• C. 2121-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 25 febbraio 2014); MELILLI Fabio, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.2121 [Milleproroghe bis "Salva Roma"] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali


Frontespizio Pareri
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2121-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 febbraio 2014 (v. stampato Senato n. 1215)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 febbraio 2014
(Relatore: MELILLI, per la maggioranza)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge 2121. La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), il 25 febbraio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2121.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2121 e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

            il decreto-legge, che si compone di 8 articoli, presenta un contenuto complesso e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla funzionalità degli enti locali, altre preordinate alla realizzazione di riforme in tema di infrastrutture, trasporti e opere pubbliche, nonché specifici interventi in favore dei territori;

            a tali estesi ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso lato, le disposizioni contenute: all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui differisce al 1 luglio 2014 il termine per l'acquisto di spazi pubblicitari on-line ai sensi del comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2104 (legge n. 147 del 2013); all'articolo 1, comma 2, lettera a), laddove – intervenendo sempre sulla legge di stabilità per l'anno 2014 – reca disposizioni in tema di detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili e all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), che posticipa di un anno l'applicazione delle nuove modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti, anch'esse disciplinate dalla legge di stabilità 2014;

        sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge:

            il decreto legge in aggiunta a disposizioni che riprendono con modificazioni contenuti di norme introdotte durante l'esame parlamentare del decreto n. 126 del 2013, non convertito in legge, reca altresì disposizioni riproduttive di norme presenti nel testo del succitato decreto-legge n. 126 del 2013 come licenziato dal Consiglio dei ministri: si tratta, in particolare, dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5, sulla semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici, che riprendono i contenuti dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11; dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, sul trasporto ferroviario nella Regione Campania, che riprendono i contenuti dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4; dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, in materia di pagamenti dovuti dall'ANAS, di contratto di programma delle ferrovie e di trasporto ferroviario in Sicilia, che riprendono (sia pure con parziali modifiche) i contenuti dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5; dell'articolo 4, comma 1, sulla gestione commissariale di Roma capitale, che riprende, con alcune modificazioni, l'articolo 1, comma 5; dell'articolo 4, commi 2 e 3, sulla gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, che riprendono in larga parte l'articolo 1, comma 9; dell'articolo 5, comma 1, sull'Expo 2015, che riprende l'articolo 1, comma 7; dell'articolo 6, comma 1, sulla modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, che riprende, con modificazioni, l'articolo 1, comma 20;

            in relazione a tali disposizioni, si osserva che, pur essendo indicato nel preambolo del decreto-legge che «sussistono nuove ed

aggravate ragioni di indifferibilità rispetto alla originaria deliberazione di alcune disposizioni», non sono tuttavia esplicitati i nuovi motivi di necessità e di urgenza che ne hanno determinato la reiterazione, ancorché, secondo la giurisprudenza costituzionale, solo ove essi ricorrano si può superare il limite al divieto di reiterazione dei decreti-legge. Va tuttavia segnalato, come anche ricordato dal Capo dello Stato, da ultimo, con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere lo scorso 27 dicembre (proprio in relazione alla mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013), che, ove ad una richiesta di riesame dei contenuti di un decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica ovvero all'impossibilità di procedere alla sua conversione a causa dei rilievi avanzati dallo stesso, ne consegua la decadenza, potrebbe procedersi comunque ad una parziale reiterazione dei contenuti del provvedimento decaduto, purché essa tenga conto dei motivi posti alla base della richiesta avanzata dal Capo dello Stato;

        sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

            il provvedimento interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; in alcuni casi, peraltro, risulta assente un adeguato coordinamento con le disposizioni già vigenti nella materia, cui consegue un'evidente difficoltà nella «ricostruzione» del quadro normativo di riferimento; tale fenomeno si riscontra, ad esempio, all'articolo 2, comma 5, riguardante l'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), che fa immediato seguito a tre recentissimi interventi normativi, contribuendo ad una stratificazione normativa in materia che presenta disposizioni in parziale contraddizione tra di loro: infatti, la legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, ha integrato l'articolo 6 del citato decreto-legge, a sua volta integralmente sostitutivo dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, introducendo nella norma novellata un comma 3-bis, in base al quale l'attestato deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti; il citato comma 3-bis è stato modificato, con riguardo alla sua decorrenza, dall'articolo 1, comma 139, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; infine, l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (così detto «Destinazione Italia») ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 con un unico comma 3, sopprimendo l'obbligo di allegazione dell'attestato agli atti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito e ai contratti di locazione. In tale contesto, la norma in esame è intervenuta prevedendo che, nelle operazioni immobiliari, l'attestato di prestazione energetica possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento ma debba pur sempre essere allegato, tra l'altro richiamando il citato comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, soppresso dal succitato decreto-legge n. 145 del 2013. Analogamente, l'articolo 5, riguardante la manifestazione Expo 2015, interviene su un ambito materiale che, nell'anno 2013 è stato

oggetto di continui e stratificati interventi, ad opera dei decreti legge nn. 35, 43, 69, 120 e 145;

            il decreto-legge, secondo una modalità di produzione normativa che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, appare non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, modifica, sia in modo testuale che implicitamente, disposizioni di recente approvazione: ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 1, che incide su diverse disposizioni della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), tramite modifiche non testuali (si veda il comma 1, relativo alla decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge) e novelle (si veda il comma 2, che, nel testo modificato dal Senato, modifica 10 disposizioni), nonché all'articolo 2, comma 1, che novella l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, introdotto dalla legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137;

        sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il decreto-legge contiene alcune disposizioni che rivestono carattere transitorio o temporaneo, in quanto emanate nelle more dell'adozione di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, il comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, relativo al commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, il cui incarico viene contestualmente prorogato a tutto il 2014, che interviene «nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5» dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; sempre all'articolo 3, il comma 5 detta norme valide «fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 da effettuare entro il termine massimo del 30 giugno 2014»; il comma 6 agisce «Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a»; infine, il comma 7 interviene «Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220»;

        sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

            il decreto-legge, all'articolo 6, comma 1, primo periodo, e all'articolo 7, comma 1, incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (rispettivamente, estendendo al 2013 l'ambito temporale di applicazione del decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012 in tema di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province e prevedendo, con riferimento ai contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna, che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, debbano essere effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e

interessi); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];

        sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

            il decreto-legge, all'articolo 2, comma 6-bis, istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico «e dai ministri competenti per materia»; nel medesimo comma, sia al primo sia all'ultimo periodo si dispone che il Comitato dei ministri si avvalga del supporto del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni; inoltre, all'articolo 4, comma 2, tra il verbo «sono finalizzate» e la quantificazione («nel limite di 6 milioni di euro per il 2013») sembrerebbe mancare il soggetto (risorse);

            da ultimo, la rubrica dell'articolo 2 «Disposizioni in materia di immobili pubblici», non appare idonea a ricomprendere anche il contenuto del comma 1, che si riferisce ad immobili in uso delle pubbliche amministrazioni, disciplinando la facoltà di recesso di queste ultime da contratti di locazione;

            infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 1 (nella parte in cui differisce al 1 luglio 2014 il termine di cui al comma 33 della legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 2, lettera a), e all'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            sia verificata la soppressione, nella parte in cui incidono su norme contenute in fonti secondarie, delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, primo periodo e all'articolo 7, comma 1, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si valuti di riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 1 che incidono in via non testuale sulla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) in termini di novella alla medesima, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

            all'articolo 2, comma 5, che interviene in materia di attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), allo scopo di scongiurare incertezze applicative, si dovrebbe porre riparo ai difetti di coordinamento tra la disposizione in oggetto e le disposizioni contenute nei recenti provvedimenti che si sono succeduti in materia e, segnatamente, con quelle contenute all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 145 del 2013;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la rubrica «Disposizioni in materia di immobili pubblici» nei seguenti termini: «Disposizioni in materia di immobili in uso delle pubbliche amministrazioni»;

            all'articolo 2, comma 6-bis, si dovrebbe specificare quali siano i «ministri competenti per materia» cui la disposizione fa riferimento; si dovrebbe altresì sopprimere l'ultimo periodo, che appare di tenore identico al primo;

            all'articolo 4, comma 2, si dovrebbe inserire il soggetto.».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 2121 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 151/2013: disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti

ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali»,

            considerato che il provvedimento appare nel suo complesso riconducibile alle materie: «sistema tributario e contabile dello Stato, “tutela della concorrenza” e “perequazione delle risorse finanziarie”, “ordinamento e organizzazione amministrativa”, “ordinamento civile”, attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione, nonché alle materie “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, “governo del territorio” e “grandi reti di trasporto”, di competenza concorrente tra Stato e Regioni;

            richiamati altresì l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, sull'ordinamento speciale di Roma capitale,

            rilevato che molte delle disposizioni recate dal provvedimento hanno un contenuto analogo a quelle recate dal decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative» (C. 1906), non convertito in legge,

            ribadito quanto evidenziato nel parere espresso dalla I Commissione in sede di esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 126 del 2013 (C. 1906), relativamente alle lettere e) ed f) del comma 5-ter dell'articolo 1 di tale decreto-legge, ora contenute nelle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato,

            ribadita quindi, al riguardo, la necessità di una attenta valutazione, relativamente alla coerenza con il quadro istituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti locali, delle suddette disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1-ter dell'articolo 4, che intervengono sull'autonomia dell'ente Roma capitale, in una materia che riguarda anche lo svolgimento di servizi alla comunità territoriale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 4, siano soppresse le lettere d) ed e) del comma 1-ter.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo C. 2121, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali», approvato, con modificazioni, dal Senato, in corso di discussione presso la V Commissione della Camera;

            richiamato il parere espresso il 29 gennaio 2014 sul testo iniziale del decreto-legge, in occasione del suo esame al Senato;

            rilevato che:

                l'articolo 1, comma 1, lettera c) modifica l'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), integrando la novella apportata al medesimo articolo 10 dall'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013);

                l'ulteriore modifica al predetto articolo 10 dello statuto vale a precisare che – nel caso in cui la regione intervenga sui tributi erariali nei termini previsti dal medesimo articolo come novellato – la già prevista copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali deve intendersi «a carico del bilancio regionale»;

                appare necessario che sulla nuova modifica dell'articolo 10 dello statuto sia sentita la regione interessata, atteso che l'articolo 54 dello statuto speciale della Sardegna, che detta il procedimento di revisione dello statuto stesso, stabilisce al quinto comma che le disposizioni del titolo III dello statuto (che tratta di «Finanze – Demanio e patrimonio» e include l'articolo 10) possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, «in ogni caso sentita la regione»;

            rilevato che:

                l'articolo 3, comma 1, lettera a) pone in capo al commissario ad acta per il rientro del disavanzo della società EAV (trasporto su ferro) il potere di adottare provvedimenti in materia di rimodulazione del servizio, di costi standard e di politica tariffaria integrata e aziendale;

                appare opportuno che gli interventi del commissario su queste materie siano coordinati con la programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale;

            rilevato che:

                l'articolo 3, comma 3, lettera a) sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che il Fondo di rotazione ivi già previsto per agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che hanno adottato il piano di stabilizzazione finanziaria e per il finanziamento mediante anticipazioni di cassa del piano di rientro della regione Campania venga destinato esclusivamente a quest'ultima finalità;

                la lettera b) del medesimo comma 1 modifica conseguentemente il comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi già previsto definisca le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione di cassa in favore della regione Campania;

                il citato comma 9-ter prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, laddove, alla luce delle modifiche apportate al medesimo comma dal decreto in esame, appare preferibile che il provvedimento sia adottato d'intesa con la sola regione Campania;

            rilevato che:

                l'articolo 3, comma 7, dispone il pagamento diretto, da parte dello Stato a Trenitalia s.p.a., di 23 milioni di euro a titolo di corrispettivo per il 2013 per i servizi ferroviari di interesse locale resi dalla società nel triennio 2011-2013 nella regione Valle d'Aosta, prevedendo che a partire dal 2014 la regione possa stipulare apposita convenzione con Trenitalia s.p.a. per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione dei servizi ferroviari nella regione, sulla base delle esigenze di mobilità della popolazione locale;

                sottolineata l'importanza di realizzare quanto prima il trasferimento dei predetti servizi ferroviari alla regione Valle d'Aosta, in conformità con quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, che risulta allo stato non attuato, e nel rispetto delle garanzie costituzionali di autonomia della regione, oltre che in ossequio al principio di cui all'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione;

            preso atto che:

                l'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma a inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito del comune fino a un massimo di 115 milioni di euro le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri anteriori al 28 aprile 2008 e consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti inseriti nella massa attiva di cui al citato documento vantati verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva, conseguentemente autorizzando il comune ad avvalersi di appositi

piani pluriennali (massimo decennali) per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti;

                a fronte delle predette misure di sostegno previste in favore del comune di Roma, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4 – introdotti dal Senato – impegnano il medesimo comune a trasmettere al Governo e alle Camere sia un rapporto che evidenzi le cause di formazione del disavanzo di parte corrente e l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, sia un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, alla cui predisposizione (oltre che alla verifica della cui attuazione) concorre con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012;

            preso altresì atto che:

                l'articolo 6, comma 1, primo periodo – non essendo stata definita una deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in ordine ai criteri di ripartizione per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011 – conferma per l'anno in questione le modalità di riparto del predetto fondo già stabilite per il 2012, prevedendo inoltre che alla ricognizione delle specifiche risorse da assegnare a ciascuna provincia si provveda con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                il medesimo articolo 6, comma 1, secondo periodo – non essendo intervenuta la determinazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali in merito alle riduzioni, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, dei trasferimenti erariali da assegnare alle province – prevede che le riduzioni in questione siano effettuate secondo gli importi indicati direttamente dal decreto in esame;

                il medesimo articolo 6 dispone infine in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere per il 2013 direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera c), verifichi la Commissione di merito che la modifica dell'articolo 10 dello statuto speciale per la Sardegna ivi prevista (mediante novella dell'articolo 1, comma 514, della legge di stabilità per il 2014) sia stata introdotta nel rispetto del procedimento di modifica statutaria dettato dall'articolo 54 dello statuto stesso (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), il quale consente la modifica delle disposizioni del titolo III (nel quale rientra

l'articolo 10) con «leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione»;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: «adotta i provvedimenti più idonei», le seguenti parole: «sulla base degli atti di programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale»;

            b) all'articolo 3, comma 3, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, prevedendo che lo stesso sia adottato d'intesa con la regione Campania, anziché d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

            c) si invita la Commissione di merito a tenere conto della necessità che sia quanto prima realizzato il trasferimento dei servizi ferroviari nella regione Valle d'Aosta in conformità con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010 e nel rispetto dell'articolo 5, ultimo periodo, della Costituzione e delle garanzie costituzionali di autonomia della regione.