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Atto a cui si riferisce:
C.5/04256 ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 23 del 2014, la cosiddetta delega fiscale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in via...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04256

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere se il Governo non intenda prevedere che nel procedimento che sarà dedicato alla misurazione dell'equivalenza di consumo di sigarette ai prodotti liquidi da inalazione, prevista dal decreto legislativo in corso di adozione, «partecipi un rappresentante del Governo e che vengano accolti i contenuti del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ed i suggerimenti degli operatori di settore, in quanto conoscitori delle pratiche d'uso dei dispositivi elettronici che, come è noto, sono diversi dal normale tiro di sigaretta».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, giova evidenziare che lo schema di decreto delegato in esame prevede che i liquidi per le sigarette elettroniche «sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette» e che tale equivalenza sia accertata «sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt».
È, quindi, la norma stessa che prevede la tassazione di questi nuovi prodotti in base al principio dell'equivalenza con le sigarette tradizionali, «in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio...».
Pertanto, la misura dell'imposta è prevista dalla legge e la misurazione altro non è che una procedura tecnica – che in quanto tale non può essere «vessatoria» – per stabilire a quante sigarette equivale un determinato quantitativo di liquido per «E-cig». Peraltro, tale misurazione dovrà essere effettuata «sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli», provvedimento non ancora emanato non essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo.
Essendo tali procedure finalizzate a stabilire la misura dell'aliquota di imposta, le stesse non potranno che essere strettamente in linea con le condizioni stabilite dal decreto legislativo, ovvero con «condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette».
Ciò detto, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli fa presente che nulla osta alla partecipazione, al menzionato procedimento tecnico, di un rappresentante del Governo, in ossequio ai generali principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione dei soggetti interessati.
Infatti, trattandosi di una procedura tecnica di natura amministrativa, la stessa è disciplinata dalla legge n. 241 del 1990.
Si segnala, infine, che ai rappresentanti degli operatori di settore sono state già richieste, nel corso di formali incontri organizzati dall'Amministrazione dei monopoli, proposte ed indicazioni, anche ai fini delle procedure tecniche per la misurazione dell'equivalenza.