• C. 4200 EPUB Disegno di legge presentato il 30 dicembre 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.4200 [Decreto per il mezzogiorno] Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Disegno di Conversione Decreto Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4200


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno
(DE VINCENTI)
di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FEDELI)
con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno
Presentato il 30 dicembre 2016


      

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Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, reca misure urgenti per la coesione sociale e territoriale e per far fronte ad esigenze urgenti in aree del Mezzogiorno, anche prevedendo interventi che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli.
      Con la disposizione di cui all'articolo 1 si apportano talune modifiche e integrazioni alla disciplina relativa ai contenuti del programma finalizzato al trasferimento dei complessi aziendali della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, contenuta nel decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, come integrato dal decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151.
      La norma, che non determina effetti sui tempi e sulle procedure per lo svolgimento della gara in corso, introduce nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 191 del 2015 il nuovo comma 8.4, recante disposizioni volte a definire le attività e le funzioni di competenza dei commissari della procedura di amministrazione straordinaria nella fase successiva al trasferimento dei complessi aziendali, con riguardo, in particolare, all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante i complessi aziendali trasferiti. Le disposizioni introdotte prevedono che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali al soggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche le modalità attraverso cui i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgeranno o proseguiranno le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, come eventualmente modificato all'esito della procedura prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015. Si precisa al riguardo che:

          la necessità dello svolgimento di attività esecutive da parte dei commissari potrà essere accertata in funzione del contenuto e del perimetro delle offerte di acquisto del complesso industriale;

          la funzione di vigilanza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'acquirente è prevista in via generale per l'amministrazione straordinaria dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e consegue inoltre, specificamente per la procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società ILVA Spa, dalle previsioni dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, relative al finanziamento disposto in favore dell'ILVA per l'esecuzione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto ministeriale e delle sue successive modificazioni.

      Per consentire il compimento delle ulteriori attività operative da parte dell'organo commissariale, è altresì previsto che il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria sia da intendersi esteso fino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano ambientale, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del citato comma 8.1 o di altra norma di legge. È inoltre previsto che, nel medesimo termine, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria possano individuare e attuare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Sempre al fine di consentire all'organo commissariale di dare corso allo svolgimento delle attività sopra descritte è correlativamente previsto che il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, possa essere adottato solo a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano ambientale, come eventualmente modificato, ovvero degli ulteriori interventi che i medesimi commissari sono autorizzati ad eseguire.
      In conseguenza di tali disposizioni, la norma in esame modifica anche il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 191 del 2015, con riferimento ai termini per il rimborso, da parte dell'amministrazione straordinaria, del prestito statale di 300 milioni di euro ivi previsto. Segnatamente, in conseguenza delle modifiche introdotte, il termine entro il quale l'amministrazione straordinaria dovrà provvedere alla restituzione del prestito viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui diverrà efficace il trasferimento a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di dismissione in corso di svolgimento, anziché dalla data di adozione del decreto dichiarativo della cessazione dell'attività di impresa (articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270), come previsto dalla previgente formulazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015. Tale modificazione si rende necessaria al fine di non ritardare il rimborso del suddetto prestito statale, in conseguenza delle disposizioni introdotte dalla norma in esame, per effetto delle quali l'adozione del richiamato decreto dichiarativo della cessazione dell'attività d'impresa dell'amministrazione straordinaria potrebbe non fare immediatamente seguito al perfezionamento della cessione dei relativi complessi aziendali, essendo esso rinviato alla data dell'integrale cessazione, da parte della medesima amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni inerenti all'attuazione del Piano ambientale o degli ulteriori interventi che i commissari straordinari sono autorizzati ad eseguire.
      È inoltre introdotto nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 191 del 2015 anche il nuovo comma 8.5, che prevede l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano relativo a iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, di carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in materia di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto e attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i predetti comuni per quanto attiene alla selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare «Imprese e competitività 2014-2020», approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.
      Il comma 2 indica le destinazioni di risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, che vengono finalizzate, nei limiti e con le modalità indicate dalla norma, oltre che al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e all'attuazione del piano di cui al predetto nuovo comma 8.5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 191 del 2015, alla realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP Spa, nonché alla conseguente e necessaria formazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario. Tale progetto, inserito tra gli interventi del contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.
      Il comma 4 disciplina le modalità di compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2.
      L'articolo 2 interviene in relazione all'urgente necessità di prevedere misure volte a prevenire procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nel contempo accelerando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue.
      Nei riguardi dell'Italia sono in corso due procedure di infrazione relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane, per le quali è già intervenuta una condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea:

          procedura di infrazione n. 2004/2034 – Cattiva applicazione della direttiva 91/271/CEE nelle aree normali con più di 15.000 abitanti: sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 19 luglio 2012, causa C-565/10;

          procedura di infrazione n. 2009/2034 – Cattiva applicazione della direttiva 91/271/CEE nelle aree sensibili con più di 10.000 abitanti: sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 10 aprile 2014, causa C-85/13.

      Dallo scorso mese di settembre la Commissione europea ha espresso l'intenzione di promuovere la seconda pronunzia della Corte di giustizia per quanto riguarda la procedura di infrazione n. 2004/2034, posto che la prima sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea è del 19 luglio 2012. La Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea è riuscita a ottenere il rinvio di tale deferimento a fronte dell'impegno del Governo italiano a trovare una soluzione operativa al problema entro il mese di dicembre di quest'anno, quando la Commissione ritornerà sulla questione per chiedere la seconda pronunzia del giudice europeo, foriera di sanzioni (presumibilmente nell'ordine di 100 milioni di euro all'anno).
      Per far fronte a tale situazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in virtù delle previsioni del comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, aveva già nominato, nei mesi scorsi, commissari straordinari che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di depurazione in questione.
      Purtroppo, si deve constatare che tale scelta non ha finora prodotto i risultati sperati, sostanzialmente per le ragioni seguenti: le procedure nazionali di concreta messa a disposizione delle risorse sono risultate troppo laboriose (solo recentemente è stato introdotto nell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 il comma 7-bis, che consente di procedere ad impegni con la sola competenza a prescindere della cassa); i tempi previsti dalla normativa sugli appalti per l'espletamento delle gare per la progettazione e per la realizzazione dei depuratori non sono congruenti con l'urgenza dei tempi dettati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; ai commissari (nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del citato decreto-legge n. 133 del 2014) non sono corrisposti compensi e l'incarico commissariale è quindi aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente svolto; la vicinanza con i territori spesso ha irretito il loro operato in sterili contrapposizioni localistiche.
      Per superare le problematiche riscontrate è stata predisposta una scelta di good governance, auspicata formalmente dalla stessa Commissione europea nelle recenti comunicazioni intercorse, intesa a far confluire l'attività dei Commissari ex articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 in un Commissario straordinario e unico per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle infrazioni n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale Commissario dovrà dedicarsi in via esclusiva alla realizzazione degli interventi e, pertanto, è previsto che gli venga riconosciuto un compenso (in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98) a carico delle risorse (Fondo per lo sviluppo e la coesione, risorse statali e in parte regionali e corrispettivo di tariffa) già stanziate per la realizzazione di tutti gli interventi in questione con il supporto di una segreteria tecnica (composta al massimo da sei esperti) dei cui oneri si farà carico il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      Posto ciò, al comma 1 si prevedono le modalità di nomina del Commissario straordinario del Governo (Commissario unico), scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e viene collocato in posizione di comando o aspettativa oppure fuori ruolo, secondo l'ordinamento applicabile, qualora si tratti di dipendente pubblico.
      Al comma 2 sono definiti i compiti attribuiti al suddetto Commissario unico, con lo scopo di coordinare e realizzare gli interventi funzionali a garantire nel minor tempo possibile l'adeguamento alle richiamate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne.
      Al comma 3, al fine di evitare il ripetersi delle situazioni di stasi già verificatesi in passato, si prevede che al Commissario venga corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
      Al comma 4 si prevede che cessino dall'incarico i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali loro assegnate, nonché le risorse stanziate dalla deliberazione del CIPE n. 60/2012, destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico. Peraltro, viene specificato che su tale contabilità speciale sono trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, comprese quelle da destinare agli interventi descritti al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.
      Al comma 5, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'attività svolta dal Commissario unico, si prevede che i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di loro competenza e degli impegni finanziari assunti, nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate e trasferiscano al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
      Al comma 6 si prevede che, entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, le trasferiscano sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.
      Al comma 7 si prevede che i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero le regioni, trasferiscano gli importi dovuti per la realizzazione degli interventi sopra descritti alla contabilità speciale del Commissario laddove sia prevista la concorrenza della tariffa alla realizzazione degli stessi.
      Al comma 8 si dispone che il Commissario unico predisponga, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, per gli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure alle quali si riferiscono le presenti disposizioni. Tale albo, che sarà predisposto dal citato Commissario con le risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili dal presente articolo, è sottoposto all'Autorità nazionale anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e della trasparenza delle procedure di gara.
      Al comma 9 si prevede che il Commissario unico si avvalga, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Il Commissario si avvale, inoltre, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento.
      Al fine di coadiuvare l'attività tecnico-istruttoria del Commissario unico è altresì prevista, al comma 10, per il triennio 2017-2019, l'istituzione di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata altresì l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente la suddetta Segreteria per una spesa complessiva annua non superiore a trecentomila euro, i cui oneri sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con riduzione di pari importo dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
      Al comma 11 si esplicitano i poteri attribuiti al Commissario unico, al quale si applicano, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
      L'articolo 3 si rende necessario per adeguare la presidenza della Cabina di regia del comprensorio Bagnoli-Coroglio (incaricata di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione) all'attuale assetto della compagine governativa, nel quale le funzioni relative alla coesione territoriale (in precedenza oggetto di delega al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e al Mezzogiorno sono attribuite ad un Ministro.
      La formulazione della norma consente, mediante atto del Presidente del Consiglio dei ministri, di adeguare l'incarico (e quindi la composizione della Cabina di regia) ad eventuali future modifiche della struttura organizzativa del Governo.
      La norma di cui all'articolo 4 si rende necessaria in relazione alla situazione di crisi che investe il comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container, e che sta colpendo anche i porti italiani la cui principale attività è quella del trasbordo di merci (transhipment).
      Al fine di evitare grave pregiudizio per l'operatività e l'efficienza nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o è avvenuto negli ultimi cinque anni nella forma del transhipment, si è predisposta la norma qui illustrata, che è volta al sostegno dell'occupazione dei lavoratori delle imprese che si trovino da almeno cinque anni in crisi aziendale o abbiano cessato le attività terminalistiche, anche favorendo il processo di riconversione industriale delle infrastrutture portuali nei porti.
      La norma prevede l'istituzione, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, mediante promozione da parte delle autorità di sistema portuale nelle quali sono compresi i suddetti porti e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container, che alla data del 27 luglio 2016 (data nella quale sono stati sottoscritti specifici accordi di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle autorità portuali e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA) usufruivano di regimi di sostegno del reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
      La promozione e la partecipazione all'agenzia da parte dell'autorità di sistema circoscrizionalmente competente avvengono in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994 e secondo le norme del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. A carico dell'autorità di sistema portuale sono posti i costi di costituzione e funzionamento della stessa agenzia, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta alle autorità di sistema in base al comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994.
      L'agenzia, cui si applicano, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi n. 276 del 2003 e n. 81 del 2015, ove compatibili, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche e agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'autorità di sistema portuale.
      Al fine di favorire il progressivo assorbimento di tale manodopera, la somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell'autorità di sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico; nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta agenzia.
      Inoltre, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso ai lavoratori dell'agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e offerti. Lo stesso obbligo grava, in caso di previsione di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994.
      I lavoratori così individuati dovranno accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi tenuti dall'agenzia.
      Per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per il 2017, 14.112.000 euro per il 2018 e 8.064.000 euro per il 2019.
      Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza presso l'agenzia lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare l'istituzione di un'agenzia, laddove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994.
      L'articolo 5 destina 50 milioni di euro per l'anno 2017 all'incremento del Fondo nazionale per le non autosufficienze, che attualmente dispone di una dotazione di 400 milioni di euro annui. La natura strutturale del Fondo permette oggi di indirizzare meglio l'utilizzo delle risorse, per la definizione di obiettivi di servizio nell'ottica della graduale assicurazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo delle politiche sociali.
      L'articolo 6 è volto ad assicurare le risorse necessarie al finanziamento di un percorso di studi conforme al curricolo della scuole europee, al fine di garantire un'offerta formativa plurilingue e il conseguimento del baccalaureato europeo ai figli del personale espatriato in servizio presso la base dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di Brindisi, importante realtà del sistema onusiano, che genera un rilevante indotto socioeconomico positivo sulla città pugliese e sul suo retroterra.
      Per tale finalità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dal 2012, ha autorizzato due istituzioni scolastiche di Brindisi ad avviare un progetto di innovazione metodologico-didattica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
      A seguito di tali sperimentazioni e del giudizio positivo da parte del Segretariato generale delle Scuole europee, il Ministero dovrà sottoscrivere due convenzioni di accreditamento con il suddetto Segretariato.
      Atteso che il sistema delle Scuole europee impone, all'esito dell'accreditamento, precisi obblighi a carico delle istituzioni interessate, che sono tenute a garantire l'erogazione di un servizio pienamente corrispondente al curricolo europeo e non riconducibile all'ordinamento scolastico statale, la norma in esame si rende necessaria per coprire il maggiore fabbisogno di personale di madrelingua in possesso di specifica qualificazione.
      La disposizione è attuativa di impegni internazionali assunti dall'Italia con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di consentire la permanenza a Brindisi della più importante base logistica per operazioni internazionali umanitarie. Si giustifica pertanto il ricorso all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      L'articolo 7 risponde all'urgente esigenza di chiarire il quadro procedurale per agevolare le attività direttamente funzionali alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno. In relazione alla natura di tali interventi, legati a un evento rilevante ma imprevedibili in relazione alla consistenza e alla durata dei procedimenti, si verifica il presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della Struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità e urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 del medesimo articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      L'articolo 8 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016.
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale, con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;

      Valutato in particolare rispondente a tale finalità l'adozione di un Piano conforme alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe;

      Considerata la necessità di introdurre ulteriori modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire in via di urgenza interventi di sostegno alle famiglie disagiate del territorio tarantino, nonché l'ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte;

      Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a pervenire procedure di infrazione comunitaria, nel contempo velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione acque reflue;

      Ritenuto altresì che si rendano necessarie misure di transizione per sostenere l'occupazione, accompagnando i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitando soluzioni di continuità che possano arrecare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali;

      Ritenuta la necessità di agevolare le procedure funzionali alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;

          b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:

          «8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.

          8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.».

      2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:

          a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;

          b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

      3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.
      4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

Articolo 2.
(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
      2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
      3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.
      4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilità speciale sono altresì trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.
      5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.
      6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.
      7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.
      8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è sottoposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.
      9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
      11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 3.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio).

      1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
Articolo 4.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)).

      1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
      2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.
      3. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.
      5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.
      6. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.
      7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019.
      8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
      9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:

          a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

          b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).

      1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
      2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6.
(Scuola europea di brindisi).

      1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo III
INTERVENTI PER PRESIDENZA DEL G7
Articolo 7.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).

      1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti, Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando