• Testo DDL 667

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Atto a cui si riferisce:
S.667 Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
approvato con il nuovo titolo
"Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 667
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, CRIMI, AIROLA, ANITORI, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONITAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013

Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è volto all'abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

Tale disposizione, che trova la sua prima ratio nel codice Rocco del 1930, appare, specie nell'epoca delle comunicazioni informatiche e dello sviluppo della rete internet, eccessivamente limitativa della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione. Ciò anche in forza del fatto che, sulla base della consolidata giurisprudenza, l'ipotesi criminosa enunciata dal citato articolo 278 non richiede, per l'integrazione della fattispecie, il vilipendio, ma prevede semplicemente l'offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato. In altri termini, per la sussistenza del delitto previsto dall'articolo 278 non è richiesto un dolo caratterizzato da specifiche finalità, ma è sufficiente la mera volontà di compiere l'azione offensiva con la consapevolezza di arrecare ingiuria alla persona investita dalla carica di Capo dello Stato.

La formulazione vigente dell'articolo 278, dunque, rappresenta il retaggio di un sistema ordinamentale teso a contenere, limitandola, l'espressione della libera opinione, segnatamente di carattere politico, apparendo in sostanziale violazione dei princìpi base di un ordinamento democratico.

La nostra Carta costituzionale, ripudiando lo Stato autoritario, ha reso incompatibili le norme di diritto penale di stampo marcatamente fascista. Ed allora, nel solco di una evoluzione legislativa che tende ad abbandonare progressivamente l'uso di strumenti preventivo-repressivi diretti a sopprimere la libera manifestazione del pensiero ed il diritto alla critica anche politica, l'unica via ragionevole non può che essere quella dell'abrogazione dell'articolo 278.

Nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di espressione non può in alcun modo essere limitata o soppressa. Resta fermo che il diritto penale comune assicura comunque a qualsiasi cittadino idonei strumenti di tutela nel caso ritenga offeso il proprio onore o ritenga di essere vittima di ingiuria.

Va, peraltro, segnalato che ai sensi dell'articolo 313 del codice penale -- connesso al 278 c.p. -- per il reato in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica non può procedersi senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia, basata «su un giudizio di opportunità che implica la valutazione di ogni elemento del fatto anche in relazione alla personalità del suo autore» (Cassazione, 1958). Tale fase procedimentale caratterizza, ancor più sotto il profilo politico, il reato di cui all'articolo 278 in cui il potere esecutivo ha la facoltà di autorizzare l'autorità giudiziaria che ritenga di esercitare l'azione penale in tal senso.

I tempi appaiono dunque maturi per un deciso ripensamento e superamento dell'impostazione che caratterizza l'articolo 278 vigente. Del resto, lo stesso Presidente della Repubblica ha avuto occasione di affermare e ribadire come spetti, a quanti dispongono del potere di iniziativa legislativa, proporre l'abrogazione della suddetta disposizione del codice penale, riaffermando la sovranità del Parlamento in materia.

Per i motivi esposti nella presente relazione si auspica, dunque, un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 278del codice penale)

1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

(Ulteriori abrogazioni)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;

b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;

c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.