• C. 2-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 25 novembre 2016); MANCIULLI Andrea, Relatore per la maggioranza per la Commissione III Affari Esteri

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Atto a cui si riferisce:
C.2 Trattati internazionali, basi e servitù militari


Frontespizio Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2-A


PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE
Trattati internazionali, basi e servitù militari
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 7 agosto 2008 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
(Relatore per la maggioranza: MANCIULLI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 25 novembre 2016, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge n. 2. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
    

TESTO
della proposta di legge
    
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TESTO
della Commissione
TITOLO I
TRATTATI MILITARI
Art. 1.

      1. Tutti i trattati e accordi internazionali di tipo militare, anche se esclusivamente di ricerca, a cui l'Italia partecipa, devono essere necessariamente ratificati dal Parlamento e la ratifica deve essere rinnovata ogni due anni. Non possono essere stipulati accordi segreti e quelli eventualmente esistenti devono essere resi pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

      2. In mancanza di ratifica o della rinnovazione della ratifica l'Italia deve considerarsi receduta dall'accordo.

Art. 2.

      1. Non possono essere stipulati e, anche in caso di rinnovo, essere in nessun caso ratificati trattati e accordi militari, che prevedano:

          a) la possibilità dell'uso di armi nucleari anche a scopo difensivo;

          b) la possibilità dell'uso, anche a scopo difensivo, di armi di distruzione di massa, nel senso della Convenzione per la messa al bando delle armi chimiche e biologiche e in contrasto con la Convenzione di Ginevra e comunque in contrasto con l'obbligo di evitare sofferenze inutili alle popolazioni civili (uranio impoverito, cluster bombs, mininukes, al fosforo, ad energia diretta, a laser);

          c) la possibilità di attacchi e di impegni militari in Paesi terzi, salvo che in caso di difesa dall'attacco dal medesimo Paese;

          d) la possibilità della permanenza e il transito in Italia di armi nucleari, chimiche, batteriologiche, e di altre armi che sono in contrasto con la Convenzione di Ginevra per la protezione della popolazione civile e comunque in contrasto con l'obbligo di evitare sofferenze inutili alle popolazioni civili (uranio impoverito, cluster bombs, mininukes, al fosforo, ad energia diretta, a laser);

          e) lo sviluppo di ricerche nel campo di nuove tecnologie a fini bellici o di riarmo;

          f) l'acquisto e la produzione di armamenti connessi alla proiezione di potenza e allo scopo militare offensivo;

          g) lo sviluppo di ricerche su armi chimiche e batteriologiche. Laboratori di ricerca su armi nucleari, chimiche e batteriologiche eventualmente presenti sul territorio nazionale devono essere chiusi e riconvertiti ad uso civile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ciò sia che siano nella disponibilità italiana che di Paesi terzi.

Art. 3.

      1. Oltre a quanto contenuto nell'articolo 2, non possono essere stipulati e, in caso di rinnovo, non può essere concessa la ratifica di trattati e accordi militari in materia di difesa, sicurezza, spese militari, esercitazioni militari, addestramento del personale militare e ricerca nel campo degli armamenti con Paesi nella cui legislazione non sia escluso l'utilizzo di armi nucleari e di distruzione di massa dei tipi indicati nell'articolo 2 e che non abbiano sottoscritto trattati internazionali per la messa al bando delle armi chimiche e di distruzione di massa.

Art. 4.

      1. Tutti i trattati e accordi di tipo militare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere necessariamente ratificati entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge e in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Gli accordi e i trattati non ratificati sono ritenuti revocati.

TITOLO II
BASI, CASERME E INSTALLAZIONI
Art. 5.

      1. Tutti i progetti di costruzione o di ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale, siano esse di mare o di terra, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, non possono essere autorizzati senza la preventiva valutazione ambientale strategica come disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I progetti già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere riesaminati al fine di garantire il pieno recepimento delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale, prevedere un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza nonché essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nelle modalità e forme di cui agli articoli 26 e seguenti del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Ogni due anni tutte le basi, caserme e installazioni militari devono attestare il rispetto delle prescrizioni e la loro regolarità ambientale mediante certificazione rilasciata dall'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) competente per territorio.

Art. 6.

      1. Per tutti i progetti di costruzione o di ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, e anche se già autorizzati, deve essere presentato, unitamente all'altra documentazione necessaria, il progetto di riconversione civile della struttura al termine della sua destinazione militare, che deve garantire il riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati, nonché indicare l'entità e le modalità di reperimento delle necessarie risorse economiche.

      2. Accordi internazionali che prevedano la messa a disposizione di parte del territorio nazionale a scopo militare in favore dei Paesi terzi devono necessariamente prevedere l'impegno economico prevalente, in misura non inferiore ai quattro quinti dell'intera somma prevista, di tale Paese terzo per le attività di costruzione e installazione e della successiva attività di riconversione, compresi gli oneri accessori di adeguamento urbanistico.

Art. 7.

      1. La destinazione militare non può in nessun caso superare la durata di cinque anni rinnovabile una sola volta, e tutte le basi, poligoni, installazioni e servitù militari in essere da più di dieci anni devono essere chiuse e riconvertite a scopi esclusivamente civili entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

      1. Ogni due anni tutte le basi, caserme e installazioni militari dovranno attestare il rispetto delle prescrizioni e la loro regolarità ambientale mediante certificazione rilasciata dall'ARPA competente per territorio.

Art. 9.

      1. Le autorizzazioni per la costruzione, installazione, ampliamento di basi, caserme e installazioni militari sul territorio nazionale anche se nella disponibilità di Paesi terzi, possono essere concesse esclusivamente con il parere favorevole di un comitato misto composto dal Ministro della difesa o suo delegato, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o suo delegato, dal presidente della regione e dai sindaci delle zone interessate e ogni decisione deve necessariamente essere presa con il parere favorevole dei rappresentanti degli enti locali interessati.

Art. 10.

      1. L'opportunità della permanenza o dell'ampliamento di basi, caserme, installazioni e delle servitù militari già esistenti sul territorio nazionale, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, deve, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dagli accordi internazionali eventualmente in corso, essere valutata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal comitato misto costituito nei modi di cui all'articolo 9. Tutti i progetti in corso devono essere sospesi in attesa dell'adeguamento alla presente normativa.

Art. 11.

      1. Per tutte le basi, installazioni militari, poligoni e campi di tiro sia marini che terrestri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se nella disponibilità di Paesi terzi, deve essere predisposto, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riconversione ad usi civili che preveda il completo riassorbimento di tutti i lavoratori civili impiegati.

Art. 12.

      1. Nessuna struttura civile, porti, aeroporti, ferrovie, può essere usata per scopi militari compreso il passaggio di armamenti e truppe per missioni militari fuori confine.

Art. 13.

      1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale momento tutti i progetti di installazione, costruzione e ampliamento di basi militari in corso, nonché l'uso di strutture militari esistenti per esercitazioni a fuoco, siano esse terrestri, navali o aeree, sono sospesi in attesa dell'adeguamento alla presente normativa.