• Testo approvato 1518 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.1518 [Decreto Alluvione & Terremoto Emilia-Romagna] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1518

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 25 giugno 2014, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2014, N. 74

All’articolo 1:

al comma 1:

le parole: «nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013, n. 83,» sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando l’ammontare delle risorse disponibili specificato al comma 5, tutte le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 nel territorio della regione Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 2013, nonché ai territori dei comuni già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 delle province di Bologna e di Modena colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti nel presente articolo relativi ai comuni e alla provincia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 si intendono estesi anche ai comuni e alle province di cui al presente comma»;

al comma 2, dopo le parole: «dello stato di emergenza» sono inserite le seguenti: «relativo alla situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012»;

al comma 3, dopo le parole: «nonché dell’amministrazione della regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti: «oltre che del personale acquisito ai sensi del comma 8 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 14 dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano anche negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni"»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «al Presidente della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle province di Bologna e di Modena»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati»;

al comma 5, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, che hanno entrambi interessato il territorio della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1» e le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 160 milioni nell’anno 2014 e 50 milioni nell’anno 2015»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui al presente articolo possono accedere ai benefìci previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole: «Commissario delegato per gli eventi sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario delegato ai sensi del comma 1», la parola: «stabiliti» è sostituita dalla seguente: «stabilite,», dopo le parole: «delle attività economiche,» sono inserite le seguenti: «con particolare riguardo alle imprese agricole,» e dopo le parole: «ai fini dell’armonizzazione dei comportamenti amministrativi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi all’erogazione dei contributi,»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero nei comuni di cui all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario".

7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d’intesa con l’Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l’attuazione del presente comma»;

al comma 8, dopo le parole: «autorizza, altresì, la concessione di contributi» sono inserite le seguenti: «, previa individuazione delle priorità degli interventi e delle modalità per la concessione dei contributi stessi,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono essere subordinati all’esistenza di un piano per la messa in sicurezza idraulica dell’opera»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Per l’anno 2014 è disposta l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni di cui al presente articolo, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni»;

al comma 9, dopo le parole: «versate e disponibili sulla contabilità speciale» sono inserite le seguenti: «intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna»;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini del calcolo dell’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro.

9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

9-quater. Il Presidente della regione Emilia-Romagna trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori finanziati ai sensi del presente articolo e sull’utilizzo delle risorse stanziate.

9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) all’articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonché alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale o operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, nonché nel territorio dei comuni delle province di Modena e di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, interessati da eccezionali eventi atmosferici associati a grandinate e trombe d’aria il 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, in esito alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla procedura definita dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

9-septies. All’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "ricevendone verificazione" sono inserite le seguenti: "ovvero trasmettendo successivamente alla denuncia all’autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subìto";

2) le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

b) al comma 1-bis, le parole: "di cui all’articolo 3, comma 10," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 3, commi 8, 8-bis e 10,".

9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede all’integrazione e alla modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014».

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Sostegno del reddito) -- 1. Al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziate dall’articolo 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, come ripartite ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75719 del 17 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013».

All’articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali» sono inserite le seguenti: «e quelle inutilizzate di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il comma 5-septies dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è sostituito dal seguente:

"5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze nonché di quelle versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell’esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell’esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all’entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

1-ter. I proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nell’esercizio finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

1-quater. Al fine di garantire l’immediatezza degli interventi di protezione civile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, all’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le parole: "per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate," sono inserite le seguenti: "per trasferimenti destinati ad assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni,".

1-quinquies. Ad integrazione delle risorse recate per le finalità previste dalla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dell’accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell’anno 2014, venga disposto il rientro nell’ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all’uopo istituite.

1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in tal modo, l’impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, assicurando, senza soluzione di continuità, l’efficienza e l’attività del sistema di allertamento nazionale di cui all’articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell’ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire il contributo di cui al comma 1-septies.

1-septies. Agli oneri conseguenti all’attuazione del comma 1-sexies relativamente all’esercizio finanziario 2014, valutati in 6 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all’uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Nel titolo, le parole: «colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche».