• Testo DDL 2729

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Atto a cui si riferisce:
S.2729 Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2729
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, DI GIACOMO, BERGER, LAI, CONTE e SPOSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2017

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di omicidio stradale
e di lesioni personali stradali gravi o gravissime

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende proporre alcune modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, recante: «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», agli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale e agli articoli 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (Arresto facoltativo in flagranza) del codice di procedura penale.

La recente legge n. 41 del 2016 ha introdotto il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali nel codice penale rispettivamente agli articoli 589-bis e 590-bis.

Pur condividendo l'obiettivo principale di questa legge che è quello di punire con più severità i soggetti che si mettono alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope o ancora che seguano comportamenti da pirata della strada e che cagionano per colpa la morte o la lesione personale grave o gravissima di una più persone, si ritiene che l'applicazione delle disposizioni previste da tale legge sia di fatto troppo rigida nei confronti di quegli automobilisti sobri, che non fanno uso di sostanze stupefacenti a cui capita, per un caso disgraziato di provocare un incidente stradale. La legge n. 41 del 2016, infatti, ha introdotto pene e sanzioni severe che si applicano anche nel caso in cui il conducente non abbia bevuto, non sia drogato e stesse guidando con prudenza.

A tale proposito si osserva che non sempre gli incidenti sono la conseguenza di una grave imprudenza o di una guida alterata da alcol o droghe.

Fatalità, distrazione, imperizia, a volte è lo stesso comportamento del danneggiato la causa principale del sinistro. Ci sono, per esempio, pedoni che attraversano la strada con l'occhio fisso sullo smartphone, senza guardare se l'auto che sta arrivando sia in grado di fermarsi in tempo; oppure dei ciclisti che improvvisamente scartano a sinistra per evitare una buca o un tombino. Ci sono poi fenomeni come la pioggia, il gelo, la neve che sono all'origine di incidenti anche gravi, così come un malore improvviso e imprevedibile di chi guida. Anche in questi casi l'automobilista o il motociclista investitore, in base a quanto dispone la legge n. 41 del 2016, saranno assoggettati alle pene e alle sanzioni severe previste.

L'uomo non è una macchina perfetta: a chi non è capitato di guidare in preda a uno stato d'ansia o di depressione o sotto l'effetto di un medicinale contro il mal di denti o il mal di testa?

Eppure se un normale cittadino che non sia mai stato protagonista di incidenti, che abbia sempre rispettato le norme del codice della strada e che non abbia fatto uso di alcool o droghe, provoca involontariamente un incidente che causi un ferito con prognosi superiore a quaranta giorni, oltre a dover affrontare un processo penale, si vedrà applicata in modo automatico la revoca della patente per cinque anni.

Questa misura applicata in modo indiscriminato è causa di veri e propri drammi perché l'auto a volte è il mezzo del proprio lavoro o è indispensabile per recarsi al lavoro, per portare un malato in ospedale, per condurre i figli a scuola, eccetera Sono migliaia le persone che si trovano in questa situazione assurda con perdita del lavoro per mancanza della patente e, di conseguenza, famiglie senza più un reddito.

In casi come questi la legge perde il nobile motivo per cui è stata promulgata e diventa una abnorme punizione anche per quei cittadini che non si mettono alla guida ubriachi o drogati.

Il presente disegno di legge intende quindi alleggerire per i casi sopra citati le pene e le sanzioni oggi previste, apportando modifiche agli articoli 189 e 222 del nuovo codice della strada.

In particolare si intende estendere al caso di omicidio stradale colposo le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 189 del nuovo codice della strada, nel senso che il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo non sia soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

Inoltre il disegno di legge interviene anche sulle sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 222 escludendo la revoca della patente per i reati di lesioni personali colpose.

L'articolo 3 del disegno di legge interviene su alcuni articoli del codice penale, in particolare intende modificare i commi dell'articolo 589-bis in materia di omicidio colposo e dell'articolo 590-bis in materia di lesioni personali stradali gravi o gravissime al fine di evitare interpretazioni distorsive e per limitare la responsabilità del conducente qualora l'omicidio stradale o le lesioni gravi o gravissime siano inequivocabilmente attribuibili alla condotta della vittima.

Il primo comma dell'articolo 589-bis del codice penale recita: «Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito ... omissis.» Tale formulazione ricomprende anche la condotta caratterizzata da colpa generica, ed è quindi possibile che il giudice dia una interpretazione letterale e restrittiva della norma. Pertanto, qualora si verificasse la fattispecie sopra citata sarà più corretto dire «a causa» della violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale piuttosto che «con violazione» delle norme sulla disciplina della circolazione stradale includendo questa dizione una qualunque norma del codice della strada. Le modifiche che si propongono alle lettere a) dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del disegno di legge intendono proprio eliminare ogni ambiguità.

Anche le lettere b) dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono volte a dirimere dubbi interpretativi in relazione all'ipotesi aggravante della guida senza patente prevista sia al sesto comma dell'articolo 589-bis sia al sesto comma dell'articolo 590-bis del codice penale.

Guidare senza patente nel senso che non si è mai conseguita la patente di guida? O nel senso che la patente di guida ce l'ho ma sfortunatamente l'ho lasciata a casa proprio il giorno dell'incidente?

La modifica proposta va nel senso che l'aggravante si applica solo a coloro che non hanno mai conseguito la patente di guida.

Le modifiche che si propongono con l'articolo 4 del disegno di legge incidono sugli articoli 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) e 381 (Arresto facoltativo in flagranza) del codice di procedura penale. L'articolo 380 citato, in cui l'omicidio stradale colposo è stato inserito, prevede la misura dell'arresto obbligatorio in flagranza di chi abbia commesso un delitto non colposo, consumato o tentato. Perchè inserire l'omicidio stradale colposo tra le fattispecie di delitti non colposi elencati dall'articolo 380? Una svista? La previsione è stata quindi inserita nell'articolo 381 del codice di procedura penale che prevede l'arresto facoltativo in flagranza per i delitti colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 189 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 8 dell'articolo 189 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «delitto di» sono inserite le seguenti: «omicidio stradale colposo o di».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 222 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 222 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, quarto periodo, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui all'articolo 589-bis e 590-bis, secondo, terzo e quinto comma del codice penale».

b) al comma 3-ter, le parole: «per i reati di cui all'articolo 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui all'articolo 589-bis, primo comma, e 590-bis, secondo, terzo e quinto comma del codice penale».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale)

1. All'articolo 589-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a causa della violazione»;

b) al sesto comma, le parole: «non munita di» sono sostituite dalle seguenti: «che non ha mai conseguito la».

2. All'articolo 590-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a causa della violazione»;

b) al sesto comma, le parole: «non munita di» sono sostituite dalle seguenti: «che non ha mai conseguito la».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale)

1. Al comma 2, dell'articolo 380 del codice di procedura penale, la lettera m-quater) è abrogata.

2. Al comma 2, dell'articolo 381 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera m-quater), è inserita la seguente:

«m-quater.1. delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo, terzo e quinto comma, del codice penale»;

b) alla lettera m-quinquies), le parole: «gravi o» sono soppresse.