• Testo DDL 2727

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Atto a cui si riferisce:
S.2727 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2727
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (ALFANO)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)
con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MARZO 2017

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Onorevoli Senatori. -- Sino dal 1996, con l'adozione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC), era stata riconosciuta a livello comunitario l'esigenza di raccogliere, attraverso un apposito inventario denominato «EPER» (European pollutant emission register), le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali, generalmente di maggiore impatto emissivo, individuati tra quelli soggetti agli obblighi IPPC.

La raccolta di tali informazioni era assicurata annualmente, in ambito nazionale, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA) attraverso la «dichiarazione INES», prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 23 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002.

Successivamente, nell'ambito dell'incontro straordinario sulla convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione dei cittadini e all'accesso alla giustizia in materia ambientale, tenutosi il 21 maggio 2003 a Kiev nel corso della quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa», è stato firmato il Protocollo UNECE PRTR (Pollutant release and transfer registers) sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, sottoscritto dall'Italia il 31 dicembre 2003.

Tale protocollo ha assunto efficacia vincolante per le parti l'8 ottobre 2009 e, ad oggi, è stato ratificato da 32 Paesi e dall'Unione europea.

Gli obiettivi del Protocollo PRTR ricomprendono ed ampliano quelli già perseguiti a livello comunitario con il registro EPER e a livello nazionale attraverso la «dichiarazione INES»: sviluppare l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l'implementazione di un registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (principalmente di origine industriale) coerente a livello internazionale, diretto a monitorare le emissioni effettive annue, piuttosto che quelle autorizzate.

Con il regolamento (CE) n. 166/2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è stata quindi data attuazione in ambito comunitario al protocollo PRTR, mediante l'aggiornamento del precedente registro EPER, sostituito dal nuovo registro E-PRTR, e l'allargamento del campo di indagine: i dati si riferiscono attualmente a 91 sostanze (contro 50) e ad oltre 24 mila stabilimenti (contro 12 mila), operanti in 65 settori di attività (contro 56). Il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo rilasciate da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all'interno che al di fuori di ciascuno Stato.

L'istituzione del registro permette ai cittadini dell'Unione europea di accedere direttamente alle informazioni sulle emissioni rilasciate dai complessi industriali, permettendo una partecipazione informata alle decisioni che riguardano l'ambiente.

Nell'ambito dell'attuazione a livello nazionale, le modalità di applicazione del regolamento E-PRTR sono stabilite con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, che, in particolare, individua le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e fornisce, in allegato, le linee guida per la dichiarazione.

Dal punto di vista operativo, le dichiarazioni PRTR sono raccolte attraverso una comunicazione che i gestori dei complessi industriali che svolgono una o più attività elencate nell'Allegato I del regolamento E-PRTR devono presentare annualmente. La dichiarazione PRTR contiene informazioni:

– per l'identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte;

– sulle emissioni in aria, acqua e suolo di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;

– sui trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;

– sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

La dichiarazione PRTR deve essere presentata dai gestori al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tale fine si avvale dell'ISPRA, con cadenza annuale (secondo la tempistica prevista nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011) e con modalità telematiche, mediante utilizzo della firma digitale, in continuità con le modalità di presentazione della precedente dichiarazione INES.

Le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni agli impianti collaborano con l’ISPRA per la validazione dei dati forniti dai gestori. I dati validati sono quindi inviati in sede comunitaria a cura dell’ISPRA, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, con l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in vigore dall'11 aprile 2014, sono state introdotte le sanzioni per i casi di inadempimento o non corretto adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.

Con l'adozione della disciplina sanzionatoria è stato completato il quadro normativo di attuazione, a livello nazionale, del protocollo PRTR e del connesso regolamento europeo, ponendo in tal modo le condizioni per procedere alla ratifica con apposito disegno di legge.

Si precisa infine che la ratifica del protocollo PRTR non determina alcun ulteriore onere per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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