• Testo DDL 1401

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Atto a cui si riferisce:
S.1401 [Decreto Rientro Capitali all'Estero] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1401
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)
dal Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)
e dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

(V. Stampato Camera n. 2012)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 marzo 2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4

L’articolo 1 è soppresso.

All’articolo 2:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro"».

All’articolo 3:

alla rubrica, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,»;

al comma 1, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all’allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, alinea:

dopo le parole: «alla data del 17 gennaio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all’allegato 1-bis,», le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «31 luglio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «Albereto» è sostituita dalla seguente: «Albareto», dopo le parole: «La Rocca e Navicello,» sono inserite le seguenti: «nonché per i territori dei comuni di cui all’allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,», dopo le parole: «l’inagibilità» sono inserite le seguenti: «, anche temporanea,» e le parole: «, verificata dall’autorità comunale» sono sostituite dalle seguenti: «o dei terreni agricoli»;

al secondo periodo, dopo le parole: «L’autorità comunale» sono inserite le seguenti: «, verificato il nesso di causalità tra l’evento e la dichiarazione del contribuente,»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall’attività di monitoraggio mediante l’utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «dall’evento alluvionale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi alluvionali»;

al secondo periodo, le parole: «Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono» e le parole: «si avvale dell’Agenzia Regionale di Prevenzione e l’Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale»;

al terzo periodo, le parole: «il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono»;

al comma 7, le parole: «dell’O.P.C.M. n. 3536/2003» sono sostituite dalle seguenti: «dell’O.P.C.M. n. 3536/2006».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). -- 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l’Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall’attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell’ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

All’articolo 4, comma 1:

l’alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l’anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quanto a 9 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

Dopo l’allegato 1 è aggiunto il seguente:

«Allegato 1-bis

(Articolo 3, comma 1-bis)

Eventi atmosferici nella regione Veneto
dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Elenco dei comuni
PROVINCIAComune
BLAgordo
BLAlano di Piave
BLAlleghe
BLAuronzo di Cadore
BLBelluno
BLBorca di Cadore
BLCalalzo di Cadore
BLCanale d’Agordo
BLCastellavazzo
BLCencenighe Agordino
BLChies d’Alpago
BLCibiana di Cadore
BLColle Santa Lucia
BLComelico Superiore
BLCortina d’Ampezzo
BLDanta di Cadore
BLDomegge di Cadore
BLFalcade
BLFarra d’Alpago
BLFeltre
BLForno di Zoldo
BLGosaldo
BLLa Valle Agordina
BLLamon
BLLentiai
BLLimana
BLLivinallongo del Col di Lana
BLLongarone
BLLorenzago di Cadore
BLLozzo di Cadore
BLMel
BLOspitale di Cadore
BLPedavena
BLPerarolo di Cadore
BLPieve d’Alpago
BLPieve di Cadore
BLPonte nelle Alpi
BLPuos d’Alpago
BLRivamonte Agordino
BLRocca Pietore
BLSan Nicolò di Comelico
BLSan Pietro di Cadore
BLSan Tomaso Agordino
BLSan Vito di Cadore
BLSanto Stefano di Cadore
BLSappada
BLSelva di Cadore
BLSeren del Grappa
BLSovramonte
BLTaibon Agordino
BLTambre
BLTrichiana
BLVallada Agordina
BLValle di Cadore
BLVigo di Cadore
BLVodo di Cadore
BLVoltago Agordino
BLZoldo Alto
BLZoppè di Cadore
PDAbano Terme
PDAgna
PDAnguillara Veneta
PDArquà Petrarca
PDBaone
PDBarbona
PDBattaglia Terme
PDBoara Pisani
PDBovolenta
PDCadoneghe
PDCampodarsego
PDCarmignano di Brenta
PDCasale di Scodosia
PDCervarese Santa Croce
PDCinto Euganeo
PDCittadella
PDCodevigo
PDEste
PDFontaniva
PDGalzignano Terme
PDGazzo
PDGrantorto
PDGranze
PDLimena
PDLozzo Atestino
PDMaserà di Padova
PDMasi
PDMegliadino San Fidenzio
PDMegliadino San Vitale
PDMerlara
PDMonselice
PDMontagnana
PDMontegrotto Terme
PDPadova
PDPernumia
PDPiacenza d’Adige
PDPiazzola sul Brenta
PDPonso
PDPontelongo
PDPozzonovo
PDRovolon
PDRubano
PDSaccolongo
PDSan Giorgio delle Pertiche
PDSan Martino di Lupari
PDSan Pietro Viminario
PDSanta Giustina in Colle
PDSanta Margherita d’Adige
PDSant’Urbano
PDSelvazzano Dentro
PDTeolo
PDTombolo
PDTorreglia
PDUrbana
PDVeggiano
PDVescovana
PDVighizzolo d’Este
PDVigodarzere
PDVilla Estense
PDVillafranca Padovana
PDVo’
ROAdria
ROAriano nel Polesine
ROBagnolo di Po
ROBergantino
ROCastelguglielmo
ROCeregnano
ROCorbola
ROFicarolo
ROGavello
ROGiacciano con Baruchella
ROLoreo
ROMelara
ROPorto Tolle
RORosolina
ROSan Bellino
ROStienta
ROTaglio di Po
ROTrecenta
TVArcade
TVAsolo
TVBorso del Grappa
TVBreda di Piave
TVCaerano di San Marco
TVCappella Maggiore
TVCarbonera
TVCasale sul Sile
TVCastelfranco Veneto
TVCavaso del Tomba
TVCessalto
TVCimadolmo
TVCison di Valmarino
TVCodognè
TVColle Umberto
TVConegliano
TVFarra di Soligo
TVFollina
TVFontanelle
TVFregona
TVGodega di Sant’Urbano
TVGorgo al Monticano
TVIstrana
TVMansuè
TVMareno di Piave
TVMaser
TVMaserada sul Piave
TVMeduna di Livenza
TVMorgano
TVMoriago della Battaglia
TVMotta di Livenza
TVNervesa della Battaglia
TVOderzo
TVOrsago
TVPaderno del Grappa
TVPaese
TVPieve di Soligo
TVPonzano Veneto
TVPortobuffolè
TVPossagno
TVPreganziol
TVRefrontolo
TVResana
TVRoncade
TVSan Fior
TVSan Pietro di Feletto
TVSan Polo Di Piave
TVSan Vendemiano
TVSan Zanone degli Ezzelini
TVSanta Lucia di Piave
TVSarmede
TVSernaglia della Battaglia
TVSilea
TVSusegana
TVTarzo
TVTrevignano
TVValdobbiadene
TVVazzola
TVVidor
TVVillorba
TVVittorio Veneto
TVVolpago del Montello
VEAnnone Veneto
VECampolongo Maggiore
VECaorle
VECavarzere
VECeggia
VEChioggia
VECinto Caomaggiore
VEConcordia Sagittaria
VEEraclea
VEFossalta di Piave
VEFossò
VEGruaro
VEJesolo
VEMeolo
VEMira
VEMusile di Piave
VEPortogruaro
VEQuarto d’Altino
VESalzano
VESan Donà di Piave
VESan Michele al Tagliamento
VESanta Maria di Sala
VESanto Stino di Livenza
VEScorzè
VETorre di Mosto
VEVenezia
VIAgugliaro
VIAlbettone
VIAltavilla Vicentina
VIArcugnano
VIArzignano
VIAsiago
VIBarbarano Vicentino
VIBolzano Vicentino
VIBreganze
VIBrendola
VIBrogliano
VICaldogno
VICaltrano
VICalvene
VICampiglia dei Berici
VICarrè
VICastelgomberto
VIChiampo
VICornedo Vicentino
VICostabissara
VICreazzo
VICrespadoro
VIDueville
VIEnego
VIFara Vicentino
VIGambellara
VIGambugliano
VIGrisignano di Zocco
VIIsola Vicentina
VILongare
VILonigo
VILusiana
VIMalo
VIMarostica
VIMason Vicentino
VIMolvena
VIMonte di Malo
VIMontebello Vicentino
VIMontecchio Maggiore
VIMontegalda
VIMontegaldella
VIMonteviale
VIMontorso Vicentino
VIMossano
VINanto
VINogarole Vicentino
VINoventa Vicentina
VIOrgiano
VIPianezze
VIPosina
VIPozzoleone
VIQuinto Vicentino
VIRomano d’Ezzelino
VISalcedo
VISan Vito di Leguzzano
VISandrigo
VISarcedo
VISarego
VISossano
VISovizzo
VITorrebelvicino
VITorri di Quartesolo
VITrissino
VIValli del Pasubio
VIVicenza
VIVillaga
VIVillaverla
VRAngiari
VRArcole
VRBadia Calavena
VRBevilacqua
VRBrentino Belluno
VRBrenzone
VRCaprino Veronese
VRCastagnaro
VRCastel d’Azzano
VRCazzano di Tramigna
VRCologna Veneta
VRFumane
VRGazzo Veronese
VRGrezzana
VRIsola Rizza
VRMinerbe
VRMontecchia di Crosara
VRNegrar
VRNogara
VRPovegliano Veronese
VRRoncà
VRRoverchiara
VRRoverè Veronese
VRSan Giovanni Ilarione
VRSan Martino Buon Albergo
VRSan Mauro di Saline
VRSan Pietro di Morubio
VRSoave
VRTerrazzo
VRTregnago
VRValeggio sul Mincio
VRVelo Veronese
VRVestenanova
VRVillafranca di Verona
VRZimella

».

Al titolo:

le parole: «urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni» sono soppresse.

Decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.Soppresso
(Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:

«5-quater. (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.».

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le finalità indicate al periodo precedente, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.

3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 2.Articolo 2.
(Disposizioni in materia tributaria e contributiva)(Disposizioni in materia tributaria e contributiva)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) i commi 575 e 576 sono soppressi;

b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).

2. Identico.

3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

3. Identico.

3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.

4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

4. Identico.

4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro».

Articolo 3.Articolo 3.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile)(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati ai commi 1 e 1-bis, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

a) identica;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

b) identica;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

c) identica.

2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.

3. Identico.

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.».

6. Identico.

7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Articolo 3-bis.
(Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4.Articolo 4.
(Copertura finanziaria)(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:

a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

b) identica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

2. Identico.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2014.

NAPOLITANO

Letta – Zanonato – Lupi – Bonino – Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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Allegato 1-bis

(Articolo 3, comma 1-bis)

Eventi atmosferici nella regione Veneto
dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Elenco dei comuni
PROVINCIAComune
BLAgordo
BLAlano di Piave
BLAlleghe
BLAuronzo di Cadore
BLBelluno
BLBorca di Cadore
BLCalalzo di Cadore
BLCanale d’Agordo
BLCastellavazzo
BLCencenighe Agordino
BLChies d’Alpago
BLCibiana di Cadore
BLColle Santa Lucia
BLComelico Superiore
BLCortina d’Ampezzo
BLDanta di Cadore
BLDomegge di Cadore
BLFalcade
BLFarra d’Alpago
BLFeltre
BLForno di Zoldo
BLGosaldo
BLLa Valle Agordina
BLLamon
BLLentiai
BLLimana
BLLivinallongo del Col di Lana
BLLongarone
BLLorenzago di Cadore
BLLozzo di Cadore
BLMel
BLOspitale di Cadore
BLPedavena
BLPerarolo di Cadore
BLPieve d’Alpago
BLPieve di Cadore
BLPonte nelle Alpi
BLPuos d’Alpago
BLRivamonte Agordino
BLRocca Pietore
BLSan Nicolò di Comelico
BLSan Pietro di Cadore
BLSan Tomaso Agordino
BLSan Vito di Cadore
BL Santo Stefano di Cadore
BLSappada
BLSelva di Cadore
BLSeren del Grappa
BLSovramonte
BLTaibon Agordino
BLTambre
BLTrichiana
BLVallada Agordina
BLValle di Cadore
BLVigo di Cadore
BLVodo di Cadore
BLVoltago Agordino
BLZoldo Alto
BLZoppè di Cadore
PDAbano Terme
PDAgna
PDAnguillara Veneta
PDArquà Petrarca
PDBaone
PDBarbona
PDBattaglia Terme
PDBoara Pisani
PDBovolenta
PDCadoneghe
PDCampodarsego
PDCarmignano di Brenta
PDCasale di Scodosia
PDCervarese Santa Croce
PDCinto Euganeo
PDCittadella
PDCodevigo
PDEste
PDFontaniva
PDGalzignano Terme
PDGazzo
PDGrantorto
PDGranze
PDLimena
PDLozzo Atestino
PDMaserà di Padova
PDMasi
PDMegliadino San Fidenzio
PDMegliadino San Vitale
PDMerlara
PDMonselice
PDMontagnana
PDMontegrotto Terme
PDPadova
PDPernumia
PDPiacenza d’Adige
PDPiazzola sul Brenta
PDPonso
PDPontelongo
PDPozzonovo
PDRovolon
PDRubano
PDSaccolongo
PDSan Giorgio delle Pertiche
PDSan Martino di Lupari
PDSan Pietro Viminario
PDSanta Giustina in Colle
PDSanta Margherita d’Adige
PDSant’Urbano
PDSelvazzano Dentro
PDTeolo
PDTombolo
PDTorreglia
PDUrbana
PDVeggiano
PDVescovana
PDVighizzolo d’Este
PDVigodarzere
PDVilla Estense
PDVillafranca Padovana
PDVo’
ROAdria
ROAriano nel Polesine
ROBagnolo di Po
ROBergantino
ROCastelguglielmo
ROCeregnano
ROCorbola
ROFicarolo
ROGavello
ROGiacciano con Baruchella
ROLoreo
ROMelara
ROPorto Tolle
RORosolina
ROSan Bellino
ROStienta
ROTaglio di Po
ROTrecenta
TVArcade
TVAsolo
TVBorso del Grappa
TVBreda di Piave
TVCaerano di San Marco
TVCappella Maggiore
TVCarbonera
TVCasale sul Sile
TVCastelfranco Veneto
TVCavaso del Tomba
TVCessalto
TVCimadolmo
TVCison di Valmarino
TVCodognè
TVColle Umberto
TVConegliano
TVFarra di Soligo
TVFollina
TVFontanelle
TVFregona
TVGodega di Sant’Urbano
TVGorgo al Monticano
TVIstrana
TVMansuè
TVMareno di Piave
TVMaser
TVMaserada sul Piave
TVMeduna di Livenza
TVMorgano
TVMoriago della Battaglia
TVMotta di Livenza
TVNervesa della Battaglia
TVOderzo
TVOrsago
TVPaderno del Grappa
TVPaese
TVPieve di Soligo
TVPonzano Veneto
TVPortobuffolè
TVPossagno
TVPreganziol
TVRefrontolo
TVResana
TVRoncade
TVSan Fior
TVSan Pietro di Feletto
TVSan Polo Di Piave
TVSan Vendemiano
TVSan Zanone degli Ezzelini
TVSanta Lucia di Piave
TVSarmede
TVSernaglia della Battaglia
TVSilea
TVSusegana
TVTarzo
TVTrevignano
TVValdobbiadene
TVVazzola
TVVidor
TVVillorba
TVVittorio Veneto
TVVolpago del Montello
VEAnnone Veneto
VECampolongo Maggiore
VECaorle
VECavarzere
VECeggia
VEChioggia
VECinto Caomaggiore
VEConcordia Sagittaria
VEEraclea
VEFossalta di Piave
VEFossò
VEGruaro
VEJesolo
VEMeolo
VEMira
VEMusile di Piave
VEPortogruaro
VEQuarto d’Altino
VESalzano
VESan Donà di Piave
VESan Michele al Tagliamento
VESanta Maria di Sala
VESanto Stino di Livenza
VEScorzè
VETorre di Mosto
VEVenezia
VIAgugliaro
VIAlbettone
VIAltavilla Vicentina
VIArcugnano
VIArzignano
VIAsiago
VIBarbarano Vicentino
VIBolzano Vicentino
VIBreganze
VIBrendola
VIBrogliano
VICaldogno
VICaltrano
VICalvene
VICampiglia dei Berici
VICarrè
VICastelgomberto
VIChiampo
VICornedo Vicentino
VICostabissara
VICreazzo
VICrespadoro
VIDueville
VIEnego
VIFara Vicentino
VIGambellara
VIGambugliano
VIGrisignano di Zocco
VIIsola Vicentina
VILongare
VILonigo
VILusiana
VIMalo
VIMarostica
VIMason Vicentino
VIMolvena
VIMonte di Malo
VIMontebello Vicentino
VIMontecchio Maggiore
VIMontegalda
VIMontegaldella
VIMonteviale
VIMontorso Vicentino
VIMossano
VINanto
VINogarole Vicentino
VINoventa Vicentina
VIOrgiano
VIPianezze
VIPosina
VIPozzoleone
VIQuinto Vicentino
VIRomano d’Ezzelino
VISalcedo
VISan Vito di Leguzzano
VISandrigo
VISarcedo
VISarego
VISossano
VISovizzo
VITorrebelvicino
VITorri di Quartesolo
VITrissino
VIValli del Pasubio
VIVicenza
VIVillaga
VIVillaverla
VRAngiari
VRArcole
VRBadia Calavena
VRBevilacqua
VRBrentino Belluno
VRBrenzone
VRCaprino Veronese
VRCastagnaro
VRCastel d’Azzano
VRCazzano di Tramigna
VRCologna Veneta
VRFumane
VRGazzo Veronese
VRGrezzana
VRIsola Rizza
VRMinerbe
VRMontecchia di Crosara
VRNegrar
VRNogara
VRPovegliano Veronese
VRRoncà
VRRoverchiara
VRRoverè Veronese
VRSan Giovanni Ilarione
VRSan Martino Buon Albergo
VRSan Mauro di Saline
VRSan Pietro di Morubio
VRSoave
VRTerrazzo
VRTregnago
VRValeggio sul Mincio
VRVelo Veronese
VRVestenanova
VRVillafranca di Verona
VRZimella