che entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato degli interventi di cui al presente disegno di legge.

Articolo 11 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo) -- La norma istituisce, presso il Ministero, il «Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo», destinato al finanziamento degli interventi a sostegno del settore, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. A tal fine, a decorrere dal 2017, al Fondo affluisce annualmente una quota pari all'11 per cento, e in misura comunque non inferiore a 400 milioni di euro annui, delle entrate derivanti dalle imposte IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; proiezione cinematografica; programmazione e trasmissioni televisive; erogazione di servizi di accesso a internet; telecomunicazioni fisse; telecomunicazioni mobili. In questo modo, riprendendo il modello francese, si imposta un meccanismo di «autofinanziamento» del settore, reperendo le risorse necessarie per le misure di sostegno a cinema e audiovisivo a valere su una quota parte delle imposte dovute dagli operatori del settore.

L'articolo prevede che con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provvederà al riparto del Fondo tra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

Le modalità di gestione del Fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore. Tale decreto dovrà anche stabilire tempi e modi del trasferimento delle risorse -- ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2 -- da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal modo, si assicura che la gestione dei crediti di imposta previsti dal presente disegno di legge sia affidata al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la norma prevede che, nell'anno 2017, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge sul Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alle restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

Articolo 12 (Requisiti di ammissione e casi di esclusione) [articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma prevede che l'ammissione ai benefici previsti dal presente disegno di legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana e che, con decreto del Ministro, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuati i casi di esclusione con riferimento ad alcune tipologie di opere (quali, ad esempio, quelle a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale o le pubblicità e le televendite o le dirette di eventi artistici).

Sezione II

Incentivi fiscali

(Articoli 13-20)

Articolo 13 (Credito d'imposta per le imprese di produzione) [articolo 1, comma 327, lettera b), della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, riservati a favore delle imprese di produzione. Lo stesso articolo demanda ad un decreto ministeriale, previsto al comma 4 del successivo articolo 19, la fissazione delle aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ed alle diverse tipologie di imprese, nonché i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta ed il riconoscimento del credito.

Articolo 14 (Credito d'imposta per le imprese di distribuzione) [articolo 1, comma 327, lettera b), della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. L'articolo è relativo agli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta nella misura non inferiore al 15 e non superiore al 30 per cento, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive e, nei casi indicati nel medesimo articolo (distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente) nella misura non superiore al 40 per cento, riservati a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per la distribuzione nazionale ed internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive. Si demanda ad un apposito decreto del Ministro, previsto al comma 4 del successivo articolo 19, la determinazione delle aliquote da riconoscere, a seconda che la distruzione sia nazionale o internazionale, alle diverse tipologie imprese, con particolare riferimento a quelle indipendenti, nonché dei requisiti e delle condizioni e le modalità di richiesta e riconoscimento del credito.

Articolo 15 (Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione) [articolo 1, comma 327, lettera c), della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 327, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. Essa disciplina la materia degli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute, riservati a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche ed alle imprese di post-produzione. Si demanda ad un successivo decreto del Ministro la determinazione delle aliquote da riconoscere. Tale decreto dovrà tener conto, altresì, dell'esistenza delle sale cinematografiche realizzate prima del 1° gennaio 1980.

Articolo 16 (Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea) [articolo 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999] -- La norma sostituisce l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore degli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell'offerta di opere audiovisive italiane ed europee nelle sale cinematografiche. Il credito d'imposta spettante viene commisurato alla programmazione delle suddette opere. Anche in questo caso si demanda al decreto ministeriale, di cui all'articolo 19 del disegno di legge, la fissazione di meccanismi di forte incentivo a favore della programmazione di opere italiane, finalizzati allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese, alla nascita di nuovi autori, allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione e alla valorizzazione economica delle opere stesse.

Articolo 17 (Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici ed audiovisivi) [articolo 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l’articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificata dall’articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Essa disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a opere cinematografiche e audiovisive realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzione estere. L'aliquota viene stabilita in misura non inferiore al 20 e non superiore al trenta per 30 del costo di produzione della singola opera.

Articolo 18 (Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva) [articolo 1, comma 325, della legge n. 244 del 2007] -- La norma sostituisce l'articolo 1, comma 325, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a sua volta modificato dall'articolo 1, comma 331, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed il relativo decreto attuativo. Disciplina gli incentivi fiscali, individuati nella forma del credito d'imposta, riservati ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi e ai titolari di reddito di impresa associati in partecipazione nella misura massima del 30 per cento per gli apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive.

Articolo 19 (Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta) -- La norma contiene disposizioni comuni ai precedenti articoli 14, 15, 16, 17 e 18. In particolare il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro siano fornite dettagliate disposizioni sulla gestione degli incentivi fiscali e dei contributi, tenendo conto dei limiti di importo e delle varie tipologie di opere e di imprese prese in considerazione nei suddetti articoli. La disposizione prevede, altresì, che i crediti d'imposta previsti non concorrono alla formazione del reddito, ai fini dell'imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Tali crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Si prevede, inoltre, la cedibilità da parte del beneficiario del credito d'imposta a favore di intermediari bancari, finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale. Anche i soggetti cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione.

Articolo 20 (Agevolazioni fiscali e finanziarie) La norma definisce gli atti soggetti a imposta fissa di registro, e prevede che alle operazioni di credito cinematografico e agli atti connessi si applichino le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sezione III

Contributi automatici

(Articoli 21-23)

Articoli 21 (Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive) [articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004] e 22 (Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive) [articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- In sostituzione, rispettivamente degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 28 del 2004, le norme prevedono la concessione di contributi automatici alle imprese cinematografiche ed audiovisive, finalizzati allo sviluppo, alla produzione e distribuzione, in Italia e all'estero, di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Articolo 23 (Disposizioni di attuazione) -- La norma prevede che con successivo decreto del Ministro, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione cinema della Consulta per lo spettacolo, siano determinati i requisiti minimi che le imprese cinematografiche e audiovisive debbono possedere sotto il profilo della solidità patrimoniale e finanziaria, nonché, più in generale, i criteri di assegnazione dei contributi, i termini entro cui gli importi erogati devono essere utilizzati ed i conseguenti casi di decadenza, ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

(Articolo 24)

Articolo 24 (Contributi selettivi) [articoli 13, 14 e 16 del decreto legislativo n. 28 del 2004] -- La norma prevede l'erogazione da parte del Ministero di contributi selettivi, stabilendo che gli stessi debbano essere attribuiti alle imprese cinematografiche ed audiovisive che appartengono alle categorie indicate in apposito decreto ministeriale applicativo. L'articolo delimita i casi di attribuzione dei contributi, individuando, in particolare, quali elementi di valutazione, la qualità artistica o il valore culturale dell'opera e prevedendo, in ogni caso, la valutazione da parte di una commissione di esperti. La disposizione opera, inoltre, una delimitazione delle opere destinatarie del sostegno, riferendola -- in via prioritaria -- alle opere cinematografiche (con particolare attenzione alle opere prime e seconde), ovvero alle opere realizzate da giovani autori.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica

(Articolo 25)

Articolo 25 (Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografiche e audiovisiva) -- La norma prevede che il Ministero, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, possa concedere contributi per iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione cinematografica. Con decreto del Ministro sono definite le specifiche tipologie di attività ammesse, e stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

L'articolo inoltre chiarisce che a valere sul medesimo Fondo, il Ministero provvede ad alcuni interventi previsti per legge e, nello specifico, previsti:

a) dall'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all’Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;

b) dall'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) dall'articolo 9, commi 1, lettera b), e 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modifiche, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

(Articoli 26-28)

Articolo 26 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) -- La norma prevede la costituzione di una apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto, ovvero in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi, la trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi e alla ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono dettate le disposizioni applicative e, in particolare, la definizione dei soggetti beneficiari, i limiti massimi di intensità di aiuto e altri requisiti per l'accesso al beneficio e la sua gestione. Tale decreto dovrà riconoscere la priorità a quelle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, siano in grado, anche con il coinvolgimento degli enti locali, di garantire la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il medesimo decreto può subordinare la concessione dei contributi a impegni del soggetto gestore nella programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche ed audiovisive europee e italiane.

Articolo 27 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo) -- La norma istituisce un'apposita sezione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, allo scopo di consentire e facilitare l'aggiornamento tecnologico e, in particolare, il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale. La dotazione annua allo scopo prevista ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto attuativo nel quale saranno altresì definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, nonché i limiti massimi d'intensità dei contributi.

Art. 28 (Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche) -- La norma prevede che lo Stato favorisca l'equilibrato sviluppo del mercato impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico. Sono richiamate le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicabili in quanto compatibili, e il ruolo operativo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ivi previsto, con particolare riferimento all'ipotesi di posizioni dominanti. L'Autorità trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Capo V

DELEGHE AL GOVERNO

(Articoli 29-32)

Articolo 29 (Riforma del pubblico registro cinematografico) -- La norma prevede che il Governo venga delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di revisione delle procedure di pubblicità e vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere efficace il sistema di tutela e di opponibilità ai terzi. Sarà aggiornato il pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni.

Articolo 30 (Riforma della revisione cinematografica) -- La norma prevede la delega al Governo perché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi per il riassetto della materia concernente la tutela dei minori nella visione delle opere cinematografiche e audiovisive, secondo princìpi di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore, quanto delle organizzazioni educative, in primo luogo della famiglia, orientato alla effettiva tutela dei minori. I decreti delegati sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri: responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione del prodotto, istituzione di un meccanismo di controllo della classificazione ad opera di un organismo istituito presso il Ministero, previsione di un sistema sanzionatorio, abrogazione della norma in contrasto con la nuova disciplina della classificazione e soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161.

Articolo 31 (Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi) -- La norma prevede che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi lineari e non lineari secondo princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, rafforzando un meccanismo funzionale ad una maggiore concorrenza, alla pluralità di linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, prevedendo al contempo un adeguato sistema sanzionatorio.

Articolo 32 (Procedura di adozione dei decreti legislativi) -- La norma fissa tempi e modalità di adozione dei decreti delegati: adozione su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni), e trasmissione alle Commissioni parlamentari che esprimono in trenta giorni il proprio parere. Nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi ai pareri parlamentari invia le proprie osservazioni alle Camere che possono esprimersi nei successivi dieci giorni. Decorsi i termini indicati dalla norma i decreti vengono comunque adottati. L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.

Capo VI

CONTROLLO E SANZIONI

(Articolo 33)

Articolo 33 (Vigilanza e sanzioni) -- L'articolo, oltre a prevedere che il Ministero vigili sull'attuazione di quanto disposto dal presente disegno di legge, rimanda ai decreti attuativi previsti per i diversi benefici nel settore la determinazione delle modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi. L'articolo stabilisce altresì che l'accertamento di dichiarazioni o documentazione false, oltre alla revoca del contributo concesso e all'obbligo della sua intera restituzione, comporta l'esclusione dai contributi previsti dal disegno di legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa.

TITOLO III

SPETTACOLO DAL VIVO

(Articolo 34)

Articolo 34 (Delega al Governo per il codice dello spettacolo) -- La norma contiene la delega al Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, con l'obiettivo di realizzare un unico testo normativo, denominato «codice dello spettacolo». In tale corpus normativo confluiranno la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza e spettacoli viaggianti e attività circensi, andando dunque a disciplinare in maniera organica tutti gli ambiti di cui si compone il settore dello spettacolo. Sono previsti sia princìpi e criteri direttivi di carattere generale, riferibili all'esercizio della delega per tutti gli ambiti interessati, sia di carattere speciale, relativi rispettivamente al settore lirico-sinfonico e ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza e degli spettacoli viaggianti e attività circensi. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (che devono esprimere nel termine di quarantacinque giorni) e trasmissione alle Commissioni parlamentari che si esprimono in trenta giorni. L'articolo prevede, altresì, che disposizioni correttive dei decreti legislativi possano essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi, entro due anni dalla loro entrata in vigore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

(Articoli 35-38)

Articolo 35 (Copertura finanziaria) -- L'articolo quantifica gli oneri derivanti dalla legge e precisa le relative fonti di copertura. Viene specificato che dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dal presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 36 (Abrogazioni) -- La norma abroga espressamene: l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 160; il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, l'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Viene altresì chiarito che le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d), del comma 1, pari a 166,435 milioni di euro dall'anno 2017, sono mantenute in bilancio nei medesimi capitoli del programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, del presente disegno di legge.

Articolo 37 (Norme transitorie) e Articolo 38 (Entrata in vigore) -- I due articoli disciplinano la necessaria fase transitoria conseguente all'adozione del provvedimento: la norma dispone infatti l’applicazione delle disposizioni del testo normativo a partire dal 1º gennaio 2017, con la sola esclusione delle disposizioni che prevedono deleghe legislative al Governo, la cui entrata in vigore sarà quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Si precisa inoltre che fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi previsti, i contributi di cui al titolo II, capo III, sezioni II, del presente disegno di legge continuano ad essere disciplinati dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni. Tale ultima previsione si rende necessaria per garantire la continuità degli interventi nel settore e la certezza per gli operatori nelle more dell'entrata a regime del nuovo sistema di erogazione e gestione dei contributi.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale; promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse componenti e discipline, quale fondamentale mezzo di espressione artistica e di diffusione dell'arte musicale, teatrale e coreutica e di educazione musicale della collettività.

2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.

3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, del teatro di prosa, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, con contenuto narrativo, documentaristico, di animazione o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

d) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

e) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

f) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;

g) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;

h) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;

i) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera h), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

l) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera h) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un’impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;

m) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;

n) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

o) «fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui al punto precedente, ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

p) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali, i decreti ministeriali della presente legge possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore.

Titolo II

CINEMA E AUDIOVISIVO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

(Princìpi)

1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:

a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;

b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;

c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;

d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;

e) cura la formazione professionale e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;

f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

g) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche quale momento di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

Art. 4.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione regionale, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo regionale, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.

3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle commissioni di promozione del cinema, cosiddette «Film Commission», previste dagli ordinamenti regionali nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello internazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi regionali di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico e culturale dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi offrono assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio regionale, sostengono le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, sostengono la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, promuovono attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.

Art. 5.

(Nazionalità italiana delle opere)

1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:

a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;

b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;

c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;

d) riprese effettuate principalmente in Italia;

e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;

f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emenare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

Art. 6.

(Nazionalità italiana delle opere
in coproduzione internazionale)

1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.

2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.

3. Per le opere audiovisive, in caso di mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota di proprietà dei diritti delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella di proprietà dei diritti.

4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 7.

(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo -- Cineteca nazionale)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 1, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.

4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 8.

(Valorizzazione delle sale cinematografiche)

1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

3. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei princìpi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 9.

(Funzioni statali)

1. Il Ministero:

a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;

c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;

d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;

e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;

f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;

g) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e anche mediante accordi con l’Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;

h) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;

i) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo.

Capo III

FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I

Finalità e strumenti

Art. 10.

(Obiettivi e tipologie di intervento)

1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.

2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:

a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;

b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;

c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;

d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo sono adottate con decreti del Ministro, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e perseguono gli obiettivi dello sviluppo, dell'internazionalizzazione delle imprese e della nascita di nuovi autori e di nuove imprese, incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale e favoriscono modelli di gestione e politiche commerciali evolute, la concorrenza, il mercato e il merito. Tali decreti, in considerazione delle risorse disponibili, possono prevedere l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l). I medesimi decreti contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo, le disposizioni tecniche applicative, ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo a seguito di apposite consultazioni pubbliche, possono prevedere ulteriori condizioni per il conseguimento degli incentivi e dei contributi, sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e, in particolare, che siano soddisfatte specifiche condizioni anche rispetto agli atti negoziali inerenti l'ideazione, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la valorizzazione economica delle opere ammesse agli incentivi e ai contributi.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale.

Art. 11.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l’audiovisivo».

2. Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 26 e 27. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è commisurato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l’audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l’audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 36, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentita la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi non può essere superiore al 15 per cento del Fondo medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti di bilancio iscritti ai sensi del presente capo, anche con riferimento ad amministrazioni diverse. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 12.

(Requisiti di ammissione
e casi di esclusione)

1. L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.

2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:

a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;

b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;

d) programmi di informazione e attualità;

e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;

f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;

g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;

h) programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi.

Sezione II

Incentivi fiscali

Art. 13.

(Credito d'imposta per le imprese
di produzione)

1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che:

a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;

b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento è prevista per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale, alle opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento e nelle modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10.

Art. 14.

(Credito d'imposta per le imprese
di distribuzione)

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevato al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19 prevede comunque che per le opere cinematografiche e audiovisive, l'aliquota del 30 per cento è riservata:

a) prioritariamente in relazione alle spese per la distribuzione internazionale;

b) in relazione a opere distribuite da società di distribuzione indipendenti; l'aliquota è elevata al 40 per cento nel caso di distribuzione curata direttamente dallo stesso produttore indipendente, a condizione che non siano presenti accordi di sub-distribuzione e che il distributore indipendente ovvero il produttore gestiscano in proprio le fasi della distribuzione cinematografica, come ulteriormente specificato nel decreto di cui all'articolo 19.

3. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 10.

Art. 15.

(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, delle industrie tecniche e di post-produzione)

1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive.

2. Alle industrie tecniche e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.

3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 19 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980.

Art. 16.

(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica italiana ed europea)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche.

2. Il decreto di cui all'articolo 19 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti all'articolo 10, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche.

Art. 17.

(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi)

1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del costo di produzione della singola opera.

Art. 18.

(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore della produzione cinematografica e audiovisiva)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

Art. 19.

(Disposizioni comuni in materia di crediti
di imposta)

1. I crediti di imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 11, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I citati intermediari titolari di crediti d'imposta possono cedere tali crediti anche a investitori privati non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta.

4. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito di imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa, alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

5. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali e finanziarie)

1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell’acquisizione in proprietà dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 25, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III del medesimo testo unico.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

Sezione III

Contributi automatici

Art. 21.

(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 23, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, sulla base di parametri oggettivi, non discrezionali e relativi unicamente ai risultati raggiunti dall'impresa in relazione alle opere cinematografiche e audiovisive precedenti.

Art. 22.

(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive)

1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dalla presente sezione.

2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all’articolo 23:

a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all’articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;

b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all’articolo 23, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all’articolo 23;

c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all’articolo 23 può prevedere che tutto o parte del maggior incentivo sia utilizzato per lo sviluppo, la realizzazione e la distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive.

3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 23 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

Art. 23.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:

a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;

b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all’articolo 22, comma 2, lettera c);

c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;

d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

Sezione IV

Contributi selettivi

Art. 24.

(Contributi selettivi)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 22 della presente legge. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Detti esperti non hanno titolo a compenso, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute.

3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono contenute nel decreto cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l’audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza.

Sezione V

Attività di promozione cinematografica
e audiovisiva

Art. 25.

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

a) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;

b) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;

c) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;

d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;

e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo;

f) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli e dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come definite e secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo;

g) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico ed audiovisivo;

h) sostenere, d’intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all’Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società;

b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

Capo IV

INTERVENTI STRAORDINARI
E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 26.

(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)

1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati alla:

a) riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

b) realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;

c) trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

d) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale.

2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento.

4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

Art. 27.

(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4.

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi stessi, i limiti massimi d'intensità dei contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Art. 28.

(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche)

1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.

2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.

3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.

4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Capo V

DELEGHE AL GOVERNO

Art. 29.

(Riforma del pubblico registro
cinematografico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione delle attuali modalità e procedure di tenuta del pubblico registro previsto dall'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che il registro dia pubblicità all'esistenza e a tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere cinematografiche e audiovisive, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela e opponibilità ai terzi dei diritti stessi;

b) prevedere l'attribuzione della titolarità del registro al Ministero, allo scopo di fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;

c) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso in modo da favorirne la facilità di consultazione.

Art. 30.

(Riforma della revisione cinematografica
e audiovisiva)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;

b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;

c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a);

d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;

e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita.

Art. 31.

(Riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1:

a) introducono procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere audiovisive italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;

b) si adeguano ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;

c) sono finalizzati a rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;

d) prevedono in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;

e) provvedono alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere audiovisive europee ed italiane;

f) prevedono un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

Art. 32.

(Procedura di adozione dei decreti
legislativi)

1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Capo VI

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 33.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero esercita la vigilanza sull’applicazione della presente legge.

2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di mendaci dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l’esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.

3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo III

SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 34.

(Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi di carattere generale:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i princìpi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti, ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, destinati in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l’interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;

g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.191 del 19 agosto 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità, per l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;

n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;

o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in àmbito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 63.587.593,00 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;

b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 36.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d), del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal titolo II, capo III, sezione II, della presente legge.

Art. 37.

(Norme transitorie)

1. I crediti di imposta di cui al titolo II, capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. Fatta eccezione per gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.