• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12840    il decreto legislativo n. 102 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12840presentato daBARGERO Cristinatesto diMercoledì 13 aprile 2016, seduta n. 607

   BARGERO e BENAMATI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 102 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, entrato in vigore il 19 luglio 2014, prevede misure per il miglioramento dell'efficienza energetica in tutti i settori e per ridurre del 20 per cento i consumi dell'energia primaria entro il 2020;
   l'11 giugno 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finalizzato a sanare tutti rilievi evidenziati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284 in materia di efficienza energetica, concernenti prescrizioni non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale vigente;
   la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella premessa al parere favorevole reso sul testo nella seduta del 16 luglio 2016, ha evidenziato la necessità di introdurre alcune ulteriori correzioni volte, tra l'altro, ad apportare alcune modifiche alle definizioni e a consentire una precisa contabilizzazione del calore nei condomini. Secondo la Conferenza delle regioni, infatti, non vi sarebbe una chiara distinzione tra le diverse tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e, nel testo, non vi sarebbe una chiara definizione dei soggetti titolati a fornire, installare ed operare tali dispositivi, con conseguenti incertezze anche sull'attribuzione delle relative sanzioni per la mancata installazione, che vanno dai 500 ai 2500 euro. Inoltre, la Conferenza delle regioni ha rilevato la criticità emersa in alcuni condomini a seguito dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma UNI 10200, nella ripartizione delle spese per il riscaldamento e ha evidenziato l'impossibilità di introdurre all'interno della norma la previsione di coefficienti correttivi non previsti né dalla direttiva 27/2012/CE sull'efficienza energetica, né dalla normativa nazionale;
   i suddetti rilievi, in seguito, sono stati ribaditi, nella sostanza, eriche nelle condizioni e nelle osservazioni poste nel parere reso dalla Commissione attività produttive della Camera il 22 ottobre 2015 e in quello reso dalla Commissione Industria del Senato il 16 dicembre 2015. Le Commissioni, inoltre, hanno inteso portare all'attenzione del Governo altre criticità, tra le quali la necessità che sia identificato un costo di riferimento per la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali, tali da non comportare un pregiudizio economico ai soggetti operanti nel settore;
   il cosiddetto «decreto correttivo», quindi, è un provvedimento di fondamentale importanza, in quanto interviene su varie tematiche centrali per garantire una maggiore efficienza energetici;
   a distanza di oltre tre mesi dall'espressione del parere parlamentare, tuttavia, il Governo non ha ancora provveduto ad approvare lo schema di decreto legislativo in questione in via definitiva, lasciando i cittadini, gli enti locali e gli operatori di settore in una condizione di incertezza normativa;
   evidenzia, inoltre, come diverse disposizioni, tra le quali ad esempio l'obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione nei condomìni e negli edifici polifunzionali, che scatterà a partire dal 1o gennaio 2017, prevedono scadenze a breve termine, entro cui i vari soggetti coinvolti dovranno uniformarsi. Tali disposizioni, come evidenziato dalle suddette Commissioni, necessitano quindi degli opportuni chiarimenti, tanto più necessari in considerazione dell'ampiezza della platea dei soggetti coinvolti e del tempo per essi necessario per acquisire un'adeguata consapevolezza in merito –:
   quali siano le ragioni del ritardo nell'approvazione da parte del Governo del decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e se non intenda attivarsi affinché il predetto decreto possa essere emanato con la massima urgenza. (4-12840)