• Relazione 54-A/R

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Atto a cui si riferisce:
S.54 [Reato di Negazionismo] Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all'articolo 414 del codice penale"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 54-A/R

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatrice CAPACCHIONE)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2014

a seguito del rinvio in Commissione, annunciato nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del 12 febbraio 2014, del disegno di legge n. 54 e del relativo testo proposto dalla Commissione comunicato alla Presidenza il 22 ottobre 2013

(V. Stampato n. 54-A)

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

d’iniziativa dei senatori AMATI, MALAN, ZANDA, SCHIFANI, SUSTA, DE PETRIS, CRIMI, AIROLA, ALBERTI CASELLATI, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASSON, CASTALDI, CATALFO, CERONI, CHITI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CIRINNÀ, COMPAGNA, COTTI, CUCCA, D’ADDA, DE PIETRO, DE PIN, DI BIAGIO, DI GIORGI, DONNO, ENDRIZZI, Stefano ESPOSITO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FATTORI, FAVERO, FEDELI, FINOCCHIARO, FORNARO, FUCKSIA, GAETTI, GALIMBERTI, GAMBARO, GATTI, GENTILE, Rita GHEDINI, GIANNINI, GIARRUSSO, GIROTTO, GRANAIOLA, LANZILLOTTA, LEZZI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCIDI, LUMIA, MANASSERO, MANCUSO, MANGILI, MARAN, MARGIOTTA, Luigi MARINO, MARTELLI, MARTON, MATTESINI, MERLONI, MESSINA, MICHELONI, MINNITI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, ORELLANA, MUSSINI, PAGLIARI, PAGLINI, PEGORER, PEPE, PETROCELLI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLIA, PUPPATO, REPETTI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SANTANGELO, SCIASCIA, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, SPILABOTTE, TARQUINIO, TAVERNA, VACCARI, VACCIANO e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge giunge nuovamente all'attenzione dell'Assemblea dopo un complesso iter d'esame che ha visto dapprima il passaggio dalla sede deliberante a quella referente e successivamente, nel corso dell'esame in Aula, il rinvio in Commissione.

La Commissione ha proceduto all’elaborazione di un testo che fosse non solo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutela contro il negazionismo, ma anche in grado di salvaguardare le esigenze poste dalla libertà di espressione.

Il testo proposto all'Assemblea intende rispondere alle perplessità e criticità emerse nel dibattito e confermate nel corso delle audizioni svolte per l'istruttoria legislativa, in merito al rischio di introdurre un mero reato di opinione e alla possibile restrizione degli ambiti di ricerca storica.

La scelta originariamente seguita dalla Commissione, che aveva portato, nel primo esame in sede referente, a una radicale riscrittura del disegno di legge originario, è stata quindi rivista nel corso del nuovo esame.

È stata così abbandonata l'ipotesi di un inserimento nel codice penale, attraverso modifiche all'articolo 414, di un'ulteriore condotta consistente nella negazione e nella apologia dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra.

La Commissione ha, invece, ritenuto di approvare un emendamento interamente sostitutivo dell'unico articolo di cui è costituito il disegno di legge, con il quale si è inteso, da un lato, definire con maggiore precisione le condotte sottoposte ad incriminazione ai sensi della legge 13 ottobre 1975, n. 654, (la c.d. legge Reale), e dall'altro, rendere omogenea la risposta sanzionatoria ivi prevista con le pene riconducibili al reato di istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale.

Più nel dettaglio, il nuovo testo licenziato dalla Commissione, in primo luogo, modifica l'articolo 3 della citata legge Reale, circoscrivendo la rilevanza penale alle sole condotte istigatorie commesse pubblicamente e introducendo -- attraverso l'inserimento di un ulteriore comma, il 3-bis -- un aggravamento di pena nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondino «in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Al fine di assicurare una coerenza sistematica sul piano sanzionatorio, il disegno di legge riduce, poi, da cinque a tre anni il limite massimo di pena previsto, ai sensi dell'articolo 414, per chiunque pubblicamente istiga a commettere delitti.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa dei senatori Amati ed altri

Nuovo testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero, con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili».

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, numero 232».

2. All'articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».