• C. 1899 EPUB Proposta di legge presentata il 18 dicembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1899 Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1899


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PISANO, ALBERTI, BARBANTI, BRUGNEROTTO, CANCELLERI, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CURRÒ, D'INCÀ, PESCO, RUOCCO, SORIAL, VILLAROSA
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale
Presentata il 18 dicembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! I certificati di credito fiscale (CCF) costituiscono il primo significativo esperimento di loan securitization (cartolarizzazione) dei crediti tributari in Italia.
      Nella presente proposta di legge essi sono concepiti come uno strumento di fruizione delle agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) per le spese di efficientamento energetico e di ristrutturazione degli edifici, alternativo al tradizionale meccanismo delle detrazioni fiscali decennali.
      Gli investimenti privati diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente e al rispetto della normativa ambientale – oltre che una necessità indifferibile alla luce del sempre più accentuato processo di degrado delle risorse paesaggistiche e culturali del nostro Paese – costituiscono altresì una delle pietre angolari per la ripresa del ciclo economico in ragione dell'effetto moltiplicativo che tali spese possono innescare in un contesto macroeconomico di tipo deflattivo.
      La consapevolezza del ruolo strategico giocato dal comparto delle ristrutturazioni edilizie ha condotto l'attuale esecutivo a riconoscere ai contribuenti un risparmio di imposta nella misura eccezionalmente generosa del 65 per cento delle spese ammesse all'agevolazione.
      La presente proposta di legge rende più efficiente e conveniente la fruizione delle suddette agevolazioni fiscali senza eccessivi oneri a carico dello Stato e potenzia, attualizzandolo, il meccanismo dell'incentivo economico facendo leva sul sistema bancario, ad esso preposto.
      Infatti il limite dell'attuale sistema di agevolazione, basato sull'articolazione decennale delle detrazioni, è costituito dall'eccessiva diluizione del beneficio che tende a vanificare il meccanismo del «contrasto di interessi». Nella percezione dei contribuenti potrebbe rimanere conveniente, di conseguenza, eseguire i lavori con modalità «sommerse» onde godere di uno sconto immediato sul costo delle opere da parte di imprese che evadono imposte e contributi.
      La cartolarizzazione dei crediti fiscali, consolidati in certificati cedibili esclusivamente alle imprese appaltatrici dei lavori, le quali saranno tenute ad accettarli quale strumento di parziale pagamento dei lavori commissionati, ha il merito di «attualizzare» il risparmio di imposta traducendolo direttamente in risparmio di spesa con effetti destinati a favorire l'emersione ai fini fiscali e contributivi dei lavori effettuati e a ripristinare l'assetto concorrenziale del comparto.
      Da un punto di vista fiscale non c’è alcuna variazione di imponibile, infatti le imprese appaltatrici espongono gli stessi importi e nulla cambia in termini di gettito per l'erario in imposte dirette e indirette.
      La procedura di cartolarizzazione è informatizzata e trasparente e tutto il sistema dovrà essere governato da un sistema informativo gestito dall'Agenzia delle entrate che provvederà ad emettere il certificato su richiesta del contribuente interessato, al quale è fatto carico di inserire i dati rilevanti per l'univoca identificazione delle transazioni, dell'impresa commissionaria dei lavori, degli importi documentati in fattura, delle somme versate a mezzo bonifico bancario e soggette alla ritenuta d'acconto del 4 per cento. Contestualmente il sistema informativo provvederà a verificare l'eventuale diritto della ditta appaltatrice a beneficiare del pagamento con CCF verificando i dati relativi alla dichiarazione contributiva delle imprese, quale risulta dalle gestioni previdenziali alle quali le medesime sono iscritte. Il sistema è concepito, infatti, in modo tale da consentire il cumulo dei CCF, per ciascun soggetto esecutore dei lavori, per un valore nominale complessivo dei suddetti titoli, che non può eccedere l'ammontare dei contributi previdenziali e assicurativi dichiarati nell'anno precedente a quello di riferimento.
      Per i soggetti non tenuti alle dichiarazioni contributive unificate, il sistema farà riferimento al reddito dichiarato ai fini contributivi nella dichiarazione dei redditi relativi al secondo anno antecedente.
      È evidente, dunque, il meccanismo premiale insito nella proposta di legge e volto ad agevolare direttamente le piccole e medie imprese del comparto che impiegano maggiormente il fattore «lavoro», disincentivando, al contempo, la costituzione di oligopoli che facciano ricorso a contratti di subappalto nell'esecuzione delle opere. Una simile evenienza finirebbe con il trasferire agli anelli bassi della catena produttiva le distorsioni allocative che il provvedimento intende correggere.
      Inoltre vi è un rilevante contrasto all'economia sommersa in quanto le imprese che lavorano in regola avranno l'opportunità di competere con la concorrenza sleale che lavora nel sommerso. Il gap di prezzo, che sul mercato separa un'offerta di un'impresa regolare da una che fa uso di lavoro sommerso, è stimabile dal 30 per cento al 40 per cento. Il nuovo strumento consente il recupero di questo gap poiché avvantaggia le imprese regolari con un sistema non fruibile da quelle irregolari, consentendo alle prime di vincere il contratto di appalto e conseguentemente, di far emergere tutti gli importi a favore dell'erario e della comunità.
      La proposta di legge prevede, infine, che le imprese alle quali i contribuenti hanno ceduto i CCF, nei limiti indicati, possano liquidarli esclusivamente tramite cessione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari abilitati. Questi ultimi soggetti sono gli unici a cui è concessa la possibilità di fruire del credito di imposta indicato sui CCF, secondo le modalità già previste per i contribuenti in forza dell'articolo 16-bis del TUIR, cioè detrazioni di imposta fruibili in dichiarazione dei redditi secondo la scansione temporale prevista dalla normativa.
      Tale operazione prevede, con tutta evidenza, un vantaggio per gli istituti di credito e per gli intermediari finanziari che potranno investire in titoli garantiti dall'erario con un tasso di sconto che sarà stabilito dal funzionamento del mercato finanziario, nell'ambito del quale dovrà essere ammessa la cedibilità interbancaria dei CCF. È da notare che i CCF, assimilabili a un titolo di Stato al pari degli altri, sono tuttavia maggiormente garantiti per due motivi: il primo è che essi sono già finanziati all'emissione attraverso l'esistente copertura prevista in bilancio, il secondo è che, utilizzando il meccanismo dei crediti di imposta, essi non prevedono flussi finanziari dallo Stato a favore dei titolare dei CCF ma, piuttosto, un mancato flusso da questi ultimi a favore dell'erario. Questo comporterà un notevole benchmarking dei CCF rispetto a titoli di Stato classici già presenti sul mercato.
      Non è secondario, infine, sottolineare come il sistema dei CCF, sommariamente descritto, costituisca un interessante strumento per garantire un flusso della liquidità bancaria alle imprese dell'economia reale, secondo lo schema del Funding for lending, adottato già dal 2012 in Gran Bretagna. Nella conferenza stampa del 5 dicembre 2013 il Presidente della Banca centrale europea (BCE) Mario Draghi ha dichiarato, infatti, che la BCE non vuole dare liquidità alle banche il cui utilizzo si esaurisca nel solo acquisto dei titoli di stato: «Vogliamo che sia utilizzata per l'economia e non per fornire un aiuto a risolvere i problemi di capitale delle banche». Questo aspetto è molto interessante poiché, non appena questo strumento sarà inserito tra quelli eleggibili a garanzia collaterale, consentirà al nostro sistema bancario di finanziarsi agevolmente ed a tassi molto bassi direttamente alla BCE.
      Le stime di seguito riportate sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (comma 87 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2014, atto Camera n. 1865). Allo stesso modo quindi, per quanto riguarda le spese per le varie tipologie di intervento è stata utilizzata la quantificazione di base del comma 87. Si considerano pertanto le spese come indicate nella tabella seguente, distinte per tipologia, aliquota e periodo di riferimento.
Tabella 1: Spese base e incrementali previste al comma 87

      Per spese «incrementale aliquota» si intendono le spese, oltre quelle base, previste rispetto alla legislazione vigente, in regime rispettivamente del 36 per cento o del 55 per cento, dovute all'effetto incentivante delle aliquote maggiorate.
      L'opzione di cartolarizzazione del credito fiscale, così come prevista dal comma 87 in esame, non determina in prima analisi alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, essendo meramente una diversa modalità di fruizione dello stesso ammontare agevolato già previsto. Il meccanismo dei CCF, infatti, preserva la dilazione pluriennale così come prevista dalla legislazione vigente e non implica alcuna variazione del valore delle agevolazioni.
      Tuttavia, l'introduzione dell'opzione di cartolarizzazione del credito d'imposta (CCF) derivante dalla fruizione delle agevolazioni, si attende possa incrementare l'effetto incentivante dato dalle aliquote maggiorate e da quella ordinaria a regime (36 per cento) per due motivi principali. Il primo è la possibilità per il committente avente titolo di ottenere un immediato beneficio dal suo diritto all'agevolazione, sebbene di valore leggermente inferiore a quello nominale ottenuto con la fruizione diretta. Il secondo è la possibilità data ai soggetti non dotati di sufficiente capienza fiscale o di contribuenti che non possono compensare le stesse automaticamente ad ogni anno fiscale, dato il particolare regime dichiaratorio a cui sono sottoposti, di rientrare a pieno titolo tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione stessa grazie all'utilizzo dell'opzione dei CCF.
      Di particolare rilevanza è anche la prevista emersione di tutti quei lavori di piccolo importo (minori di 5.000 euro ciascuno) che, data l'esiguità del credito ottenibile annualmente, applicando la dilazione decennale scoraggiano il committente all'esborso immediato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), facendolo propendere per l'esecuzione in nero. Allo stesso modo, dopo l'eliminazione nel 2012 della dilazione in un numero di annualità ridotto, concessa ai contribuenti maggiori di 75 e di 80 anni di età, questi soggetti, contribuenti o no, ritrovano la convenienza a usufruire dell'agevolazione grazie alla cessione della stessa al fornitore in cambio dell'ottenimento di uno sconto immediato.
      Per i motivi esposti, è stato prudenzialmente ipotizzato un incremento supple

Tabella 2: Spese incrementali previste dall'istituzione del CCF e relative aliquote percentuali differenziali

mentare della spesa base del 5 per cento, indicata nella tabella 2.
      Nella stessa tabella è possibile leggere anche le aliquote differenziali da applicare all'importo incrementale previsto per ottenere la relativa diminuzione di gettito al lordo della dilazione decennale, che sono in linea con quelle utilizzate al comma 87.
      Da quanto esposto è immediato il calcolo delle variazioni di gettito annuale composto, ottenuto mediante la somma delle quote decennali accumulate a partire dal 2014:

Tabella 3: Variazione gettito IRPEF dovuta all'introduzione dei CCF

      La norma proposta è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, a partire dal 2014, applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti (25 per cento dell'incremento). Utilizzando un'aliquota pari al 10 per cento per ottenere la base emersa netta dell'IVA e applicando agli importi imponibili ottenuti un'aliquota IVA del 10 per cento e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30 per cento, somma delle aliquote medie dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) del 26 per cento e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del 4 per cento, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione dei CCF indicato nella tabella seguente:

Tabella 4: Effetti di maggiori introiti indotti dall'introduzione del CCF

      L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si stabilizza negli anni successivi. Questo perché vi sono le maggiori spese incrementali legate all'esistenza delle aliquote maggiorate per l’ecobonus ed il super incentivo ristrutturazioni. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato nella seguente tabella (in milioni di euro).

Tabella 5: Effetto finanziario complessivo al netto dei maggiori introiti legato all'introduzione dei CCF

      È prevedibile, inoltre, un forte effetto di contrasto del lavoro nero, grazie al meccanismo di funzionamento della cessione che vede come parametro limite all'acquisizione di CCF da parte delle imprese i versamenti previdenziali effettuati dalle stesse nell'anno di imposta precedente. L'incremento dei versamenti previdenziali legati a un trasferimento virtuoso delle commesse di lavoro da imprese con lavoratori al nero a imprese con lavoratori regolari non sarà però valutato ai fini della stima dell'impatto finanziario netto. Si attende, peraltro, che tale effetto si otterrà nel breve periodo e che potrebbe essere notevolmente potenziato attraverso l'introduzione dell'obbligo della fruizione delle agevolazioni statali attraverso i CCF, previsione normativa che potrà essere introdotta con un ulteriore apposito provvedimento.
      Per quanto riguarda la detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, data la transitorietà dell'agevolazione, estesa dal comma 87 al solo 2014, si considerano finanziariamente trascurabili gli effetti di maggior incentivo legati all'introduzione dei CCF.
      L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 16-bis del TUIR istituendo e disciplinando la cartolarizzazione delle detrazioni fiscali previste dal medesimo articolo 16-bis mediante l'emissione di CCF.
      L'articolo 2 introduce una deroga alla disciplina dei ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR prevedendo che non costituiscono ricavi i costi sostenuti dagli esecutori dei lavori per lo sconto bancario, ex articolo 1858 del codice civile, dei CCF.
      L'articolo 3 introduce una deroga agli articoli 61, 66 e 96 del TUIR escludendo la deducibilità dalla base imponibile degli interessi passivi e degli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori alle banche o agli intermediari finanziari per lo sconto bancario, di cui all'articolo 1858 del codice civile, dei CCF.
      L'articolo 4 indica la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Certificati di credito fiscale).

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:
      «8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
      8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato, nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia delle entrate, che provvede a istituirlo entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
      8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 8-ter deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nell'istanza di cartolarizzazione, il beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma pagata mediante bonifico bancario. La disposizione

dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applica solo sulla parte pagata mediante bonifico bancario.
      8-quinquies. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio la detrazione d'imposta spetta al singolo condòmino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.
      8-sexies. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del titolare del diritto al beneficio tributario, deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui si riferisce la fattura unita all'istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente è ammessa, per ciascun soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
      8-septies. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8-ter, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare a un istituto bancario o a un intermediario finanziario. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero a intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del comma 8-ter o, in alternativa, esercitare il sottostante diritto di credito direttamente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con l'osservanza delle modalità temporali indicate al comma 7.
      8-octies. La disposizione del comma 8 non si applica se la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
      8-novies. Ai certificati di credito fiscale emessi in attuazione del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore previsto dall'articolo 5, primo comma, dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo».
Art. 2.
(Esclusione dalle basi imponibili delle imposte sui redditi).

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile, convenuta con l'esecutore dei lavori del contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il regime di cui al presente comma deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Indeducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati).

      1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 2.300.000 euro per il 2015, a 29.000.000 di euro per il 2016, a 45.000.000 di euro per il 2017, a 60.000.000 di euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 di euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 di euro per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.
      2. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota prevista dal comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è fissata nella misura del 2,20 per mille.