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Atto a cui si riferisce:
C.1955 Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1955


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SPERANZA, CUPERLO, GARAVINI, BOSCHI, FEDI, GIANNI FARINA, LA MARCA, PORTA, STUMPO, BORGHESE, BOSSI, BUTTIGLIONE, CARUSO, DELLAI, FITZGERALD NISSOLI, LOCATELLI, MARAZZITI, MERLO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, SCOTTO
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
Presentata il 15 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Nel 2001, dopo oltre 46 anni di dibattito parlamentare e la presentazione di 143 progetti di legge ordinari e costituzionali, è stata approvata la legge 27 dicembre 2001, n. 459, che ha introdotto nel nostro ordinamento l'opzione per i cittadini italiani con residenza fuori dei confini nazionali di esercitare il diritto di voto o direttamente dal Paese di residenza, con il meccanismo del voto per corrispondenza, oppure direttamente presso il comune italiano di iscrizione anagrafica.
      La legge n. 459 del 2001 rappresenta una conquista attesa da tutti i cittadini italiani residenti all'estero e più in generale un passaggio fondamentale per la nostra democrazia.
      Tuttavia, alla luce delle problematiche riscontrate a seguito delle elezioni politiche del 2006 e del 2008, la legge appare meritevole di taluni aggiustamenti, resi necessari per eliminare varie carenze emerse nel delicato passaggio dal disposto normativo alla prassi.
      Fra queste, la formazione delle liste elettorali è risultato un punto di assoluto rilievo nell'ambito delle riflessioni sull'efficacia delle norme della legge. Un sistema elettorale si può definire certo e democratico solo nel caso in cui risulti chiara e immediata l'individuazione del corpo elettorale. In tale ambito, il combinato disposto dagli articoli 5 della legge n. 459 del 2001 e 5 del regolamento d cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, stabilisce che l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero è realizzato tramite confronto in via informatica dei dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) con quelli degli schedari consolari. Tale operazione è stata svolta dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri con il fine di formare l'elenco degli elettori residenti all'estero, suddiviso per ripartizione geografica. In altre parole, i nominativi di coloro che compaiono in entrambi gli elenchi sono stati inseriti nell'elenco aggiornato e, se aventi i requisiti di legge, sono diventati elettori.
      Nella prassi è sorta, da subito, una questione problematica relativa ai nominativi dei cittadini che comparivano soltanto negli schedari consolari e di quelli che comparivano soltanto nell'AIRE. È noto, infatti, che a livello mondiale gli schedari consolari hanno sempre registrato un numero più elevato di cittadini rispetto all'AIRE ma che questa relazione cambia a seconda dei contesti geografici.
      Il disallineamento dei dati è dovuto in primis alla presenza diffusa di errori di iscrizione, che hanno rappresentato la difficoltà principale per la formazione delle liste elettorali. A seguire, l'altra fonte di disallineamento dei dati è la presenza di cittadini registrati più volte o non cancellati sia negli schedari consolari sia in quelli dell'AIRE.
      Tale disallineamento è stato risolto in pratica con la scelta di inviare comunque, nel rispetto della normativa vigente, le schede elettorali a tutti i cittadini inseriti nell'elenco unico aggiornato dall'AIRE e dai consolati. Tale soluzione, pur avendo un fondamento di garanzia per ciascun elettore, non appare, tuttavia, del tutto condivisibile.
      Un altro aspetto problematico è rappresentato dalla modalità di voto scelta dal legislatore, ovvero il voto per corrispondenza, che ha sollevato una serie di dubbi e perplessità. La possibilità di esercitare il voto per corrispondenza, infatti, ha fatto sorgere dubbi sulla regolarità delle operazioni di voto e, più in generale, sulla sicurezza offerta da tale sistema, che ha registrato nella prassi interferenze sia nelle fasi di spedizione, sia in quelle di recapito e di ricezione del plico elettorale.
      Anche in questo caso, per comprendere appieno la questione è necessario ricordare brevemente le modalità previste dalla legge n. 459 del 2001 per le operazioni di invio, recapito e ricezione dei plichi elettorali.
      Le operazioni di recapito sono state demandate ai singoli uffici consolari che, nella maggior parte dei casi, hanno scelto di appaltare a una ditta sia la stampa del materiale elettorale che la spedizione dei plichi; è bene ricordare, infatti, che non in tutti i Paesi esiste una società che ha il monopolio dei servizi postali e che quindi più società si sono occupate del recapito dei plichi elettorali.
      Mentre per il referendum del 2003, in generale, vigeva un sistema che prevedeva la possibilità di lasciare il plico in giacenza al domicilio dell'elettore, per le elezioni politiche del 2006 è stata prevista la consegna delle schede a una persona maggiorenne fornita di documento d'identità, non obbligatoriamente vincolata da parentela con l'elettore. Appare evidente, quindi, che la normativa vigente presenti un vuoto che va colmato con la previsione della consegna diretta del plico all'elettore. Nel 2008, l'invio per lettera raccomandata ha affrontato tale problema.
      Esiste, poi, una percentuale non trascurabile di plichi che non riesce a raggiungere i destinatari o che non è stata restituita al mittente.
      L'insieme di tali problematiche richiede, pertanto, l'attuazione di nuovi accorgimenti che eliminino ogni possibile interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali.
      Da quanto esposto, emerge in tutta evidenza che le operazioni descritte si sono svolte senza alcuna forma di controllo da parte di terzi, quale quella che poteva essere svolta mediante la costituzione di comitati elettorali presso i consolati, con rappresentanti designati dalle diverse formazioni politiche.
      Un'ulteriore carenza emersa nella prassi, che ha generato errori e proteste dei cittadini italiani residenti all'estero, è dovuta alla mancanza di informazioni che consentano al cittadino elettore residente all'estero di confrontare le varie proposte e i diversi programmi politici avanzati dai candidati e dalle forze politiche che si presentano alle elezioni.
      A fronte di tali problematiche, la presente proposta di legge, pur non esaurendo le possibili riflessioni sulle norme e sulla prassi del voto all'estero, propone alcune modifiche alla legge n. 459 del 2001 proprio con l'intento di eliminare le carenze descritte.
      Con l'articolo 1 si affronta il problema della formazione delle liste elettorali. La normativa vigente ha fatto emergere tutte le difficoltà di far affidamento su due archivi ideati con finalità diverse che hanno prodotto, nell'arco delle prime esperienze di voto per corrispondenza, un grado non soddisfacente riguardo alla certezza del voto.
      La soluzione che si propone è rappresentata dall'istituzione di un apposito elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che manifestano la volontà di esercitare il diritto di voto direttamente nel Paese di residenza, tenuto presso l'ufficio elettorale istituito in ciascun consolato.
      Se è vero che tale eventualità potrebbe ridurre il livello di partecipazione, è altresì vero che tale soluzione risolve il problema della certezza del voto. L'adozione di questo sistema, inoltre, consente di ridurre, seppur in parte, errori e imprecisioni che provocano il mancato recapito di schede elettorali o la dispersione di queste.
      La previsione della formazione di liste elettorali attraverso l'introduzione di un criterio di manifestazione della volontà non è di per sé sufficiente a risolvere anche le problematiche relative all'interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali, così come previste dalla legge n. 459 del 2001.
      A tal fine, con l'articolo 2 si prevedono le nuove modalità di stampa e di invio dei plichi elettorali. Con le modifiche introdotte, il Ministero dell'interno provvede direttamente alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno prima della data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico deve essere nominativo, sigillato e contenere il certificato elettorale, la scheda elettorale, la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Sul plico deve essere, altresì, indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare di competenza in caso di mancato recapito, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza, nonché le proposte e i programmi elettorali dalle medesime liste concorrenti il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri.
      Con gli articoli 3 e 4 sono introdotte disposizioni per garantire un più elevato livello di sicurezza e di controllo delle operazioni di voto. Nello specifico, viene stabilito che non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale appositamente istituito, provvede a inviare agli elettori all'estero, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo pervenuto dal Ministero dell'interno. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore è tenuto a introdurre nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, a sigillare la busta, a introdurre nella busta affrancata il tagliando staccato dal certificato elettorale, debitamente firmato e con l'indicazione del numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di altro documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e a spedire il tutto all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le buste inviate dagli elettori agli uffici consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento del loro ritorno al competente ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio esclusivamente le buste pervenute all'ufficio elettorale del consolato non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono all'immediata invalidazione delle buste pervenute dopo la predetta scadenza.
      Con l'articolo 5, al fine di migliorare le operazioni di scrutinio dei voti, invero assai confuse nelle precedenti tornate elettorali, si prevede l'istituzione, presso le corti d'appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, degli uffici centrali per la circoscrizione Estero, ciascuno competente per una delle ripartizioni estere. Presso ciascuno degli uffici centrali è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti contenuti nelle buste pervenute dalla ripartizione estera di competenza. Nell'ambito di tali operazioni particolare attenzione è posta alla fase di verifica della corrispondenza dell'identità e dei dati dei documenti dell'elettore con i dati inseriti nell'elenco degli elettori.
      L'articolo 6 prevede che a ciascuno degli uffici centrali per la circoscrizione Estero spetta il compito di proclamare gli eletti nell'ambito della ripartizione di competenza.
      L'articolo 7 prevede che la pubblicità sulle elezioni all'estero deve essere garantita anche nei giornali locali, anche non di lingua italiana.
      L'articolo 8, infine, prevede una disposizione transitoria nel caso di indizione delle elezioni anticipate nei centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge.
      Per quanto esposto, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Formazione delle liste elettorali).

      1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      «3. I cittadini italiani residenti all'estero non iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, esercitano il diritto di voto in Italia e votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti»;

          b) all'articolo 2:

              1) al comma 1, le parole: «e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «nonché a inviare ai medesimi, successivamente all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, un plico contenente un modulo e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio elettorale consolare competente da rispedire, qualora necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano»;

              2) il comma 2 è abrogato;

          c) l'articolo 4 è abrogato;

          d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
      «Art. 5. – 1. In ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani residenti all'estero che comunicano all'ufficio elettorale, secondo le modalità previste al comma 2, la propria volontà di partecipare

alle votazioni e, ai fini del controllo, il numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno.
      2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 può essere effettuata:

          a) direttamente dall'interessato presso l'ufficio elettorale del consolato competente per il territorio di residenza;

          b) tramite l'invio in busta chiusa e affrancata dell'apposito modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, e previa richiesta dell'interessato all'ufficio elettorale del consolato competente per il territorio di residenza.

      3. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri, il quale predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno per la costituzione delle relative liste elettorali della circoscrizione Estero da utilizzare in occasione delle votazioni.
      4. Sono ammessi a esprimere il proprio voto all'estero solo i cittadini che risultino iscritti negli elenchi di cui al comma 1 entro il settimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
      5. Gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, primo e secondo periodo, sono tenuti a comunicare al consolato ogni variazione dei dati e alla cancellazione dal medesimo, entro il termine massimo del settimo giorno successivo all'indizione delle votazioni, qualora intendano esercitare il diritto di voto in Italia in occasione delle elezioni delle Camere e di referendum. In caso di mancata comuni- cazione dei dati o di cancellazione si applicano le sanzioni previste all'articolo 18, comma 2»;

          e) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
      «1-bis. Possono candidarsi alle elezioni nella circoscrizione Estero i cittadini italiani

residenti all'estero iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1. All'atto della candidatura, il candidato è tenuto a presentare, quale condizione necessaria per l'accettazione della candidatura, una dichiarazione delle autorità dei Paesi di residenza estera o del comune italiano di ultima residenza che certifichi la residenza continuativa all'estero da almeno cinque anni precedenti alla data delle elezioni»;

          f) al comma 4 dell'articolo 8, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1».

      2. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: «nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero previsto dalla legislazione vigente».
      3. Il modulo per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal presente articolo, è inviato a cura del Ministero degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti coloro che risultino iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Il modulo di iscrizione è nuovamente inviato, a cura del Ministero degli affari esteri, ai soggetti residenti all'estero non iscritti nell'elenco di cui al citato articolo 5, comma 1, della legge n. 459 del 2001, entro sessanta giorni dalla data di scadenza naturale della legislatura successiva a quella di prima attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Stampa e invio del plico elettorale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:
      «2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico

elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno prima della data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico deve essere nominativo, sigillato e contenere il certificato elettorale, la scheda elettorale con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducenti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare di competenza in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6, nonché le proposte e i programmi elettorali dalle medesime liste concorrenti il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza».
Art. 3.
(Disposizioni per la sicurezza del voto e per l'informazione del cittadino elettore).

      1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in

Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Gli elettori di cui al presente articolo che non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui all'articolo 11, comma 2, non possono richiedere l'invio di un plico sostitutivo»;

          d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, l'introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, debitamente firmato e con l'indicazione del numero identificativo del proprio passaporto o della carta d'identità o di un documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;

          e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. Le buste inviate dagli elettori agli uffici consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7»;

          f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
      «7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente

le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale del consolato non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia»;

          g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7».

      2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g).

Art. 4.
(Comitati elettorali).

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 12-bis. – 1. In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari, sono costituiti appositi comitati elettorali, ai quali compete il controllo di ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.
      2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione Estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.
      3. Il comitato elettorale svolge i compiti di controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione delle buste di cui all'articolo 12, comma 6, di controllo e di custodia di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle

buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione.
      4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
      5. Le anomalie riscontrate dai comitati elettorali sono comunicate tempestivamente al Ministero dell'interno per l'adozione delle relative misure entro le 48 ore successive alla denuncia dei fatti».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di formazione dei seggi elettorali e di scrutino dei voti).

      1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono altresì istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, ciascuna di esse composta da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente».

      2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7, comma 1, è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli

elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ripartizione».

      3. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «l'ufficio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun ufficio centrale»;

          b) al comma 3:

              1) alla lettera a), le parole: «dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio centrale competente per la ripartizione elettorale estera di cui all'articolo 7, comma 1»;

              2) alla lettera b), le parole; «da un'unica ripartizione elettorale estera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ripartizione elettorale estera di cui è competente»;

              3) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica la corrispondenza del numero del passaporto o della carta d'identità dell'elettore o del documento d'identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, inseriti nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1».

Art. 6.
(Proclamazione degli eletti).

      1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente: «Concluse le operazioni di scrutinio, gli uffici centrali per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:».

Art. 7.
(Comunicazioni elettorali).

      1. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «sui giornali quotidiani e periodici» sono inserite le seguenti: «locali e».

Art. 8.
(Norma transitoria).

      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri invia a tutti gli elettori italiani residenti all'estero risultanti dall'allineamento dell'anagrafe del Ministero degli affari esteri e dell'anagrafe del Ministero dell'interno, un plico contenente un'informativa sulle disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e un apposito modulo per l'iscrizione all'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 459 del 2001, come sostituito dalla presente legge. Nei successivi sessanta giorni i consolati, sulla base delle richieste pervenute dagli elettori residenti all'estero, provvedono alla creazione dell'elenco degli elettori residenti all'estero.
      2. In caso di elezioni anticipate nei centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.