• Relazione 2068, 1001, 1606, 1797 e 2095-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2095 Disposizioni per l'"Unificazione delle forze di polizia"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2068, 1001, 1606, 1797 E 2095-A

Relazione Orale

Relatori Collina e Caleo

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1ª E 13ª RIUNITE
(1ª - AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(13ª - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 26 gennaio 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia
di sistema nazionale della protezione civile (n. 2068)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati BRAGA, MARIANI, SPERANZA, REALACCI, BORGHI, SERENI, MARTELLA, GRASSI, ROSATO, FREGOLENT, Cinzia Maria FONTANA, BINI, MARANTELLI, BRATTI, Tino IANNUZZI, CARRESCIA, COMINELLI, MANFREDI, ZARDINI, Giovanna SANNA, DALLAI, GHIZZONI, FEDI, CAUSI, OLIVERIO, CENNI, FAMIGLIETTI, GASPARINI, GUERRA, FONTANELLI, BARUFFI, BASSO, BONOMO, ALBANELLA, BONACCORSI, MALPEZZI, MURA, ERMINI, GNECCHI, SBROLLINI, MINNUCCI, NACCARATO, CARRA, CAPONE, MIGLIORE, LODOLINI, GIULIETTI, PATRIARCA, LATTUCA, RICHETTI, ROTTA, PETITTI, MONTRONI, PRINA, TIDEI, FRAGOMELI, PIAZZONI, LENZI, ROSTAN, CASTRICONE, Paola BRAGANTINI, NARDUOLO, GIULIANI, SENALDI, MASSA, ROMANINI, ZANIN, GINOBLE, FOSSATI, MURER e Valeria VALENTE (2607); SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BASILIO, BECHIS, BRUNO, CIPRINI, Cristian IANNUZZI, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, ROSTELLATO e TURCO (2972); ZARATTI e PELLEGRINO (3099)

(V. Stampati Camera nn. 2607, 2972 e 3099)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 settembre 2015

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità (n. 1001)

d'iniziativa delle senatrici VALENTINI e AMATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2013

Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana (n. 1606)

d'iniziativa dei senatori PEPE, SOLLO, SPILABOTTE, Eva LONGO, CAPACCHIONE, CASALETTO, BOCCHINO, BENCINI, GAMBARO, Giuseppe ESPOSITO, CAMPANELLA, BIGNAMI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2014

Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell’area flegrea e vesuviana (n. 1797)

d'iniziativa del senatore CUOMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2015

Delega al Governo per l’unificazione delle Forze di polizia e per la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile (n. 2095)

d'iniziativa del senatore MARAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2015

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 2068

NONCHÉ DELLE
PETIZIONI

del signor Francesco Di Pasquale (n. 297)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2013

del signor Salvatore Acanfora (n. 562)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

del signor Fabio Trabucco (n. 686)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Broglia)

sul disegno di legge e su emendamenti

12 ottobre 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 1, comma 1, lettera i), siano soppresse le parole da: «, prevedendo» fino alla fine della lettera;

che all'articolo 1, comma 1, lettera l), dopo la parola: «disciplina» siano inserite le seguenti: «, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e siano soppresse le parole da: «, anche prevedendo» fino alla fine della lettera.

In merito agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.98, 1.99, 1.107, 1.108, 1.112, 1.113, 1.114, 1.122, 1.124, 1.136 e 1.162.

Il parere è sospeso sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

18 ottobre 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.15, 1.16. 1.20, 1.23, 1.33, 1.34, 1.36, 1.46, 1.64, 1.89, 1.90, 1.97, 1.100, 1.102, 1.103, 1.106, 1.111, 1.120, 1.126, 1.133, 1.134, 1.137, 1.140, 1.157, 1.164, 1.94, 1.151 e 1.155.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.24, 1.143 e 1.85.

Il parere non ostativo sulla proposta 1.22 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che la durata complessiva dei contratti non superi il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione vigente.

Il parere non ostativo sulla proposta 1.72 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «emergenza dichiarata» delle seguenti: «e con le risorse per la stessa già stanziate».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Mirabelli)

3 agosto 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo le seguenti disposizioni:

l'articolo 1, al comma 1, specifica che la delega al riassetto della normativa sulla protezione civile è vincolata al rispetto dei princìpi e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;

lo stesso comma 1 dell'articolo 1 individua gli ambiti della materia oggetto della delega legislativa, stabilendo che, nel contesto della ripartizione sussidiaria delle competenze tra Stato, regioni, comuni, unioni dei comuni, città metropolitane, enti di area vasta e le diverse strutture del Servizio nazionale della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea;

la lettera e) del comma 1 individua, nell'ambito della delega, anche la disciplina della partecipazione degli enti di ricerca, con il fine di integrare, nelle attività di protezione civile, le conoscenze e i prodotti derivanti anche da attività di ricerca e innovazione promosse dall'Unione europea;

la lettera g) del comma 1 prevede, nell'ambito della delega, la disciplina dello stato di emergenza, in cui sia previsto il potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea;

la lettera h) del comma 1 delega all'individuazione di specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione al reperimento delle forniture di beni, servizi e materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, al fine di favorire le aziende presenti sul territorio e sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

il comma 2 dell'articolo 1 reca i princìpi e criteri direttivi della delega, ove alla lettera i) si prevede l'integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la normativa in materia di protezione civile dell'Unione europea;

il comma 3 dell'articolo 1 detta i princìpi e criteri direttivi relativi agli aspetti di semplificazione della normativa oggetto della delega, prevedendo alle lettere c) e d) la verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

considerato che, in relazione all'ordinamento dell'Unione europea:

la competenza dell'Unione in materia di protezione civile è di sostegno, coordinamento e completamento dell'azione degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, per la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione, ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 196 del TFUE;

tra gli atti legislativi europei nel settore della protezione civile figurano due direttive, le quali rientrano nell'ambito della prevenzione e gestione di particolari eventi catastrofici, che sono la cosiddetta direttiva Seveso sui grandi rischi industriali (direttiva 2012/18/UE, recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2015) e la cosiddetta direttiva alluvioni (direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2010);

ulteriore normazione europea riguarda gli aspetti di coordinamento e finanziamento degli interventi di protezione civile, disciplinati con decisione o regolamento. In particolare, la decisione 2001/792/CE, Euratom ha istituito il Meccanismo comunitario di protezione civile, ora sostituito, con la decisione n. 1313/2013/UE, dal Meccanismo unionale di protezione civile, strumento finalizzato a rispondere tempestivamente alle emergenze, attraverso la condivisione volontaria delle risorse degli Stati membri, coordinata dal Centro di coordinamento di risposta all'emergenza (ERCC) della Direzione generale per gli aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea;

a partire dal 2002, l'Unione europea si è dotata di uno specifico canale di finanziamento, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002. In aggiunta, da ultimo, il regolamento (UE)2016/369, del 15 marzo 2016, ha istituito un sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, per far fronte alle esigenze umanitarie derivanti da catastrofi naturali o provocate dall'uomo;

valutato che i contenuti del provvedimento non sollevano questioni di rilievo in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, si prende atto con favore che il potere di derogare alla normativa vigente non potrà comunque disattendere la normativa dell'Unione europea, tra cui la disciplina sugli aiuti di Stato e quella sugli appalti pubblici;

analogamente, si apprezza che la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 subordina il sostegno all'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

in riferimento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una conformità delle modalità di comunicazione che saranno stabilite con il decreto delegato, con quelle previste nell'ambito del sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), istituito nel 2001 e ora disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE su un Meccanismo unionale di protezione civile e dalla relativa decisione di esecuzione n. 2014/762/UE;

in riferimento alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, che prevede la verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle sole «direttive» dell'Unione europea in materia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere tale riferimento alla «legislazione» dell'Unione europea in materia;

esprime, inoltre, parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputata Rostellato)

28 settembre 2016

La Commissione,

esaminato il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati nel testo risultante dall'unificazione delle proposte C. 2607, C. 2972 e C. 3099, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

richiamato il proprio parere espresso in data 30 luglio 2015 alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati sul testo della proposta di legge C. 2607 e abbinate, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alla materia «protezione civile», ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), ricomprende, tra gli ambiti oggetto della delega, l'organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), che consenta la definizione di livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile;

preso atto che il provvedimento prevede il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:

1. Identico:

a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;

a) identica;

b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi;

b) identica;

c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e gli organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

c) identica;

d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

d) identica;

e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;

e) identica;

f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

f) identica;

g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilità e all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite;

g) identica;

h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:

h) identica;

1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;

3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile, prevedendo che le loro dotazioni siano rimesse alla legge di stabilità e definendo le procedure da seguire qualora, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessario integrarle, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari;

i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;

l) disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale, nonché nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso, anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate;

l) disciplina, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale, nonché nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;

m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di riduzione del rischio residuo e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa; esclusione dell'applicabilità delle misure di cui alla presente lettera agli edifici abusivi danneggiati o distrutti;

m) identica;

n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;

n) identica;

o) individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

o) identica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono ad assicurare il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della presente legge nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico.

a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative;

b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali e amministrative, nelle diverse attività di protezione civile;

c) raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;

d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, ivi compresi gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito delle materie oggetto della presente legge, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;

g) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuità amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;

h) introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile;

i) integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;

l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

3. Identico.

a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto;

b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

e) indicazione esplicita delle norme abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare le materie oggetto della presente legge, definiscono altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Identico.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Identico.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Identico.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

7. Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1001

D’iniziativa delle senatrici
Valentini e Amati

Art. 1.

(Istituzione del sistema
integrato di protezione civile)

1. È istituito il Sistema integrato di protezione civile, di seguito denominato «SIPC», già denominato Servizio nazionale di protezione civile - SNPC, al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica delle persone, i beni, l'ambiente e i valori identitari delle comunità territoriali dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o da catastrofi.

2. Il SIPC è composto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici di ricerca, dalle università pubbliche, dai soggetti e dagli organi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed opera, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di solidarietà, di collaborazione delle popolazioni interessate e delle associazioni di volontariato, per lo svolgimento delle attività di riduzione del rischio e di pianificazione e gestione dell'emergenza.

3. I soggetti di cui al comma 2, ed in particolare quelli di cui all'articolo 2, provvedono, ciascuno secondo le proprie competenza, a dotarsi delle strutture, degli organi e degli strumenti idonei all'esercizio delle funzioni del SIPC.

4. Tutti i riferimenti al Servizio nazionale della protezione civile, contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati al SIPC.

Art. 2.

(Compiti delle amministrazioni centrali
dello Stato)

1. Le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, svolgono funzioni di protezione civile in relazione ai compiti istituzionali ad esse affidati. Con apposito decreto il Presidente del Consiglio dei ministri individua le amministrazioni dello Stato che debbono organizzarsi, in forma permanente e continuativa, per concorrere all'attività del SIPC.

2. Il concorso di cui al comma 1 si esplica attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di attività concernenti la prevenzione e la pianificazione dell'emergenza. Tali attività sono sviluppate in stretto coordinamento con il SIPC e con le regioni.

3. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 3, o nella previsione di essi, le amministrazioni di cui al comma 1, cooperano alle operazioni in emergenza, secondo quanto previsto dallo specifico piano -- nell'ambito del coordinamento delle funzioni affidato al SIPC -- nonché alla messa in sicurezza ed alle attività di ripristino dei territori interessati.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione, coordina le attività di soccorso tecnico urgente di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assume altresì il comando di Cratere operativo nella prima fase della calamità di origine naturale o antropica.

Art. 3.

(Diritto di informazione e partecipazione)

1. I cittadini hanno diritto a essere informati del livello di rischio a cui sono esposti ed a partecipare alle scelte attinenti agli assetti territoriali che possono ridurne le conseguenze. A tal fine il SIPC rende pubbliche le informazioni relative ai rischi, promuove la costituzione di ambiti di comunicazione e diffonde le istruzioni riguardanti i comportamenti singoli e collettivi rivolti a prevenire i rischi e ad affrontare le emergenze. Superata la prima emergenza, l'autorità comunale convoca pubbliche assemblee per discutere le scelte e gli indirizzi da seguire nel ripristino di accettabili condizioni di vita e, nelle successive fasi di ricostruzione, di sviluppo del territorio e ritorno alla normalità.

2. All'Associazione nazionale comuni italiani viene demandato il compito di formazione ed informazione dei cittadini utile alla diffusione del concetto di resilienza. Dette attività sono curate in accordo con le regioni e con le amministrazioni pubbliche per uniformare gli standard di informazione e formazione del proprio personale.

3. Con l'intento di assicurare un articolato sistema di garanzie nella contingenza determinata dal verificarsi di eventi calamitosi, il Governo è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la «Carta dei diritti del cittadino colpito da calamità».

Art. 4.

(Riorganizzazione delle funzioni centrali
del Sistema integrato di protezione civile)

1. Il SIPC si realizza in forma di coordinamento tra i soggetti di cui dell'articolo 1, comma 2. La responsabilità della realizzazione e dell'efficacia di tale coordinamento è affidato ad un’apposita amministrazione dello Stato, che opera quale struttura di supporto all'iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. All’apposita amministrazione di cui al comma 1 sono trasferite le funzioni e i compiti tecnico-operativi in materia di protezione civile attribuiti al Dipartimento per la protezione civile, che viene soppresso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In materia di pianificazione e gestione dell'emergenza, il SIPC svolge le funzioni e i compiti relativi a:

a) l'acquisizione di elementi valutativi sulla intensità e l'estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) le attività, in relazione agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti:

1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

2) la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani d'intervento volti al superamento delle emergenze e alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuare d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

c) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione di quelli previsti all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

4. In materia di riduzione del rischio, il SIPC svolge le funzioni e i compiti relativi a:

a) la promozione di progetti di ricerca sulla previsione e prevenzione dei rischi finalizzati alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo, nonché alla pianificazione e gestione dell'emergenza connessa al verificarsi dei suddetti eventi;

b) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni e altre amministrazioni pubbliche;

c) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

d) lo svolgimento, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di attività di informazione delle popolazioni interessate e di formazione in materia di protezione civile, anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, sulle tematiche oggetto di protezione civile;

e) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;

f) la promozione di iniziative di informazione e di formazione in materia di tutela del patrimonio culturale nelle fasi di prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza;

g) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso e a tutela della pubblica incolumità.

5. Ai fini dello svolgimento delle azioni di riduzione del rischio e di pianificazione dell'emergenza il SIPC, le regioni, le province e i comuni si avvalgono del contributo della ricerca scientifica e tecnologica delle università pubbliche, degli enti pubblici di ricerca e di altri istituti specializzati ad essa esterni, attraverso programmi di ricerca coordinati e finalizzati a tale scopo.

Art. 5.

(Stato di emergenza e potere di ordinanza)

1. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, e nel rispetto dei principi della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle singole norme a cui si intende derogare e non possono prevedere la deroga a interi testi normativi. Le medesime devono essere motivate in ordine alla presenza di uno degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'adeguatezza delle misure da adottare, all'impossibilità di provvedere nel rispetto delle norme vigenti e possono essere prorogate per non più di una volta.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, può avvalersi di commissari delegati. Il provvedimento di incarico deve indicare il contenuto della delega, le modalità del suo esercizio, il termine finale del regime commissariale proprio delle attività del soccorso e del superamento dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e disciplinare il passaggio delle funzioni alle amministrazioni ordinariamente competenti. In attuazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 118 della Costituzione il commissario delegato, fatte salve situazioni particolari determinate dalla natura dell'evento, è individuato, per lo svolgimento delle attività di soccorso di cui all'articolo 3, comma 4, nella persona del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco in base all'estensione territoriale degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Il Commissario delegato per lo svolgimento delle attività di ricostruzione è individuato nella persona del presidente della regione, del presidente della provincia o del sindaco in base all'estensione territoriale degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

5. I provvedimenti commissariali adottati in deroga alle disposizioni vigenti sono emanati con la forma dell'ordinanza e devono essere motivati in ordine all'adeguatezza delle misure da adottare ed all'impossibilità di provvedere nel rispetto delle norme vigenti»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze emanate dai commissari delegati ai sensi del comma 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione».

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

2. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

3. L'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, sono abrogati.

4. Sono inapplicabili tutti gli articoli del decreto–legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, in contrasto con la presente legge.

Art. 7.

(Delega al Governo per il riordino
delle disposizioni normative in materia
di protezione civile)

1. Nel rispetto delle competenze regionali in materia di protezione civile, il Governo adotta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle norme in materia di protezione civile, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è raccolta e coordinata la normativa vigente.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare la ricostruzione edilizia post-calamità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni oggettive, necessarie affinché il cittadino abbia diritto al contributo;

b) definire il livello minimo di danno risarcibile;

c) definire i parametri che consentano di pervenire alla quantificazione del costo e quale sia la quota ammessa a contributo;

d) definire le modalità attraverso le quali i cittadini possono richiedere il contributo cui hanno diritto;

e) definire quali livelli di maggior sicurezza possono essere raggiunti attraverso la ricostruzione;

f) definire una procedura per la presentazione dei progetti di ricostruzione;

g) individuare le priorità a cui far riferimento nell'intervento di ricostruzione in contesti omogenei;

h) definire gli adempimenti da parte dell'amministrazione competente;

i) stabilire anche, in linea di principio, l'adozione di criteri di ricostruzione che preservino il mantenimento dei caratteri socio-economici e culturali del territorio, la riparazione e la ricostruzione integrale dei centri storici quali beni tutelati dalla Costituzione, il recupero e la messa in sicurezza dei beni culturali, la impossibilità di derogare ai vari regimi vincolistici ed agli strumenti primari di pianificazione.

Art. 8.

(Provvedimenti urgenti di prevenzione
e messa in sicurezza del territorio
e delle infrastrutture pubbliche)

1. Le regioni in accordo con il sistema degli enti locali, possono finanziare progetti di messa in sicurezza del territorio e delle strutture critiche, dalle calamità naturali, laddove ci siano fondi disponibili, superando i vincoli posti dal patto di stabilità.

2. Annualmente il Ministro competente per gli affari regionali presenta una relazione in Parlamento sulle iniziative messe in opera.

DISEGNO DI LEGGE N. 1606

D'iniziativa dei senatori Pepe ed altri

Art. 1.

(Classificazione territoriale delle aree ad elevato rischio vulcanico)

1. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, sono classificate «aree ad elevato rischio vulcanico» i territori dei seguenti comuni:

a) area vesuviana, corrispondente alla zona rossa di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014): Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Napoli (parte della circoscrizione di Barra -- Ponticelli -- San Giovanni a Teduccio), Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco (enclave nel territorio di Sant'Anastasia), Pompei, Portici, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano del Vesuvio, Sant'Anastasia, Scafati, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase;

b) area flegrea: Bacoli, Giugliano, Marano, Monte di Procida, Napoli («zona occidentale») Pozzuoli, Quarto.

2. Altre aree a rischio vulcanico suscettibili di inserimento nei piani e nei programmi previsti dalla presente legge potranno essere identificate secondo quanto previsto dall’articolo 5.

Art. 2.

(Programma e piani di protezione civile per la salvaguardia delle popolazioni e la mitigazione del rischio vulcanico)

1. Al fine della salvaguardia delle popolazioni e della mitigazione del rischio vulcanico, vengono istituiti;

a) «Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea», di durata quinquennale, volto a favorire la progressiva delocalizzazione della popolazione residente nelle aree di cui all'articolo 1 prevedendo in particolare:

1) incentivi di ordine finanziario, normativo, tariffario ed amministrativo per la delocalizzazione territoriale;

2) disposizioni urbanistiche e opere per la mitigazione dell'impatto di specifici fenomeni vulcanici;

3) iniziative e misure, da realizzare in aree della Campania non esposte a rischio, per favorire il trasferimento delle popolazioni residenti nelle aree di cui all'articolo 1;

4) campagne educative e informative sul rischio vulcanico;

5) consultazione con i soggetti istituzionali e le popolazioni interessate anche ai sensi di quanto previsto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

b) «Piano di protezione civile per l’area vesuviana» volto, in particolar modo, alla salvaguardia delle popolazioni nonché alla protezione dei beni e delle attività nel territorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);

c) «Piano di protezione civile per l’area flegrea» volto, in particolar modo, alla salvaguardia delle popolazioni, nonché alla protezione dei beni e delle attività nel territorio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

2. Ciascuno dei suddetti piani di protezione civile, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, è inserito nel Piano di protezione civile della regione Campania e costituisce parte integrante, per i rispettivi comuni di cui all'articolo 1, delle linee guida per la redazione del Piano comunale di protezione civile.

3. Il Piano comunale di protezione civile approvato dal Consiglio comunale, costituisce regolamento per i dipendenti del comune, ai quali sono assegnati precisi compiti da svolgere in caso di allarme o emergenza vulcanica, come individuati negli strumenti attuativi dei piani medesimi. Analoghe disposizioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, possono essere emanate dal sindaco per servizi di emergenza, volontari di protezione civile, associazioni e aziende operanti sul territorio comunale.

4. Il Piano comunale di protezione civile si avvale delle risorse immediatamente disponibili al momento della sua redazione. Per eventuali interventi e per la realizzazione di strutture finalizzati ad un miglioramento nella gestione dell'emergenza deve essere richiesto dal comune l'inserimento nel «Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea».

5. Il Piano comunale costituisce oggetto di esercitazioni, da tenersi con cadenza almeno biennale in tutti i comuni di cui all'articolo 1. Il Piano deve essere reso pubblico e divulgato presso la popolazione a cura del sindaco, con il supporto dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 4.

6. La regione Campania coadiuva i comuni nella stesura dei suddetti piani di emergenza secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale della Campania n. 146 del 27 maggio 2013 nell’ambito del programma operativo regionale (P.O.R.) per la Campania del Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) 2007/2013 - Obiettivo operativo 1.6.

Art. 3.

(Ruolo dei comuni)

1. Ai fini del coordinamento delle attività di cui alla presente legge, i comuni di cui all'articolo 1 attivano forme di convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvedendo in particolare alla costituzione di un Ufficio di supporto all'Ufficio speciale di cui all'articolo 4. L'Ufficio di supporto si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai comuni medesimi, secondo quanto previsto dalle relative intese tra comuni.

Art. 4.

(Istituzione dell’Ufficio speciale per il Piano Vesuvio e il Piano Campi Flegrei)

1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio speciale per il Piano Vesuvio e il Piano Campi Flegrei, di seguito denominato «Ufficio speciale»; l'Ufficio speciale ha una durata, non prorogabile, di cinque anni, decorsi i quali tutte le sue competenze sono trasferite al Dipartimento della protezione civile.

2. L'Ufficio speciale, ha sede in Campania, ed è diretto da un esperto di comprovata esperienza nel settore della protezione civile e del rischio vulcanico in particolare, nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il capo del Dipartimento della protezione civile, la regione Campania, la città metropolitana di Napoli, e i comuni di cui all'articolo 1.

3. Il Direttore dell'Ufficio speciale rimane in carica cinque anni ed assume, ai fini di cui alla presente legge, tutte le competenze inerenti la pianificazione dell'emergenza vulcanica nell'area vesuviana e flegrea previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, già affidate al Dipartimento della protezione civile, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo di Napoli, alla regione Campania e alla provincia di Napoli, nonché ai comuni di cui all'articolo 1.

4. In caso di emergenza vulcanica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la direzione dell'emergenza resta comunque affidata al capo del Dipartimento della protezione civile sulla base dei piani di cui all'articolo 2.

5. Per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, l'Ufficio speciale si avvale, oltre che dell'Ufficio di supporto di cui all'articolo 3, di dipendenti dell'amministrazione pubblica distaccati o comandati e, qualora tra questi non fossero rinvenibili le necessarie professionalità, della consulenza di persone, società o istituti di ricerca nazionali o internazionali di comprovata esperienza nel settore oggetto di intervento.

Art. 5.

(Compiti dell'Ufficio speciale)

1. Sono compiti dell'Ufficio speciale:

a) l’eventuale riformulazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1;

b) la redazione dei piani di protezione civile per le aree di cui all'articolo 1, lettere a) e b);

c) la redazione del Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea;

d) informazione, trasparenza degli atti, esercitazioni.

2. L’articolazione e la tempistica dei compiti assegnati all’Ufficio speciale sono definite come segue:

a) entro un anno dal suo insediamento, provvede all'eventuale riformulazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1 e all'eventuale identificazione di altre aree a rischio vulcanico presenti nella regione Campania suscettibili di inserimento nei piani e nei programmi previsti dalla presente legge;

b) entro dodici mesi dalla sua istituzione, provvede a redigere gli schemi del Piano di Protezione civile per l'area vesuviana e del Piano di Protezione civile per l'area flegrea. Gli schemi sono trasmessi al capo del Dipartimento della protezione civile, al presidente della Giunta regionale della Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli, ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri ed osservazioni che devono pervenire entro i successivi trenta giorni; scaduto questo periodo, se dagli enti suddetti non pervengono all'Ufficio speciale pareri ed osservazioni, gli schemi si intendono tacitamente accettati;

c) entro trenta giorni dalla acquisizione dei pareri e delle osservazioni, provvede alla redazione dei definitivi piani che sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri il quale li adotta con proprio decreto;

d) provvede all'aggiornamento annuale dei piani;

e) entro dodici mesi dalla sua istituzione, provvede a redigere lo schema di Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea. Lo schema è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari europei, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e Dipartimento per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nonché ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché al presidente della Giunta regionale della Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli, e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri ed osservazioni entro i successivi sessanta giorni;

f) entro sessanta giorni dall'acquisizione dei pareri e delle osservazioni di cui alla lettera e), provvede a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri il Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea per i provvedimenti di legge in merito;

g) semestralmente trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni parlamentari, al presidente della Giunta regionale della Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, una relazione sull'attività svolta;

h) assicura, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet, la tempestiva pubblicazione e il continuo aggiornamento dei documenti, degli atti, delle procedure in corso e di quant'altro utile per un attivo coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione dell'emergenza;

i) sovraintende allo svolgimento di periodiche esercitazioni finalizzate al miglioramento dei piani di emergenza e alla diffusione tra la popolazione di una cultura di protezione civile.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Sono sciolte tutte le Commissioni di nomina governativa inerenti la pianificazione dell'emergenza nell'area flegrea e vesuviana, le quali provvedono a consegnare all'Ufficio speciale la documentazione in loro possesso.

2. A partire dalla data di adozione del Piano di protezione civile per l’area vesuviana e del Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell’area vesuviana e flegrea di cui all’articolo 2 della presente legge cessano di avere efficacia:

a) la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014;

b) la direttiva «Pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana», della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e flegrea connessi a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico, di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1828/2012;

c) il Piano strategico operativo dell'area vesuviana della provincia di Napoli 2003.

DISEGNO DI LEGGE N. 1797

D’iniziativa del senatore Cuomo

Art. 1.

(Classificazione territoriale delle aree
ad elevato rischio vulcanico)

1. Ai fini della presente legge, sono classificate «aree ad elevato rischio vulcanico»:

a) nell'area vesuviana, i comuni di: Boscoreale; Boscotrecase; Cercola; Ercolano; Massa di Somma; Napoli (parte della circoscrizione di Barra -- Ponticelli -- San Giovanni a Teduccio); Nola; Ottaviano; Palma Campania; Poggiomarino; Pollena Trocchia; Pomigliano d'Arco (enclave nel territorio di Sant'Anastasia); Pompei; Portici; San Gennaro Vesuviano; San Giorgio a Cremano; San Giuseppe Vesuviano; San Sebastiano del Vesuvio; Sant'Anastasia; Scafati; Somma Vesuviana; Terzigno; Torre Annunziata; Torre del Greco; Trecase;

b) nell'area flegrea, i comuni di: Bacoli, Giugliano, Marano, Monte di Procida, Napoli (zona occidentale), Pozzuoli, Quarto;

c) i comuni dell'isola d’Ischia.

2. Altre aree a rischio vulcanico suscettibili di inserimento nei piani e nei programmi previsti dalla presente legge possono essere identificate secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

Art. 2.

(Programma e piani di protezione civile per la salvaguardia delle popolazioni e la mitigazione del rischio vulcanico)

1. Al fine della salvaguardia delle popolazioni dei comuni di cui all'articolo 1 e della mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) il programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell’area vesuviana e flegrea, di durata quinquennale, volto a favorire la progressiva delocalizzazione della popolazione residente nelle aree di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare:

1) incentivi, di ordine finanziario, normativo, tariffario ed amministrativo per la delocalizzazione territoriale;

2) disposizioni urbanistiche e opere per la mitigazione dell'impatto di specifici fenomeni vulcanici;

3) iniziative e misure, da realizzare in aree della Campania non esposte a rischio, per favorire il trasferimento delle popolazioni residenti nelle aree di cui all'articolo 1;

4) campagne educative e informative sul rischio vulcanico;

5) consultazione con i soggetti istituzionali e le popolazioni interessate, anche ai sensi di quanto previsto dalla valutazione ambientale strategica, di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001.

b) Il piano di protezione civile per l'area vesuviana volto alla salvaguardia delle popolazioni nonché alla protezione dei beni e delle attività nell’area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

c) il piano di protezione civile per l'area flegrea volto, in particolar modo, alla salvaguardia delle popolazioni nonché alla protezione dei beni e delle attività nell’area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

2. I piani di protezione civile di cui al comma 1 sono inseriti nel piano di protezione civile della regione Campania e costituiscono parte integrante, per i rispettivi comuni di cui all'articolo 1, delle Linee guida per la redazione del Piano comunale di protezione civile.

3. Il piano comunale di protezione civile approvato dal Consiglio comunale costituisce regolamento per i dipendenti del comune, ai quali sono assegnati precisi compiti da svolgere in caso di allarme o emergenza vulcanica, come individuati negli strumenti attuativi dei piani medesimi. Analoghe disposizioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, possono essere emanate dal Sindaco per i servizi di emergenza, i volontari di protezione civile, le associazioni e le aziende operanti sul territorio comunale.

4. Il piano comunale di protezione civile si avvale delle risorse immediatamente disponibili al momento della sua redazione. Per eventuali interventi e per la realizzazione di strutture volti a migliorare la gestione dell'emergenza, il comune ne richiede l'inserimento nel programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea.

5. Il piano comunale costituisce oggetto di esercitazioni, da tenersi con cadenza almeno biennale in tutti i comuni di cui all'articolo 1. Il medesimo piano è reso pubblico e divulgato presso la popolazione a cura del sindaco, con il supporto dell'ufficio speciale di cui all'articolo 4.

6. La regione Campania coadiuva i comuni nella stesura dei piani comunali di emergenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Ruolo dei comuni)

1. Ai fini del coordinamento delle attività di cui alla presente legge, i comuni di cui all'articolo 1 attivano forme di convenzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvedendo in particolare alla costituzione di un ufficio di supporto all'ufficio speciale di cui all'articolo 4. L'ufficio di supporto si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai comuni medesimi, secondo quanto previsto dalle relative intese tra comuni.

Art. 4.

(Istituzione dell’ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Dipartimento nazionale di protezione civile, l'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei.

2. L'ufficio speciale di cui al comma 1, con sede in Campania, è diretto da un esperto di comprovata esperienza nel settore della protezione civile e del rischio vulcanico, nominato con delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Capo del Dipartimento della protezione civile, la regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e i comuni di cui all'articolo 1.

3. Il Direttore dell'ufficio speciale di cui al comma 1 rimane in carica cinque anni ed assume, ai fini di cui alla presente legge, tutte le competenze inerenti alla pianificazione dell'emergenza vulcanica nell'area vesuviana e flegrea previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dalla legge 15 marzo 1997, n.59, già affidate al Dipartimento della protezione civile, alla Prefettura di Napoli, alla regione Campania e alla provincia di Napoli nonché ai comuni di cui all'articolo 1.

4. In caso di emergenza vulcanica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la direzione dell'emergenza resta comunque affidata al Capo del dipartimento della protezione civile sulla base dei piani di cui all'articolo 2.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5, l'ufficio speciale si avvale, oltre che dell'ufficio di supporto di cui all'articolo 3, di dipendenti dell'Amministrazione pubblica distaccati o comandati e, qualora tra questi non fossero rinvenibili le necessarie professionalità, della consulenza di persone, società o di istituti di ricerca nazionali o internazionali di comprovata esperienza nel settore oggetto di intervento.

Art. 5.

(Compiti dell'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il Piano Campi Flegrei)

1. All'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l’eventuale riformulazione, al fine della salvaguardia delle popolazioni e della mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1;

b) la redazione dei piani di protezione civile per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b);

c) la validazione dei progetti di viabilità o di riqualificazione viaria con utilizzo di fondi europei o altri fondi;

d) la redazione del Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea;

e) l’assicurazione dell’informazione e della trasparenza degli atti, nonché l’organizzazione di esercitazioni per l'evacuazione e la messa in sicurezza della popolazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio speciale per il piano Vesuvio e il piano Campi Flegrei provvede:

a) entro un anno dal suo insediamento, all'eventuale riformulazione dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1 e all'eventuale identificazione di altre aree a rischio vulcanico presenti nella regione Campania suscettibili di inserimento nei piani e nei programmi previsti dalla presente legge;

b) entro dodici mesi dalla data della sua istituzione, a redigere gli schemi dei piani di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Gli schemi sono trasmessi al Capo del Dipartimento della protezione civile, al presidente della giunta regionale della Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri ed osservazioni che devono pervenire entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se dagli enti suddetti non pervengono all'ufficio speciale pareri ed osservazioni, gli schemi si intendono tacitamente accettati;

c) entro trenta giorni dalla acquisizione dei pareri e delle osservazioni di cui alla lettera b), a redigere in via definitiva i piani di cui alla medesima lettera. I piani sono successivamente trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri il quale li adotta con proprio decreto;

d) all'aggiornamento annuale dei piani di cui alla lettera b);

e) entro dodici mesi dalla sua istituzione, a redigere lo schema del programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea. Lo schema è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e Dipartimento per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, nonché ai Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e trasporti, dell’istruzione, dell’università e ricerca, nonché al presidente della giunta regionale della regione Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri ed osservazioni entro i successivi sessanta giorni;

f) entro sessanta giorni dalla data di acquisizione dei pareri e delle osservazioni di cui alla lettera e), a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri il programma di cui alla medesima lettera per i provvedimenti legislativi;

g) con cadenza semestrale, a trasmettere una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri, alle competenti commissioni parlamentari, al Presidente della giunta regionale della Campania, al sindaco della città metropolitana di Napoli e ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1;

h) ad assicurare, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet, la tempestiva pubblicazione e il continuo aggiornamento dei documenti, degli atti e delle procedure in corso, per un attivo coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione dell'emergenza;

i) a sovraintedere allo svolgimento di periodiche esercitazioni finalizzate al miglioramento dei piani di emergenza e alla diffusione tra la popolazione di una cultura di protezione civile.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di istituzione dell'ufficio speciale di cui all’articolo 4, sono sciolte le commissioni di nomina governativa inerenti alla pianificazione dell'emergenza nell'area flegrea e vesuviana e la documentazione in loro possesso è attribuita al medesimo ufficio speciale.

2. A partire dalla data di adozione del piano di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), e del programma straordinario, di cui all’articolo 5, comma 2, lettera f), cessano di avere efficacia:

a) la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014;

b) la direttiva «pianificazione nazionale d'emergenza dell'area Vesuviana» della Commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e flegrea connessi a situazioni di emergenza derivanti dal rischio vulcanico, di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1828/2012;

c) il Piano strategico operativo dell'area vesuviana della provincia di Napoli 2003.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DISEGNO DI LEGGE N. 2095

D’iniziativa del senatore Maran

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino delle funzioni di polizia e dei corpi di polizia dello Stato e la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 e con le procedure di cui al medesimo articolo, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino delle funzioni di polizia e dei corpi di polizia dello Stato, nonché la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo opera nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) quadripartizione delle strutture dedite in via esclusiva all'esercizio della forza pubblica nei seguenti corpi:

1) Polizia del territorio;

2) Polizia della sicurezza;

3) Polizia delle coste;

4) Protezione civile;

b) trasferimento alla Polizia del territorio di tutti i compiti e le funzioni di polizia amministrativa, tributaria, di presidio territoriale, di controllo e sicurezza di interesse esclusivamente locale, assicurando un effettivo controllo generale di tutto il territorio della Repubblica e tutelando a livello locale la popolazione rispetto a tutti i tipi di esigenze e di pericoli connessi con l'ordine pubblico e la sicurezza; attribuzione, ai relativi componenti, dello status di personale civile abilitato al porto e all'uso delle armi, con qualifica di pubblico ufficiale; dipendenza gerarchica dal Ministero dell'interno; in ciascuno degli enti territoriali, dipendenza funzionale dalle amministrazioni competenti per materia ad attivare le predette funzioni di vigilanza e controllo;

c) istituzione, all'interno della Polizia del territorio, di un corpo specializzato in ambito di giustizia penale con compiti e funzioni di polizia delle udienze civili e penali, di vigilanza dei palazzi di giustizia, di sorveglianza interna ed esterna degli istituti di pena, relativi al controllo sulle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, misure di sicurezza e misure di prevenzione; attribuzione, ai relativi componenti, dello status di personale civile abilitato al porto e all'uso delle armi, con qualifica di pubblico ufficiale; dipendenza gerarchica dal Ministero dell'interno d’intesa con il Ministero della giustizia; dipendenza funzionale dalla procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, ad eccezione dell'obbligo di collaborare con il direttore degli istituti di pena a livello decentrato e con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a livello centrale, in quanto soggetti su cui è mantenuta la responsabilità del trattamento penitenziario;

d) trasferimento alla Polizia della sicurezza di tutti i compiti e le funzioni di polizia di protezione dei confini nazionali, di contrasto della grande criminalità nazionale e internazionale, anche di stampo mafioso, di sicurezza nei confronti di attività o minacce terroristiche e di prevenzione di manovre che mettono in pericolo la stabilità finanziaria del Paese; le nuove funzioni sono disciplinate in modo da assicurare un adeguato e specialistico svolgimento delle diverse attività che devono essere esercitate in modo unitario o che necessitano di particolari specializzazioni. Sono altresì destinate a tale corpo le risorse da impiegare per il mantenimento dei rapporti internazionali ed europei o per i rapporti tra le diverse articolazioni locali delle Forze di polizia, ovvero per servizi organizzati a livello interprovinciale. Il corpo dispone del personale necessario ad essere impiegato in modo rapido o flessibile in circostanze speciali o in circostanze straordinarie per esigenze operative connesse ad indagini ovvero per l'esigenza di provvedere ai problemi di sicurezza di rilevanza locale acuta o di carattere internazionale. Devono essere inoltre previsti: il mantenimento, ai relativi componenti, dello status di militari, con qualifica di pubblico ufficiale; la dipendenza gerarchica dal Ministero della difesa secondo un'apposita articolazione territoriale, senza assoggettamento ad alcuna delle Armi esistenti; la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per i compiti di polizia e, a livello decentrato, dal prefetto territorialmente competente;

e) trasferimento alla Polizia delle coste, tramite l'accentramento delle relative funzioni nel Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, del controllo dei confini marittimi in materia di polizia e soccorso pubblico e di tutti i compiti di difesa civile e militare delle coste, ivi compresa la difesa da pericoli incombenti di origine antropica o naturale, nonché relativi alla tutela del mare e dei biotopi ad elevato valore ambientale individuati a livello nazionale d’intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; assistenza alle categorie di popolazione che versino in gravi condizioni di disagio, individuate d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; dipendenza gerarchica dal Ministero della difesa secondo un'apposita articolazione territoriale, senza assoggettamento ad alcuna delle Armi esistenti; dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per i compiti di polizia e, a livello decentrato, dal prefetto territorialmente competente;

f) trasferimento alla Protezione civile di tutti i compiti e le funzioni di difesa civile da pericoli incombenti di origine antropica o naturale, nonché relative alla tutela del territorio e dei biotopi ad elevato valore ambientale e all'assistenza a categorie di popolazione che versino in gravi condizioni di disagio, individuate a livello nazionale o, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a livello internazionale; dipendenza gerarchica dal Ministero dell'interno e funzionale dal prefetto territorialmente competente, con inserimento nella catena di comando del sindaco dell'area interessata all'intervento nella qualità di ufficiale di governo e con la possibilità di impiego delle ordinanze contingibili ed urgenti di sua spettanza;

g) conseguente riordino del sistema previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, delle norme del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti le funzioni di polizia e di tutte le funzioni di polizia svolte da tutti i corpi di polizia statale e locale e delle Forze armate; riordino del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con attribuzione della funzione di coordinamento territoriale dei corpi di cui alle lettere b), c), d) ed e); presenza in esso dei rappresentanti provinciali di ciascuno dei quattro corpi e mantenimento degli organi politici di vertice degli enti territorialmente interessati;

h) coordinamento con le agenzie fiscali del corpo di cui alla lettera b) in materia tributaria, catastale, doganale e di gestione amministrativa e finanziaria dei beni demaniali, fermi restando gli attuali livelli di tutela della sicurezza economico-finanziaria e ferma restando la possibilità di avvalersi degli altri corpi di cui alla lettera a) per le attività che richiedano l'impiego di specifiche risorse investigative;

i) trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle funzioni amministrative di vigilanza in funzione del recupero e della difesa del patrimonio culturale, ferma restando la possibilità di avvalersi dei corpi di cui alle lettere b) ed e) per le attività di recupero che richiedano l'impiego di specifiche risorse investigative;

l) unificazione presso il Ministero dell'interno della gestione amministrativa e finanziaria del personale di tutte le Forze di polizia; unificazione dei contratti e degli appalti concernenti la gestione a qualsiasi titolo o gli acquisti dei beni mobili e immobili e dei servizi, inclusi i mezzi di trasporto, le armi, le dotazioni logistiche e tecnologiche e gli strumenti e i sistemi di comunicazione messi a disposizione di tutte le Forze di polizia e tutte le attività concernenti gli appalti e i contratti concernenti tali beni e servizi, con esclusione del materiale di armamento e di comunicazione strettamente attinente alla difesa dello Stato. Le specificità delle dotazioni militari relative alla difesa nazionale sono oggetto di gestione appaltistica specializzata da parte del Ministero della difesa per il personale del corpo di cui alla lettera c);

m) unificazione presso il Ministero dell'interno delle funzioni relative alla preparazione del personale chiamato a svolgere funzioni di polizia nei corpi di cui alla lettera a), con contestuale riordino, aggiornamento e potenziamento dei percorsi didattici per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale chiamato a svolgere compiti di polizia, delle materie insegnate e degli ordinamenti didattici dei vari corsi e loro collegamento con i corsi scolastici, universitari e di formazione esistenti, includendovi anche la promozione della conoscenza e della pratica delle norme costituzionali, internazionali e dell'Unione europea, la promozione della coscienza civica, la conoscenza e l'addestramento all'uso delle armi e dei sistemi informatici e all'uso di risorse e metodi non violenti nelle modalità del servizio operativo e l'apprendimento di una deontologia professionale che sia conforme alla primaria funzione preventiva spettante alle Forze di polizia;

n) previsione di una formazione di tipo strettamente militare e gestita dal Ministero della difesa, per il personale del corpo di cui alla lettera d), in modo da preparare, aumentare, distribuire e pianificare le funzioni di tipo preventivo e di controllo di tutto il territorio della Repubblica, oltre che le funzioni di contrasto e di repressione della grande criminalità organizzata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale attualmente destinato al servizio navale ed ai reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato, confluisce, avanzando domanda, negli organici della Polizia delle coste. Il personale che non avanza domanda viene destinato, secondo necessità, agli altri corpi di cui alla lettera a).

3. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorsi tali termini senza che la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Organizzazione e struttura)

1. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, sono trasferiti ai quattro corpi istituiti ai sensi degli articoli 1 e 2, secondo le competenze territoriali e le funzioni ivi definite, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie definiti in base alle seguenti modalità:

a) alla Polizia del territorio sono destinate le risorse finora conferite alle unità dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, nonché del Corpo della polizia penitenziaria, che attualmente disimpegnano i compiti e le funzioni di polizia amministrativa, di presidio territoriale, di polizia tributaria, di protezione dei palazzi di giustizia, di controllo e sicurezza di interesse esclusivamente locale;

b) alla Polizia della sicurezza sono destinate le risorse finora conferite alle unità della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che attualmente disimpegnano i compiti e le funzioni di polizia di protezione dei confini nazionali, di contrasto della grande criminalità nazionale ed internazionale, anche di stampo mafioso, di sicurezza nei confronti di attività o minacce terroristiche e di prevenzione di manovre che mettano in pericolo la stabilità finanziaria del Paese;

c) alla Polizia delle coste confluisce il personale attualmente destinato al servizio navale e ai reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché della Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2; a tale corpo sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che ne assume il comando, nonché i mezzi navali, attualmente in dotazione o in costruzione, un'aliquota di mezzi aerei, da determinare in relazione ai criteri di effettivo impiego, e le relative attuali infrastrutture logistiche dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato;

d) alla Protezione civile sono destinate le risorse finora conferite alle unità appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile, con contestuale riordino e assorbimento delle funzioni e dell'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con incorporazione nel nuovo corpo delle funzioni, degli uffici e del personale attualmente addetto alle funzioni di soccorso alpino finora svolte dal Corpo della guardia di finanza e alle funzioni di protezione civile esercitate dal Corpo forestale dello Stato in materia di prevenzione e di contrasto degli incendi, di soccorso montano e sciistico e di soccorso in caso di calamità naturali e del relativo personale.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze per le parti di competenza, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i regolamenti possono essere comunque emanati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

PETIZIONE N. 297

Presentata dal signor
Francesco Di Pasquale

Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede il potenziamento delle strutture della Protezione civile nei comuni.

PETIZIONE N. 562

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme in materia di protezione civile.

PETIZIONE N. 686

Presentata dal signor
Fabio Ratto Trabucco

Il signor Fabio Ratto Trabucco, di Chiavari (Genova), chiede misure in favore dei sindaci e degli amministratori locali per i rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di protezione civile.