• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/03513 nel campo della gestione dei rifiuti, l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta a dare attuazione alle disposizioni contenute nelle seguenti direttive dell'Unione europea che...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03513presentato daMANNINO Claudiatesto diMercoledì 10 settembre 2014, seduta n. 287

MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
nel campo della gestione dei rifiuti, l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta a dare attuazione alle disposizioni contenute nelle seguenti direttive dell'Unione europea che regolano alcune parti della materia: la n. 75/442/CEE e successive modifiche, la n. 91/689/CE relativa alla gestione controllata dei rifiuti pericolosi, e la n. 1999/31/CE concernente la gestione delle discariche;
il Corpo forestale dello Stato, negli anni, ha condotto tre censimenti delle discariche abusive. Il primo è stato effettuato nel 1986, e ha riguardato 6.890 comuni italiani, evidenziando l'esistenza di 5.978 discariche abusive. Il secondo è stato redatto nel 1996, ha riguardato 6.802 comuni ed ha evidenziato l'esistenza di 5.422 discariche abusive. Il terzo, pubblicato il 22 ottobre del 2002 – a seguito della riforma della regolamentazione in materia di gestione dei rifiuti (decreto legislativo n. 22 del 1997) – ha identificato 4.866 discariche abusive, per una superficie totale di 19.017.157 metri quadrati, ed ha inoltre evidenziato l'esistenza di 1.765 discariche che non risultavano nei censimenti precedenti. L'ultimo rapporto del Corpo forestale dello Stato, inoltre, ha chiarito come 1.654 discariche abusive erano ancora in attività, e 3.212 sembravano essere invece non essere più utilizzate. Pur tuttavia, come sottolinea il suindicato studio, l'impatto ambientale delle discariche abusive non più utilizzate è ugualmente significativo, spesso perfino più impattante, di quello delle discariche in attività. Secondo tale rapporto, i risultati erano sicuramente sottostimati in quanto le competenze del Corpo forestale dello Stato coprono essenzialmente il territorio extra urbano, il che esclude le numerose discariche abusive localizzate in aree urbane; v’è da segnalare, infine, come 705 discariche riguardano rifiuti pericolosi;
la Commissione europea è venuta a conoscenza – in particolare attraverso il 3o censimento delle discariche abusive, tramite reclami, interrogazioni di parlamentari europei ed articoli di stampa – del funzionamento di un vasto numero di discariche abusive ed incontrollate in Italia. Motivi per cui la stessa Commissione, in data 11 luglio 2003, ha inviato all'Italia una costituzione di messa in mora, aprendo così una procedura di infrazione (2003-2077) contro il nostro Paese per la cattiva applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE e dell'articolo 14, lettere a)-c), della direttiva 1999/31/CE;
ad esito del ricorso proposto dalla Commissione Europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-135/05), il 26 aprile 2007, ha condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari ad adempiere agli obblighi ad essa incombenti: per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva in materia di rifiuti; affinché tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell'autorità competente; affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati; affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per l'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per l'autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie; affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l'autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano;
il 16 aprile 2013, la Commissione europea ha presentato un nuovo ricorso contro l'Italia (causa C-196/13) per non aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05. La Commissione ha chiesto alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di: a) versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a euro 256.819,2 per il ritardo nell'esecuzione della sentenza nella causa C-135/05 dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-135/05; b) versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a euro 28.089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-135/05 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa;
il 3 giugno del 2014, si è svolta la prima udienza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla causa C-196/13 per la pronuncia sulle discariche abusive;
nel corso della seconda udienza, tenutasi lo scorso 4 settembre, l'avvocato generale della Corte, Juliane Kokott – richiamando la sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250) del 26 aprile 2007 con la quale la Corte ha condannato il nostro Paese per violazioni delle direttive in materia di trattamento dei rifiuti – ha individuato tre tipi di violazioni:
a) l'utilizzazione di discariche illegali di rifiuti, in parte con l'abbandono di rifiuti pericolosi;
b) la mancata bonifica delle discariche illegali di rifiuti chiuse, contenenti in parte rifiuti pericolosi;
c) la mancanza di una nuova autorizzazione per le discariche di rifiuti rimaste in funzione ai sensi della direttiva discariche;
in merito alla prima violazione contestata (l'utilizzazione delle discariche illegali) l'Avvocato Generale ha precisato quanto segue:
1) in base agli elementi acquisiti dalla Corte, non è escluso il fatto che le discariche fossero ancora utilizzate, al momento della pronuncia della prima sentenza;
2) l'Italia si rifiuta espressamente di presentare osservazioni sul grado di esecuzione della stessa sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250) alla data indicata;
3) l'Italia ha anche omesso di contestare l'utilizzazione delle discariche alla scadenza del termine, e per quanto concerne le discariche Matera/Altamura Sgarrone e Reggio Calabria/Malderiti, è fondata l'accusa della Commissione, secondo la quale le stesse discariche illegali erano ancora utilizzate alla scadenza del termine impartito dalla Commissione;
per quanto concerne la seconda violazione (la mancata bonifica delle discariche illegali), l'Avvocato Generale ha precisato quanto segue:
1) la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della vecchia direttiva in materia di rifiuti – con la richiamata sentenza del 2007 – fa sorgere l'obbligo a carico dell'Italia di verificare la necessità di bonificare le discariche illegali di rifiuti e di realizzare le necessarie operazioni di bonifica;
2) la condanna per violazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva relativa ai rifiuti pericolosi – con la richiamata sentenza del 2007 – impone all'Italia degli obblighi aggiuntivi connessi alla presenza nei siti da bonificare degli stessi rifiuti pericolosi;
3) è nella facoltà della Commissione chiedere alla Corte di Giustizia di condannare uno Stato membro a causa di una generale prassi amministrativa che provoca una violazione ripetuta e prolungata del diritto dell'Unione, e che la stessa Corte – con la richiamata sentenza del 2007 – ha dichiarato espressamente, al punto 45, che l'Italia era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della normativa in materia di rifiuti, portando a sostegno di questa condanna, a titolo esemplificativo, la situazione riscontrata in determinate regioni;
per quanto concerne la terza violazione, l'Avvocato Generale ha evidenziato che sulle nuove autorizzazioni delle discariche rimaste in funzione ai sensi della direttiva 31/1999/CE, secondo i dati forniti dalla Commissione – che non sono stati contestati dall'Italia – alla scadenza del termine di cui al parere motivato ne erano interessate almeno 93 discariche. Si trattava di 69 discariche, site in nove regioni, che l'Italia ha indicato alla Commissione nella risposta al parere motivato e di altre 24, nella regione Puglia, su cui l'Italia ha fornito indicazioni solo in seguito;
ad esito della disamina degli elementi a disposizione – relativamente alla causa C-196/13 – lo stesso Avvocato Generale ha proposto alla Corte di condannare la Repubblica Italiana a:
a) versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una penalità giornaliera di euro 158.200 fino alla piena esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250). Detto importo di base deve essere ridotto rispettivamente di euro 2.100, qualora l'Italia dimostri alla Commissione la bonifica di una discarica illegale chiusa contenente rifiuti pericolosi, di euro 700, ove sia provata la bonifica di un'altra discarica, e di euro 1.400, ove sia certificata la nuova autorizzazione di una discarica rimasta in funzione ai sensi della direttiva 1999/31/CE;
b) versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», una somma forfettaria di euro 60 milioni;
con riferimento alla procedura dinanzi alla Corte di Giustizia, è stata presentata un'interrogazione a risposta immediata in Commissione (Atto Camera n. 5-03316), alla quale il Sottosegretario di Stato Ambiente e Tutela del territorio e del mare ha risposto lo scorso 24 luglio 2014, riferendo che, per far fronte all'infrazione comunitaria 2003/2007, con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 113), è stato istituito, per gli anni 2014 e 2015 un fondo di 30 milioni di euro per la realizzazione di un piano straordinario di bonifica di 43 discariche – da adottare con un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allora in corso di predisposizione – ma che le risorse stanziate non erano sufficienti e che, quindi, lo stesso decreto avrebbe dovuto selezionare gli interventi ritenuti prioritari;
la probabile condanna – con la conseguente applicazione di sanzione pecuniarie – all'Italia durante lo stesso semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea costituisce l'inevitabile conseguenza di una perdurante incapacità dello Stato italiano, e alle amministrazioni a diverso livello e titolo coinvolte, di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di gestione dei rifiuti;
tutto ciò, vista la rilevanza delle sanzioni pecuniarie destinate ad aumentare nel tempo, rende necessaria la predisposizione di un apposito piano di azione che individui un serrato crono programma delle attività e delle iniziative necessarie a dare piena esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 aprile 2007 –:
con quali modalità e tempistica intenda procedere alla rimozione delle situazioni alla base della imminente nuova condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, a partire dall'immediato reperimento di tutte le risorse necessarie a finanziare integralmente il piano straordinario di bonifica richiamato nelle premesse, dalla tempestiva bonifica delle discariche illegali chiuse e alla chiusura e alla successiva bonifica di quelle ancora utilizzate oggetto del ricorso della Commissione Europea. (5-03513)