C. 2607-2972-3099-C EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 2 marzo 2017); MARIANI Raffaella, Relatore
Atto a cui si riferisce:
C.2607-2972-30 ... [Delega riordino protezione civile] Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile
Frontespizio | Pareri |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2607-2972-3099-C |
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio). La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 2 marzo 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 15 luglio 2015;
rilevato che nel corso dell'esame al Senato, oltre ad una correzione meramente formale, sono state apportate unicamente modificazioni testuali volte a recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente ai profili contabili e finanziari, prevedendo per tali aspetti, al comma 1, lettera l), l'applicazione del principio della progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 marzo 2009, n. 196 (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2607 e abb.-B, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», approvata in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato,
considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia «protezione civile», di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
ricordata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2006 che ha affermato che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e nell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative» delineato dopo il 2001;
rilevato, altresì, che la materia «ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera g) del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
evidenziato che il contenuto di altre disposizioni del testo è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera s), del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
richiamato il parere espresso dal Comitato nella seduta del 4 agosto 2015;
preso atto che le modifiche apportate al Senato recepiscono le condizioni poste dalla Commissione bilancio del Senato medesimo ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
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