• Relazione 1627 e 984-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1627 [Reato di Depistaggio] Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1627 E 984-A

Relazione Orale

Relatore Casson

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale
e depistaggio (n. 1627)

d’iniziativa dei deputati BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI e FABBRI

(V. Stampato Camera n. 559)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 settembre 2014

E PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato
di depistaggio (n. 984)

d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, BROGLIA, Rita GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CASSON, CHITI, CIRINNÀ, COLLINA, Elena FERRARA, FORNARO, FRAVEZZI, GAMBARO, GIACOBBE, LUMIA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PIZZETTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, SIMEONI, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2013

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 1627 e 984 e sui relativi emendamenti

4 maggio 2016

La Commissione, esaminato il testo unificato, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio

Art. 1.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (Frode in processo penale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».

2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,».

Art. 2.

1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 384-ter. - (Circostanze speciali). – Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

DISEGNO DI LEGGE N. 1627

Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 375. - (Inquinamento processuale e depistaggio). -- È punito con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2) distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3) forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2) se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma del presente articolo, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. La condanna alla reclusione superiore a tre anni per il delitto di cui all'articolo 375, secondo comma, del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

5. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 383-bis. - (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

6. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, aggravato ai sensi dell'articolo 383-bis,».

7. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «374» sono inserite le seguenti: «, 375, primo comma,».

DISEGNO DI LEGGE N. 984

D'iniziativa dei senatori Lo Giudice ed altri

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 372 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 372-bis. - (Depistaggio) -- Il pubblico ufficiale che, richiesto dall'autorità giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale riguardanti fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422, i reati previsti dall'articolo 416-bis, i reati previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché reati concernenti il traffico illegale di armi, materiale nucleare, chimico o biologico, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La condanna importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».