• C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A-bis EPUB presentata il 13 dicembre 2014. TONINELLI Danilo, Relatore di minoranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1543 [Ddl Abolizione Province] Abolizione delle province


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A-bis


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 13 dicembre 2014
(Relatore: TONINELLI, di minoranza)
sul
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 2613
APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 agosto 2014 (v. stampato Senato n. 1429)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento
(BOSCHI)
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 agosto 2014
sulle
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 8, D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura l'11 ottobre 2011 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 14, D'INIZIATIVA POPOLARE
Iniziativa quorum zero e più democrazia
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 24 agosto 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 21, d'iniziativa del deputato VIGNALI
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento
Presentata il 15 marzo 2013
n. 32, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della Regione dei due Principati
Presentata il 15 marzo 2013
n. 33, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della regione «Principato di Salerno»
Presentata il 15 marzo 2013
n. 34, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica all'articolo 132 della Costituzione, concernente il procedimento per l'istituzione di nuove regioni e la fusione di regioni esistenti
Presentata il 15 marzo 2013
n. 148, d'iniziativa del deputato CAUSI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, composizione e funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni
Presentata il 15 marzo 2013
n. 177, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica
Presentata il 15 marzo 2013
n. 178, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione. Attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentari e di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale
Presentata il 15 marzo 2013
n. 179, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della Costituzione, concernenti lo statuto dell'opposizione
Presentata il 15 marzo 2013
n. 180, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile
Presentata il 15 marzo 2013
n. 243, d'iniziativa del deputato GIACHETTI
Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione
Presentata il 15 marzo 2013
n. 247, d'iniziativa del deputato SCOTTO
Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo dei giovani
Presentata il 15 marzo 2013
n. 284, d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SANNA, BIONDELLI, CARRA, MOSCA, SALVATORE PICCOLO, TARICCO
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione. Introduzione della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale contro le deliberazioni delle Camere in materia di elezioni e di cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento
Presentata il 15 marzo 2013
n. 329, d'iniziativa dei deputati
PELUFFO, MARTELLA, GIACHETTI, MISIANI, AMENDOLA, BRAGA, CARUSO, CIMMINO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, FERRARI, GOZI, IMPEGNO, LEVA, LIBRANDI, MANCIULLI, NARDELLA, OLIARO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RABINO, SOTTANELLI, VERINI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare il pieno sviluppo della vita democratica e la governabilità del Paese
Presentata il 18 marzo 2013
n. 355, d'iniziativa del deputato LENZI
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche
Presentata il 20 marzo 2013
n. 357, d'iniziativa dei deputati
LAURICELLA, LEGNINI, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BERRETTA, CAPONE, DE MARIA, D'INCECCO, IACONO, MOSCATT, RIBAUDO, SCALFAROTTO, TARANTO, ZAPPULLA
Modifiche agli articoli 138 e 139 della Costituzione, concernenti il procedimento per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, nonché i limiti alla revisione costituzionale
Presentata il 20 marzo 2013
n. 379, d'iniziativa dei deputati
BRESSA, DE MENECH
Istituzione della provincia speciale montana di Belluno
Presentata il 20 marzo 2013
n. 398, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita
Presentata il 21 marzo 2013
n. 399, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 21 marzo 2013
n. 466, d'iniziativa del deputato VACCARO
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 21 marzo 2013
n. 568, d'iniziativa dei deputati
LAFFRANCO, BIANCONI
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della competenza legislativa concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia
Presentata il 27 marzo 2013
n. 579, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa popolare e di referendum
Presentata il 28 marzo 2013
n. 580, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifica all'articolo 72 della Costituzione, in materia di esame parlamentare dei progetti di legge d'iniziativa popolare
Presentata il 28 marzo 2013
n. 581, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni
Presentata il 28 marzo 2013
n. 582, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione e degli statuti speciali regionali nonché disposizioni in materia di accorpamento delle regioni
Presentata il 28 marzo 2013
n. 757, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
Presentata il 16 aprile 2013
n. 758, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni e l'istituzione delle Macroregioni, attraverso referendum popolare, con attribuzione alle medesime di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario prodotto nel loro territorio, nonché disposizione transitoria riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Regioni
Presentata il 16 aprile 2013
n. 839, d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti la composizione delle Camere del Parlamento e la forma di governo
Presentata il 23 aprile 2013
n. 861, d'iniziativa dei deputati
ABRIGNANI, BERGAMINI, BERNARDO, GARNERO SANTANCHÉ, GIAMMANCO, LATRONICO, POLVERINI, TANCREDI
Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni
Presentata il 30 aprile 2013
n. 939, d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
Presentata il 14 maggio 2013
n. 1002, d'iniziativa del deputato GIANLUCA PINI
Istituzione della Regione Romagna
Presentata il 20 maggio 2013
n. 1259, d'iniziativa dei deputati
LAFFRANCO, BIANCONI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di elezione e funzioni del Presidente della Repubblica e di struttura del Governo
Presentata il 24 giugno 2013
n. 1273, d'iniziativa dei deputati
GINEFRA, FONTANELLI, CASTRICONE, CHAOUKI, GARAVINI, GOZI, GRASSI, MAGORNO, MARTELLA, MELILLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUGHETTI, TIDEI, ZANIN
Modifica all'articolo 84 della Costituzione, concernente il requisito di età per l'elezione a Presidente della Repubblica
Presentata il 26 giugno 2013
n. 1319, d'iniziativa dei deputati
GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO
Introduzione dell'articolo 31-bis e modifiche agli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i requisiti di età per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri del Parlamento
Presentata l'8 luglio 2013
n. 1439, d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, PILOZZI, KRONBICHLER, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, SILVIA GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 29 luglio 2013
sul
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 1543
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro per le riforme costituzionali
(QUAGLIARIELLO)
e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie
(DELRIO)
Abolizione delle province
Presentato il 20 agosto 2013
e sulle
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 1660, d'iniziativa dei deputati
BONAFEDE, VILLAROSA
Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di decadenza dal mandato parlamentare
Presentata il 4 ottobre 2013
n. 1706, d'iniziativa del deputato PIERDOMENICO MARTINO
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 16 ottobre 2013
n. 1748, d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente
Presentata il 29 ottobre 2013
n. 1925, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, di composizione e funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e di razionalizzazione del procedimento legislativo
Presentata il 7 gennaio 2014
n. 1953, d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, GIORGIA MELONI
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle regioni e delle province e di costituzione di trentasei nuove regioni
Presentata il 15 gennaio 2014
n. 2051, d'iniziativa del deputato VALIANTE
Modifiche agli articoli 55, 57, 58 e 69 della Costituzione, concernenti le funzioni della Camera dei deputati e l'istituzione del Senato delle autonomie
Presentata il 5 febbraio 2014
n. 2147, d'iniziativa dei deputati
QUARANTA, NARDI, ZAN, LAVAGNO, PIAZZONI, MELILLA, MIGLIORE
Introduzione dell'articolo 34-bis, in materia di trasporto pubblico, e modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di disciplina del trasporto pubblico e di grandi infrastrutture di trasporto
Presentata il 27 febbraio 2014
n. 2221, d'iniziativa dei deputati
LACQUANITI, MIGLIORE, BRAMBILLA, COSTANTINO, GULLO, KRONBICHLER, LAVAGNO, NARDI, PINNA, RICCIATTI
Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni
Presentata il 25 marzo 2014
n. 2227, d'iniziativa dei deputati
CIVATI, MATTIELLO, ROCCHI, TENTORI, GANDOLFI, PASTORINO, GIUSEPPE GUERINI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di semplificazione dell'organizzazione e del funzionamento delle Camere, elezione e funzioni del Senato, soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle province e delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia delle regioni, nonché rideterminazione delle competenze legislative statali e regionali
Presentata il 25 marzo 2014
n. 2293, d'iniziativa del deputato BOSSI
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea
Presentata il 9 aprile 2014
n. 2329, d'iniziativa dei deputati
LAURICELLA, SIMONI
Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, elezione e funzioni del Presidente della Repubblica, soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, incompatibilità dei membri del Parlamento, scioglimento dei consigli regionali nonché composizione e funzioni della Corte costituzionale
Presentata il 29 aprile 2014
n. 2338, d'iniziativa dei deputati
DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, CARIELLO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LOMBARDI, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SEGONI, SPESSOTTO, VACCA, SIMONE VALENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento
Presentata il 30 aprile 2014
n. 2378, d'iniziativa dei deputati
GIORGIS, D'ATTORRE, FIANO, RICHETTI, ROBERTA AGOSTINI, GASPARINI, BERSANI, BINDI, CUPERLO, FABBRI, FAMIGLIETTI, GULLO, LATTUCA, LAURICELLA, NACCARATO, PICCIONE, POLLASTRINI, ROSATO, FRANCESCO SANNA, MARCO DI MAIO
Modifica all'articolo 134 della Costituzione e introduzione dell'articolo 1-bis della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in materia di sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali
Presentata il 14 maggio 2014
n. 2402, d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, RAMPELLI, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea
Presentata il 22 maggio 2014
n. 2423, d'iniziativa dei deputati
RUBINATO, DE MENECH, MORETTO, ROTTA
Modifiche agli articoli 116, 119 e 121 della Costituzione, concernenti l'autonomia delle regioni e degli enti locali
Presentata il 29 maggio 2014
n. 2441, d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali e degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età
Presentata il 9 giugno 2014
n. 2458, d'iniziativa dei deputati
MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI
Modifiche agli articoli 68 e 87 della Costituzione, concernenti l'attribuzione del potere di autorizzazione alla limitazione dell'immunità dei membri del Parlamento al Presidente della Repubblica
Presentata il 17 giugno 2014
n. 2462, d'iniziativa del deputato CIVATI
Modifiche agli articoli 50, 71, 75, 134 e 138 della Costituzione, in materia di diritto di petizione, di iniziativa legislativa popolare e di disciplina dei referendum, per la promozione della partecipazione politica dei cittadini
Presentata il 18 giugno 2014
n. 2499, d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SANNA, ROBERTA AGOSTINI, GIORGIS, NICOLETTI, NACCARATO, MARCO MELONI, GASPARINI, DAL MORO, BORGHI, DELL'ARINGA, FABBRI, LATTUCA, PICCIONE, D'ATTORRE, GIUSEPPE GUERINI, VACCARO, BARGERO, CAPODICASA, CAPONE, CARLONI, CIMBRO, GAROFANI, MARZANO, MURA, PES, ROSSI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCANU, SGAMBATO
Modifica all'articolo 83 della Costituzione, concernente la partecipazione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia all'elezione del Presidente della Repubblica
Presentata il 30 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Il disegno di legge n. 2613-A contiene un intervento di vastissima portata sulla Carta costituzionale, che rappresenta il documento fondativo della Repubblica, andando ad incidere radicalmente su quasi 40 articoli dei 139 che la compongono complessivamente.
      La rubrica con la quale questo disegno di legge è stato intitolato è già indicativa del suo contenuto: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». Un contenuto disomogeneo, irrazionale, confusionario, che mira a nascondere il reale intento della riforma, quello di stravolgere la forma di governo parlamentare, trasferendo all'esecutivo un ruolo di dominio incontrastabile nel complessivo assetto delle istituzioni.
      Una simile deriva in effetti non rappresenta una novità nella Storia delle democrazie europee, dal momento che vi si è già assistito nel passato, in analoghe situazioni di crisi economica globale non dovuta alle scelte dei cittadini ma da questi subite, a causa della miopia dei loro Governi. Nei momenti di grave crisi, il superamento del principio dei pesi e dei contrappesi che informa il costituzionalismo moderno è la strada più semplice, in apparenza, per chi, per inadeguatezza o convenienza, non riesce a comprendere che il prodotto di decisioni politiche fallimentari non può che essere una idea di politica alternativa e non l'indicare le possibili alternative come ostacoli per eliminare la possibilità stessa della scelta.
      La riforma della Costituzione in discussione andrebbe totalmente rigettata per ragioni di forma ancora prima che di sostanza. La Costituzione repubblicana, infatti, nella sua forma originaria era ed è un monumento in termini di sobrietà, di essenzialità, di economia e anche di eleganza del linguaggio: un bellissimo modello di lingua piana e sobria, semplice e comprensibile, ma allo stesso tempo stilisticamente alta. Rispetto a quel modello, basta la semplice lettura del nuovo testo per rilevarne l'oscurità, la complessità, la farraginosità, che, a dispetto dell'intento dichiarato di semplificazione, finirà per rendere ancora più complesso il funzionamento delle istituzioni.
      Nel merito politico, la riforma deve essere rigettata in quanto mira a un sostanziale mutamento della forma di governo parlamentare senza che tale mutamento si manifesti attraverso i meccanismi correttivi diffusi nella altre democrazie comparabili alla Repubblica italiana. In termini più specifici, se la ratio reale della riforma è quella di superare il parlamentarismo – e non semplicemente il bicameralismo paritario, come viene fatto intendere – occorrerebbe impostarne l'impianto complessivo in una prospettiva presidenzialista, in modo da far corrispondere allo strapotere dell'esecutivo un corrispondente mandato democratico diretto. La riforma, invece, importa alcuni elementi tipici di sistemi nei quali la preponderanza dell'esecutivo è giustificata dalla sua elezione diretta, senza tuttavia portare a compimento il disegno relativo, che sembra essere invece affidato alla fotografia della situazione politica attuale, sulla quale l'organizzazione dei poteri viene scolpita nel disegno di legge costituzionale, che non a caso è di origine governativa.
      La riforma appare essere quindi uno strumento politico del Governo, volto non al miglioramento del funzionamento delle istituzioni, seppure in un modo che appare contrario all'impianto parlamentare della forma di governo disegnata dal Costituente, ma volto principalmente alla propaganda elettorale. Solo in questo modo è possibile spiegare l'incoerenza di fondo del disegno e il modo con il quale nel corso del dibattito finora svoltosi sono stati sciolti i nodi relativi alle sue più evidenti contraddizioni. A titolo di esempio basti pensare all'evoluzione della composizione del Senato: pensato originariamente nel disegno del Governo quale organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali ma al tempo stesso – illogicamente – di garanzia, che in quanto tale andava composto, secondo la stessa relazione di accompagnamento della riforma del Governo «da un numero non meramente simbolico di componenti del Senato nominati dal Presidente della Repubblica», che inizialmente erano ben ventuno; accanto ai ventuno senatori con funzioni di garanzia, vi erano, in misura paritaria, consiglieri regionali e sindaci, nonché i presidenti delle giunte Regionali e i sindaci di tutti i comuni capoluogo. Nel successivo passaggio la composizione del Senato è stata completamente stravolta, fino ad essere presentata alla Camera nella forma attuale, arrivando a prevedere 100 componenti, di cui 95 senatori eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, e solo cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per sette anni. A questo stravolgimento nella composizione del Senato non è corrisposta, coerentemente, alcuna differenziazione significativa nelle funzioni del Senato, che, se da un lato è stato privato dei soggetti che avrebbero dovuto svolgere la funzione di garanzia propria delle seconde Camere non territoriali, dall'altro è stato privato dei soggetti che avrebbero dovuto svolgere il ruolo di mediazione tra Governo centrale e governi periferici proprio delle seconde Camere territoriali. È infatti evidente che in assenza dei titolari dell'indirizzo politico a livello regionale, ovvero i Presidenti delle Giunte regionali, niente potrà ragionevolmente evitare il conflitto tra livelli di governo circa la delimitazione delle rispettive competenze, dal momento che semplici consiglieri regionali senza vincolo di mandato risponderanno maggiormente a logiche partitiche piuttosto che territoriali. La scelta di introdurre i sindaci nel Senato delle autonomie era già eccentrica e non condivisibile, in quanto essi sono organi amministrativi che non esercitano la funzione legislativa per il livello della legislazione di rango primario neanche a livello territoriale, ma poteva avere una sua logica politica laddove accanto a tutti i sindaci dei comuni capoluoghi vi fossero stati altri due sindaci per regione, mentre nel testo che oggi la Camera è chiamata ad esaminare, la scelta di designare quale rappresentate un solo sindaco per ciascuna regione, individuato casualmente e senza alcun criterio, appare priva di qualsiasi razionalità.
      L'assenza di correlazione tra composizione del Senato e attribuzione delle relative funzioni è dimostrata dalla drastica modifica avutasi nell'una senza corrispondenza nell'altra, e il sostanziale svuotamento di senso del bicameralismo, che viene ridotto ad un monocameralismo nell'ambito di un disegno volto a blindare la Camera superstite nelle mani di una maggioranza parlamentare non rappresentativa perché eletta per mezzo di gravi distorsioni predisposti nell'ambito della parallela riforma elettorale, il cui impianto è iper-maggioritario.
      Soluzioni importate ora dall'uno ora dall'altro ordinamento straniero e innestate in un contesto ordinamentale differente per storia, tradizione, evoluzione politica, convivono all'interno dello stesso disegno in modo quasi casuale.
      Non dovrebbe essere necessario, in questa sede, ricordare che la caratteristica fondamentale della Costituzione è invece quella di superare l'orizzonte ristretto della situazione politica contingente, per fornire alle istituzioni democratiche gli strumenti che assicurino la separazione dei poteri di governo e la garanzia dei diritti dei cittadini a prescindere dalla contingenza politica, che è necessariamente mutevole.
      L'ultima volta che si è avuta una riforma di portata vasta, ma comunque decisamente più organica rispetto ai successivi tentativi, quella del titolo V nel 2001, tale riforma è stata definita dai suoi stessi autori «disastrosa», ma è quella tutt'ora vigente. Il che significa che se questo disegno di riforma dovesse arrivare a compimento, con l'assetto dei poteri da essi derivante le forze politiche, e dunque i cittadini, dovrebbero confrontarsi presumibilmente per moltissimo tempo.
      Lo spirito che anima i sedicenti riformatori non appare essere «costituente», ma al contrario sembra volto all'approvazione della riforma «purché sia», come se in seguito le storture da essa derivanti potranno essere corrette con facilità, come se fossero cioè oggetto di legislazione ordinaria e non costituzionale.
      Questo è quanto emerge sia dal metodo adottato per la riforma, volto alla compressione dei tempi di discussione parlamentare anche in violazione evidente della ratio del procedimento previsto dalla Costituzione per la sua stessa revisione e degli stessi regolamenti parlamentari, sia dal contenuto della stessa, in molte parti non solo di difficile comprensione addirittura a livello linguistico, ma anche del tutto irrazionale e contraddittorio.
      Quanto fin qui esposto costituisce la premessa fondamentale per la successiva discussione nel merito tecnico del disegno di legge costituzionale. È nostro avviso, infatti, che la riforma sia complessivamente viziata da incoerenza e irrazionalità prima ancora che ad un disegno politico volto ad un pericoloso superamento del parlamentarismo, tali da renderla inaccettabile nel suo impianto complessivo.
      Tuttavia, la consapevolezza che gli effetti che la riforma produrrà qualora dovesse essere approvata ed entrare in vigore, obbliga quantomeno ad un tentativo di correzione, che più che in un'ottica di miglioramento, deve essere inteso come volto ad un contenimento degli effetti più deleteri della stessa riforma.
      In particolare su una serie di punti è necessario richiamare l'attenzione dell'Assemblea. I punti principali sui quali la riforma interviene riguardano essenzialmente la composizione del Senato e le sue funzioni, il procedimento legislativo e il ruolo del Governo nel procedimento legislativo, la riforma del titolo V attinente alle autonomie regionali.
      Sull'incoerenza nel criterio di composizione del nuovo Senato si è già detto.
      I procedimenti legislativi anziché essere semplificati, diventano più complessi e farraginosi. Il procedimento attuale, infatti, nel disegno della riforma dovrebbe essere superato in quanto il doppio passaggio dello stesso progetto di legge in due diverse Camere dotate degli stessi poteri, renderebbe inefficiente l'attività legislativa del Parlamento. A questo proposito è da evidenziare che attualmente i progetti di legge possono essere presentati indistintamente ad entrambe le Camere, per cui mentre una delle due è impegnata su un progetto, l'altra ne valuta altri e, dal momento che esse lavorano contemporaneamente, il doppio passaggio non importa effettivi rallentamenti, salvo che nell'ipotesi di modifica di un testo legislativo durante il secondo passaggio, caso in cui si attiva la cosiddetta navette: la sua incidenza è tuttavia statisticamente molto contenuta, e riguarda i disegni di legge maggiormente controversi, sui quali la ponderazione, la valutazione e la correzione del secondo passaggio spesso si sono rivelati indispensabili, ciò che ha dimostrato l'efficacia della garanzia propria della seconda Camera.
      Nel disegno di legge costituzionale, invece, salvo alcune materie di ambito bicamerale, il procedimento ordinario si svolge nella sola Camera dei deputati, e il Senato può intervenirvi con proposte di modifica superabili dalla Camera con un voto a maggioranza, che diventa voto a maggioranza qualificata in determinati ambiti, stante il loro rilievo per il livello di governo territoriale. Tuttavia, non è prevista alcuna forma di risoluzione conciliativa tra livelli di governo oltre a quello che, da parte del Senato, si riduce a essere un parere non vincolante; e dato che il Senato non rappresenta i legislatori regionali, ma solo alcuni membri dei consigli regionali, è da escludere che il passaggio derivante dal suo parere possa effettivamente fungere da forma di coordinamento tra differenti livelli di governo. È invece ipotizzabile, ed è stato evidenziato anche nel parere tecnico del Comitato per la legislazione, l'insorgere di dubbi interpretativi nel corso del procedimento legislativo, sui casi nei quali il procedimento da seguire sia quello in cui l'intervento del Senato ha incidenza minore (quelli di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 10 del disegno di legge) o maggiore (quelli di cui al quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 10 del disegno di legge), o, ancora, nei casi in cui il progetto di legge sia «misto» ovvero attenga a materie proprie di entrambi gli ambiti di incidenza del Senato. In assenza di previsioni circa le modalità di risoluzione delle questioni che dovessero insorgere fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica riguardo a quale sia il procedimento legislativo da seguire, previste in altre Costituzioni caratterizzate dal bicameralismo differenziato, è evidente che il procedimento legislativo anziché semplificarsi tenderà a complicarsi.
      Circa la riduzione della sola Camera politica elettiva alla Camera dei deputati, è peraltro necessario evidenziare la pericolosità insita nella scelta di abbinare allo svuotamento delle funzioni effettive del Senato l'approvazione di una legge elettorale di ispirazione ipermaggioritaria, in base alla quale l'esigenza di governabilità è perseguita in modo del tutto sconosciuto alle altre democrazie occidentali, con la previsione di un meccanismo distorsivo che può in astratto portare una forza politica anche estremamente minoritaria nel Paese ad ottenere da sola una maggioranza assoluta nell'unica Camera titolare della funzione legislativa e della funzione di indirizzo politico.
      Conseguente a questa osservazione, è l'introduzione nel procedimento legislativo del cosiddetto «voto a data certa», mediante il quale viene istituita una corsia preferenziale per i disegni di legge del Governo per cui esso può chiedere alla sola Camera superstite di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del suo programma, sia sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta e, decorso il termine, esso possa essere posto in votazione, senza modifiche. L'impatto che questa modifica può avere sull'assetto del nostro sistema costituzionale, combinato con la sostanziale eliminazione della seconda Camera e con la natura ipermaggioritaria della legge elettorale in discussione, può provocare una torsione evidente della forma di governo, in cui rispetto al potere dell'esecutivo non vi è traccia di effettivi contrappesi che possano operare in funzione di bilanciamento; infatti, è facile ipotizzare che alla Camera superstite non rimarrà che l'analisi dei disegni di legge indicati come essenziali per l'attuazione del programma, i quali, in quanto tali, saranno anche quelli sui quali è più probabile che il Governo ponga la questione di fiducia, strumento al cui abuso non è stato posto rimedio. Per questa via, la Camera dei deputati verrebbe posta in un ruolo di totale subalternità rispetto al Governo, il che non è ragionevolmente compatibile con la sua natura di unico organo direttamente elettivo nel sistema risultante dalla riforma.
      Irrazionale appare altresì, rispetto al disegno complessivo, la riforma del titolo V della Costituzione, con la quale si sopprime la competenza legislativa concorrente e si riportano una serie di materie alla competenza esclusiva dello Stato: uno dei motivi della mancata attuazione del Titolo V viene indicato nella mancata previsione di una Camera delle Autonomie che fungesse da istituzione di raccordo tra Stato e Regioni, che infatti nella panoramica comparatistica è presente essenzialmente nei sistemi caratterizzati da una forma di Stato federale. Con la riforma, da un lato si intende istituire una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, dall'altro si intende invertire la spinta regionalistica perseguita con la precedente riforma del titolo V, con una nuova centralizzazione delle funzioni: quale che sia la scelta del legislatore costituzionale – se cioè sia nel senso di una maggiore devoluzione delle competenze e rafforzamento delle autonomie territoriali di stampo federale oppure se sia nel senso di un ripristino di un modello di Stato fortemente accentrato – la scelta di istituire detta Camera appare manifestamente contraddittoria rispetto a quella con la quale si ripristinano le competenze statali. Peraltro, è da evidenziare come da un lato venga soppressa la competenza concorrente che attualmente ha ad oggetto materie su cui si è formato un indirizzo univoco nel primo quindicennio di vigenza del nuovo titolo V, mentre dall'altro vengano introdotte nell'ambito della legislazione esclusiva statale una serie di materie rispetto alle quali allo Stato spetta unicamente la legislazione nell'ambito delle «disposizioni generali e comuni», che in qualche modo fanno rientrare il criterio della legislazione concorrente, ma in modo confusionario e soprattutto in una forma, che, essendo innovativa e necessitando di essere interpretata, provocherà verosimilmente una nuova ondata di contenzioso costituzionale che finirà per paralizzare l'attività legislativa che invece si vorrebbe semplificare. Si arriva infine, nell'ambito del titolo V, alla previsione di una clausola di supremazia statale, i presupposti per la cui applicazione sono estremamente vaghi e molto difficilmente delimitabili, la cui applicazione viene peraltro attribuita ad una scelta del Governo, spostando ancora una volta sull'esecutivo il baricentro dell'effettiva attività legislativa.
      Le repliche che nel corso del dibattito sono emerse rispetto a queste obiezioni, riguardanti l'ambito di sconfinamento del Governo nel campo proprio del Parlamento attraverso il ricorso alla corsia preferenziale per i suoi disegni di legge o nel campo proprio delle Regioni attraverso il ricorso alla clausola di supremazia, sembrano non tenere in alcun conto l'esperienza storica, anche molto recente. Non vi è alcuna base per ipotizzare che il Governo, che ha sistematicamente violato le condizioni per il ricorso alla decretazione d'urgenza per scavalcare il Parlamento e che ha abusato della questione di fiducia – entrambi strumenti il ricorso ai quali è legato a circostanze di carattere eccezionale – non abuserà anche di questi nuovi strumenti. La riforma intende porre limite a queste evidenti storture, che vulnerano il principio della separazione dei poteri, sostituendo all'alluvione attuale dei decreti-legge sulla cui conversione pone la fiducia, un'alluvione futura di progetti di legge indicati «come essenziali per l'attuazione del programma di governo» e come «necessari per la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica», sui quali, coerentemente con la loro essenzialità per l'attuazione del programma, sarà posta la questione di fiducia, riducendo il Parlamento a mero ratificatore delle proposte del Governo più di quanto non lo sia attualmente.
      È infine necessario evidenziare che in una riforma della Costituzione fatta sul presupposto di un aggiornamento della stessa in risposta alle istanze più pressanti provenienti dai cittadini, quelle più essenziali vengano ignorate.
      In particolare, in riferimento alla riforma degli istituti dell'iniziativa legislativa popolare e del referendum abrogativo, un significativo intervento nell'estensione dei mezzi di partecipazione dei cittadini alla vita politica e del loro concorso consapevole ai processi di governo, viene relegato a semplici previsioni che rinviano a ulteriori leggi costituzionali e a leggi di attuazione, rendendo concretamente vacuo l'intervento stesso.
      In riferimento al rapporto dello Stato con l'Unione europea, a fronte dalla comparsa della stessa all'interno di una serie di articoli, tale rapporto rimane indefinito. Mentre negli altri Stati europei sono state disciplinate le modalità della loro appartenenza all'Unione, i limiti e le garanzie della stessa, nulla di tutto ciò è avvenuto in Italia, e questa riforma rappresenta l'ennesima occasione sprecata in tal senso, nonostante sia evidente che tale rapporto è il vero fulcro di tutte le questioni politiche proprie di questa fase storica caratterizzata da una crisi economica e sociale che è degenerata in crisi democratica a livello sovranazionale.
      Collegata ai punti precedenti è la questione relativa all'uso delle risorse pubbliche e della capacità di reazione dello Stato rispetto alla crisi economica. Il riferimento è all'introduzione nella Costituzione del cosiddetto principio del pareggio di bilancio, che oltre a essere rimasto sostanzialmente inapplicato per impossibilità tecnica della sua applicazione in una congiuntura economica come quella in corso, ha mostrato tutti i suoi limiti, portato ad un aggravamento della recessione e non ha prodotto ad alcun concreto passo avanti nei processi di condivisione di diritti e doveri e nel progresso della solidarietà tra Stati a livello europeo. Anche in questo ambito, in cui una riflessione è d'obbligo, l'occasione offerta dalla riforma costituzionale non è stata colta.
      Sulla base di tutte queste considerazioni, oltre a formulare una serie di proposte modificative circoscritte, volte a limitare gli effetti più deleteri della riforma in discussione, che fin qui sono stati illustrati, si propongono alcune significative modifiche dell'impianto complessivo della stessa.
      In particolare, si propone di superare il disegno totalmente irrazionale di composizione del Senato, tornando all'elettività diretta dei senatori, su base regionale. Senza fondamento sono i rilievi relativi alla riduzione del numero dei parlamentari e dei relativi costi, che partono dall'assunto per il quale il costo è inscindibilmente collegato all'elezione. La struttura del Senato e i relativi costi restano tali anche nella riforma: se si intendono contenere i costi della politica e ridurre il numero dei parlamentari, lo si può fare semplicemente riducendo effettivamente il numero degli eletti e i loro emolumenti, non sopprimendo le elezioni e il voto democratico.
      Sentiamo inoltre pressante l'esigenza di ricorrere alla sede della riforma costituzionale per introdurre una serie di principi che sono alla base di alcuni dei reali problemi del paese, che attengono alla moralità pubblica e alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche che rappresentano la vera emergenza rispetto alla quale è necessario immaginare strumenti di contrasto concreti, quali sanzioni reali e preclusioni rispetto alla partecipazione attiva all'attività legislativa che diversamente ne risulta inquinata e delegittimata.
      Alla logica per cui l'efficienza delle istituzioni andrebbe perseguita riducendo il ruolo dei cittadini e dei processi democratici, intendiamo rispondere, all'opposto, con l'introduzione di innovativi e concreti strumenti di democrazia partecipativa, quali il referendum confermativo e il referendum propositivo, di immediata applicabilità. I limiti materiali imposti al tradizionale referendum abrogativo sono stati rimossi, mentre forme obbligatorie di referendum sono state previste per la ratifica di trattati internazionali di evidente interesse politico e suscettibili di incidere direttamente nella vita di tutti i cittadini.
      La partecipazione e la condivisione non attengono solo al momento legislativo, ma vanno estese a tutti i momenti cruciali della vita politica del Paese. Per questo abbiamo stabilito che le candidature per le più alte istituzioni di garanzia, il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte costituzionale, debbano essere rese pubbliche in anticipo rispetto al momento della loro elezione, in modo che possa formarsi intorno ad esse la necessaria informazione e consapevolezza da parte dell'opinione pubblica, che potrà quindi conseguentemente manifestarsi nella determinazione del Parlamento, mentre la prassi odierna affida queste scelte fondamentali a decisioni assunte nel segreto e calate sull'Assemblea dall'alto poco prima del momento dell'elezione, accrescendo l'autoreferenzialità delle istituzioni e così la sfiducia verso le stesse. Per lo stesso motivo, si estende la platea degli elettori di queste alte cariche di garanzia, con il coinvolgimento diretto dei cittadini nell'ambito del procedimento di elezione. Infine, vi è l'innovativa previsione per cui i giudici della Corte costituzionale possano esprimere un'opinione diversa rispetto a quella della maggioranza con la quale la decisione viene adottata, in linea con quanto avviene in altri sistemi e con l'intento di assicurare la massima trasparenza anche in questi passaggi, stante la valenza politica delle decisioni del giudice delle leggi e la loro incidenza sull'attività del Parlamento.
      Sempre in quest'ottica di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte fondamentali della politica, è l'introduzione dell'obbligo del referendum confermativo per le leggi di revisione costituzionale e per le leggi costituzionali, che tuttavia viene migliorato con la previsione di un criterio di omogeneità per i referendum costituzionali, di modo che i cittadini non siano posti di fronte all'opzione «prendere o lasciare» nella quale si sono tradotti i passati referendum costituzionali, ma siano chiamati a rispondere con la consapevolezza e la responsabilità di scegliere sulle diverse parti che una riforma di vasta portata intenda andare a modificare.
      Intendiamo inoltre porre l'attenzione sulle reali questioni sulle quali un legislatore costituzionale dovrebbe essere chiamato a rispondere, quelle relative al ruolo dei vincoli internazionali nelle scelte politiche nazionali. Per questi motivi, proponiamo la sostanziale abrogazione della legge n. 1 del 2012 che, in attuazione del trattato internazionale noto come Fiscal Compact, ha introdotto vincoli di bilancio insostenibili in un clima di terrorismo istituzionale e senza il consenso politico e la consapevolezza delle conseguenze necessari ad una scelta di portata tale da stravolgere in radice i princìpi della Costituzione. Il fallimento delle politiche adottate in attuazione di quelle misure è oggi evidente, e sta distruggendo la coesione sociale sia interna al nostro Paese, sia tra i popoli europei, laddove le limitazioni di sovranità che la nostra Costituzione consente, solo in condizioni di parità con gli altri Stati, sono finalizzate alla promozione e alla salvaguardia della pace e della giustizia tra le Nazioni. Si avvicina infatti il momento in cui uscire dall'evocazione di prospettive velleitarie e irrealistiche riguardo l'Europa che vorremmo e guardare in faccia fino in fondo l'Europa che c’è non sarà più una scelta, e di questo il Parlamento dovrebbe farsi carico.
      Anche per questo motivo, nella nostra proposta le fonti normative derivanti dalla partecipazione all'Unione europea, in assenza di una previsione specifica che sia il frutto di un processo di partecipazione realmente democratica e condivisa, sono state equiparate a tutti gli altri obblighi internazionali che trovano la loro giustificazione nel fondamentale principio internazionalista di cui all'articolo 11. Conseguentemente, viene sancita l'illegittimità costituzionale degli atti normativi derivanti da obblighi internazionali contrastanti con le disposizioni della Costituzione, e ne è stato affidato il relativo controllo alla Corte costituzionale.
      Della Corte costituzionale vengono estese le funzioni, affidando ad essa, oltre all'appena citato controllo sulle norme di derivazione internazionale e al controllo preventivo della legge elettorale già previsto dalla riforma in discussione, anche il controllo diretto sui regolamenti parlamentari, nonché quello generale sulle leggi, su richiesta di una minoranza parlamentare (formata da un decimo dei componenti), adeguando in questo senso la Costituzione italiana a quanto già previsto nelle altre democrazie europee.

Danilo TONINELLI,
Relatore di minoranza.

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

(*) NOTA: Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 4, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 35, 36, 38, 39, 40 e 41 del testo della Commissione.
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 1.
(Funzioni delle Camere).

        1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 55. – L'Assemblea rappresentativa della Repubblica è il Parlamento, che si articola nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica.

        Ciascun membro del Parlamento rappresenta la sovranità nazionale detenuta dal popolo.

        Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto con sistema proporzionale.

        Il Parlamento è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione.

        Il Senato della repubblica rappresenta le collettività nell'ambito della Nazione. Concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite in Costituzione, alla funzione legislativa.

        Esercita le funzioni di controllo e valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

        Concorre ad esprimere, previo esame dei candidati, pareri sulle nomine di competenza del Governo e partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

        Nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea.

        Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).
Articolo 2.
(Composizione ed elezione della Camera dei deputati).

        1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

        Il numero dei deputati è di trecentoquindici.

        Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

        La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione.

Articolo 3.
(Composizione del Senato della Repubblica).

        1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale.

        Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

        Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

        Nessuno può essere candidato in più di una Regione.

        La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

(Alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione).
Articolo 4.
(Elezione del Senato della Repubblica).

        1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 58. – I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

        Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno».

Articolo 5.
(Modifica dell'articolo 59 della Costituzione).

        1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 59. – È senatore di diritto e a vita, salva rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica».

(Alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione).
Articolo 6.
(Modifica all'articolo 61 della Costituzione).

        1. All'articolo 61 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore sono sottoposte a referendum confermativo secondo le modalità definite dalla legge. La legge garantisce ai candidati, ai movimenti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa».

Articolo 7.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).

        1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

        «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

(Alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione).
Articolo 8.
(Modifica dell'articolo 64 della Costituzione).

        1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

        I regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica garantiscono i diritti delle minoranze e delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplinano la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispongono l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

        Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge della Repubblica, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali.

        Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare a maggioranza di due terzi dei componenti di adunarsi in seduta segreta.

        Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

        I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

(Alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione).
Articolo 9.
(Modifica all'articolo 65 della Costituzione).

        1. All'articolo 65 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.

        Non possono essere candidati alla carica di deputato o senatore coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

        Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore coloro che hanno già ricoperto per due volte l'ufficio di sindaco, consigliere comunale, assessore comunale, Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, consigliere regionale o assessore regionale».

Articolo 10.
(Titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera).

        1. L'articolo 66 è sostituito dal seguente:

        «Art. 66. – Un organo interno a ciascuna Camera, composto secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti in modo da garantirne l'indipendenza, verifica, sulla base delle norme vigenti, i titoli di ammissione dei componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

        Le relative deliberazioni sono assunte nel termine di centottanta giorni dalla data di proclamazione dell'elezione. Contro le deliberazioni è ammesso ricorso motivato alla Corte costituzionale, presentato da chi vi ha un interesse».

(Alternativo all'articolo 7 del testo della Commissione).
Articolo 11.
(Modifica dell'articolo 67 della Costituzione).

        1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 67. I membri della Camera dei deputati esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

(Alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione).
Articolo 12.
(Modifica dell'articolo 68 della Costituzione).

        1. All'articolo 68 della Costituzione il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Articolo 13.
(Indennità parlamentare).

        1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 69. – I membri del Parlamento ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

(Alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione).
Articolo 14.
(Procedimento legislativo).

        1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali ed elettorali e per le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere a), c), d), f), g) e h).

        La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati sulle residue materie di cui all'articolo 117 in cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica su tutte le materie di legislazione concorrente».

(Alternativo all'articolo 10 del testo della Commissione).
Articolo 15.
(Iniziativa legislativa).

        1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

        L'esame delle proposte di iniziativa popolare da parte delle Camere è obbligatoria. I regolamenti delle Camere stabiliscono tempi e modalità con cui le proposte di legge di iniziativa popolare vengono sottoposte a deliberazione conclusiva entro sei mesi dalla loro presentazione.

        La legge stabilisce le procedure con cui i cittadini possono partecipare all'elaborazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa attraverso appositi strumenti informatici messi a disposizione dal Governo e dalle due Camere».

(Alternativo all'articolo 11 del testo della Commissione).
Articolo 16.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).

        1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

        I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

        Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

        Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

        La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

        Dopo l'approvazione, qualora ne facciano richiesta centomila elettori, è indetto referendum popolare confermativo sulle leggi aventi ad oggetto:

            a) le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale;

            b) i trattati internazionali che importino limitazioni di sovranità ai sensi dell'articolo 11;

            c) le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

            d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica.

        Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di legge soggetta a referendum può essere promulgata se è approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

        La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

(Alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione).
Articolo 17.
(Modifica dell'articolo 73 della Costituzione).

        1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 73. – Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dall'approvazione.

        Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione, salvo che entro questo termine duecentocinquantamila elettori chiedano un referendum confermativo.

        In questo caso l'entrata in vigore viene sospesa fino alla proclamazione dell'esito del referendum. La legge entra in vigore se approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

        Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un decimo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

        Le leggi la cui entrata in vigore non può essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con deliberazione di entrambe le Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti. In questo caso la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso. Le leggi dichiarate urgenti devono prevedere un termine di durata.

        Le leggi di conversione dei decreti-legge sono dotate del requisito dell'urgenza senza necessità di una apposita deliberazione delle Camere.

        Le leggi dichiarate urgenti e quelle di conversione dei decreti-legge la cui durata di validità si protragga oltre i dodici mesi, sono sottoposte a referendum confermativo. In tal caso, se non approvate dalla maggioranza dei voti validamente espressi, perdono efficacia fin dall'inizio e non possono essere reiterate. Le Camere possono regolare i rapporti giuridici sorti in virtù di una legge entrata in vigore e successivamente annullata dal referendum».

(Alternativo all'articolo 13 del testo della Commissione).
Articolo 18.
(Modifica all'articolo 75 della Costituzione).

        1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'uno per cento degli elettori o cinque Consigli regionali.

        La verifica dell'ammissibilità dei referendum abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme.

        Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

        La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

        La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

        In qualsiasi momento gli elettori possono chiedere che venga sottoposto a voto popolare un progetto di legge redatto in articoli.

        Attraverso l'iniziativa costituzionale, i cittadini possono chiedere l'indizione del referendum propositivo costituzionale avente ad oggetto la revisione della Costituzione, raccogliendo, entro dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di ottocentomila elettori.

        Attraverso l'iniziativa legislativa ordinaria i cittadini possono chiedere l'indizione del referendum propositivo legislativo per l'approvazione di una proposta di legge ovvero la modifica o l'abrogazione di una legge raccogliendo, entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa, le sottoscrizioni di cinquecentomila elettori.

        La proposta referendaria costituzionale o legislativa è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

        La conformità costituzionale della proposta referendaria è verificata preventivamente dalla Corte costituzionale. Il Parlamento può raccomandare l'accettazione o il rifiuto della proposta referendaria alla quale può contrapporre un controprogetto.

        In caso di controprogetto, gli aventi diritto al voto si pronunciano sia sull'iniziativa sia sull'eventuale controprogetto e possono esprimere voto favorevole o contrario su una delle due proposte o su entrambe.

Gli elettori che abbiano espresso voto favorevole sia sull'iniziativa, sia sul controprogetto, possono esprimere una seconda preferenza per una delle due proposte, che verrà valutata nel caso in cui entrambe raggiungano la maggioranza dei voti validamente espressi. Risulta approvato il progetto che riceve la maggioranza dei voti validamente espressi.

        La votazione popolare deve essere indetta entro diciotto mesi dal deposito delle firme che sono prorogati a ventiquattro mesi nel caso in cui il Parlamento decida di opporre un controprogetto.

        Il Presidente della Repubblica promulga la legge approvata dal voto popolare entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati. La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso».

(Alternativo all'articolo 15 del testo della Commissione).
Articolo 19.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).

        1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

        Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi straordinari di necessità e di urgenza per far fronte alle emergenze riguardanti la sicurezza nazionale, la salute pubblica, le calamità naturali, la responsabilità dello Stato derivante da inadempimenti di atti normativi dell'Unione europea o per l'introduzione di misure di finanza pubblica, quando la tempestività dell'intervento normativo sia condizione della sua efficacia. Il Governo deve, il giorno stesso della sua adozione, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

        Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

        I decreti non possono contenere misure che non siano immediatamente applicabili e che non abbiano carattere specifico e fra loro omogeneo.

        Le Camere deliberano sulla conversione in legge dei decreti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

(Alternativo all'articolo 16 del testo della Commissione).
Articolo 20.
(Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali).

        1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 80. – Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

        Le leggi previste dal comma precedente sono sottoposte a referendum popolare entro centottanta giorni dall'approvazione. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

        Il Governo comunica e illustra alle Camere i progetti degli accordi internazionali prima della loro sottoscrizione».

(Alternativo all'articolo 19 del testo della Commissione).
Articolo 21.
(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione).

        1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 81. – Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

        L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

        Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

        Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Articolo 22.
(Inchieste parlamentari).

        1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 82. – Ciascuna Camera ha il potere e, se lo richiede un quarto dei suoi componenti, il dovere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

        A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La designazione del presidente della Commissione compete ai gruppi parlamentari di opposizione nell'ipotesi che l'istituzione della Commissione d'inchiesta sia stata richiesta dalla minoranza.

        La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri istruttori e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

(Alternativo all'articolo 20 del testo della Commissione).
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 23.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).

        1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Le candidature devono essere discusse dall'Assemblea in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.

        All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte in ciascuna Regione, proporzionalmente al numero degli abitanti, dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati.

        L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea».

(Alternativo all'articolo 21 del testo della Commissione).
Articolo 24.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).

        1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni e goda dei diritti politici e civili.

        L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.

        La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

        L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 25.
(Soppressione del CNEL).
(Articolo 28 del testo della Commissione).
Non vengono proposti testi alternativi.
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 26.
(Modifica della rubrica del titolo V della parte II della Costituzione).

        1. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

Articolo 27.
(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione).

        1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

        2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».

(Alternativo all'articolo 29 del testo della Commissione).
Articolo 28.
(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione).

        1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica. La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli atti normativi derivanti da obblighi internazionali spetta alla Corte costituzionale.

        Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

            a) politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

            b) immigrazione;

            c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

            d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

            e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

            f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

            g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

            h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

            i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

            l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

            m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

            n) tutela della salute e sicurezza alimentare;

            o) norme generali sull'istruzione;

            p) previdenza sociale;

            q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni;

            r) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

            s) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

            t) tutela dei beni culturali;

            u) porti marittimi e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;

            v) ordinamento della comunicazione;

            z) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

        Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

            a) commercio con l'estero;

            b) turismo;

            c) tutela e sicurezza del lavoro;

            d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

            e) professioni;

            f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi;

            g) ordinamento sportivo;

            h) protezione civile;

            i) governo del territorio;

            l) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

            m) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

            n) previdenza complementare e integrativa;

            o) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

            p) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

            q) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

            r) forme di cooperazione tra gli enti locali.

        Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

(Alternativo all'articolo 31 del testo della Commissione).
Articolo 29.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).

        1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

        2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

        3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

(Alternativo all'articolo 32 del testo della Commissione).
Articolo 30.
(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione).

        1. Al primo comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» e le parole: «concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,» sono soppresse.

        2. Ai commi secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono soppresse.

        3. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.

        4. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

(Alternativo all'articolo 33 del testo della Commissione).
Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione).

        1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

        2. All'articolo 120 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «I commissari e gli organi sostitutivi nominati dal Governo ai sensi del presente articolo riferiscono periodicamente alle Camere. Possono essere rimossi con votazione a maggioranza promossa su richiesta di almeno un decimo dei componenti della Camera o del Senato».

(Alternativo all'articolo 34 del testo della Commissione).
Articolo 32.
(Modifica all'articolo 132 della Costituzione).

        1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Si può, con l'approvazione della maggioranza della popolazione del comune o dei Comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra».

Articolo 33.
(Modifica dell'articolo 133 della Costituzione).

        1. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 34.
(Modifiche all'articolo 134 della Costituzione).

        1. All'articolo 134 della Costituzione sono aggiunti, in fine, le parole e i commi seguenti: «della legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari; della conformità costituzionale in via preventiva della proposta di referendum propositivo.

        La Corte costituzionale giudica altresì della conformità, rispetto a tutte le disposizioni della Costituzione, degli atti normativi direttamente applicabili derivanti dalle limitazioni di sovranità e dalla partecipazione alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 11 e della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera del deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, quarto comma.

        La Corte costituzionale giudica inoltre sui titoli di ammissione, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 66 e sulle autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 68».

Articolo 35.
(Modifiche all'articolo 135 della Costituzione).

        1. All'articolo 135 della Costituzione, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

        «Il Parlamento nomina i giudici previa discussione in seduta pubblica, che preceda di non meno di cinque giorni la data dell'elezione.

        All'elezione partecipano cento cittadini estratti a sorte dall'elenco degli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati».

(Alternativo all'articolo 37 del testo della Commissione).
Articolo 36.
(Modifiche all'articolo 137 della Costituzione).

        1. All'articolo 137 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        «La legge stabilisce i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge da parte di un decimo dei componenti di una Camera.

        I singoli giudici della Corte costituzionale possono chiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa la motivazione della propria opinione personale espressa nell'ambito del giudizio dinanzi alla Corte».

Articolo 37.
(Modifica dell'articolo 138 della Costituzione).

        1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «Art. 138. – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

        Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare entro centottanta giorni dall'approvazione.

        La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

        La legge determina le modalità di attuazione del referendum e stabilisce i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».