• Testo approvato 1401 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.1401 [Decreto Rientro Capitali all'Estero] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1401

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 marzo 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2014, N. 4

L’articolo 1 è soppresso.

All’articolo 2:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro"».

All’articolo 3:

alla rubrica, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,»;

al comma 1, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all’allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, alinea:

dopo le parole: «alla data del 17 gennaio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all’allegato 1-bis,», le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «31 luglio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «Albereto» è sostituita dalla seguente: «Albareto», dopo le parole: «La Rocca e Navicello,» sono inserite le seguenti: «nonché per i territori dei comuni di cui all’allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,», dopo le parole: «l’inagibilità» sono inserite le seguenti: «, anche temporanea,» e le parole: «, verificata dall’autorità comunale» sono sostituite dalle seguenti: «o dei terreni agricoli»;

al secondo periodo, dopo le parole: «L’autorità comunale» sono inserite le seguenti: «, verificato il nesso di causalità tra l’evento e la dichiarazione del contribuente,»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall’attività di monitoraggio mediante l’utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «dall’evento alluvionale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi alluvionali»;

al secondo periodo, le parole: «Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono» e le parole: «si avvale dell’Agenzia Regionale di Prevenzione e l’Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale»;

al terzo periodo, le parole: «il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono»;

al comma 7, le parole: «dell’O.P.C.M. n. 3536/2003» sono sostituite dalle seguenti: «dell’O.P.C.M. n. 3536/2006».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). -- 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l’Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall’attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell’ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

All’articolo 4, comma 1:

l’alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l’anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l’anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quanto a 9 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

Dopo l’allegato 1 è aggiunto il seguente:

«Allegato 1-bis

(Articolo 3, comma 1-bis)

Eventi atmosferici nella regione Veneto
dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014
Elenco dei comuni
PROVINCIAComune
BLAgordo
BLAlano di Piave
BLAlleghe
BLAuronzo di Cadore
BLBelluno
BLBorca di Cadore
BLCalalzo di Cadore
BLCanale d’Agordo
BLCastellavazzo
BLCencenighe Agordino
BLChies d’Alpago
BLCibiana di Cadore
BLColle Santa Lucia
BLComelico Superiore
BLCortina d’Ampezzo
BLDanta di Cadore
BLDomegge di Cadore
BLFalcade
BLFarra d’Alpago
BLFeltre
BLForno di Zoldo
BLGosaldo
BLLa Valle Agordina
BLLamon
BLLentiai
BLLimana
BLLivinallongo del Col di Lana
BLLongarone
BLLorenzago di Cadore
BLLozzo di Cadore
BLMel
BLOspitale di Cadore
BLPedavena
BLPerarolo di Cadore
BLPieve d’Alpago
BLPieve di Cadore
BLPonte nelle Alpi
BLPuos d’Alpago
BLRivamonte Agordino
BLRocca Pietore
BLSan Nicolò di Comelico
BLSan Pietro di Cadore
BLSan Tomaso Agordino
BLSan Vito di Cadore
BLSanto Stefano di Cadore
BLSappada
BLSelva di Cadore
BLSeren del Grappa
BLSovramonte
BLTaibon Agordino
BLTambre
BLTrichiana
BLVallada Agordina
BLValle di Cadore
BLVigo di Cadore
BLVodo di Cadore
BLVoltago Agordino
BLZoldo Alto
BLZoppè di Cadore
PDAbano Terme
PDAgna
PDAnguillara Veneta
PDArquà Petrarca
PDBaone
PDBarbona
PDBattaglia Terme
PDBoara Pisani
PDBovolenta
PDCadoneghe
PDCampodarsego
PDCarmignano di Brenta
PDCasale di Scodosia
PDCervarese Santa Croce
PDCinto Euganeo
PDCittadella
PDCodevigo
PDEste
PDFontaniva
PDGalzignano Terme
PDGazzo
PDGrantorto
PDGranze
PDLimena
PDLozzo Atestino
PDMaserà di Padova
PDMasi
PDMegliadino San Fidenzio
PDMegliadino San Vitale
PDMerlara
PDMonselice
PDMontagnana
PDMontegrotto Terme
PDPadova
PDPernumia
PDPiacenza d’Adige
PDPiazzola sul Brenta
PDPonso
PDPontelongo
PDPozzonovo
PDRovolon
PDRubano
PDSaccolongo
PDSan Giorgio delle Pertiche
PDSan Martino di Lupari
PDSan Pietro Viminario
PDSanta Giustina in Colle
PDSanta Margherita d’Adige
PDSant’Urbano
PDSelvazzano Dentro
PDTeolo
PDTombolo
PDTorreglia
PDUrbana
PDVeggiano
PDVescovana
PDVighizzolo d’Este
PDVigodarzere
PDVilla Estense
PDVillafranca Padovana
PDVo’
ROAdria
ROAriano nel Polesine
ROBagnolo di Po
ROBergantino
ROCastelguglielmo
ROCeregnano
ROCorbola
ROFicarolo
ROGavello
ROGiacciano con Baruchella
ROLoreo
ROMelara
ROPorto Tolle
RORosolina
ROSan Bellino
ROStienta
ROTaglio di Po
ROTrecenta
TVArcade
TVAsolo
TVBorso del Grappa
TVBreda di Piave
TVCaerano di San Marco
TVCappella Maggiore
TVCarbonera
TVCasale sul Sile
TVCastelfranco Veneto
TVCavaso del Tomba
TVCessalto
TVCimadolmo
TVCison di Valmarino
TVCodognè
TVColle Umberto
TVConegliano
TVFarra di Soligo
TVFollina
TVFontanelle
TVFregona
TVGodega di Sant’Urbano
TVGorgo al Monticano
TVIstrana
TVMansuè
TVMareno di Piave
TVMaser
TVMaserada sul Piave
TVMeduna di Livenza
TVMorgano
TVMoriago della Battaglia
TVMotta di Livenza
TVNervesa della Battaglia
TVOderzo
TVOrsago
TVPaderno del Grappa
TVPaese
TVPieve di Soligo
TVPonzano Veneto
TVPortobuffolè
TVPossagno
TVPreganziol
TVRefrontolo
TVResana
TVRoncade
TVSan Fior
TVSan Pietro di Feletto
TVSan Polo Di Piave
TVSan Vendemiano
TVSan Zanone degli Ezzelini
TVSanta Lucia di Piave
TVSarmede
TVSernaglia della Battaglia
TVSilea
TVSusegana
TVTarzo
TVTrevignano
TVValdobbiadene
TVVazzola
TVVidor
TVVillorba
TVVittorio Veneto
TVVolpago del Montello
VEAnnone Veneto
VECampolongo Maggiore
VECaorle
VECavarzere
VECeggia
VEChioggia
VECinto Caomaggiore
VEConcordia Sagittaria
VEEraclea
VEFossalta di Piave
VEFossò
VEGruaro
VEJesolo
VEMeolo
VEMira
VEMusile di Piave
VEPortogruaro
VEQuarto d’Altino
VESalzano
VESan Donà di Piave
VESan Michele al Tagliamento
VESanta Maria di Sala
VESanto Stino di Livenza
VEScorzè
VETorre di Mosto
VEVenezia
VIAgugliaro
VIAlbettone
VIAltavilla Vicentina
VIArcugnano
VIArzignano
VIAsiago
VIBarbarano Vicentino
VIBolzano Vicentino
VIBreganze
VIBrendola
VIBrogliano
VICaldogno
VICaltrano
VICalvene
VICampiglia dei Berici
VICarrè
VICastelgomberto
VIChiampo
VICornedo Vicentino
VICostabissara
VICreazzo
VICrespadoro
VIDueville
VIEnego
VIFara Vicentino
VIGambellara
VIGambugliano
VIGrisignano di Zocco
VIIsola Vicentina
VILongare
VILonigo
VILusiana
VIMalo
VIMarostica
VIMason Vicentino
VIMolvena
VIMonte di Malo
VIMontebello Vicentino
VIMontecchio Maggiore
VIMontegalda
VIMontegaldella
VIMonteviale
VIMontorso Vicentino
VIMossano
VINanto
VINogarole Vicentino
VINoventa Vicentina
VIOrgiano
VIPianezze
VIPosina
VIPozzoleone
VIQuinto Vicentino
VIRomano d’Ezzelino
VISalcedo
VISan Vito di Leguzzano
VISandrigo
VISarcedo
VISarego
VISossano
VISovizzo
VITorrebelvicino
VITorri di Quartesolo
VITrissino
VIValli del Pasubio
VIVicenza
VIVillaga
VIVillaverla
VRAngiari
VRArcole
VRBadia Calavena
VRBevilacqua
VRBrentino Belluno
VRBrenzone
VRCaprino Veronese
VRCastagnaro
VRCastel d’Azzano
VRCazzano di Tramigna
VRCologna Veneta
VRFumane
VRGazzo Veronese
VRGrezzana
VRIsola Rizza
VRMinerbe
VRMontecchia di Crosara
VRNegrar
VRNogara
VRPovegliano Veronese
VRRoncà
VRRoverchiara
VRRoverè Veronese
VRSan Giovanni Ilarione
VRSan Martino Buon Albergo
VRSan Mauro di Saline
VRSan Pietro di Morubio
VRSoave
VRTerrazzo
VRTregnago
VRValeggio sul Mincio
VRVelo Veronese
VRVestenanova
VRVillafranca di Verona
VRZimella

».

Al titolo:

le parole: «urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni» sono soppresse.