• Relazione 1232, 380, 944 e 1290-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1232 [Misure Cautelari Personali] Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
Nn. 1232, 380, 944 e 1290-A

Relazione Orale

Relatore D’Ascola

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 7 marzo 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (n. 1232)

d'iniziativa dei deputati FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, MIGLIORE, AMODDIO, BARGERO, BOCCI, CAUSI, CENNI, D’INCECCO, FEDI, GRASSI, LEGNINI, MARTELLA, MARTELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, REALACCI, SPERANZA, TULLO, VAZIO, VERINI e ZARDINI

(V. Stampato Camera n. 631)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 gennaio 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

E PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali (n. 380)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale
in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali (n. 944)

d'iniziativa dei senatori SCALIA, BERTUZZI, LUCHERINI, MARGIOTTA, Luigi MARINO, MATURANI, MIRABELLI, MOSCARDELLI, SPILABOTTE e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2013

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari (n. 1290)

d’iniziativa dei senatori COMPAGNA e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014


dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1232

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge n. 1232 e relativi emendamenti

13 febbraio 2014

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1232

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1. Soppresso

1. All'articolo 274, comma 1, lettere a) e c), del codice di procedura penale, le parole: «della persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse.

Art. 2.Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».

Identico

Art. 3.Art. 2.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».

1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;

b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

Art. 4.Art. 3.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Identico

«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».

Art. 5.Art. 4.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».

Identico

Art. 6.Art. 5.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Identico

2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1».

Art. 7.Art. 6.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.

1. Il comma 1-ter dell’articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».

Art. 8.Art. 7.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

Identico

Art. 9.Art. 8.

1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

Identico

2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione».

Art. 10.Art. 9.

1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».

Identico

Art. 11.Art. 10.

1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Identico

2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

3. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 12.Art. 11.

1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente».

1. Identico.

2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

2. Identico.

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».

3. Identico.

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

4. Identico:

«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».

«9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. Il differimento della data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d’ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura».

5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero se l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».

5. Il comma 10 dell’articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».

6. Identico.

Art. 13.Art. 12.

1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione».

Identico

Art. 14. Soppresso

1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura,» sono soppresse.

2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta».

Art. 15.Art. 13.

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

1. Identico:

«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3».

«5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata».

Art. 16.Art. 14.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 380

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sussiste il concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;

b) le parole da: «Se il pericolo riguarda» fino alla fine della lettera sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«3–bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per assenza di un'idonea dimora privata o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-bis».

Art. 2.

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non può comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono, salvo che il giudice disponga diversamente»;

b) al comma 5-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non possono altresì essere concessi gli arresti domiciliari qualora il soggetto sottoposto alle indagini o l'imputato coabiti con la persona offesa».

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale le parole: «due mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

DISEGNO DI LEGGE N. 944

D'iniziativa dei senatori Scalia ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ad eccezione del delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata e anche se non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Quando sussistano gravi indirizzi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.»;

b) il comma 4 è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE N. 1290

D'iniziativa dei senatori Compagna
e Manconi

Art. 1.

1. All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, quando si procede in relazione a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, la custodia cautelare in carcere è disposta soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo nel massimo a cinque anni. La custodia cautelate in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di un'idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-bis, ovvero per la mancanza degli strumenti tecnici indicati nell'articolo 275-bis. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede».

Art. 2.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

Art. 3.

1. All'articolo 280 del codice di procedura penale i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La custodia cautelare può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a otto anni.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare».

Art. 4.

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Tale misura non può essere concessa qualora l'imputato coabiti con la persona offesa dal reato salvo che lo stesso abbia a disposizione, in via diretta ovvero indiretta un'altra abitazione ed ivi dimori nel periodo di sottoposizione alla misura».

Art. 5.

1. All'articolo 291 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero che presenta al giudice competente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, tutti gli atti acquisiti, nonché le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate».

Art. 6.

1. All'articolo 303 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), alinea, le parole: «senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438» sono sostituite dalle seguenti: «senza che sia stata celebrata la prima udienza del processo»;

b) al comma 1, alla lettera b), alinea, le parole: «dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla celebrazione della prima udienza del processo»;

c) al comma 1, alla lettera b-bis), alinea, le parole: «dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla celebrazione della prima udienza del processo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:

a) diciotto mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) tre anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) quattro anni e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».

Art. 7.

1. All'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, esclusivamente nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi per numero di imputati, nonché per qualità e quantità delle imputazioni, con esclusione di ragioni di ordine organizzativo afferenti l'ordinamento e le strutture giudiziarie, nonché di ragioni inerenti la contemporanea pendenza di ulteriori processi di pari complessità».

Art. 8.

1. All'articolo 391 del codice di procedura penale, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettere b) e c), e 280».

Art. 9.

1. I detenuti nei confronti dei quali non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna e ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia applicata la custodia cautelare in carcere per i delitti indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge:

a) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia cautelare in carcere, non sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, vengono posti in libertà dal giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro quindici giorni, salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti;

b) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia cautelare in carcere, sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, vengono posti in libertà dal giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro trenta giorni, salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti;

c) qualora nei loro confronti, in relazione al procedimento per cui si trovano in stato di custodia cautelare in carcere, sia intervenuta sentenza di condanna di secondo grado, vengono posti in libertà dal giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, con provvedimento da emanare entro quaranta giorni, salva la facoltà per il giudice di applicare le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non è applicabile la custodia cautelare in carcere per i medesimi reati per cui erano sottoposti a procedimento penale, salvo che emergano per quegli stessi reati nuove circostanze prima del tutto ignote che aggravano il reato o modificano il titolo di reato; in tal caso, si applicano le disposizioni della presente legge e, nel calcolo dei termini di durata della custodia cautelare, devono essere compresi i periodi di tempo per i quali il soggetto era già in precedenza stato sottoposto alla stessa.