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Proposta di modifica n. 17.40 al ddl C.2629 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/10/14

  Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: anziché quelli di nuova costruzione. aggiungere le seguenti: Sempre al fine di incentivare il recupero del costruito, gli interventi di ristrutturazione degli edifici usufruiranno di un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. Per coprire i costi, le nuove costruzioni subiranno l'aumento IVA necessario all'arrivo della copertura della somma necessaria.

nuova formulazione del 17/10/14

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 4 per cento. Ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni.