• Testo DDL 2625

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Atto a cui si riferisce:
S.2625 Disposizioni in tema di equiparazione dei ruoli del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2625
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice GINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2016

Disposizioni in tema di equiparazione dei ruoli del personale direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della
Polizia di Stato

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare attuazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, di allineamento ordinamentale delle carriere del personale dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria rispetto al corrispondente personale della Polizia di Stato e completare in questo modo il percorso avviato con la riforma del Corpo di polizia penitenziaria e la legge 15 dicembre 1990, n. 395. Obiettivi di riordino e riorganizzazione che il presente disegno di legge intende promuovere anche nelle more dell’attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

In particolare e nel merito l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha disposto che la carriera del personale appartenente ai commissari penitenziari è analoga a quella del personale appartenente ai commissari della Polizia di Stato. Con l'emanazione del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, attuativo della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono stati istituiti i ruoli direttivi «ordinario» e «speciale» del Corpo di polizia penitenziaria, ruoli che, sin dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, costituivano il presupposto indispensabile per una parificazione della polizia penitenziaria alle altre Forze di polizia ad ordinamento civile. L'emanazione del citato decreto, inoltre, avrebbe potuto consentire alla polizia penitenziaria di avere una propria dirigenza con attribuzioni funzionali e carriera analoga a quella riservata al personale direttivo e dirigenziale delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile, quali la Polizia di Stato.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», il riordino del ruolo dei commissari della Polizia di Stato ha reso ancor più palese la disparità di trattamento per quanto attiene le attribuzioni funzionali e il trattamento economico. Lo stesso è avvenuto con l’emanazione del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato ad oggi riassorbito nell'Arma dei carabinieri in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

I funzionari della polizia penitenziaria sono penalizzati, inoltre, rispetto ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, sia per quanto attiene alla qualifica iniziale nei ruoli, successiva ai corsi di formazione, con parametri stipendiali inferiori, sia per quanto riguarda gli sviluppi di carriera notevolmente più lenti per la polizia penitenziaria rispetto agli altri corpi citati.

Il presente disegno di legge si compone di quattro titoli e sedici articoli.

Il titolo I, «Articolazione delle qualifiche del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria», si compone di quattro articoli che disciplinano la carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria e le modalità con le quali si effettuano le progressioni di carriera per questi ultimi.

Il titolo II, «Articolazione delle qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria», si compone di quattro articoli che disciplinano, anche in questo caso, le qualifiche e le progressioni di carriera degli appartenenti al ruolo direttivo speciale.

Con il titolo III viene disciplinato l'inquadramento del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria nel ruolo direttivo ordinario di cui agli articoli da 1 a 4.

Il titolo IV, «Disposizioni transitorie», è costituito da cinque articoli. L'articolo 12 disciplina l'inquadramento del personale del ruolo dei commissari mentre l'articolo 13 disciplina quello del personale del ruolo direttivo speciale; l'articolo 14 è dedicato all'inquadramento delle qualifiche del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria. Nel medesimo titolo l'articolo 15 rinvia per quanto non disciplinato nel presente disegno di legge ai decreti legislativi 21 maggio 2000, n. 146, e 5 ottobre 2000, n. 334.

L'articolo 16, infine, per quanto attiene le risorse indispensabili all'attuazione del presente disegno di legge, le rinviene in quelle stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e segnatamente dal comma 973 dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I

ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DEI COMMMISSARI E DEL RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 1.

(Carriera dei funzionari del Corpo
di polizia penitenziaria)

1. La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.

2. Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) commissario penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo penitenziario;

c) vice questore aggiunto penitenziario.

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) primo dirigente;

b) dirigente superiore.

4. I funzionari del ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 2.

(Promozione a vice questore aggiunto
penitenziario)

1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

(Nomina a primo dirigente e concorso
per la nomina a primo dirigente)

1. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel limite dei posti disponibili.

2. Per il concorso per la nomina a primo dirigente si applica l'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 4.

(Promozione alla qualifica di dirigente
superiore)

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Titolo II

ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 5.

(Ruolo direttivo speciale del Corpo
di polizia penitenziaria)

1. Il ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria è articolato nelle seguenti qualifiche:

a) vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale;

c) commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale;

d) vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale.

2. I funzionari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 6.

(Promozione a commissario capo
penitenziario del ruolo direttivo speciale)

1. La promozione a commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7.

(Promozione a vice questore aggiunto
penitenziario del ruolo direttivo speciale)

1. La promozione a vice questore aggiunto penitenziario del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 8.

(Norma di rinvio)

1. Al personale del ruolo direttivo speciale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di cui al titolo I.

Titolo III

ARTICOLAZIONE DELLE QUALIFICHE DEL RUOLO DIRETTIVO DEGLI ORCHESTRALI E DEL RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

Art. 9.

(Inquadramento del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono inquadrati nel ruolo direttivo ordinario e nei loro confronti si applicano le disposizioni del titolo I della presente legge.

Art. 10.

(Ruoli dei direttori tecnici del Corpo
di polizia penitenziaria)

1. I ruoli dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria si articolano nelle seguenti qualifiche:

a) direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso;

b) direttore tecnico principale;

c) direttore tecnico capo.

Art. 11.

(Promozione a direttore tecnico capo)

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 12.

(Inquadramenti del personale del ruolo
dei commissari)

1. Il personale del ruolo direttiva ordinario di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato come segue:

a) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 26 settembre 2005, sono inquadrati, con decorrenza economica 1° luglio 2015 e decorrenza giuridica 26 marzo 2011, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario del medesimo ruolo;

b) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 26 settembre 2005, sono inquadrati, con decorrenza economica 1° gennaio 2016 e decorrenza giuridica 26 marzo 2011, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario, con posizione in ruolo successiva all'ultimo dei funzionari di cui alla lettera a);

c) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 22 febbraio 2010, sono inquadrati, con decorrenza economica 1º gennaio 2016 e decorrenza giuridica 22 agosto 2015, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario;

d) i funzionari con qualifica di vice commissario penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 28 dicembre 2011, sono inquadrati, con decorrenza economica 1º gennaio 2016 e decorrenza giuridica 28 dicembre 2011, nella qualifica di commissario capo penitenziario.

2. Gli inquadramenti di cui al comma l sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. L'anzianità pregressa maturata nelle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 e dall'articolo 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121.

Art. 13.

(Inquadramenti del personale del ruolo
direttivo speciale)

1. Il personale del ruolo direttivo speciale di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, come segue:

a) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 4 settembre 2002, sono inquadrati, con decorrenza economica l° gennaio 2016 e decorrenza giuridica 4 marzo 2014, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario;

b) i funzionari con qualifica di commissario capo penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 5 novembre 2003, sono inquadrati, con decorrenza economica 1º gennaio 2016 e decorrenza giuridica 5 maggio 2015, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario;

c) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 5 novembre 2003, sono inquadrati, con decorrenza economica 1º gennaio 2016 e decorrenza giuridica 5 maggio 2015, nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario, con posizione in ruolo successiva all'ultimo appartenente al ruolo direttivo speciale di cui alla lettera b), secondo la graduatoria di provenienza;

d) i funzionari con qualifica di commissario penitenziario alla data di entrata in vigore della presente legge, immessi in ruolo in data 8 maggio 2006, sono inquadrati, con decorrenza economica 1º gennaio 2016 e decorrenza giuridica 8 maggio 2012, nella qualifica di commissario capo.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. L'anzianità pregressa maturata nelle qualifiche di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 e dall'articolo 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121.

Art. 14.

(Norme transitorie per il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, immesso in ruolo in data 21 dicembre 2009, è inquadrato, con decorrenza economica 1º gennaio 2016 e decorrenza giuridica 21 giugno 2015 nella qualifica di vice questore aggiunto penitenziario.

2. Il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, immesso in ruolo in data 9 maggio 2012, è inquadrato, con decorrenza economica 1° gennaio 2016 e decorrenza giuridica 9 maggio 2012, nella qualifica di commissario capo penitenziario.

Art. 15.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

Art. 16.

(Clausola finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.