C. 2157-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 13 marzo 2014); INCERTI Antonella, Relatore per la maggioranza
Atto a cui si riferisce:
C.2157 [Decreto Stipendi Scuola] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola
Frontespizio | Pareri |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2157-A |
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione) sul disegno di legge n. 2157.
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), il 13 marzo 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2157.
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2157 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
il provvedimento – composto di due soli articoli di natura sostanziale, uno dei quali inserito in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento – reca un contenuto omogeneo, essendo unicamente volto a dare soluzione, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale, alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, prevedendo, in particolare, che esso non sia chiamato a restituire gli scatti percepiti nel corso di tale anno;
il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che, nella relazione di accompagnamento, si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo n. 2157, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2014, recante «disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola»;
rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile» e «norme generali sull'istruzione», di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere g), l) ed n), della Costituzione;
considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2157 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2014, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola;
preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;
preso atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
fermo rimanendo che il numero esatto del personale interessato dai benefici di cui all'articolo 1 potrà essere definito solo a seguito della conclusione del contratto collettivo nazionale di lavoro, dai dati forniti da NOI PA, i beneficiari dei suddetti emolumenti ammontano a circa 50.000 unità complessive nel corso del 2013, delle quali, ad una prima ricognizione, solo qualche decina di unità dovrebbe essere esclusa dai benefici stipendiali relativi all'annualità 2012;
nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente, si procederà alla retrocessione di una classe stipendiale del personale interessato, senza tuttavia recupero delle somme già corrisposte;
le somme di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono destinate alla copertura degli oneri da sostenersi fino al 30 giugno 2014, mentre le somme necessarie a coprire gli oneri relativi alla sessione negoziale di cui al comma 1 saranno individuati nell'ambito di un atto di indirizzo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in corso di predisposizione;
l'effetto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, ammonta complessivamente, in termini
di saldo netto da finanziare, a 58,1 milioni di euro per il 2013 e a 131,9 milioni di euro per l'anno 2014;la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, disposta ai sensi dell'articolo 1-bis, non comporterà l'insorgere di debiti fuori bilancio poiché sulla suddetta autorizzazione non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate;
esprime
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato;
considerata la necessità che, in analogia con quanto disposto a favore del restante personale della scuola dal presente decreto-legge, così come modificato dal Senato, si riconosca – in maniera tangibile – la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati per i dirigenti scolastici;
rilevata, altresì, l'opportunità di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;
valutata inoltre l'opportunità di ricostituire i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) da cui nel corso degli anni sono stati prelevati parte dei fondi per il pagamento degli scatti di anzianità;
valutata, infine, l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento in
esame, nonché di 20 milioni di euro dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,esprime
con le seguenti osservazioni:
a) si provveda, in analogia con quanto disposto dal presente disegno di legge, così come modificato dal Senato, a riconoscere – in maniera tangibile – anche ai dirigenti scolastici la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati;
b) si preveda di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;
c) si valuti l'opportunità di ricostituire i fondi per il Miglioramento dell'offerta formativa (MOF) alla cifra iniziale di 1 miliardo e 400 milioni di euro;
d) si valuti altresì l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell'articolo 1-bis del provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.