• Testo DDL 1430

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1430 [Decreto Servizio Scolastico] Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1430
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca (GIANNINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2014

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,
recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento
del servizio scolastico

Onorevoli Senatori. -- Il decreto-legge in esame prevede una pluralità di misure urgenti unificate dalla comune finalità di garantire la continuità del servizio scolastico in relazione a disfunzioni organizzative ed amministrative ed a contenziosi giurisdizionali che rischiano di incidervi negativamente, anche con riferimento al regolare svolgimento dell'anno scolastico.

In particolare, l'articolo 1 si rende necessario e urgente al fine di garantire, nell'immediato, il regolare completamento dell'anno scolastico a seguito del totale o parziale annullamento giurisdizionale del concorso indetto con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, per il reclutamento di 2.386 dirigenti scolastici.

Infatti, il giudice amministrativo ha in più casi annullato la procedura concorsuale che si è svolta su base regionale e ciò potrebbe determinare gravi inconvenienti per la continuità delle attività scolastiche, in quanto nelle more della rinnovazione della procedura concorsuale i dirigenti già dichiarati vincitori nel concorso annullato dovrebbero essere rimossi dalle funzioni dirigenziali ormai in corso di svolgimento, per essere assegnati in soprannumero agli istituti di provenienza, determinando la necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze ed ostacolando una razionale programmazione dei trasferimenti di docenti per l'anno scolastico successivo.

In particolare, il TAR dell’Abruzzo ha disposto l'annullamento della graduatoria dei vincitori, ma finora, stante l'appello proposto dall'amministrazione, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza.

In Lombardia il Consiglio di Stato ha disposto, con sentenza, la ricorrezione degli elaborati ad opera di una diversa commissione esaminatrice, che ha già proceduto all'approvazione della nuova graduatoria.

Il TAR del Molise ha sospeso la procedura concorsuale nella fase conclusiva, ma l'amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Il TAR ha, invece, respinto i ricorsi amministrativi concernenti le graduatorie regionali approvate in Calabria e Campania.

Il decreto si applica, altresì, al concorso per 112 posti della regione Toscana, sul quale è intervenuta una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 991 del 2014, che ha annullato in parte la procedura concorsuale, con possibili rischi per la regolare conclusione dell'anno scolastico per circa un terzo delle scuole toscane (112 scuole su 483).

Fermo restando il rispetto delle sentenze adottate dal giudice amministrativo, la norma in esame intende, quindi, assicurare che, in Toscana e nelle altre regioni interessate da analoghi contenziosi, i dirigenti scolastici già nominati continuino ad esercitare medio tempore le funzioni alle quali sono stati preposti nelle sedi di rispettiva assegnazione fino all'avvenuta rinnovazione e completamento delle procedure concorsuali.

Al contempo, la norma intende garantire, anche alla luce del principio di continuità amministrativa, la conservazione degli effetti prodotti dagli atti posti in essere dai medesimi dirigenti scolastici nell'espletamento degli incarichi conferiti.

Il Ministero sta procedendo, intanto, sulla base di un crono programma, alla rapida predisposizione di tutti gli atti per la rinnovazione delle procedure concorsuali secondo le modalità indicate dai giudici amministrativi, in modo tale che già dall'inizio dell'anno scolastico sia assicurata alle scuole interessate l'assegnazione dei dirigenti scolastici che risulteranno vincitori, senza aggravio per la continuità didattica e amministrativa.

L'articolo 2 intende consentire alle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non è attiva la convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari di acquistare gli stessi dai raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Infatti, in Campania e in Sicilia non sono state ancora attivate le convenzioni e al momento non è individuabile un aggiudicatario definitivo.

Da qui l'esigenza, al fine di consentire i servizi di pulizia e di conseguenza il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso nelle scuole interessate, di ricorrere, in via temporanea, ai raggruppamenti e imprese attualmente fornitrici. Diversamente, in assenza della norma (considerato che prima l'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e poi l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione, hanno previsto la proroga dei contratti di pulizia in essere rispettivamente al 28 febbraio e poi al 31 marzo 2014), dal 1º aprile 2014 le istituzioni scolastiche site nei territori in cui non è attiva la convenzione Consip dovrebbero individuare un loro contraente tale da assicurare comunque un livello di efficienza paragonabile a quello tipico dei contratti Consip, ma il ridottissimo tempo a disposizione non consente l'espletamento di alcuna delle procedure previste dal decreto legislativo n. 163 del 2006. La norma prevede, quindi, di acquisire i servizi dai raggruppamenti e imprese che già li forniscono alle medesime istituzioni, nelle more dell'attivazione della convenzione e comunque fino a non oltre il 31 agosto, purché a condizioni economiche e tecniche non peggiorative rispetto a quelle della convenzione.

Relazione tecnica

DDL1430-10.png

Analisi tecnico-normativa

DDL1430-05.png DDL1430-06.png DDL1430-07.png DDL1430-08.png DDL1430-09.png

Analisi di impatto della regolamentazione AIR

DDL1430-01.png DDL1430-02.png DDL1430-03.png DDL1430-04.png

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 2014.

Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità di adottare misure d'urgenza volte a garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico sull'intero territorio nazionale;

Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della rinnovazione e del completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -- 4ª serie speciale -- n. 56 del 15 luglio 2011, disposizioni finalizzate a consentire la continuità dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, in via transitoria e nelle sedi di assegnazione, dai soggetti già dichiarati vincitori delle medesime procedure concorsuali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disposizioni urgenti per il corretto svolgimento dell'attività scolastica)

1. Al fine di garantire l'esercizio della funzione dirigenziale a seguito di annullamento giurisdizionale della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -- 4ª serie speciale -- n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a svolgere le proprie funzioni, in via transitoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di puliziae ausiliari nelle scuole)

1. Al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1º aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2014.

NAPOLITANO

Renzi -- Giannini

Visto, il Guardasigilli: Orlando