• Testo DDL 2594

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Atto a cui si riferisce:
S.2594 [Decreto terremoto II] Conversione in legge del decreto-legge n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2594
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (MADIA)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (COSTA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)
e con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2016

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

Onorevoli Senatori. -- L'adozione del presente decreto-legge si è resa necessaria per fronteggiare le urgenti ed ulteriori esigenze determinate dagli eventi sismici che hanno aggravato la situazione emergenziale già esistente nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio già colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

L'intero sistema delineato dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, infatti, necessita di una rapida revisione ed adeguamento, vuoi in relazione all'allargamento dell'ambito territoriale interessato, vuoi per ricalibrarne l'efficacia alla luce di tale allargamento.

Soluzioni alloggiative funzionali in un certo contesto climatico, pensate per determinate localizzazioni, risultano del tutto inadeguate nel nuovo quadro, evolutosi e aggravatosi in maniera imprevedibile, con il quale si è chiamati a confrontarsi per una conseguente rimeditazione della pianificazione degli interventi abitativi emergenziali. Anche scelte organizzative e gestionali «tarate» su un ipotizzato numero di interventi (si pensi all'utilizzo, a supporto degli enti territoriali, delle Unità speciali post sisma), non rispondono più alle istanze, anche di «affiancamento» e «rassicurazione» del territorio e all'oggettivo incremento del carico burocratico, spesso gravante su contesti territoriali già dimensionalmente ridotti e dunque con dotazioni organiche ovviamente non commisurate al contesto.

Il modello operativo delineato dal decreto-legge n. 189 del 2106 vedeva un perfetto parallelismo tra attività emergenziale, a cura e di competenza della protezione civile, e attività di ricostruzione, ispirata a criteri di omogeneità territoriale e culturale, affidata alla figura del Commissario straordinario istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Anche per tale aspetto si rende necessario un urgente riallineamento, funzionale ad estendere al nuovo contesto i poteri già attribuiti a suddetto commissario, onde consentirgli di operare con le modalità già attivate pure in relazione ai nuovi sismi, senza soluzione di continuità alcuna.

Il primo -- e non semplice problema -- che il decreto ha inteso affrontare e risolvere è quello dell'ambito di operatività delle vecchie e delle nuove misure di sostegno, onde garantire omogeneità di impostazione e continuità di azione, sia delle attività emergenziali che di quelle ricostruttive. La doverosa velocità dell'istruttoria e per contro la drammatica fluidità della situazione, caratterizzata dal continuo susseguirsi di scosse di consistente magnitudo e conseguente aggravarsi/ampliarsi delle aree coinvolte, hanno imposto la scelta consacrata al comma 1 dell'articolo 1. Non essendo disponibile alla data della sottoposizione del testo all'esame del Consiglio dei ministri un elenco documentato e motivato, ancorché provvisorio, dei nuovi comuni interessati dai sismi, per contemperare le esigenze di certezza del diritto con quelle di tempestività dell'intervento, si è demandata la formazione dell'elenco stesso al Commissario straordinario, il quale a sua volta deve basarsi sulla proposta motivata dei presidenti delle regioni, considerati i soggetti che, per relazione col territorio, sono in grado di individuare i «consistenti danni diffusi» posti dalla norma a presupposto del meccanismo. In questo modo si garantisce da subito l'attivazione delle procedure accelerate per la localizzazione dei container secondo le esigenze emergenziali facenti capo al Dipartimento della protezione civile; si individuano nuove misure emergenziali anche a supporto delle attività imprenditoriali duramente colpite dagli eventi sismici; il tutto applicabile da subito alle aree di cui all'elenco di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, immediatamente dopo, alle aree cui i danni consistenti e diffusi si sono estesi.

In considerazione della presenza nei territori dei predetti comuni di un elevato numero di nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni, si è inoltre reso necessario predisporre le procedure per acquisire l'immediata disponibilità di un congruo numero di container abitativi provvisori, in modo da evitare un prolungamento della sistemazione in tende e altre strutture collettive apprestata nell'immediatezza degli eventi sismici (tenuto conto anche dell'imminenza della stagione invernale).

Di particolare interesse in termini di doverosa velocizzazione delle procedure, tenuto conto dell'estensione dei danni subiti anche dal patrimonio artistico e culturale delle zone interessate dagli eventi sismici, è la decisione di implementare la vigente legislazione in materia in modo da consentire più celeri e tempestivi interventi di messa in sicurezza: le norme, pur limitandosi di fatto in gran parte a chiarimenti applicativi del contesto legislativo vigente costituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con parziali deroghe in termini di adempimenti procedurali, forniscono una risposta alle esigenze di salvaguardia dell'incolumità pubblica e a quelle di conservazione del patrimonio culturale del Paese.

Le gravi compromissioni dell'assetto viario e per contro l'essenzialità di garantire la regolarità degli accessi alle zone interessate, come drammaticamente dimostrato dalle situazioni createsi all'indomani dei sismi, hanno ispirato disposizioni volte a velocizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza e rispristino della transitabilità della viabilità statale, regionale e degli enti locali, interessata dagli eventi sismici, affidando ad Anas il compito di coordinare le diverse attività, in qualità di soggetto attuatore di protezione civile, e ricorrendo alle procedure di supporto dell'azione degli enti locali già assentite nella legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'importanza della continuità della vita scolastica, senza compromettere l'anno scolastico in corso, costituisce esigenza concreta cui dà risposta una disposizione specifica funzionale ad adattare la formazione delle classi alla disponibilità delle sedi ed agli ipotetici spostamenti degli studenti.

L'articolo 1 reca dunque disposizioni finalizzate a consentire il necessario raccordo tra i diversi ambiti territoriali interessati dal susseguirsi degli eventi sismici nell'attuazione delle azioni poste in capo al Commissario straordinario. Il raccordo con l'attività della protezione civile viene garantito dal richiamo, apparentemente pleonastico, ma necessario in una logica di sistema, al potere di ordinanza emergenziale di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Non a caso, anche in altre disposizioni (si veda per tutte l'articolo 2, sull'acquisizione dei container), si richiama il potere di ordinanza che viene ad integrarsi contenutisticamente con le disposizioni del presente decreto, a garantire un assetto globale del quadro degli interventi.

Il Commissario si avvale ovviamente, come già detto, delle segnalazioni dei presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria relative ai territori che hanno subito consistenti danni a causa del reiterarsi degli eventi sismici, per l'individuazione dell'elenco dei comuni aggiuntivo rispetto a quello di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016. E anche in questo caso il duplice ruolo dei medesimi presidenti, vice commissari per gli interventi di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e soggetti delegati ai sensi della legge n. 225 del 1992, è un elemento di riconduzione a sistema dell'intero quadro delineato dai due decreti (il n. 189 del 2016 e l'attuale). L'ordinanza commissariale è approvata dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicata alle Camere. Il comma 2 dispone che il Commissario straordinario operi con i poteri previsti dal citato decreto-legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto-legge, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli ulteriori eventi sismici successivi al 24 agosto, assicurando la necessaria unitarietà di azione.

In particolare, la disposizione si preoccupa di individuare un meccanismo oggettivo, ma rapido, per redigere l'elenco dei comuni i cui danni si sono aggravati o che non figuravano in quello allegato al decreto-legge n. 189 del 2016. La «fluidità» della situazione conseguente al consistente sciame sismico e per contro l'urgenza di intervenire con le nuove misure oggetto del presente decreto, non hanno consentito di acquisire dalle regioni gli elementi e le motivazioni da porre a base della redazione del suddetto elenco, così da farne un nuovo allegato integrativo del precedente. Il necessario coinvolgimento dei presidenti delle quattro regioni interessate, conoscitori della realtà del proprio territorio, ha imposto un approfondimento istruttorio, a cura del commissario straordinario. Si è, pertanto, ritenuto congruo rinviare allo stesso l'individuazione di suddetto elenco integrativo, onde garantirgli la preliminare doverosa interlocuzione con i presidenti delle quattro regioni coinvolte.

Il legislatore ha tracciato i confini tassativi della scelta, individuandoli, per coerenza e conformità al principio di eguaglianza, nella riconosciuta omogeneità del tessuto cittadino danneggiato in termini di caratteristiche socio-economiche, e nell' identità dell'aggregato urbano. Una prima mappatura «informale» garantita, peraltro, dal costante presidio del territorio da parte del personale della protezione civile e della struttura commissariale straordinaria, in sinergia, come già detto, con i presidenti delle regioni, ha portato a prevedere nella norma la possibilità di diversificazione del contenuto dell'elenco: vanno inserite le realtà territoriali rispondenti in toto ai criteri sopra evidenziati di omogeneità sociale e culturale che hanno ispirato la redazione del primo elenco; ma vanno inseriti anche i comuni che hanno riportato consistenti danni diffusi, ma non rientrano negli altri parametri sopra delineati. Per tali comuni, caratterizzati verosimilmente da maggior consistenza demografica e di superficie, si è ritenuto di dover rimettere a valutazione concreta l'estensione o meno delle sole disposizioni contenute nel titolo IV del più volte ricordato decreto-legge n. 189 del 2016 («misure per gli enti locali, sospensioni di termini e misure fiscali»). Mentre, ad esempio, la previsione contenuta nell'articolo 44 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, recante «Disposizioni in materia di contabilità e bilancio», in ragione del danno anche indiretto all'economia e alla vita sociale arrecato dal reiterarsi degli eventi sismici per il comprensibile effetto «fuga dai territori» che ha prodotto, potrebbe trovare sempre applicazione; diversamente è a dire per gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori et similia (articolo 45 e seguenti) che, presupponendo lo svolgimento dell'attività lavorativa in un nucleo a forte compromissione del tessuto socio-economico, dovranno certamente essere riconosciuti, ma ai singoli, documentati casi di soggetti aventi diritto, non in maniera generalizzata. In buona sostanza, attraverso una motivata analisi oggettiva del contesto, i presidenti ed il Commissario possono valutare come non rispondente ai criteri indicati nella norma la generalizzata applicazione di benefici ratione civitatis, per così dire, e non ancorati all'oggettivo danno subito dal soggetto interessato e in tale ottica inserire i comuni di riferimento tra quelli che non godono per intero dei benefici del decreto-legge n. 189 del 2016. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà sono dunque i presidenti di regione a valutare e motivare l'inclusione del comune nell'elenco per così dire «pieno», ovvero, a contrario, in quello, che ne costituisce una sorta di sottoinsieme, a fruizione limitata dei benefici.

Va ricordata infine l'inclusione all'interno del titolo IV anche della norma recante: «Termini processuali e sostanziali: prescrizioni e decadenze. Rinvio» (articolo 49). Solo la conoscenza della realtà territoriale e dell'impatto degli eventi sismici sulla normale attività giudiziaria, anche per la insistenza in loco di uffici giudiziari, può determinare l'applicabilità o meno della disposizione a tutti i residenti nei comuni inclusi nell'elenco.

Per ricondurre a sistema la modalità di individuazione dei comuni interessati, necessariamente atipica per le evidenziate ragioni di urgenza, si è, comunque, prevista una delibera ricognitiva finale del Consiglio dei ministri, funzionale anche alla doverosa verifica di copertura finanziaria dell'applicabilità delle misure di sostegno ai nuovi comuni individuati. La delibera, peraltro, si colloca nel contesto anche della legge n. 225 del 1992 in quanto risponde alla medesima finalità di obbiettivare l'ambito di applicazione delle varie misure, nel caso di specie non tanto e non solo emergenziali, quanto più propriamente, in coerenza con le scelte già fatte con il decreto-legge n. 189 del 2016, in funzione della normalizzazione della vita relazionale attraverso la ricostruzione e il recupero del territorio nella sua identità originaria.

La comunicazione alle Camere è stata, infine, ritenuta un doveroso riconoscimento dell'importanza del coinvolgimento informativo del Parlamento, anche per coerenza formale con la «legificazione» dell'allegato al precedente decreto.

Il quadro si completa con l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, che, sempre per garantire un sistema equanime di trattamento di eguali situazioni, si preoccupa del singolo danneggiamento, documentalmente riconducibile al sisma (perizia giurata) al di fuori del nuovo elenco: come già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici a fini ricostruttivi sono riconosciuti infatti anche al di fuori del territorio dei comuni riportati in elenco, laddove il danno, o addirittura il crollo, siano ascrivibili ai sismi successivi a quello del 24 agosto, unico menzionato nella norma originaria, necessitante quindi di doverosa estensione esplicita.

Come già detto, il modello di governance protezione civile-Commissario straordinario funzionale a far progredire insieme emergenza e ricostruzione viene doverosamente mantenuto: da qui la previsione del comma 2 dell'articolo 1 che estende i poteri già attribuiti al commissario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche ai fatti conseguenti i nuovi eventi sismici, posteriori al 24 agosto 2016.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, rimovibili al termine della relativa esigenza, necessari a fronteggiare l'aggravarsi della situazione in atto.

La programmazione delle scelte abitative nelle more della ricostruzione ha richiesto una doverosa ricalibrazione dei precedenti interventi, tenuto conto dell'aumento del numero dei soggetti coinvolti, ma anche dell'approssimarsi della stagione invernale. Le tempistiche e le modalità già pensate necessitano di una urgente rivisitazione, con individuazione di snellimenti procedurali che consentano, senza vanificare le acquisizioni di moduli maggiormente strutturati già avviati, di garantire soluzioni confortevoli ed aggregati abitativi finalizzati anche a facilitare la vita relazionale, fruendo di servizi e strutture a supporto, comprese le dislocazioni sul territorio degli uffici municipali, delle scuole e dei presìdi delle forze dell'ordine, carabinieri in primis, in ragione della vocazione territoriale della propria dislocazione.

In particolare, nell'ambito degli interventi di soccorso alla popolazione, si provvede all'approntamento di un'adeguata sistemazione alloggiativa provvisoria in previsione dell'approssimarsi della stagione invernale, mediante l'impiego di strutture idonee a favorire l'aggregazione sociale, ivi compresa la continuità dell'operatività delle realtà scolastiche e universitarie con sedi nei territori interessati, nonché il presidio di sicurezza del territorio. Al riguardo, al comma 1, è previsto che i sindaci dei comuni interessati, forniscano le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti citati e che, qualora non sia percorribile tale eventualità ovvero che i comuni non ottemperino a tale incombenza nel rispetto dei tempi emergenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i presidenti delle regioni interessate dovrà provvedere in sostituzione. La disposizione in argomento, inoltre, individua alcuni parametri in base ai quali effettuare l'individuazione delle aree scelte, come ad esempio dare preferenza alle aree pubbliche rispetto a quelle private e orientarsi verso il contenimento del numero degli spazi da individuare. Nel caso di specie previsto dalle disposizioni in trattazione, è prescritto che i provvedimenti di localizzazione su aree private dovranno comportare la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica ed avranno valore di provvedimenti di occupazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato E). Si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità ed in particolare gli articoli 49 e 50 relativi all'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio e alle indennità per l'occupazione.

Trattandosi di interventi che ricadono nelle attività di prima emergenza e, in particolare, in quelle di soccorso alle popolazioni colpite, la disposizione recata dal comma 2 si muove in continuità con quanto disciplinato per gli eventi conseguenti al sisma del 24 agosto 2016, rinviando ad ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile, emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le modalità inerenti alla predisposizione delle aree comprensive della realizzazione delle relative opere infrastrutturali anche in relazione alla effettiva capacità operativa a procedere alla realizzazione degli interventi citati da parte dei soggetti individuati.

Al fine di procedere nelle tempistiche richieste dall'emergenza compatibilmente con l'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree, il comma 3 affida al Dipartimento della protezione civile il compito di provvedere alla installazione dei container destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi.

È poi esplicitata ad abundantiam la riconducibilità del contesto creatosi alle condizioni di estrema urgenza che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. In particolare, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei citati container nonché dei relativi servizi e dei beni strumentali, il comma 4 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad effettuare, anche avvalendosi della società CONSIP Spa, procedure negoziate, appunto, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di soggetti aggiudicatari. Tali procedure possano essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l'Anac (comma 5). Le diposizioni in argomento non intaccano il potere di disciplina e, in particolare, di deroga individuato con le citate ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile. Il comma 6 reca indicazioni in merito alla specifica procedura da attuare nei frangenti in cui non sia possibile individuare più di un operatore economico a cui affidare i contratti di fornitura, noleggio, disponibilità dei container sopra richiamati. In breve la disposizione in argomento autorizza l'attuazione della procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche affidando la fornitura richiesta al solo operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto. Ciò peraltro semplicemente esplicitando una delle intrinseche possibilità applicative della disposizione citata (e dunque non in deroga alla stessa), in conformità con i princìpi delle direttive europee al riguardo.

Il comma 7 dispone che la gestione delle aree temporanee sia assicurata dai comuni tramite l'acquisizione dei servizi necessari mediante criteri individuati con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile.

Per fronteggiare l'aggravarsi anche delle esigenze abitative rurali, nonché procedere alla salvaguardia del bestiame provvedendo a valutare l'ulteriore fabbisogno di strutture temporanee per stalle e fienili destinate al loro ricovero invernale, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o ancora da stipulare, inerenti al reperimento di moduli atti allo scopo, la disposizione recata dal comma 8 prevede la facoltà per la stazione appaltante di aumentare le prestazioni mantenendo le medesime condizioni previste nel contratto originario, autorizzando così la deroga ai limiti previsti, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, dall'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nell'eventualità che tali procedure non consentano il soddisfacimento dei fabbisogni di assistenza, che allo stato sono in corso di quantificazione, il comma 9 prevede la possibilità di consultare in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, consentendo nuove aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni della società aggiudicataria, ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure negoziate individuate dal comma 4, qualora le modalità sopra descritte non risultino sufficienti e nel contempo si debba far ricorso ad una nuova procedura di affidamento. Il successivo comma estende l'applicazione delle procedure di cui al comma 8 anche nell'esecuzione di contratti effettuati tramite procedure negoziate di cui al richiamato comma 4.

Data la portata degli interventi di allestimento delle aree e dei moduli provvisori di cui all’articolo 2, il comma 11 del medesimo articolo autorizza il Dipartimento della protezione civile e i comuni ad avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Tutte le procedure di cui sopra devono garantire celerità ed efficacia di intervento, ma nel ribadito rispetto dei princìpi di trasparenza e imparzialità (comma 12). Allo scopo di rafforzare il controllo sul rispetto di tali princìpi, si prevede altresì che gli atti delle procedure contrattuali siano trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 13, infine, reca la copertura degli oneri inerenti all'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

L'articolo 3 prevede interventi per attività agricole e produttive.

In particolare, in favore delle imprese agricole nelle aree colpite dagli eventi sismici, sono destinate risorse fino all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle regioni interessate, limitatamente alle annualità 2019 e 2020, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Nella prospettiva di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di 10.942.300 euro per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell’8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 10.942.300 euro per l'anno 2016.

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il comune territorialmente competente. I comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

Si prevede ancora che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito; le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi sono rimborsate a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 4, viene incontro innanzi tutto alle esigenze dei comuni colpiti dal sisma, i quali, e specialmente quelli di dimensioni più piccole, allo stato non dispongono neanche delle risorse e del personale indispensabili all'avvio delle ordinarie attività di messa in sicurezza.

Come esplicitato dalla norma stessa, anche in questo caso l'emergenza reiterata ha imposto una «ricalibrazione» della risposta originariamente pensata alla problematica, tenuto conto delle esigenze raccolte sul territorio al riguardo.

L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, infatti, nel disciplinare gli «Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016», già consentiva a comuni e regioni l'assunzione di personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa, da destinare ai suddetti uffici in una logica di gestione armonica e coordinata degli interventi. Ovviamente suddetta logica va salvaguardata e in tale ottica l'articolo 4 esordisce con la clausola di rinvio alla disposizione appena menzionata («Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016...»).

Tuttavia il comprensibile incremento esponenziale del numero dei procedimenti da gestire ha reso di assoluta urgenza recepire la già menzionata istanza dei sindaci dei comuni interessati di avere anche personale presso il proprio ente territoriale, sia tecnico che amministrativo. In tale logica si muove, appunto, l'articolo 4, che al comma 1 autorizza i detti comuni ad assumere, con contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, fino a 350 nuove unità di personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo. Con provvedimento commissariale da adottare a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, saranno precisati i relativi profili professionali e individuato il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune sarà autorizzato ad assumere; tale provvedimento sarà adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle richieste che perverranno al Commissario straordinario dai comuni interessati.

Le assunzioni in questione avverranno con modalità straordinarie, essendosi stabilito (comma 3):

-- che i comuni avranno facoltà di attingere alle graduatorie ancora valide, anche di altre amministrazioni pubbliche, per profili professionali compatibili con le esigenze da soddisfare;

-- che, qualora in tali graduatorie non siano rinvenibili profili professionali idonei o compatibili, potrà procedersi a selezione pubblica anche per soli titoli, fermo restando il rispetto dei criteri di trasparenza e imparzialità.

Le unità di personale in questione saranno addette prioritariamente alle attività di ricognizione dei danni cagionati dagli eventi sismici al patrimonio immobiliare ed alla predisposizione delle immediate misure di messa in sicurezza necessarie a evitare ulteriori pregiudizi alla pubblica e privata incolumità.

Le esigenze di rafforzamento della struttura della protezione civile a fronte del carico di lavoro straordinario, cui si è vista sottoposta in ragione dei fenomeni sismici di cui è discussione, non si ritiene necessitino di particolari motivazioni aggiuntive, essendo sotto gli occhi di tutti lo sforzo profuso e l'apprezzamento conseguitone in termini di risultato. In tale ottica si è ritenuto indifferibile intervenire con singole disposizioni che scongiurino anche la soluzione di continuità in relazione a determinati apporti professionali: pertanto, il comma 4 dell'articolo 4 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a procedere all'assunzione, per un massimo di 20 unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno. Il personale reclutato, dovendo espletare funzioni ed attività volte a fronteggiare il contesto emergenziale in atto, dovrà essere in possesso di una specifica professionalità tecnica o amministrativa. Infine il medesimo comma individua la copertura degli oneri conseguenti.

All'emanazione delle ordinanze del capo del Dipartimento emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fa ricorso il comma 5 autorizzando, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza, la previsione, in tali ordinanze, della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto del limite massimo imposto dalla normativa europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e collaborativa in essere nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico specialistiche poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile impegnate nell'emergenza. La copertura degli oneri derivante dall'applicazione delle ordinanze attuative è posta a valere sulle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate alla presente disposizione, reperite nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ovvero senza che le stesse comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 interviene sul personale della struttura del Commissario straordinario, come già disciplinato dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare sulle modalità di individuazione di una parte di quello proveniente da altre amministrazioni, già menzionato al comma 3, lettera a), del predetto articolo. Si precisa, dunque, che venti delle predette unità di personale vengano individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l'ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila, istituito dal decreto-legge n. 83 del 2012 a seguito del sisma che a suo tempo ha interessato detto territorio (comma 1), onde valorizzare l'expertise già sviluppato dalle stesse in materia di ricostruzione post sisma.

Per velocizzare il perfezionamento dell'iter necessario al reperimento del personale della struttura commissariale, ivi compreso quello di cui al periodo precedente, si introduce una disposizione rafforzativa del procedimento di comando o collocamento in fuori ruolo, stabilendo che, qualora il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, che disciplina l'istituto, scada senza che le amministrazioni interessate abbiano adottato i relativi provvedimenti, le unità di personale che abbiano manifestato la propria disponibilità possano essere senz'altro distaccate presso la struttura commissariale, intendendosi quindi assentito il comando (comma 2).

L'articolo 6 introduce misure necessarie e urgenti per la tutela del patrimonio culturale a séguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 28 ottobre e del 30 ottobre 2016. L'evento sismico del 30 ottobre 2016, in particolare, ha reso indispensabile intervenire con azioni mirate di accelerazione delle procedure e di supporto organizzativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Le disposizioni tendono ad esplicitare e rafforzare le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 1, in particolare, chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza, come disciplinate dagli articoli 148, comma 7, riferito ai casi in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, e 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si tratta di una scelta di chiarimento non dovuta per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza post-sisma in un quadro normativo in verità già di per sè ben definito ed efficace, ma comprensibilmente «soggettivamente» incerto in un momento di tale criticità gestionale. Inoltre, con specifico riguardo ai servizi di progettazione inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali, si prevede, nelle more della definizione e dell'avvio dell'operatività dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, una procedura ulteriormente semplificata per l'affidamento di tali servizi, che può essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni competenti e da quelle titolari dei beni culturali danneggiati. Tale procedura consiste nella possibilità di disporre, senza formalità, l'affidamento diretto del servizio di progettazione, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (si tratta del medesimo limite che l'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede, con espletamento però di alcune procedure, per le ipotesi di affidamento diretto).

Il comma 2 intende precisare e rendere inequivocabile l'ambito di applicazione degli articoli 27 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente alle procedure da seguire per il compimento di interventi indispensabili al fine di evitare ulteriori danni a beni culturali e paesaggistici, quali quelli di messa in sicurezza. Con riferimento al richiamato articolo 27, infatti, occorre ricordare che tale disposizione, pressoché identica all'articolo 19 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, stabilisce che «nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione». Il comma 2 del presente articolo, dunque, richiama detta previsione, precisando che i comuni possono effettuare gli interventi indispensabili per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 3 precisa che le procedure previste dal comma 2 si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere da proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili o paesaggistici presenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nei medesimi comuni.

Le norme non entrano volutamente nel merito della descrizione della filiera di operatività degli interventi, in quanto si è ritenuto che la stessa sia già chiara dal contesto normativo di riferimento, che vuole assegnare ai sindaci il ruolo prioritario di «regista» dell'intervento sul loro territorio, in situazione di emergenza.

Per gli interventi di demolizione che si rendano necessari, anche a tutela della incolumità pubblica in luogo della prevista autorizzazione si applicano le misure acceleratorie già previste dall'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016: le autorizzazioni si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero. Ovviamente, cessata la fase emergenziale, viene ribadito l'obbligo, relativo ai soli progetti per gli interventi definitivi successivi alla demolizione effettuata con la menzionata procedura semplificata, di inviare tempestivamente al medesimo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in via telematica, i progetti per i successivi interventi definitivi per le necessarie autorizzazioni, che verranno rilasciate secondo le speciali procedure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Resta in ogni caso fermo quando stabilito dall'articolo 28 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in base al quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto del medesimo codice dei beni culturali e del paesaggio. La misura proposta, pertanto, vuole meglio precisare che i comuni possono senza indugio procedere ai puntellamenti e alla messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati, nel rispetto dei minimi adempimenti richiesti dalla legge, come già stabilito dalla legge n. 1089 del 1939 e oggi dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, il comma chiarisce che la procedura prevista per interventi di somma urgenza si applica anche per la tutela dei beni paesaggistici. Pertanto, si prevedono adeguati raccordi informativi tra il Ministero e le altre amministrazioni competenti ai sensi della parte III del codice dei beni culturali e del paesaggio (regioni ed eventualmente comuni delegati), attività che verranno compiute con le risorse umane e finanziare disponibili a legislazione vigente. Tali procedure accelerate sono, in particolare, previste al fine di assicurare la celere rimozione dei resti di beni culturali o paesaggistici, ivi inclusa la demolizione di ruderi o edifici collabenti.

Il comma 5 riguarda la qualificazione delle imprese incaricate degli interventi previsti dal presente articolo 6, alle quali si applica la disciplina semplificata prevista dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. Inoltre, anche in considerazione della misura introdotta al comma 1, ultimo periodo, si introduce per gli affidatari dei servizi di progettazione l'obbligo di dichiarare l'impegno ad iscriversi nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 6 detta misure necessarie e urgenti per garantire la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nella situazione di emergenza determinata dal sisma del 24 agosto 2016 e aggravatasi in modo drammatico con le scosse che hanno colpito i medesimi territori il 30 ottobre 2016 e i giorni successivi. In particolare, la disposizione interviene per rafforzare la disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La emergenza della situazione, unita all'articolazione dei territori interessati, che appartengono a 4 regioni, hanno già portato alla creazione dell'ufficio del Soprintendente unico (decreto ministeriale 24 ottobre 2016 adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che prevede la possibilità di riorganizzare gli uffici periferici del Ministero in seguito a eventi calamitosi), così da assicurare con la dovuta immediatezza la necessaria unitarietà di gestione. Il citato decreto ministeriale ha individuato un rappresentante unico, «speciale», competente per il Ministero per tutte le procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in tutte le aree interessate dal sisma.

La presente disposizione rafforza innanzitutto questa struttura straordinaria del Mistero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in modo che possa far fronte al nuovo ingente carico di procedure scaturito dal sisma del 30 ottobre 2016.

In primo luogo, si prevede che l'ufficio del Soprintendente unico possa avvalersi del personale tecnico specializzato di una segreteria tecnica di progettazione, appositamente costituita. La costituzione di una tale struttura di supporto è una soluzione già applicata nel caso Soprintendenza speciale di Pompei, chiamata a svolgere compiti di tutela e valorizzazione particolarmente rilevanti e complessi nell'area archeologica e nell'ambito del Grande Progetto, approvato dalla Commissione Europea con la decisione C(2012)2154, del 29 marzo 2012. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014 ha infatti previsto una segreteria tecnica di progettazione a supporto della Soprintendenza, che ha potuto attivare collaborazioni con specifiche professionalità secondo i fabbisogni emersi nelle diverse fasi di attuazione del Grande Progetto Pompei e ha consentito un deciso avanzamento nello svolgimento degli interventi nel sito. Visto il buon esito della soluzione sperimentata a Pompei, si prevede la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione, per la durata di 5 anni, composta da un massimo di 20 professionisti, con contratti di collaborazione della durata massima di 24 mesi. Ai componenti della Segreteria, secondo quanto già previsto a Pompei, potranno essere attribuite anche le funzioni di responsabile unico del procedimento.

In secondo luogo, si dispone che il Soprintendente unico possa avvalersi di ulteriore personale, fino a un massimo di 20 unità, reclutato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto e con quelle già previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il suddetto articolo 50 disciplina la costituzione degli uffici del Commissario straordinario per il sisma e prevede che il personale di tali uffici possa essere individuato non solo tra il personale delle amministrazioni ma anche attraverso apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata e con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata, in particolare per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche. Tali modalità potranno perciò essere adottate anche per il reclutamento di personale specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'ufficio del Soprintendente unico nei territori colpiti dal sisma.

L'articolo 7 prevede misure urgenti per le infrastrutture viarie.

La disposizione si rende necessaria in quanto a seguito degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 si sono verificati frane sulla SS4 Salaria e dissesti alle opere d'arte e alla galleria San Benedetto sulla SS 685 Tre valli che necessitano di urgenti interventi di ripristino e messa in sicurezza, nonché su strade di competenza delle regioni e degli enti locali che avrebbero in questa fase difficoltà ad operare la ricostruzione. Conseguentemente, ANAS SpA è individuata quale soggetto attuatore di protezione civile ed opera con gli stessi poteri di cui alla ordinanza n. 394 del 2016 per l'attuazione degli interventi rientranti nella propria competenza diretta. Sempre in tale veste ANAS SpA assicura il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi sismici e rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, prevedendosi che possa operare direttamente anche su tali infrastrutture ove se ne manifesti la necessità, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati. Per l'attuazione degli interventi previsti ANAS SpA opera in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015.

L'articolo 8 prevede misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017.

Da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile risulta che:

1) le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450;

2) la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni. Il numero di coloro che proseguiranno l'anno scolastico in strutture provvisorie o in altre scuole a seguito di spostamenti sarà molto più basso, poiché molte scuole saranno comunque agibili, ma non è possibile sapere ancora quali e quante e quindi anche il numero degli alunni convolti è al momento non precisamente definito.

Quasi tutte le scuole, comprese quelle di Amatrice, Arquata del Tronto e Acquasanta Terme, hanno ordinanze di sospensione fino al 7 novembre p.v.. Nelle zone maggiormente colpite, la chiusura è prevista fino al 20 (Camerino, Fiastra). Ad Acquasanta fino al 14.

Ad oggi sono migliaia le persone che si sono spostate sulla costa.

Dal punto di vista delle scuole, il dato ufficiale degli spostamenti degli studenti lo si può conoscere solo quando viene richiesto il formale nulla osta alla scuola di appartenenza. Al momento non si sa quanti saranno gli spostamenti provvisori ovvero quelli fino alla fine dell'anno scolastico.

In questa situazione di incertezza sulla situazione esatta che si determinerà una volta terminate le verifiche di agibilità e sarà definitiva la situazione degli spostamenti, è necessario prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse.

Per questo, la norma prevede deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico (5 milioni nel 2016 e 15 nel 2017).

Si tratta di:

-- possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi, già stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Questa deroga è necessaria perché altrimenti: 1) non sarebbe possibile formare classi all'interno delle strutture provvisorie, che normalmente possono ospitare pochi alunni per classe; 2) non sarebbe possibile sfruttare appieno la capacità ricettiva delle scuole della costa che accoglieranno gli alunni trasferiti. La deroga è onerosa nel caso di cui al punto 1) ed è per questo che il comma 2 prevede un limite di spesa;

-- istituire ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017. È necessario perché altrimenti non sarebbe possibile far fronte al decremento nella dimensione media delle classi conseguente all'inserimento di un numero ancora non precisamente definito di alunni, comunque significativo, in strutture temporanee le cui aule hanno una capienza inferiore a quella di un normale edificio. La deroga è onerosa e dunque è soggetta a limite di spesa ai sensi del comma 2;

-- spostare i docenti, a seguito di contratto integrativo regionale, tra le sedi scolastiche. A normativa vigente non sarebbe possibile effettuare alcuno spostamento trascorsi 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico (articolo 455, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994), e comunque lo spostamento sarebbe soggetto a procedure complesse, che prevedono la preventiva assegnazione ad ambiti territoriali e la successiva individuazione per competenze a cura del dirigente scolastico (articolo 1, commi 66 e 78, della legge n. 107 del 2015). Infine, a normativa vigente gli spostamenti non potrebbero comunque essere disposti dall'ufficio scolastico regionale dopo il 15 settembre 2016 (articolo 1-ter del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016). Invece, per gestire l'emergenza terremoto è necessario che il direttore dell'ufficio scolastico regionale assegni una nuova sede di servizio a tutti i docenti direttamente interessati da spostamenti della propria abitazione nonché a quelli in servizio presso scuole non più agibili. Questa deroga non è onerosa, poiché rimane immutato il numero complessivo dei docenti in servizio.

Inoltre, si dà ai dirigenti scolastici la possibilità di utilizzare procedure più semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti, con l'ulteriore vantaggio di eliminare il frequente problema dato dal dover chiamare parecchi docenti (con relativo ritardo nelle operazioni a danno degli alunni) prima di trovarne uno disposto ad accettare una nomina in condizioni lavorative oggettivamente più complesse di quelle usuali.

L'articolo 9 introduce una parziale modifica, o per meglio dire un ampliamento, della disciplina introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli interventi che possono essere immediatamente avviati dai proprietari, al fine di un rapido rientro negli immobili che hanno riportato danni lievi a seguito degli eventi sismici.

In particolare, attesa la difficoltà di ottenere in tempi rapidi le schede AeDES con la classificazione dei danni riportati dagli immobili colpiti dagli ultimi eventi sismici, accanto alla fattispecie già contemplata dalla norma del precedente decreto-legge, relativa a unità immobiliari che sono state dichiarate provvisoriamente inagibili per aver riportato danni lievi con esito «B» delle predette schede AeDES, gli interventi immediati di ripristino con rafforzamento locale vengono resi possibili anche per quegli immobili i quali -- ancorché non ancora classificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 -- siano stati dichiarati non utilizzabili all'esito di procedure speditive che saranno disciplinate da apposita ordinanza di protezione civile, e che necessitino anch'essi soltanto di interventi di immediata riparazione.

L'articolo 10 risponde alla importantissima garanzia costituzionale dell'esercizio del diritto di voto in occasione dell'imminente referendum del 4 dicembre 2016 e viene incontro ad una reiterata istanza pure avanzata dai sindaci dei territori coinvolti.

La norma transitoria, applicabile solo in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, prevede la possibilità -- per gli elettori interessati dai recenti eventi sismici ed obbligati ad alloggiare in comuni spesso distanti da quelli di residenza -- di poter esercitare il diritto al voto nel comune di dimora, presentando apposita istanza entro il quinto giorno antecedente la votazione.

Il comune di dimora provvede ad ammettere al voto l'elettore consegnando apposita attestazione e segnalando il nominativo al presidente del seggio di temporanea assegnazione, nonché al comune di residenza per la necessaria annotazione sulle relative liste elettorali.

Considerato il rilevante numero di elettori costretti a dimorare in comuni diversi da quelli di residenza, le commissioni elettorali circondariali -- solo se strettamente necessario per garantire l'esercizio del voto costituzionalmente tutelato e su proposta dei comuni di dimora -- possono istituire seggi speciali con almeno trecento elettori.

Le soluzioni normative proposte appaiono tecnicamente le più efficaci per agevolare il diritto di voto degli elettori che a causa dei recenti eventi sismici sono stati allontanati dal luogo di residenza, in un'ottica di massimo snellimento delle procedure in un contesto che è obiettivamente emergenziale ed è connotato da elementi di criticità nel sistema viario e dei trasporti.

I comuni colpiti dal sisma devono, comunque, garantire agli elettori l'esercizio del diritto di voto secondo la normativa vigente. Nel caso in cui il comune non sia in condizione di assicurare la costituzione dei seggi nel proprio territorio, gli elettori che non sono stati costretti ad abbandonare il luogo di residenza in conseguenza degli eventi sismici sono ammessi a votare in un comune limitrofo. Come chiarito in relazione tecnica, le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'erario.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 12 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2016.

Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016, adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 400 del 31 ottobre 2016, adottata in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale situazione determinata dal reiterarsi degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Lazio, Marche; Umbria e Abruzzo, aggravando situazioni preesistenti ed interessando ulteriori aree, a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Fermi restando i poteri di ordinanza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, il Commissario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in relazione ai territori di propria competenza che hanno subito consistenti danni diffusi a causa del reiterarsi degli eventi sismici, individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati. In particolare, l'elenco indica i Comuni ai quali, tenuto conto dell'impatto dei danni medesimi sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, applicare tutte le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal Commissario è approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applica anche agli eventi sismici oggetto del presente decreto.

2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 opera con i poteri di cui al medesimo decreto-legge e al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

1. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, individuando soluzioni che consentano, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale, assicurando anche il presidio di sicurezza del territorio, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, i Sindaci dei Comuni interessati forniscono al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza. In assenza di indicazioni, procede il Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per territorio. Nella individuazione delle aree deve essere assicurata la preferenza per quelle pubbliche rispetto a quelle private, e il contenimento del relativo numero. I provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica e valgono anche quale provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. La predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli di cui ai contratti stipulati per la fornitura mediante noleggio dei container, destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.

4. Ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Dipartimento della protezione civile procede, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a., ad effettuare procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container di cui al comma 1, nonché correlati servizi e beni strumentali.

5. Le procedure di cui al comma 4 possono essere svolte in deroga agli articoli 40, comma 1, e 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Resta fermo il potere di deroga ulteriore con le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura.

6. Quando non è possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti di cui al comma 4 in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.

7. I Comuni provvedono ad assicurare la gestione delle aree temporanee di cui al presente articolo, acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. Qualora il ricorso alle procedure di cui al comma 8 non consenta comunque di soddisfare i fabbisogni di assistenza in corso di quantificazione speditiva, in deroga alle disposizioni vigenti possono essere interpellati in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per addivenire a nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria. Qualora non risultino sufficienti le modalità di cui al primo periodo e si renda necessario procedere ad una nuova procedura di affidamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. In sede di esecuzione dei contratti di cui al comma 4, nonché di quelli già conclusi in relazione ad altre tipologie di moduli abitativi e container, possono essere applicate le disposizioni di cui al comma 8.

11. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

12. Le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei princìpi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all'ANAC ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.

13. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.

Art. 3.

(Incentivi alle attività agricole e produttive)

1. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività agricole che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2019 e 2020 dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4, sono concessi contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

4. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 3.

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

6. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito.

7. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 6 possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 4.

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali eventi sismici ulteriori che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni interessati, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 11.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

4. Al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale, con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11.

5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura
del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione)

1. Tra il personale assegnato dall'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016 al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, venti unità sono individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila, istituiti dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Per il personale di cui all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

Art. 6.

(Interventi immediati sul patrimonio culturale)

1. Al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applicano, per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le disposizioni di cui agli articoli 148, comma 7, e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, nelle more della definizione e dell'operatività dell'elenco di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, le pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.

2. In applicazione degli articoli 27 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in deroga all'articolo 146 del medesimo decreto legislativo, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ove si rendano necessari interventi di demolizione, per i beni di cui agli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b), e, limitatamente ai centri storici, c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si applica il comma 4 del presente articolo. I progetti dei successivi interventi definitivi sono trasmessi, nel più breve tempo possibile, al Ministero ai fini delle necessarie autorizzazioni, rilasciate secondo le procedure speciali di cui al decreto-legge n. 189 del 2016. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE, nei medesimi Comuni.

4. Per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, secondo periodo, paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, si applica l'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto-legge.

6. Per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto, l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016:

a) si avvale di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della Segreteria tecnica possono essere altresì affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento;

b) può reclutare personale di supporto, fino a un massimo di 20 unità, mediante le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di 5 anni a far data dal 2017.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Art. 7.

(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)

1. Per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di Anas S.p.a., interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 della medesima legge, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016. Per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Anas S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo.

Art. 8.

(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)

1. Per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono:

a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);

b) assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66 e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo 455, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n, 89. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017. Dette somme sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a 7 giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 maggio 2017 provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.

4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano sul proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede:

a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente al funzionamento;

b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Interventi di immediata esecuzione)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)

1. In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel comune di dimora.

2. Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune ed autodichiarando, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.

3. Il comune di dimora consegna ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione e trasmette ai comuni di rispettiva residenza, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, i nominativi degli ammessi al voto, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali.

4. Dei nominativi degli ammessi al voto, il comune di dimora dà notizia ai presidenti delle sezioni di rispettiva assegnazione. Gli elettori votano in tali sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione di cui al comma precedente.

5. Le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi.

6. Gli elettori residenti nei comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al voto, in uno o più comuni vicini, previa attestazione del Sindaco di residenza al predetto comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n, 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21 è rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 4, 6 e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 412,54 milioni di euro per l'anno 2016, a 346,11 milioni di euro per l'anno 2017, a 280,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 41,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,14 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 418,54 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, si provvede:

a) quanto a 1,94 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016 e 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

b) quanto a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 164 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193;

c) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che restano acquisite all'erario;

d) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 151,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 279,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61,55 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 1 e 4;

f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2016.

MATTARELLA

Renzi -- Padoan – Franceschini – Martina –
Madia – Costa – Delrio – Giannini

Visto, il Guardasigilli: Orlando