• Relazione 662-A

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Atto a cui si riferisce:
S.662 [Debiti Pubblica Amministrazione] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 662–A

Relazione Orale

Relatori D’Alì e Santini

TESTO PROPOSTO DALLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Comunicato alla Presidenza il 31 maggio 2013

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro dell'economia e delle finanze
e dal Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'interno
con il Ministro della giustizia
con il Ministro per la coesione territoriale
e con il Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport

(V. Stampato Camera n. 676)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 maggio 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 maggio 2013

__________

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento

PARERE DELLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: Tonini)

22 maggio 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge per gli aspetti di propria competenza:

apprezzata la finalità generale del provvedimento, che rileva anche ai fini della credibilità internazionale dell’Italia;

rilevata, in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, la impossibilita di continuare a operare tagli lineari al bilancio del Ministero degli affari esteri;

ribadita la necessita di recuperare risorse da destinare alle politiche incidenti sulle spese di funzionamento del Ministero con una rigorosa spending review;

nel presupposto che il Governo mantenga l’impegno a trovare coperture alternative a quelle previste dal disegno di legge;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che, pur nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio, si garantisca l’autonomia gestionale e la flessibilità organizzativa del Ministero degli affari esteri.

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: Latorre)

22 maggio 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con l’astensione dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Lega Nord e Autonomie.

PARERE DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensori: Fornaro e Sciascia)

23 maggio 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza,

considerato che:

il tema del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione interessa in maniera rilevante anche gli enti locali e che le disposizioni recate dal decreto-legge danno risposte positive, ma non risolutive rispetto alle richieste delle imprese creditrici;

che il meccanismo dell’anticipazione di tesoreria per gli enti locali può garantire una disponibilità aggiuntiva di liquidità per intervenire in corso d’anno;

considerato inoltre che le questioni di carattere tributario, prima fra tutte la dichiarazione IMU e compensazione crediti/debiti, saranno affrontate nei prossimi mesi nell’ambito di un complessivo riordino della materia, con un’attenzione specifica al tema della semplificazione degli adempimenti tributari,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione al comma 9 dell’articolo 1, che prevede l’incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria da 3/12 a 5/12, tenuto anche conto che il volume complessivo di tale entrate sconta al momento un certo grado di incertezza, si suggerisce di chiarire, in via interpretativa, che il termine del 30 settembre di cui al citato comma si riferisce all’utilizzo dell’anticipazione, confermando, viceversa, la data del 31 dicembre quale termine ordinario per la restituzione delle somme anticipate;

per quanto concerne il comma 2 dell’articolo 9, considerato rilevante e positivo l’ampliamento, a decorrere dal 2014, del limite dei crediti di imposta fruibili ai sensi dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si suggerisce di anticipare al 2013 la decorrenza di tale ampliamento, nel rispetto della compatibilità finanziaria di tale misura;

per quanto riguarda il comma 2-bis dell’articolo 9, in base al quale i soggetti creditori nei confronti della pubblica amministrazione allegano un elenco dei crediti vantati nella dichiarazione dei redditi, si suggerisce di sopprimere tale previsione, in un’ottica di semplificazione e riduzione degli adempimenti, ovvero, in subordine, di chiarire esplicitamente la natura facoltativa di tale previsione normativa;

in riferimento alla lettera b), del comma 1 dell’articolo 10, attesa una valutazione positiva del mutato criterio di calcolo della riduzione degli stanziamenti diretti alle province, in sostituzione dell’allegato 3 al decreto-legge, si rileva criticamente l’assenza di un termine entro il quale le province potranno essere informate dell’ammontare della riduzione complessiva e della relativa distribuzione per ciascuna provincia.

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Gibiino)

30 maggio 2013

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando quanto segue:

-- l'attuale disciplina del patto di stabilità interno, con il criterio della cosiddetta competenza mista, impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l'accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. Essa determina dunque un aumento dell'importo dei debiti non conteggiati, consentendo il rispetto solo formale dei parametri europei. Per evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali pur in presenza di risorse di cassa disponibili, è necessario quindi modificare le regole del patto, introducendo il principio dell'equilibrio di parte corrente ed un limite all'indebitamento;

-- al fine di garantire la trasparenza dei pagamenti che le pubbliche amministrazioni devono effettuare in applicazione del decreto-legge in esame e di consentire la verifica, da parte di tutti i creditori, del rispetto del criterio di pagamento relativo all'anzianità del credito stabilito dallo stesso provvedimento, dovrebbe essere previsto che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. Tale previsione dovrebbe essere corredata da opportune sanzioni per i dirigenti responsabili che omettano la pubblicazione in questione;

-- è opportuno introdurre l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di certificare automaticamente, entro dieci giorni dalla scadenza, tutti i futuri debiti scaduti, mediante piattaforma elettronica, anche al fine di consentire alle imprese di realizzare operazioni di smobilizzo presso gli istituti finanziari;

-- al fine di evitare che le pubbliche amministrazioni omettano di rilasciare la certificazione del credito richiesta dalle imprese ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con conseguente impossibilità per le medesime imprese di effettuare operazioni di smobilizzo dei relativi crediti presso gli istituti di credito, la predetta omissione dovrebbe rilevare ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportare responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre ad adeguate sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito;

-- con particolare riferimento all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge -- ai sensi del quale il Governo promuove la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità immessa nel sistema dal provvedimento in esame sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo -- è opportuno prevedere che la suddetta attività di monitoraggio sia esercitata anche tramite il rilevante apporto del mondo produttivo, che dovrebbe dunque essere parte delle citate convenzioni;

-- con riferimento all'articolo 11, commi 6 e 7, il piano di rientro che la regione Piemonte dovrà predisporre per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale dovrebbe successivamente essere fatto oggetto dei necessari approfondimenti, al fine di verificarne la coerenza complessiva con i criteri determinati dalla normativa sulla spending review e con gli obiettivi generali della normativa che disciplina il settore del trasporto pubblico locale e quello del trasporto ferroviario regionale.

PARERE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Pignedoli)

21 maggio 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza,

premesso che:

il decreto-legge già approvato dall’altro ramo del Parlamento, e stato adottato dal precedente Esecutivo, pur dimissionario, in relazione alla necessita, ampiamente avvertita a livello politico ed economico, di procedere all’attuazione di misure urgenti volte a consentire 10 sblocco dei pagamenti dei debiti pregressi accumulati dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese;

considerato che:

la norma di copertura finanziaria, contenuta nell’articolo 12, appare quella di piu diretto interesse per i profili di competenza della Commissione;

che l’articolo in questione, come modificato nell’esame alla Camera, prevede che, al fine di reperire le risorse per attuare gli interventi previsti dal decreto-legge, si faccia ricorso (comma 3) a diverse misure finanziarie: in particolare la lettera c) del comma stesso dispone, per un importo di 570,45 milioni di euro a decorrere da1 2015, una corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’Allegato 1;

che alla voce relativa al Ministero dell’economia e delle finanze, e presente la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», in ordine alla quale il testo, modificato dalla Camera, prevede una riduzione per il 2015 di 5.038.000 euro, tutti rientranti nel programma «Sostegno al settore agricolo»;

che quanto al Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali gli accantonamenti per il 2014 e le riduzioni per il 2015, ambedue modificati alla Camera rispetto al testa originale del provvedimento, ammontano rispettivamente a 4.884.000 euro e a 5.728.000 euro. Tali somme sono distribuite per diverse missioni, quali «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» che ne assorbe la parte preponderante (3.935.000 euro per il 2014 e 4.471.000 euro per il 2015) mentre la restante parte e ripartita, con i relativi importi, nelle missioni «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» e «Fondi da ripartire»;

tenuto conto che:

l’intrervento prefigurato e posto in essere dal presente decreto-legge si inserisce in una prospettiva di ripresa della crescita economica, nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica prefissati,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito una richiesta al Governo per l’approfondimento delle modalità di copertura nel provvedimento in discussione, che per l’ennesima volta si basano sui tagli lineari. Si segnala in particolare l’opportunità di avviare un vero percorso di spending review in collaborazione con il Parlamento che superi la logica del taglio lineare e punti all’efficienza della spesa pubblica a partire proprio dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dove vi sono ampi spazi per recuperare risorse tanto per migliorare l’efficacia delle politiche agricole quanto per conseguire risparmi di spesa.

PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Tomaselli)

28 maggio 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che:

il decreto-legge in questione costituisce un importante passo in avanti, tuttavia non risolutivo, rispetto al tema dell’annoso problema del pagamento dei debiti alle imprese da parte della pubblica amministrazione;

i meccanismi individuati sono volti prioritariamente a regolare i rapporti tra le diverse tipologie di amministrazioni, ai fini della individuazione dei debiti e della ripartizione delle risorse straordinarie messe a disposizione dello Stato a titolo di anticipazione;

vengono posti a carico delle regioni obblighi di adottare, al fine di accedere alle anticipazioni messe a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze, in tempi estremamente ravvicinati misure, anche legislative, per assicurare la copertura dei rimborsi;

il provvedimento non prevede alcun meccanismo operativo che consenta alle imprese di ottenere in via diretta il pagamento di quanta dovuto;

rispetto alla normativa previgente si e estesa la possibilità di compensazione ai soli debiti fiscali dovuti in base ad istituti di contenzioso tributario, quali l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, l’acquiescenza. Allo stato, ne consegue che le uniche imprese che possono compensare sono quelle che si trovano in sostanziale posizione di inadempienza rispetto ai propri obblighi tributari, previdenziali e assistenziali. Questa situazione, pertanto, rischia di favorire le imprese inadempienti sul piano fiscale rispetto alle realtà imprenditoriali che hanno rispettato fedelmente tali obblighi;

in tutte le fasi procedurali, l’iniziativa è demandata alle pubbliche amministrazioni chiamate a mettere in atto adempimenti cogenti e complessi con il rischio di non rispettare i tempi e creare situazioni differenziate a livello territoriale;

nonostante le correzioni apportate dalla Camera dei deputati, permangono diversi aspetti controversi derivanti dalla sovrapposizione tra il regime ordinario della certificazione, già previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la «nuova generazione» di certificazioni di cui all’articolo 7, comma 6, nonché incomprensibili differenze relativamente all’utilizzo concesso ai fini della compensazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito ad intervenire sul processo di certificazione al fine di poter ottenere in tempi certi e non derogabili un’attestazione del credito riconosciuto dall’amministrazione debitrice nella quale venga indicata la data entro la quale l’amministrazione stessa sarà obbligata a pagare;

l’assenza di una data certa nei modelli di certificazione, infatti, rischia di non essere utilizzabile ai fini della cessione del credito a terzi o per compensare eventuali debiti iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 2012;

in relazione all’articolo 9 si segnala che dovrebbero essere superate le attuali incongruenze relative alle tempistiche per accedere alle compensazioni, riconoscendo le più ampie possibilità per le imprese di accedere all’istituto della compensazione, prevedendo, nello specifico, che il credito certificato possa essere utilizzato per il pagamento, totale e parziale, di tutte le somme iscritte a ruolo fino al momento dell’effettivo pagamento;

per quanto riguarda le risorse sarebbe opportuno prevedere il loro utilizzo non in via prioritaria, ma in via esclusiva per il pagamento dei debiti, in modo da evitare improprie dispersioni di risorse a favore di pagamenti non riconducibili a quelli oggetto del decreto in esame;

invita la Commissione di merito, infine, ad inserire, in sede di conversione, delle disposizioni che consentano al Parlamento di monitorare in futuro l’effettiva attuazione delle norme relative ai tempi di pagamento della pubblica amministrazione alla luce del recente recepimento della direttiva comunitaria 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 sui ritardati pagamenti.

PARERE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Pagano)

28 maggio 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanta di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')

(Estensore: Rizzotti)

28 maggio 2013

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno,

considerato che:

l’avvio delle procedure per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dalla semplice richiesta di accreditamento alla Piattaforma per la certificazione dei crediti, ha fatto emergere difficoltà operative che rischiano -- ove non tempestivamente superate -- di dilatare i tempi di completamento del programma e di effettivo pagamento dei debiti;

il piano di copertura annuale di rimborso dell’anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, grava, per un periodo massimo di 30 anni, sui bilanci futuri delle regioni imponendo ulteriori sofferenze alle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, peraltro già sottoposto a continue restrizioni;

il rispetto, per i contratti conclusi a decorrere dal 1º gennaio 2013, dei termini massimi di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, nonché degli interessi moratori che decorrono automaticamente alla scadenza del termine, rischia di essere avviato in un contesto di gravi difficoltà operative e finanziarie,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si rende necessaria una semplificazione delle procedure previste dall’articolo 3 per favorire il pagamento dei debiti accumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale; si segnala quindi l’esigenza di mettere in atto ogni intervento utile ad accelerare la procedura per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, rimuovendo ove necessario ogni complessità burocratica e operativa e prevedendo un termine perentorio entro il quale gli enti del Servizio sanitario nazionale devono provvedere al pagamento dei relativi debiti, ovvero alla certificazione degli stessi;

2) si rileva che in virtù di quanta previsto dall’allegato 1 al decreto-legge si opera una riduzione lineare, a decorrere dall’anno 2015, delle spese rimodulabili di ciascuno state di previsione ministeriale e, quindi, anche di quello del Ministero della salute. Ciò rischia di perseverare nell’erronea logica dei cosiddetti tagli lineari quando sarebbe invece indispensabile una rimodulazione delle spese sanitarie sulla base degli effettivi bisogni di salute della popolazione e dei conseguenti servizi che occorre assicurare;

3) si evidenzia l’opportunità di prevedere che, nella fase di adozione dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge, siano sentiti il Ministero della salute e la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

4) si segnala l’esigenza di una attenta valutazione, in sede di predisposizione della legge di stabilità, delle necessità finanziarie a garanzia del modello universalistico del Servizio sanitario nazionale per i prossimi anni;

e con le seguenti raccomandazioni:

-- con riferimento alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 3:

 1) occorre precisare la natura giuridica dei soggetti creditori, tenuto conto della ratio perseguita dal decreto-legge (pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni);

 2) si raccomanda di tener conto della presenza, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, in enti nei quali sono accentrate le funzioni in acquisizione in beni e servizi per le Aziende sanitarie,

-- con riferimento al comma 6 dell’articolo 3:

 1) occorre precisare che competenti al pagamento dei debiti sono gli enti del Servizio sanitario regionale e non la regione direttamente, la quale è chiamata a svolgere una funzione in riparto delle risorse e della certificazione degli avvenuti pagamenti;

 2) si rende opportuno precisare che, indipendentemente dal titolo in base al quale le regioni ripartiranno le risorse ai singoli enti, le risorse stesse possano costituire, nel loro complesso, copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati già oggetto della riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali in assistenza del 24 marzo 2011.

PARERE DELLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Caleo)

30 maggio 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

-- si evidenzia preliminarmente l'esigenza di operare la revisione del meccanismo impositivo della TARES, al fine di incentivare comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale, rispetto al quale il criterio di applicazione della tariffa sulla base della superficie dell'immobile risulta penalizzante;

-- alla luce delle difficoltà applicative della TARES e della incongruità del meccanismo di imposizione fiscale rispetto alle finalità ambientali andrebbero, più in generale, rivisti i parametri di classificazione sottostanti al predetto meccanismo impositivo;

-- si auspica pertanto che, nell'ambito del prossimo riordino dell'imposta municipale unica (IMU), si effettuino anche le necessarie modifiche alla disciplina della TARES al fine di evitare sovrapposizioni sulla medesima base impositiva;

-- si suggerisce infine di trattare il tema dei debiti della pubblica amministrazione individuando percorsi prioritari in favore dei soggetti creditori della pubblica amministrazione che operano in campo ambientale, con particolare attenzione anche alle regioni in cui vige lo stato di emergenza ambientale per problematiche connesse ai rifiuti ed ai reflui.

Per il testo del disegno di legge e del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera dei deputati, si veda lo stampato A.S. n. 662.