• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/06588 il diritto degli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), e normato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06588presentato daPAGLIA Giovannitesto diVenerdì 24 ottobre 2014, seduta n. 317

PAGLIA, GIANCARLO GIORDANO e FRATOIANNI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il diritto degli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), e normato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, all'articolo 310 (Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica), prevede che esso debba esercitarsi all'atto dell'iscrizione e per ogni anno scolastico da parte degli studenti o dei genitori o esercenti la potestà in presenza di minori;
è del tutto evidente, pertanto, che tale disposizione normativa abbia chiare finalità organizzative e non possa, quindi, condizionare o limitare diritti costituzionalmente tutelati quali la libertà di coscienza dei genitori e dei bambini e la responsabilità educativa dei genitori;
l'intera normativa sull'IRC rende d'altronde evidente che non si sia in presenza di una disciplina facoltativa facente parte del normale profilo curriculare, ma di una facoltà che coinvolge la coscienza degli studenti e delle loro famiglie; non si spiegherebbe altrimenti la specificità delle modalità di reclutamento dei docenti, né di attribuzione dei giudizi finali;
la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale è intervenuta in materia, con le sentenze n. 203/1989, che ha affermato il rango di principio supremo del concetto di laicità, e n. 13/1991, che ha ribadito come l'obbligo di insegnamento della religione cattolica sussista per lo Stato verso la Chiesa e non coinvolga in alcun modo gli studenti;
recentemente a Ravenna ad una madre che ne faceva espressa richiesta è stato vietato il diritto di modificare la scelta iniziale e di optare per il «non insegnamento», dopo che la stessa aveva indicato all'inizio dell'anno scolastico l'IRC per il proprio figlio;
a rendere impossibile la modifica del diritto di avvalersi o non avvalersi, motivato con il forte disagio manifestato dal bambino i cui genitori, peraltro, non sono cattolici, sarebbero le indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che impongono limiti temporali all'esercizio delle diverse opzioni ma con effetti soltanto a partire dall'anno scolastico successivo;
paradossalmente, per esercitare ed ottenere il rispetto di un diritto fondamentale di libertà garantito dalla Costituzione, il genitore in questione ha dovuto dichiarare la propria improvvisa conversione alla religione buddista, con ciò ottenendo l'immediata esclusione del figlio dall'IRC;
si affermerebbe così l'assurdo principio per cui la possibilità di scelta sarebbe solo tra le religioni, discriminando in tal modo i non credenti e, soprattutto, la facoltà soggettiva di decidere in merito ad un «non obbligo» come l'IRC, che avendo attinenza diretta con la coscienza non può essere collegata a scadenze temporali e/o pratiche burocratiche;
si ha, inoltre, notizia che l'ufficio scolastico regionale competente avrebbe confermato di aver ricevuto in passato richieste dalla Curia per evitare cambiamenti fuori dai termini previsti dalla circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con ciò motivando la propria difficoltà a garantire il rispetto di un principio fondamentale –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa o di altri casi simili;
se non ritenga necessario innovare interpretazioni e disposizioni evidentemente restrittive della libertà individuale e contrarie al dettato costituzionale, garantendo a tutti di poter effettivamente esercitare in qualsiasi momento la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. (4-06588)