• C. 4373-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 5 aprile 2017); MAESTRI Patrizia, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.4373 [Decreto abolizione voucher] Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti


Frontespizio Pareri
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4373-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti
Presentato il 17 marzo 2017
(Relatrice per la maggioranza: PATRIZIA MAESTRI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) sul disegno di legge n. 4373.
La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), il 5 aprile 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 4373.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 4373 e rilevato che:

          sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

              il provvedimento – che si compone di 2 articoli di natura sostanziale – tratta due distinti argomenti in materia lavoristica che trovano corrispondenza nel titolo e nel preambolo e che costituiscono oggetto di due consultazioni referendarie già indette per il prossimo 28 maggio;

          sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente e dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

              il decreto-legge, che interviene in maniera testuale sulla normativa vigente, all'articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

              il medesimo articolo 1, al successivo comma 2, dispone che «i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017». A tale proposito, con comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017, è stato chiarito che «l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto»;

              sempre sul piano dei rapporti con l'ordinamento vigente, l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il babysitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016), ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio; poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente decreto-legge, ne andrebbe verificata l'applicabilità a seguito dell'abrogazione della disciplina in questione; infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

              al fine di chiarire l'ultrattività in via transitoria delle disposizioni abrogate (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015)

per consentire l'utilizzazione fino al 31 dicembre 2017 dei voucher richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, si provveda ad integrare i contenuti della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, inserendovi quanto precisato nel comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 marzo 2017 riportato in premessa;

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

              si dovrebbero verificare gli effetti dell'abrogazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 sull'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il babysitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232/2016).


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo del disegno di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;

          preso atto che l'articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (cosiddetti voucher), attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

          rilevato che l'articolo 2 modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003) in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, eliminando la possibilità, per i contratti collettivi, di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e

appaltatore (lettera a)) ed eliminando il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore (lettera b));

          ricordato che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della richiamata normativa vigente in materia di lavoro accessorio e per l'abrogazione delle citate disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti;

          osservato che le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei voucher richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017);

          rilevato che tale articolo 1, comma 2, nel prevedere che i buoni già richiesti potranno essere utilizzati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2017, non specifica quale sia la disciplina da applicare in tale periodo transitorio;

          rilevato, in proposito, che, nella seduta del 29 marzo 2017, presso la Commissione di merito, il rappresentante del Governo ha chiarito che l'utilizzo dei voucher già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo è regolato dalle disposizioni oggetto di abrogazione,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la disciplina da applicare per l'utilizzo dei buoni nel periodo transitorio è la medesima prevista dalle disposizioni oggetto di abrogazione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

      La V Commissione,

          esaminato il progetto di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, recante Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il regime contributivo meno agevolato, previsto per le altre forme contrattuali che possono essere utilizzate in luogo del lavoro accessorio, assicura una sufficiente garanzia in merito alla neutralità finanziaria dell'effetto di sostituzione tra le entrate collegate alla configurazione dell'istituto dei voucher prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e quelle derivanti dalla sostituzione, anche parziale, con altre tipologie di contratti per le quali sono previste aliquote contributive più elevate,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25/2017, recante: Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro

accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (C. 4373 Governo);

          considerato che l'articolo 1, comma 1, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

          osservato che l'articolo 1, al comma 2, dispone che «i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017»; ricordato a questo proposito che il comunicato stampa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 marzo 2017, ha chiarito che «l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto»;

          ricordato in particolare che i voucher per il babysitting sono stati introdotti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2014, il quale ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting sia erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio, richiamando espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015 abrogato dal presente decreto-legge,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) al fine di chiarire l'ultrattività delle disposizioni abrogate dal presente decreto-legge (articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che consenta l'utilizzo fino al 31 dicembre 2017 dei voucher già emessi, in attesa di una nuova disciplina della materia;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le modalità per la corresponsione dei voucher riguardanti l'acquisto di servizi di babysitting, istituto disciplinato in via sperimentale dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente prorogato nel tempo, per non ingenerare preoccupazioni nelle famiglie che utilizzano tale strumento.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4373 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo

2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

          evidenziato che lo scorso 30 marzo l'INPS ha emesso un comunicato con il quale ha chiarito, a seguito di consultazioni con i dicasteri interessati, che potrà continuare ad emettere i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012;

          auspicato, in generale, che si possa individuare una soluzione alternativa per quanto riguarda lo svolgimento di attività di collaborazione saltuaria essenziali per l'assistenza alle famiglie in cui vivono persone bisognose di particolari attenzioni quali bambini, disabili ed anziani, a seguito dell'abolizione dello strumento dei voucher,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4373 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;

          preso atto che l'articolo 1, nel disporre, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, prevede, al comma 2, un regime transitorio per i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (ossia al 17 marzo 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;

          valutata favorevolmente la norma transitoria in oggetto;

          rilevata tuttavia la necessità che tale norma sia integrata allo scopo di esplicitare che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, sia effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione;

          ricordato, in via generale, che l'istituto del lavoro accessorio era stato disciplinato al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve

periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero;

          rammentato altresì che, con specifico riferimento al settore agricolo, l'istituto trovava una specifica declinazione e che, in particolare, in base all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, esso si applicava alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, nonché alle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ossia le aziende con volume di affari non superiore a 7.000 euro);

          richiamati i dati INPS relativi al numero dei voucher venduti in agricoltura, dai quali emerge che, seppur il rapporto tra tale numero e il totale dei voucher venduti si è andato riducendo nel corso degli anni, in termini assoluti, il numero dei voucher venduti in agricoltura risulta invece incrementato;

          vista conclusivamente la necessità che vengano introdotti nell'ordinamento nuovi istituti che consentano comunque il ricorso a forme di lavoro accessorio allo scopo di disciplinare, anche dal punto di vista previdenziale, le prestazioni regolamentate dalle disposizioni abrogate e ricordato che questa esigenza è particolarmente avvertita nel settore primario ove molteplici sono le attività agricole di carattere stagionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione transitoria contenuta all'articolo 1, comma 2, allo scopo di esplicitare che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti al 17 marzo 2017, sia effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione.