• C. 2256 EPUB Proposta di legge trasmessa dal Senato il 1° aprile 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2256 [Ddl Enti Locali & Regioni] Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali


Frontespizio Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2256


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 27 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1322)
d'iniziativa dei senatori
ZANDA, SACCONI, SUSTA, ROMANO, ZELLER, MARIO FERRARA, DE PETRIS, GASPARRI, AZZOLLINI, MARTINI, MATURANI, LEPRI, TONINI, RITA GHEDINI, D'ADDA, MANASSERO, RUSSO, VALENTINI, PEGORER, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, CHIAVAROLI, D'ALÌ, FRAVEZZI, LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, MILO, SCAVONE, URAS, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, FINOCCHIARO, RANUCCI, CASSON, PEZZOPANE, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, VACCARI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, FILIPPIN, PUPPATO, LO MORO, MINNITI, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, ELENA FERRARA, FISSORE, FORNARO, MAURO MARIA MARINO, BIANCO, LUMIA, ORRÙ, PADUA, CAPACCHIONE, CUOMO, SAGGESE, SOLLO, BUBBICO, FATTORINI, MARGIOTTA, LATORRE, TOMASELLI, ALBANO, CANTINI, GRANAIOLA, LUCHERINI, SCALIA, SPILABOTTE
Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 1 aprile 2014
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore).

      1. All'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore»;

          b) al comma 7-bis, il quarto periodo è soppresso.

Art. 2.
(Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali).

      1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:
      «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato nell'albo pretorio on line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

          a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

          b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

      2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
      3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
      4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria).

      1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro

per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.
      3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
      4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.
Art. 4.
(Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario).

      1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
      2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).


      3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, integrato con le risorse di cui al comma 6.
      4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
      5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione, con comunicato del direttore generale del Tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
      6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell'anno 2013, e, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.
      7. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 17-sexies è abrogato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
      9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 5.
(Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche).

      1. Le fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato

a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Tale personale artistico deve essere stabilizzato in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nell'ambito delle risorse ivi previste.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni).

      1. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
      «1-quater. Ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.
      1-quinquies. All'onere derivante dal comma 1-quater, pari a euro 670.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.
(Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti:

«aziende sanitarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo»;

          b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, in base alla data della deliberazione di impegno».

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori).

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
      «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola

minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali».

      2. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 1 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa).

      1. Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione

degli sprechi e delle inefficienze; intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
      2. In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.
      3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 15 sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa di cui al comma 2 del presente articolo possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse dei predetti fondi aventi carattere di certezza e stabilità.
      4. Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui al presente articolo devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.
      5. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» e trasmettono alla Corte dei conti le informazioni relative ai risultati conseguiti.
Art. 10.
(Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare).

      1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui al comma 1, lettera e.5), dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati legittimamente e in conformità alla concessione, fino alla scadenza della concessione stessa così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, senza necessità di nuova istanza, assicurando il pagamento dei relativi canoni concessori dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

Art. 11.
(Misure per la regione Sardegna).

      1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2013, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
      2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subìto danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
      4. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale del novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
      5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1 gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
      6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
      7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
      8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
      9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
      10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 122 del 20 novembre 2013 verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
Art. 12.
(Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna).

      1. L'importo di euro 5.836.996,99, già destinato all'attività di bonifica della darsena dell’ex arsenale militare nell'isola della Maddalena, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferito alla regione Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).

      1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
      «8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia

o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al presente comma è disposto, conformemente al decreto di cui al periodo precedente, con apposita delibera dell'Agenzia»;

          b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
      «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012).

      1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,

la restituzione del debito per quota capitale al 1 gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.
      2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.
      3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 15.
(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente comma, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre

1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spettano ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16.
(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 91, le parole da: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

          b) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014; quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

          c) al comma 550 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità»;

          d) al comma 573, la parola: «comunale» è soppressa;

          e) il comma 624 è sostituito dal seguente:
      «624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014, di cui ai commi 620 e 623, si intendono riferiti al 31 maggio 2014 e al 15 giugno 2014».

      2. L'applicazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differita al 30 aprile 2014.

Art. 17.
(Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione).

      1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:
      «Art. 2-bis. – (Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione). – 1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello

Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano».
Art. 18.
(Salvaguardia degli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti).

      1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, e 30 dicembre 2013, n. 151, non convertite in legge.