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Atto a cui si riferisce:
S.1/00085 premesso che: a seguito del terribile incidente del 20 aprile 2010 alla piattaforma Deepwater horizon, che ha riversato nelle acque del golfo del Messico, per 106 giorni consecutivi, tra i...



Atto Senato

Mozione 1-00085 presentata da MASSIMO BITONCI
martedì 25 giugno 2013, seduta n.049

BITONCI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

a seguito del terribile incidente del 20 aprile 2010 alla piattaforma Deepwater horizon, che ha riversato nelle acque del golfo del Messico, per 106 giorni consecutivi, tra i 5 e i 10 milioni di litri di idrocarburi al giorno, creando danni ambientali con conseguenze catastrofiche per l'ecosistema marino, il legislatore ha previsto una serie di limitazioni alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque marine italiane;

il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ha introdotto il comma 17 all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante codice dell'ambiente, che, al fine di tutelare le aree marine costiere, ha vietato le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in tutte le aree protette e nella fascia di 12 miglia da tali aree, nonché, per i soli idrocarburi liquidi nella fascia di 5 miglia dalle coste dell'intero perimetro costiero nazionale;

le nuove norme hanno comunque fatto salvi i divieti già previsti dagli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 per le acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi, nonché per le acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

i nuovi divieti sono stati estesi anche ai procedimenti autorizzatori in corso, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 creando grande agitazione tra gli imprenditori in possesso del titolo autorizzatorio dal Ministero dello sviluppo economico e consistenti danni economici sia per gli imprenditori coinvolti e per l'indotto e sia per le casse statali;

l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ha modificato la disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, modificando il codice dell'ambiente, ampliando i divieti imposti fino a 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione, con riferimento sia agli idrocarburi liquidi che a quelli gassosi;

a differenza di quanto precedentemente previsto, i divieti e le restrizioni si applicano esclusivamente alle nuove attività, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate e i rinnovi delle stesse;

infatti, il nuovo limite, ancorché più restrittivo, consente comunque lo svolgimento di attività imprenditoriali importanti, facendo salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010 (cioè al 26 agosto 2010), nonché i procedimenti ad essi conseguenti e connessi;

lo scopo è stato quello di consentire di completare alcuni progetti di sviluppo di giacimenti già scoperti, sui quali risultavano già fatti investimenti, e di sviluppare i progetti conseguenti a nuovi rinvenimenti su aree già richieste, evitando oneri a carico delle finanze pubbliche conseguenti a richieste di risarcimento da parte delle imprese allo Stato italiano per la revoca degli affidamenti fatta ad investimenti in corso;

pertanto, la normativa vigente va a vantaggio dei concessionari storici, compensando il vantaggio loro assegnato con un incremento di 3 punti percentuali delle royalty che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato;

le risorse aggiuntive derivanti dall'incremento delle royalty sono equiripartite tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da destinare ad azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e il Ministero dello sviluppo economico da destinare ad attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;

è stata in ogni caso confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA);

considerato che:

l'intero mare Adriatico è sempre più oggetto degli interessi economici delle compagnie petrolifere di tutto il mondo, tanto che solo nell'area del medio-alto Adriatico, già nel 2010, risultavano operative circa 50 piattaforme, oltre a circa 940 pozzi per l'estrazione del gas, prevalentemente di fronte alle coste venete, emiliane, marchigiane ed abruzzesi, e potrebbero diventare operative a breve termine numerose altre piattaforme per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti con profondità paragonabile a quella della piattaforma della British petroleum, che fu causa della catastrofe ambientale nel golfo del Messico;

l'attività estrattiva potrebbe compromettere in modo irreversibile il nostro territorio in quanto è certo il rischio connesso a preoccupanti fenomeni di subsidenza, che consiste in un lento e progressivo abbassamento verticale del piano di terreno probabilmente indotto dalla minore presenza di fluidi interstiziali residui nel terreno causa l'estrazione di petrolio e gas;

alcuni geologi mettono in correlazione l'estrazione di prodotti petroliferi con i sempre più frequenti fenomeni sismici che si verificano nel nostro Paese, perché si vengono a destabilizzare le centinaia di faglie presenti nel sottosuolo; è stata scientificamente dimostrata la sismicità indotta per effetto dell'estrazione e iniezione alternata e ripetuta di gas dai depositi di metano;

tenuto conto che con una serie di iniziative parlamentari, legislative e di sindacato ispettivo, la Lega Nord ha da sempre difeso il divieto di coltivazione degli idrocarburi nell'alto Adriatico, ottenendo l'inclusione, mediante propri emendamenti, nei divieti della legge n. 9 del 1991 delle acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po,

impegna il Governo:

1) nell'ambito delle iniziative che intende assumere in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, a dimostrare la dovuta sensibilità per la tutela delle coste del mare Adriatico soggette a rischio di preoccupanti fenomeni di subsidenza, garantendo il mantenimento nei divieti della legge n. 9 del 1991 per le acque del golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

2) a garantire nell'emanazione dei decreti del Ministro dell'ambiente sulla compatibilità ambientale dei progetti di prospezione e coltivazione di idrocarburi a mare, la tutela degli habitat a carattere prioritario dell'ecosistema marino, vietando le attività estrattive in tali aree, e a limitare gli impatti che tali attività possano arrecare sul comportamento dei mammiferi marini e sulla riproduzione delle specie ittiche.

(1-00085)