• Testo DDL 1504-bis

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Atto a cui si riferisce:
S.1504-BIS [Divorzio Breve] Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1504-bis
DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 17 marzo 2015, dell’articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1504

«Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi»

approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati AMICI, MORETTI e VERINI (831); CENTEMERO, COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D’ALESSANDRO, MAROTTA e PARISI (892); MORETTI, GIACHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, Carlo GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO, GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA, MARTELLI, MANFREDI, Giuseppe GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI, MARIANO, GOZI, FABBRI, D’ARIENZO, TENTORI, Pierdomenico MARTINO, COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE e SBROLLINI (1053); BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, SORIAL e TURCO (1288); DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI e PASTORELLI (1938); DI SALVO, Daniele FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI e ZAN (2200)

(V. Stampati Camera nn. 831, 892, 1053, 1288, 1938 e 2200)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 maggio 2014

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».