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Proposta di modifica n. 9.4 al ddl C.2613 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 23/01/15

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «I membri del Parlamento cessati dalla carica hanno diritto a un trattamento pensionistico nei casi stabiliti dalla legge. Il trattamento pensionistico è conforme in qualsiasi momento ai principi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica.»;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti gli assegni vitalizi e trattamenti pensionistici già in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni del comma 1.;
   sostituire la rubrica con la seguente: «(Indennità e trattamento pensionistico dei parlamentari).».