• Relazione 2271, 282, 453, 454 e 1236-A

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Atto a cui si riferisce:
S.453 Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2271, 282, 453, 454 E 1236-A

Relazione Orale

Relatore Cociancich

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (n. 2271)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2016,
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati COSCIA, RAMPI, ROTTA, BONACCORSI, PICCOLI NARDELLI, BLAŽINA, MANZI, ASCANI, GHIZZONI, CRIMÌ, BOSSA, NARDUOLO, MALISANI, CARROCCI, PES, D’OTTAVIO, MALPEZZI, COCCIA, ROCCHI, VENTRICELLI, SGAMBATO, Paolo ROSSI e FALCONE (3317); PANNARALE, Giancarlo GIORDANO, PAGLIA, Franco BORDO, COSTANTINO, DURANTI, RICCIATTI e MELILLA (3345)

(V. Stampati Camera nn. 3317 e 3345)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 2016

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica (n. 282)

d’iniziativa dei senatori MARINELLO, ALICATA, GUALDANI, SCOMA, BARANI, SCILIPOTI, MANDELLI, MAZZONI e CERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria
(n. 453)

d’iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (n. 454)

d’iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l’abolizione dei contributi diretti ai giornali (n. 1236)

d'iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO, BARANI, MASTRANGELI, CRIMI e MARAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2271

NONCHÉ DELLE
PETIZIONI

del signor Salvatore ACANFORA (n. 440)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 454)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013

del signor Massimo D’AGOSTINO (n. 1489)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2015

del signor Andrea CRISTIANI e di altri cittadini (n. 1563)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2016

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: Tonini)

19 luglio 2016

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 1, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4». Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo»;

che all'articolo 1, comma 4, dopo il primo periodo sia inserito il seguente periodo: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo»;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda l’istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), sarebbe opportuno prevedere che il relativo gettito fosse destinato al Fondo al netto del minor introito fiscale derivante dall'eventuale carattere di deducibilità o detraibilità del contributo medesimo;

ai fini di una migliore comprensione dei profili contabili, appare opportuno riformulare l'articolo 7, comma 3, nel modo seguente: «3. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e continuano ad essere gestite, con le medesime modalità vigenti, sui pertinenti stati di previsione, per l'esecuzione degli interventi già programmati; fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere destinate agli interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.19, 1.67, 1.45, 1.55, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 1.3, 1.4, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 3.0.4, 3.0.5, 6.0.1, 7.1, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 6.4, 2.124, 2.127, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

1º agosto 2016

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.102, 1.102/1, 2.500 e 2.123 (testo 2).

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 6.0.100 e sui relativi subemendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Tonini)

2 agosto 2016

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12, 6.0.100/13 e 6.0.100/5.

Il parere è non ostativo sulla proposta 6.0.100 e sui restanti subemendamenti alla proposta medesima.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge

(Estensore: senatrice Orrù)

30 giugno 2016

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento interviene nelle materie “tutela della concorrenza”, “ordinamento penale” e “previdenza sociale”, ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed o), della Costituzione), e nelle materie “ordinamento della comunicazione” e “professioni”, attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2271

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Art. 1.Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».

1. Identico.

2. Nel Fondo confluiscono:

2. Identico.

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

3. Identico.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema di regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Identico.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

7. Identico.

Art. 2.Art. 2.
(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

a) identica;

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro;

3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:

b) identica;

1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dai contributi:

c) identica;

1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

d) identica;

1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;

4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

e) identica:

1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

soppresso

2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;

1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;

3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

2) identico;

4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

3) identico;

5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;

4) identico;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

f) identica;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

g) identica;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;

h) identica;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

i) identica;

l) con riferimento alla rete di vendita:

l) identica;

1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;

m) identica;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Identico.

4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

4. Identico.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

5. Identico:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

a) identica;

b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

b) identica:

1) competenze in materia di formazione;

1) identico;

2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;

2) identico;

3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

4) identico.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Identico.

7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Identico.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

8. Identico.

Art. 3.Art. 3.
(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;

a) identica;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

b) identica;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

c) identica:

«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

2. Identico.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. Identico.

4. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

4. Identico.

a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.».

Art. 4.Art. 4.
(Proroga dei termini per l'equo compenso)(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

Identico

«4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».

Art. 5.Art. 5.
(Esercizio della professione di giornalista)(Esercizio della professione di giornalista)

1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 45. - (Esercizio della professione). -- 1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

Art. 6.Art. 6.
(Nuove disposizioni per la vendita
dei giornali)
(Nuove disposizioni per la vendita
dei giornali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Identico

2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Art. 7.
(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

1-quater. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-ter, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

Art. 7.Art. 8.
(Norme di coordinamento)(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

1. Identico.

«b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

2. Identico.

3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

3. Identico.

4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 282

D'iniziativa dei senatori Marinello ed altri

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

«2-bis. Il titolare di autorizzazione per un punto di vendita esclusivo può, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire la vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune territorialmente competente. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione della convenzione senza che siano intervenute osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende acquisito».

DISEGNO DI LEGGE N. 453

D'iniziativa dei senatori Crimi ed altri

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all’editoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell’informazione nonché al fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l’articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

DISEGNO DI LEGGE N. 454

D'iniziativa dei senatori Crimi ed altri

Art. 1.

(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963,
n. 69)

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di
autonomia del giornalista)

1. É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1236

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

(Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria)

1. In conformità con i principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane nonché delle opere dell'ingegno e di tutela delle minoranze linguistiche, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il superamento del finanziamento diretto al mercato editoriale e lo sviluppo di nuove forme di sostegno in favore del settore.

2. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, eliminando:

1) ogni forma di contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, sia secondo i requisiti di accesso e le modalità di calcolo definiti dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sia secondo qualsivoglia normativa speciale o di settore;

2) ogni forma di rimborso di costi ai soggetti di cui al numero 1), eccettuati quelli dei quali sia dimostrato che sono stati effettivamente sostenuti per gli scopi di cui alla lettera b) e che rispondono a logiche di sana imprenditoria e di accettazione consapevole del rischio di impresa;

b) destinare le risorse stanziate per l'editoria dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come stabilite nella tabella C della legge annuale di stabilità, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente a specifiche forme di sostegno:

1) della domanda di lettura, incentivando la sottoscrizione, da parte di soggetti pubblici e privati, di abbonamenti di durata annuale a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale attraverso l'introduzione di buoni acquisto che siano pari a non oltre il 30 per cento del prezzo annuale dell'abbonamento a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale. Il buono acquisto è utilizzabile da ciascun acquirente per la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale fino ad un massimo di due, di cui un quotidiano e un periodico. Il buono acquisto è utilizzabile dall'editore in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

2) per l'innovazione tecnologica e l'avvio di nuove imprese editoriali e la loro transizione al digitale e alla multimedialità, secondo le modalità di cui alla lettera e);

c) definire le categorie di soggetti destinatarie del sostegno di cui al numero 2) della lettera b), con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali ed alle riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale tenuto dal consorzio interuniversitario CINECA del Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca;

d) correlare l’entità complessiva delle forme di sostegno di cui al numero 2) della lettera b), alle risorse finanziarie annualmente disponibili, evitando altresì che, per ciascuna impresa, il contributo ecceda il fatturato relativo all'anno di riferimento delle provvidenze;

e) prevedere incentivi per l'avvio di nuove imprese editoriali, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, per l'innovazione tecnologica e per la multimedialità, attraverso il ricorso a forme di credito d'imposta, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l'ordinamento dell'Unione europea, ovvero attraverso il ricorso ad agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali secondo le procedure previste dal capo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, privilegiando le iniziative costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale;

f) prevedere forme di promozione della lettura e della diffusione dei libri attraverso campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché misure per il sostegno della domanda di lettura, che tengano conto dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) anche al fine di monitorare le variazioni degli indici della lettura;

g) ridefinire il quadro delle competenze in materia di politiche per il sostegno dell'editoria, di comunicazione istituzionale, di tutela del diritto d'autore e di promozione della lettura;

h) prevedere una nuova disciplina in materia di servizi da acquistare ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, garantendo il pluralismo dell'informazione, tenendo conto dell'occupazione di soggetti dotati di professionalità adeguate, della quantità di notizie e di servizi forniti, del fatturato delle aziende, dell'innovazione dei prodotti e assicurando una valutazione annuale dei risultati dell'attività informativa svolta;

i) prevedere che le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all’alinea della lettera b);

l) dare seguito alle finalità indicate dall'articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'abolizione del finanziamento diretto pubblico all'editoria, mediante l'abrogazione o la modifica delle seguenti disposizioni e di tutte le altre che risultino incompatibili con le finalità della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché al fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica:

1) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

2) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

3) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

4) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

5) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

6) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

7) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

8) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

9) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

10) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

11) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

12) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

13) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

14) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

15) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

16) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

3. L'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Successivamente gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

(Modifica alla disciplina delle sale stampa)

1. L'articolo 28, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«6. Gli organi costituzionali e, previo parere favorevole del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del consiglio dei ministri, le altre amministrazioni centrali dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzate ad istituire e mantenere sale stampa, destinandovi esclusivamente locali appositi all'interno delle rispettive sedi».

PETIZIONE N. 440

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione di ogni forma di finanziamento pubblico ai partiti politici e all'editoria.

PETIZIONE N. 454

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme a tutela del diritto all’informazione e di cronaca.

PETIZIONE N. 1489

Presentata dal signor Massimo D’Agostino

Il signor Massimo D’Agostino, di Roma, chiede l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.

PETIZIONE N. 1563

Presentata dal signor Andrea Cristiani
e da altri cittadini

Il signor Andrea Cristiani e altri cittadini chiedono interventi per garantire la rete degli esercizi di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, impedendone la liberalizzazione.